Articolo 10 della Legge 21 maggio 1981, n. 240
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 giugno 1981
Art. 10.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.
Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.
Il tasso di riferimento e' determinato con le modalita' di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902 .
Ai consorzi e alle societa' consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
L'istituto centrale per il credito a medio termine presentera' annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferira' al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' emanare.
Entrata in vigore il 11 giugno 1981