TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2080 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, promossa da:
C.F. , residente in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 bis, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su atto separato al ricorso, dall'Avv. Luca Dattolo, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Perugia, Via Santa
Caterina da Siena n. 32 (posta elettronica certificata: ; Email_1
Ricorrenti
Nei confronti di
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...];
Interdicenda
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 luglio 2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva trasmettersi gli atti al giudice tutelare per l'apertura di procedimento di amministrazione di sostegno.
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole all'interdizione e nomina di tutore ritenendo la richiesta adeguata alle condizioni psicofisiche della Sig.ra CP_1
.
[...] Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 10.6.2025 la sig.ra figlia della sig.ra Parte_1 CP_1
chiedeva pronunciarsi l'interdizione della congiunta, rappresentando e
[...] documentando che quest'ultima nel luglio del 2020 è stata riconosciuta invalida al 100% ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92 con diagnosi di grave deterioramento mentale con turbe del comportamento, poliartrosi, osteoporosi, cardiopatia intensiva e si trova in condizioni di infermità tali da risultare incapace di provvedere ai propri interessi e di compiere gli atti anche semplici della vita di relazione, con conseguente necessità di pronunciare l'interdizione e nominare un tutore che possa provvedere a tutelarne gli interessi. Dichiarava quindi la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore della madre, con il consenso
(documentato a mezzo del deposito di dichiarazioni di non opposizione) degli altri parenti e affini.
All'udienza fissata per la comparizione, dove il giudice relatore rappresentava la possibilità di ritenere adeguato a far fronte alle esigenze protettive della congiunta il meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedevano aprirsi un procedimento di amministrazione di sostegno.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
****
Dato atto della rinuncia al ricorso per interdizione espressa personalmente in udienza dalla ricorrente - che ha concluso chiedendo l'apertura di amministrazione di Parte_1 sostegno in favore della madre - va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno su detta domanda ogni ragione di contrapposizione tra le parti del procedimento.
Si tratta di una declaratoria ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nei procedimenti di interdizione (o inabilitazione), in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria (cfr. Cass. 24 agosto
2005, n. 17256).
Le certe ragioni di protezione della sig.ra come in atti documentate, rendono CP_1 necessaria la trasmissione ai sensi dell'art. 418 c.c. degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, teso proprio alla tutela di persone che si trovino – per età e condizioni di salute - nella impossibilità di provvedere autonomamente alla autonoma gestione degli atti di cura della persona e del patrimonio. Essendo stata dedotta la necessità di compiere nelle more atti urgenti – ed in particolare di procedere ad apertura della successione del defunto marito della - vi è ragione di provvedere alla nomina di CP_1 amministratore di sostegno provvisorio, che ben può essere individuato in persona della ricorrente (e figlia), a detta nomina anche l'altra figlia della comparsa Parte_1 CP_1 in udienza, ha dichiarato di essere favorevole.
Si rimette ogni altra decisione al giudice tutelare, che provvederà dopo aver proceduto ad esame della beneficiaria.
Stante la natura e l'esito del procedimento, nulla deve disporsi in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così statuisce:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di interdizione.
2. Manda alla Cancelleria con onere di provvedere alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno in favore di come sopra identificata, con Controparte_1 integrale copia degli atti del procedimento per interdizione e trasmissione al Giudice Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del Tribunale.
3. Nomina in via di urgenza amministratore di sostegno provvisorio di , Controparte_1 come sopra identificata, la sig.ra C.F. , che autorizza Parte_1 CodiceFiscale_1
- salva ogni diversa determinazione del giudice tutelare e con obbligo di rendiconto - al compimento degli atti urgenti a tutela e nell'interesse della beneficiaria, tali intendendosi le pratiche relative alla successione del defunto coniuge . Persona_1
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2080 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, promossa da:
C.F. , residente in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 bis, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su atto separato al ricorso, dall'Avv. Luca Dattolo, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Perugia, Via Santa
Caterina da Siena n. 32 (posta elettronica certificata: ; Email_1
Ricorrenti
Nei confronti di
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...];
Interdicenda
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 luglio 2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva trasmettersi gli atti al giudice tutelare per l'apertura di procedimento di amministrazione di sostegno.
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole all'interdizione e nomina di tutore ritenendo la richiesta adeguata alle condizioni psicofisiche della Sig.ra CP_1
.
[...] Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 10.6.2025 la sig.ra figlia della sig.ra Parte_1 CP_1
chiedeva pronunciarsi l'interdizione della congiunta, rappresentando e
[...] documentando che quest'ultima nel luglio del 2020 è stata riconosciuta invalida al 100% ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92 con diagnosi di grave deterioramento mentale con turbe del comportamento, poliartrosi, osteoporosi, cardiopatia intensiva e si trova in condizioni di infermità tali da risultare incapace di provvedere ai propri interessi e di compiere gli atti anche semplici della vita di relazione, con conseguente necessità di pronunciare l'interdizione e nominare un tutore che possa provvedere a tutelarne gli interessi. Dichiarava quindi la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore della madre, con il consenso
(documentato a mezzo del deposito di dichiarazioni di non opposizione) degli altri parenti e affini.
All'udienza fissata per la comparizione, dove il giudice relatore rappresentava la possibilità di ritenere adeguato a far fronte alle esigenze protettive della congiunta il meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedevano aprirsi un procedimento di amministrazione di sostegno.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
****
Dato atto della rinuncia al ricorso per interdizione espressa personalmente in udienza dalla ricorrente - che ha concluso chiedendo l'apertura di amministrazione di Parte_1 sostegno in favore della madre - va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno su detta domanda ogni ragione di contrapposizione tra le parti del procedimento.
Si tratta di una declaratoria ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nei procedimenti di interdizione (o inabilitazione), in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria (cfr. Cass. 24 agosto
2005, n. 17256).
Le certe ragioni di protezione della sig.ra come in atti documentate, rendono CP_1 necessaria la trasmissione ai sensi dell'art. 418 c.c. degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, teso proprio alla tutela di persone che si trovino – per età e condizioni di salute - nella impossibilità di provvedere autonomamente alla autonoma gestione degli atti di cura della persona e del patrimonio. Essendo stata dedotta la necessità di compiere nelle more atti urgenti – ed in particolare di procedere ad apertura della successione del defunto marito della - vi è ragione di provvedere alla nomina di CP_1 amministratore di sostegno provvisorio, che ben può essere individuato in persona della ricorrente (e figlia), a detta nomina anche l'altra figlia della comparsa Parte_1 CP_1 in udienza, ha dichiarato di essere favorevole.
Si rimette ogni altra decisione al giudice tutelare, che provvederà dopo aver proceduto ad esame della beneficiaria.
Stante la natura e l'esito del procedimento, nulla deve disporsi in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così statuisce:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di interdizione.
2. Manda alla Cancelleria con onere di provvedere alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno in favore di come sopra identificata, con Controparte_1 integrale copia degli atti del procedimento per interdizione e trasmissione al Giudice Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del Tribunale.
3. Nomina in via di urgenza amministratore di sostegno provvisorio di , Controparte_1 come sopra identificata, la sig.ra C.F. , che autorizza Parte_1 CodiceFiscale_1
- salva ogni diversa determinazione del giudice tutelare e con obbligo di rendiconto - al compimento degli atti urgenti a tutela e nell'interesse della beneficiaria, tali intendendosi le pratiche relative alla successione del defunto coniuge . Persona_1
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)