Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 1104/2018
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 24/02/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1104 del R.G. per l'anno 2018, riunita al RG. 1327/2020 e
RG 1643/2020,
- avente ad oggetto: Indebito-prestazione previdenziale- promossa
Da
con gli avv.ti F. Accardo, V. Accardo e M. Accardo Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti E. Triolo e R. CP_1
A.M. Pisanu
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorsi depositati in data 09/04/2018, 26/05/2020 e
01/07/2020 e successivamente riuniti, ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare il diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia riconosciuta dall per l'anno CP_1
2017 e per l'anno 2019 e contestualmente, ha contestato i provvedimenti di addebito
(missive del 23/04/2020) con cui l , in via di autotutela, e sul presupposto della CP_1 cancellazione degli elenchi agricoli per l'anno 2015, ha recuperato le indennità di
2. L , costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della domanda poiché CP_1 infondata in fatto e diritto. Eccepiva inammissibilità della domanda poiché pendenti altri ricorsi con il medesimo petitum nonché l'intervenuta sentenza di questo
Tribunale, benchè non ancora passata in giudicato che aveva confermato la cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2015, di talché, nel recuperare l'indennità di malattia illegittimamente corrisposta nell'anno 2016, con le missive impugnate, l'istituto aveva trattenuto in compensazione gli importi regolarmente riconosciuti a titolo di indennità di malattia per gli anni 2017 e 2019.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Secondo il criterio della ragione più liquida, non si ritiene necessario addentrarsi nel problema dell'esistenza di eventuali ne bis in idem.
Ciò perché, resterebbe comunque l'onere dell'interessato di fornire la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa contestata dall'Istituto.
Ciò alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. nn. 14296/11, 7845/03, 7995/00). Ed invero, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al Giudice, pertanto, non è
l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ne consegue che questi deve dare la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che rivendica o che assume di aver debitamente riscosso (in tal senso, cfr. Corte di Appello di Catanzaro n. 190/2019 del
6/3/2019).
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è
l'indebito maturato a causa della cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
A tal fine, nessuno prova del rapporto di lavoro è stata fornita dal ricorrente, e nessuno prova istruttoria è stata richiesta in tal senso. Dunque, l'onere di prova gravante sul lavoratore non è stato quindi minimamente assolto.
Non avendo fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni per è causa, l'odierno ricorrente non ha conseguentemente assolto all'onere, esistente a suo carico, di comprovare la effettiva spettanza delle somme percepite a titolo di indennità di malattia per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Come è noto, infatti, in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (così Cass. S.U. n. 18046 del 2010, richiamata nelle successive conformi sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 198/2011 e Cass. n. 19082/2011).
Ne discende che l legittimamente ha recuperato gli importi divenuti indebiti. CP_1
Tanto premesso, il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
4. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 26/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo