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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori
Lette le note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5284/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti RECCIA ACHILLE e CP_1 C.F._1
BORRATA ANTONIO, con elezione di domicilio in San AN d'Aversa (CE) alla via Togliatti
n.1,come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del pro- tempore ON CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.03.2025 l'istante come in epigrafe indicata ha premesso di aver lavorato e di lavorare tuttora alle dipendenze del in qualità di ON
docente mediante contratti a tempo determinato;
ha lamentato, in particolare, che per l'anno scolastico 2024-2025, nonostante la diffida inoltrata al datore di lavoro, non ha fruito della c.d.
“Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. Ha dedotto che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria,
1 permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di
Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del merito alla refusione della ON stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato”; vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito il ON
.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza
***
In primo luogo, va dichiarata la contumacia del cui è stato ON
ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec del 24.03.2025 , come da relate in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
2 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale ON
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_2
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al
3 finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_2
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha fornito la dimostrazione di essere tutt'ora interna al sistema delle docenze scolastiche , ciò si evince dall'ultimo contratto di lavoro depositato in atti, sempre a tempo determinato, con termine iniziale 1.09.2025 e termine finale del 30.6.2026 , sottoscritto con la scuola di primo grado BE – De PP , in Quarto Na)
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratto di lavoro depositato in allegato all'atto introduttivo) rispetto all' anno scolastico dedotto, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Ha infatti prodotto il contratto individuale di lavoro concluso con la scuola di primo grado BE –
De PP in Quarto (Napoli) per l'insegnamento sostegno psico – fisico per n. 18 ore settimanali con decorrenza dal 13.09.2024 e termine finale al 30.06.2025 e con le note depositate in data
22.9.2025 il contratto stipulato con il medesimo istituto con decorrenza dal 1.9.2025 al 30.6.2026.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata, in via principale, una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_2
espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e
4 servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio CP_1 economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in ON favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alla annualità 2024-2025 con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00;
3) Condanna il , in persona del alla rifusione ON CP_5
delle spese del giudizio che liquida in che liquida in € 566,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari
Napoli, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori
Lette le note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5284/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti RECCIA ACHILLE e CP_1 C.F._1
BORRATA ANTONIO, con elezione di domicilio in San AN d'Aversa (CE) alla via Togliatti
n.1,come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del pro- tempore ON CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.03.2025 l'istante come in epigrafe indicata ha premesso di aver lavorato e di lavorare tuttora alle dipendenze del in qualità di ON
docente mediante contratti a tempo determinato;
ha lamentato, in particolare, che per l'anno scolastico 2024-2025, nonostante la diffida inoltrata al datore di lavoro, non ha fruito della c.d.
“Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. Ha dedotto che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria,
1 permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di
Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del merito alla refusione della ON stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato”; vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito il ON
.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza
***
In primo luogo, va dichiarata la contumacia del cui è stato ON
ritualmente notificato il ricorso a mezzo pec del 24.03.2025 , come da relate in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
2 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale ON
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_2
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al
3 finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_2
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha fornito la dimostrazione di essere tutt'ora interna al sistema delle docenze scolastiche , ciò si evince dall'ultimo contratto di lavoro depositato in atti, sempre a tempo determinato, con termine iniziale 1.09.2025 e termine finale del 30.6.2026 , sottoscritto con la scuola di primo grado BE – De PP , in Quarto Na)
Parte ricorrente ha altresì dimostrato (cfr. contratto di lavoro depositato in allegato all'atto introduttivo) rispetto all' anno scolastico dedotto, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale, inteso tale requisito come “annualità didattica” sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Ha infatti prodotto il contratto individuale di lavoro concluso con la scuola di primo grado BE –
De PP in Quarto (Napoli) per l'insegnamento sostegno psico – fisico per n. 18 ore settimanali con decorrenza dal 13.09.2024 e termine finale al 30.06.2025 e con le note depositate in data
22.9.2025 il contratto stipulato con il medesimo istituto con decorrenza dal 1.9.2025 al 30.6.2026.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata, in via principale, una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_2
espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e
4 servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio CP_1 economico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione in ON favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente alla annualità 2024-2025 con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00;
3) Condanna il , in persona del alla rifusione ON CP_5
delle spese del giudizio che liquida in che liquida in € 566,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari
Napoli, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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