Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 11.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4189/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il Parte_1
26/05/1988 in CATANIA (CT), c.f. , parte rappresentata e difesa, C.F._1 per procura in atti, dall'avv. ORSOLINI ENRICO ANTONIO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. SCHILIRO' VALENTINA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , in atto è affetto da “Disturbo dello sviluppo dello spettro Parte_1 autistico”. Per tali patologie lo stesso risulta invalido civile minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età confermando la valutazione della Commissione Medico Legale. Inoltre, sulla base delle gravi difficoltà a svolgere gli atti tipici dell'età anche ai fini di relazione con altri, di autonomie crescenti e di competenze, il piccolo risulterebbe portatore di handicap secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, Art. 3, comma 3. Essendo il soggetto invalido minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e
125/98), nonché portatore di Handicap in situazione di gravità di cui all'art.3 comma 3, alla luce del quadro clinico-sintomatologico che condiziona sfavorevolmente la funzionalità del soggetto al punto da definirlo “non in grado di attendere ai comuni atti quotidiani della vita” si ritiene che soddisfi i criteri necessari all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, secondo quanto previsto dalla L. 18/80. Si ritiene
Legale, circa i benefici derivanti dalla cosiddetta “indennità di frequenza” in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 289/90. Risulta corretta, infine, la valutazione circa la necessità di revisione nel mese di Marzo 2025, alla luce della evoluzione del quadro clinico e delle possibilità di notevole miglioramento”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare, al pari di quanto richiesto in seno al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 21.09.2023, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e con decorrenza ininterrotta dal deposito della domanda amministrativa, che le condizioni sanitarie patologiche del minore , nato a [...] il [...], siano tali da integrare i Persona_1 presupposti utili a: essere ritenuto soggetto in condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, c.
3. L. 104/92 e per l'effetto tale riconoscerlo mediante sentenza con decorrenza ininterrotta dal 07.03.2023, così come già riconosciuto dal C.T.U. della fase di A.T.P.O., non essendo impugnata sul punto la resa C.T.U.; riconoscere il diritto alla percezione della indennità di accompagnamento in luogo della indennità di frequenza solamente riconosciuta e per l'effetto riconoscerla mediante sentenza con decorrenza ininterrotta dal 07.03.2023, così come già riconosciuto dal C.T.U. della fase di A.T.P.O., non essendo impugnata sul punto la resa C.T.U.; riconoscere altresì la rivedibilità sia in punto di condizione di handicap ex art. 3, c. 3 L. 104/92, sia in punto di invalidità civile, solo al raggiungimento della maggiore età in applicazione del disposto di cui al D.M.
02.08.2007 ed a modifica di quanto invece affermato dal contestato C.T.U.; riconoscere il diritto ad ottenere le agevolazioni ed i benefici di cui all'art. 4 D.L. n. 5/2012 e/o di quelli di cui all'art. 30, c. 7 L. 388/2000, sul cui diritto il C.T.U. dell'A.T.P.O. non si è pronunciato. In ogni e denegato caso, insiste perché il piccolo , Parte_1 affetto da DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO, sia ritenuto soggetto in condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, c.
3. L. 104/92 con decorrenza ininterrotta dal 07.03.2023, con necessità di assistenza continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando egli, per le sue proprie personali condizioni patologiche, di una assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, rispetto a quella occorrente per un bambino sano della sua stessa età (art. 1, c. 2, L. 18/80) con decorrenza dal 07.03.2023, e quindi avente diritto alla indennità di accompagnamento;
che tali condizioni non siano in alcun modo possibili di nessuna rivedibilità almeno sino al raggiungimento della maggiore età per applicazione del D.M. 02.08.2007;
l'accertamento della sussistenza dei requisiti utili al riconoscimento alle agevolazioni ed ai benefici di cui all'art. 4 D.L. n. 5/2012 e/o di quelli di cui all'art. 30, c. 7 L. 388/2000”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
2 Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che il minore , nato il [...], e Parte_1 giudicato su domanda del 7-3-2023, In atto è affetto da “Ritardo globale dello sviluppo
F88 – Disturbo dello spettro autistico di gravità 3 F84” Lo stesso è da considerare:
“minore invalido con difficoltà persistenti a volgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – indennità di accompagnamento”, nonché “soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, art. 3 co 3 L. 104/92”. Ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 5/2012 e art. 30,
c. 7 L. 388/2000 si ritiene il minore “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Decorrenza delle prestazioni dalla domanda. Revisione a 6 anni (marzo 2030)”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal
7.3.2023 e revisione a marzo 2030; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 12/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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