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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Michele PRENCIPE Presidente
2. dott. Alessandra PILIEGO Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 1770/2022, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ricciardi ed elettivamente domiciliati Pt_5 presso il suo studio;
- appellanti - contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bocola ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il suo studio;
- appellati -
e
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
appellati contumaci-
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di divisione ereditaria.
All'esito dell'udienza collegiale del 28 novembre 2024, svoltasi a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.11.2024.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 27.09.1996, e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, i germani , Parte_1 Pt_1 pagina 1 di 16 e , onde sentir dichiarare lo scioglimento della comunione CP_9 Parte_2 ereditaria dei loro genitori, (deceduto il 05.12.1989) e Persona_1 Persona_2
(deceduta il 01.08.1994), costituita da: fabbricato al piano terra, piano primo e piano secondo, oltre al sottotetto, ubicato in San Giovanni Rotondo alla Via Monsignor De
Nittis, n.39/41, riportato al nr. di partita 7267, foglio 143; nonchè da terreno, sito in agro di San Giovanni Rotondo, alla località Contrada Coppe, esteso ha 00.80.90, riportato alla partita 11081, foglio 64, particella 102.
Si costituivano i germani , e , i quali non si opponevano Parte_1 CP_9 Pt_2 allo scioglimento della comunione, ma rilevavano come la stessa avrebbe dovuto comprendere tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, ivi compresi i beni oggetto di donazione in vita e, in particolare:
- fondo rustico con fabbricati rurali siti in agro di San Giovanni Rotondo, alle località
“Castellere” e “Polveracchio”, di complessivi ha 224.55.49, identificati in Catasto al foglio
77, particelle 4, 6, 7 e 11; al foglio 76, particelle 69 e 71; al foglio 78, particelle 1, 21,
24, 27, 28 e 64;
- appartamento al primo piano sito in San Giovanni Rotondo alla Via Prencipe, n.45, con soffitta sottotetto ed autorimessa al piano terra, avente accesso da Via Mascagni, n.25, donati dalla de cuius al figlio con atto per Notar il 31.07.1979 «a titolo CP_2 Per_3 di anticipo sulla legittima, con l'eventuale eccedenza quale anteparte sulla disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione»;
- appartamento al primo piano sito in San Giovanni Rotondo alla Via Prencipe, n. 41, con soffitta sottotetto e autorimessa in piano terra, avente accesso dal civico n.43, donati dal de cuius al figlio con atto per Notar il 18.10.1979, «a Persona_1 CP_1 Per_3 titolo di anticipo sulla legittima con l'eventuale eccedenza quale anteparte sulla disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione».
Nel costituirsi, eccepiva altresì che l'appartamento sito in San Giovanni Parte_2
Rotondo, alla Via Monsignor De Nittis, n.39 (primo piano con sovrastante soffitta), non avrebbe potuto essere oggetto di divisione ereditaria in quanto a lui promesso in vendita in data 16.07.1989 dai suoi genitori;
difatti, aveva instaurato correlato procedimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., iscritto sotto il n. 7798/1998 R.G. del Tribunale di Foggia, per sentir pronunciare correlata sentenza di trasferimento della proprietà su tale bene.
Il giudizio veniva riunito a quello avente n. RG. 4477/2012, pendente dinanzi al medesimo Tribunale di Foggia e promosso, con atto di citazione del 16.11.2012, sempre pagina 2 di 16 da e per richiedere la divisione degli ulteriori, seguenti Controparte_1 Controparte_2 beni caduti in comunione:
- fabbricato per civile abitazione sito in San Giovanni Rotondo alla Via De Nittis – Via
Leonardo Da Vinci, n.34, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 143, particella
3541;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Montenero, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 18, esteso ha 0.23.10;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Montenero, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 33, esteso ha 0.51.77;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Montenero, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 45, esteso ha 0.85.33;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Coppe, identificato in Catasto di detto
Comune al foglio 64, particella 102, esteso ha 0.80.90;
- fondo rustico in San Marco in Lamis, località Montenero, identificato in Catasto di detto
Comune al foglio 72, particella 44 esteso ha 0.02.64;
- fondo rustico in San Marco in Lamis, località Montenero, identificato in Catasto di detto
Comune al foglio 72, particella 45, esteso ha 0.10.49.
I due giudizi venivano riuniti e la causa istruita con una CTU.
All'esito, il Tribunale emetteva sentenza n. 2037/2022, pubblicata in data 20.7.2022, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di Per_1
e e disposta, in base alle rispettive quote ereditarie,
[...] Controparte_10
l'attribuzione diretta ai convenuti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e , con Controparte_7 Parte_5 Parte_4 CP_6 CP_8 condanna di questi ultimi a corrispondere a ciascuno degli attori ( e Controparte_2
) l'importo di € 18.104,00 (pari ai 15/75 del totale della massa Controparte_1 ereditaria), oltre rivalutazione monetaria dalla data della CTU alla decisione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
veniva altresì rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata nei confronti di , dichiarate Parte_2 integralmente compensate le spese del giudizio n. 3041/2013 (già 2861/1996) e condannati gli attori, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese del giudizio avente nr. Rg. 4477/12 in favore di , con compensazione della restante Parte_2 metà; le spese di CTU venivano definitivamente poste per il 50% a carico degli attori, con compensazione del restante 50%.
pagina 3 di 16 Avverso detta sentenza, interponevano appello , , Parte_1 Parte_2 Pt_4
e (questi ultimi nella loro qualità di eredi di ),
[...] Parte_5 Persona_4 per i seguenti motivi:
1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 537 c.c.: il CTU (Ing. ) aveva invero Per_5 rimodulato, in sede di osservazioni, il valore attribuito al piano terra del fabbricato ubicato in San Giovanni Rotondo alla via De Nittis n. 39/41, stimandolo l'immobile in complessivi € 70.745,57 (rispetto all'originario importo di € 75.785,00), erroneamente valorizzato dal primo Giudice al fine della ricostruzione della massa ereditaria;
pertanto, il valore della massa ereditaria, sulla scorta dei dati riportati nella perizia d'ufficio, si attestava su € 124.425,00, da cui derivavano gli ulteriori errori di calcolo sulla determinazione della quota disponibile;
2. - la sentenza impugnata, assegnando i beni ereditari (senza alcuna specifica indicazione delle quote) ai convenuti , , nonché a Parte_1 Parte_2 Pt_4
, , , , e
[...] Parte_5 Parte_3 CP_6 Controparte_7 CP_8
[...
(questi ultimi quali eredi di ), aveva ingiustamente statuito il Persona_6 pagamento del conguaglio, in favore di e , per l'importo Controparte_2 Controparte_1 di € 18.104,00 (pari a 15/75 del totale della massa ereditaria) per ciascuno, oltre rivalutazione monetaria dalla C.T.U. alla data della decisione, nonché interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla domanda al soddisfo;
il tutto, senza tenere in adeguata considerazione la correlata richiesta di assegnazione avanzata anche dall'originaria parte attrice ( e ), reiterata all'udienza del Controparte_1 CP_2
20.07.2022, quale possibile modalità di attuazione della divisione ed il fatto che la loro disponibilità all'attribuzione dei beni ereditari era stata pur sempre correlata a diversi (e minori) valori, da versarsi ai coeredi non assegnatari;
3. – non trovava giustificazione alcuna la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui valori delle quote individuate, posto che nessuno dei convenuti, a tanto condannati, aveva mai avuto un uso esclusivo dei beni ereditari, tale da comportare l'incremento corrispondente a tali causali e, anzi, il di fatto utilizzava in Controparte_1 maniera preminente il fondo rustico in agro di San Giovanni Rotondo, località Coppe, identificato in Catasto al foglio 64, particella 102, a comprova del proprio effettivo interesse all'attribuzione dello stesso per conservare il contatto con tale bene.
4. - la sentenza li aveva condannati al pagamento di detto conguaglio in assenza di una precisa ripartizione sulla scorta delle rispettive posizioni ereditarie;
pagina 4 di 16 6. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e 747 c.c. Erronea e contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio: il Tribunale aveva ritenuto di valorizzare la stima dei beni donati dai danti causa omettendo qualsivoglia riferimento e/o contemperamento alle risultanze dell'elaborato peritale rassegnato dal primo CTU,
Ing. , il quale aveva pure avuto modo di quantificare il valore dei beni donati Persona_7 rispetto a quello di mercato al momento dell'apertura della successione;
non vi erano argomentazioni di contrasto rispetto alla quantificazione emergente dall'elaborato peritale del CTU Ing. benché disattesa dal Giudice di prime cure senza alcuna motivazione;
Per_7 che era pertanto di primaria rilevanza tale quantificazione dei beni oggetto di donazione, in uno alla interpretazione della clausola “in conto legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa da collazione e da imputazione”, conformemente alle previsioni dei richiamati artt. 737 e 747 c.c.
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le censure mosse alla sentenza e di riformare le correlate statuizioni di divisione dei beni ereditari.
Si costituivano , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , che eccepivano preliminarmente l'inammissibilità CP_4 Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la totale infondatezza dei motivi, con conseguente richiesta di conferma della sentenza impugnata di primo grado e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata decisa, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c..
Diritto.
1. - Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_5
, , , non costituiti, benché nei loro confronti si CP_6 Controparte_7 CP_8 sia perfezionata tempestivamente la notifica dell'atto di appello.
2. - Sempre in via preliminare, va poi rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
pagina 5 di 16 contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi a specifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (v. Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, gli appellanti hanno sufficientemente chiarito i capi e i punti di motivazione della sentenza di primo grado oggetto di critica - trascrivendoli nell'atto di impugnazione
- ed hanno anche in indicato le ragioni del dissenso e in quali termini la sentenza di prime cure dovrebbe essere emendata.
Lo conferma la circostanza che gli appellati si siano difesi in merito ad ogni censura sollevata dall'appellante.
Ne deriva che i requisiti di forma/sostanza che l'atto di impugnazione deve assumere sono stati rispettati.
3. - Ciò posto e venendo adesso al merito dell'appello, il primo motivo si è incentrato sula violazione dell'art. 537 c.c., stante il fatto che il primo Giudice, nel determinare il valore dell'asse ereditario ed operare la c.d. “riunione fittizia”, avrebbe erroneamente attribuito all'immobile sito in San Giovanni Rotondo, alla via De Nittis n. 41, il valore di €
75.785,00, laddove lo stesso CTU aveva rimodulato, in sede di osservazioni alla consulenza, il detto valore, determinandolo in complessivi € 70.745,57.
Ne derivava, quindi, l'erroneità dei calcoli, sia per quanto concerne la determinazione della quota disponibile (calcolata in € 43.155,00) che relativamente alla quota complessiva di legittima (calcolata in € 86.310,00).
3.1. - Il motivo è infondato.
3.2. - Ed invero, nelle osservazioni alla CTU, il consulente nominato ha risposto alle note tecniche del CTP di parte osservando che, partendo dal valore locativo di € 2,5/mq. al mese (non contestato dal CTP) per un immobile di categoria A/4 e, a fronte di un valore di € 3,2/mq al mese per una abitazione di categoria A/2, il valore di mercato minimo pagina 6 di 16 sarebbe di € 1.050,00/mq.; applicando la relativa proporzione (€ 3,2/mq : € 2,5/mq =
1.050,00/mq : valore di mercato), si otterrebbe un valore di mercato di € 820,31/mq, che, moltiplicato per i mq. dell'abitazione, darebbe luogo a un valore di € 70.745,57, di poco inferiore a quello da esso calcolato (€ 75.785,00), che riteneva tuttavia di confermare, stanti (evidentemente) le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, per cui rimaneva inalterato il valore della massa ereditaria (v. pag. 42 della CTU).
3.3. - Ne deriva che è infondato il rilievo che il CTU abbia rimodulato la stima dell'appartamento in questione, riducendolo da € 75.785,00 ad € 70.745,57, posto che, nella risposta alle osservazioni, l'esperto ha confermato il ridetto valore, motivando le ragioni del dissenso rispetto ai calcoli eseguiti dal CTP di parte.
Pertanto, il rilievo che il Giudice sia incorso in una svista e/o errore (nell'attribuire all'appartamento il valore di € 75.785,00) è del tutto infondato, stante l'espressa conferma, da parte del CTU, dell'originario valore dell'immobile in € 75.785,00.
4. - Con un secondo motivo, gli appellanti si dolgono che il primo Giudice abbia accolto la richiesta di attribuzione ex art. 720 cod. civ., che era da correlarsi all'attribuzione di diversi (e minori) conguagli, da versarsi ai coeredi non assegnatari.
4.1. - Il motivo, chiaramente collegato al primo, è manifestamente infondato.
4.2. - Ed invero, esso non denuncia la violazione dell'art. 720 c.c., quanto il fatto che, in sede di determinazione dei conguagli, siano stati attribuiti ai coeredi non assegnatari dei beni conguagli superiori a quelli che, a detta degli appellanti, avrebbero dovuto versarsi.
4.3. – Occorre premettere che costituisce principio costante, nella giurisprudenza della
Suprema Corte che, nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione: integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado d'appello
(Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008).
Nella specie, la richiesta di attribuzione di tutti i beni ereditari è stata formulata dai convenuti (tra cui, gli odierni appellanti) e i beni sono stati loro attribuiti, sicchè il motivo
è del tutto contraddittorio, posto che il Giudice ha proceduto in conformità alla richiesta di attribuzione formulata (anche) dagli stessi appellanti;
quanto al fatto che la loro disponibilità all'attribuzione era stata correlata al pagamento di conguagli aventi importi
(che si ritenevano) inferiori, è appena il caso di precisare che il debito da conguaglio - o pagina 7 di 16 da eccedenza - è un debito che deve essere quantificato sulla base del valore dell'immobile attribuito ex art. 720 c.c. (v. Cass. sent. 4258/2017).
Ne consegue che, una volta formulata l'istanza di attribuzione, essa non può essere condizionata al pagamento di conguagli nella misura ritenuta congrua dal coerede assegnatario, dovendo essere evidentemente quantificata sulla base del valore attribuito all'immobile, che, nella specie, è stato determinato ricorrendo alla stima di un esperto, le cui conclusioni sono state ritenute immuni da vizi logici e giuridici.
5. - E' invece fondato, a parere della Corte, il motivo legato alla questione della rivalutazione e degli interessi.
5.1.- Va premesso che "in tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore;
pertanto, la sua rivalutazione da effettuare, anche "officio iudicis", con riferimento al momento della decisione della causa di divisione," (v. 6931/2016,
7181/2018).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che “la rivalutazione d'ufficio da parte del giudice del debito di valore è dovuta se e nei limiti in cui nel frattempo vi sia stata una apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi una alterazione della funzione di riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato (Cass. 3 luglio
2014, n. 15288)”.
In sostanza, siccome il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione, è necessario rivalutare tale valore d'ufficio, ed anche in appello, ove la stima del bene da assegnare sia risalente, per adeguarlo alle fluttuazioni di mercato.
La determinazione del conguaglio in denaro, si sensi dell'articolo 728 del c.c., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice, per cui questi deve provvedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, al momento della decisione, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice.
Dopo la sentenza di assegnazione e la connessa determinazione delle somme dovute a titolo di conguaglio, detto importo diviene però un debito di valuta, sicché non è più
pagina 8 di 16 soggetto a rivalutazione. la soluzione adottata dal tribunale sul punto è quindi corretta e condivisibile.
Ciò che spetta alla parte è solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta, al fine di sollecitare i poteri officiosi di accertamento del giudice (così Cass. 15288/2014; v. anche Cass. sent. 29733/2017).
5.2. – Nella specie, in assenza di qualsivoglia allegazione della parte, volta a sollecitare i poteri officiosi del giudice, la sentenza di primo grado, in dispositivo, ha operato d'ufficio la rivalutazione del predetto importo, senza alcuna motivazione sulla apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi una alterazione della funzione di riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato (Cass. 3 luglio
2014, n. 15288).
Non ha dunque tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, procedendo alla rivalutazione in mancanza di un accertamento in ordine all'incremento significativo del prezzo di mercato dei beni da conguagliare, ed in assenza di qualsivoglia allegazione volta a sollecitare i poteri ufficiosi del giudice.
5.3. - Pertanto, gli evidenziati poteri officiosi da parte del giudice della divisione non comportano l'insussistenza di un onere di allegazione della parte circa l'avvenuta verificazione di tale evento, tanto più che l'eventuale rivalutazione non può essere perseguita maggiorando automaticamente il prezzo del bene in base all'indice di svalutazione monetaria intervenuta "medio tempore", in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo diverso rispetto a quello della svalutazione della moneta secondo gli indici ISTAT.
5.4. - Nella fattispecie, quindi, avrebbe dovuto essere dedotta una notevole lievitazione del mercato immobiliare nella zona in cui erano ricompresi gli immobili oggetto di comunione tra le parti, nel periodo intercorrente tra la domanda e la decisione, tale da incidere verosimilmente sulla misura del conguaglio dovuto, e dunque da sollecitare i poteri anche officiosi di accertamento da parte del giudice;
in assenza di una simile attività di allegazione da parte degli appellati, la censura sollevata in questa sede appare fondata.
5.5. – Quanto agli interessi compensativi, essi sono poi dovuti sulla somma a conguaglio dal momento in cui la sentenza ha dichiarato lo scioglimento della comunione e l'assegnatario è tenuto al versamento del conguaglio (v. Cass. sent. 12702/2007; Cass. sent. 9845/2012).
pagina 9 di 16 5.6. - Nella specie, invece, il primo Giudice ha statuito che sono dovuti gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., sulla somma a conguaglio via via rivalutata in ragione di ciascun anno dalla data della domanda al soddisfo.
6. – Venendo adesso al quarto motivo, esso si è imperniato sulla circostanza che la somma da corrispondere ai due coeredi non assegnatari ( e ) Controparte_1 CP_2 sarebbe viziata, preliminarmente, dall'erronea individuazione del valore della massa ereditaria (e, quindi, dalla conseguente erronea imputazione delle quote), e per non aver computato in modo alcuno l'importo residuale della quota disponibile, “rimasto in tal modo privo di destinazione” (v. pag. 21 atto di appello).
6.1. - Il motivo è infondato.
6.2. – Si legge nella sentenza impugnata che i coeredi della successione sono i germani
, , ed , nonché gli eredi ab intestato di Parte_2 Pt_1 CP_1 CP_2 Per_6
Co
( , , , , , e ) e che
[...] Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_3 CP_1 CP_7 le quote spettanti a ciascun coerede possono essere così determinate:
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Parte_2
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Parte_1
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Controparte_2
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Controparte_1
- : euro 6.034,67 (pari a 5/75 di euro 90.520,00); Parte_3
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); CP_6
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); CP_6
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); Parte_4
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); Controparte_7
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); Parte_5
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00). CP_8
6.3. - Ora, quanto al fatto che la somma da corrispondere ai due coeredi non assegnatari
( e ) sarebbe viziata preliminarmente dall'erronea individuazione Controparte_1 CP_2 del valore della massa ereditaria (e quindi conseguente erronea imputazione delle quote), va detto che, non essendovi alcun errore nella determinazione del valore dell'immobile sito in San Giovanni Rotondo alla via De Nittis n. 41 (per € 75.785,00), il primo Giudice ha correttamente evidenziato che il valore dell'asse ereditario complessivo
è pari ad € 129.465,00.
6.4. - Quanto al calcolo della disponibile, pari ad 1/3 dell'intero asse (essendo la quota di riserva spettante ai coeredi suindicati pari ai 2/3), il Giudice ha dapprima stimato il pagina 10 di 16 valore dell'intero asse, comprensivo delle donazioni fatte in vita ai due coeredi legittimari
(€ 90.520,00 relictum + € 32.345,00 donatum = € 129.465,00) e poi calcolato la quota disponibile (pari a € 43.155,00) e quella di riserva (corrispondente ad € 86.310,00).
E' appena il caso di rammentare che la riunione fittizia è un'operazione non solo preliminare per stabilire se la legittima sia salva (o se invece, per la sua integrazione, si renda necessaria la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni), ma anche necessaria, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, anche quando non vi sia – come nel concreto - questione di riduzione di disposizioni lesive (v. Cass. 14193/2022).
6.5. - Nel concreto, il giudice doveva quindi procedere alla riunione fittizia, secondo quanto prescrive l'art. 556 c.c. (in base al quale sono incluse nel calcolo tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario), posto che i due de cuius avevano fatto, in vita, due donazioni, con dispensa dalla imputazione e dalla collazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né sottrae la donazione dalla riduzione, se essa sia lesiva della legittima altrui (Cass. n. 13660/2017; n. 12317/2019).
6.6. - Nella specie, il calcolo della disponibile non è quindi rimasto “privo di destinazione”, posto che, anche se le donazioni erano state fatte “a titolo di anticipo sulla legittima, con l'eventuale eccedenza quale anteparte sulla disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione”, è stato necessario comunque procedere alla riunione fittizia al fine di calcolare la disponibile, onde stabilire entro quale limite la dispensa a favore dei coeredi donatari poteva operare (se il valore della donazione dispensata eccede infatti la disponibile, significa che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione,
v. Cass. n. 711/1966).
6.7. - Dopo aver proceduto alla riunione fittizia, il giudice ha poi proceduto alla divisione in parti uguali tra i coeredi legittimari, decurtando dall'asse ereditario le donazioni fatte in vita con dispensa dalla collazione (€ 129.465,00 - € 32.345,00 = 90.520,00).
E, poiché il valore delle donazioni non ha superato la disponibile, la determinazione delle quote di eredità è stata attuata come se i beni oggetto di donazione non fossero mai usciti dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (v. Cass. 989/1995).
Ne deriva che il motivo è, nel suo complesso, da rigettare.
pagina 11 di 16 7. - Con un ulteriore motivo, gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado sulla base del fatto che il primo Giudice non avrebbe comparato le risultanze dell'elaborato peritale del primo CTU nominato (ing. ), con quelle del secondo Persona_7
CTU nominato (ing. ), il quale aveva attribuito un differente valore al suolo Persona_8 edificatorio in San Giovanni Rotondo, via Prencipe n. 41/43 (donato dal de cuius al figlio
) e al suolo edificatorio in San Giovanni Rotondo, via Prencipe n. 45 (donato dalla Pt_4 de cuius al figlio ). CP_2
In altri termini, pur non contestando espressamente le risultanze del primo CTU, il
Giudice non avrebbe motivato adeguatamente nel recepire le conclusioni del secondo
CTU, ritenendo che il valore complessivo delle donazioni (€ 38.945,00) non aveva superato i limiti della disponibile (€ 43.155,00), senza riferire alcunchè sull'importo che
“residuerebbe dal proprio calcolo dalla decurtazione del valore delle donazioni alla quota disponibile della massa ereditaria” (cfr. atto di appello pagg. 26 e ss.).
Detta discrasia sarebbe rilevante ai fini del decisum, posto che la valorizzazione dei cespiti donati fatta dal primo perito avrebbe determinato una quantificazione differente della massa ereditaria rispetto a quella rassegnata dal secondo CTU.
7.1. - Anche tale motivo è totalmente infondato.
7.2. - In fatto, va premesso che l'ing. era stato nominato nel giudizio avente Persona_7 nr. Rg. 2861/96 dall'Istruttore dell'epoca, ed aveva determinato il valore dei due suoli edificatori, donati ai figli e , in £ 26.000.000 per l'immobile in via Prencipe Pt_4 CP_2
n. 41/43 (riferito all'anno 1989) e in £ 33.000.000 per l'immobile in via Prencipe n. 45
(riferito all'anno 1994), deducendo che il metodo utilizzato era quello del “confronto” con beni aventi caratteristiche similari, posti in vendita ed avuto riguardo alle rendite catastali accertate dall'Agenzia del territorio.
Null'altro si dice, a proposito della stima, nella perizia dell'ing. , redatta in data Per_7
18.12.2000.
Ora, dovendo stimare, nel 2016, all'attualità il valore dell'intero asse ereditario, a seguito della riunione al giudizio avente nr. Rg. 2861/96 con quello avente nr. Rg. 4477/12 (e conseguente ampliamento dell'asse ereditario), l'Istruttore dell'epoca sostituì il precedente CTU (perché deceduto) con un nuovo CTU (ing. ), conferendogli l'ufficio Per_5 di stimare l'intero asse ereditario.
Nella redazione della perizia, il nuovo CTU nominato ha fatto riferimento, quanto al metodo, alla stima sintetico comparativa, effettuando ricerche di mercato immobiliare in abitato e in agro di San Giovanni Rotondo, confortato anche dai dati delle quotazioni pagina 12 di 16 immobiliari per l'abitazione (OMI) e dei valori agricoli per la regione agraria, tenuto conto altresì delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni (ubicazione, vetustà, stato di conservazione e manutenzione, etc).
Nel determinare il valore della prima donazione, effettuata nel 1979, ed avente ad oggetto un suolo edificatorio, il CTU è partito dal valore di mercato unitario per metro quadrato di superficie lorda commerciale (€ 1.400,00/mq), moltiplicato per la superficie
(mq. 86,18), detraendo costo di costruzione, spese tecniche generali, oneri di urbanizzazione, utile dell'impresa e calcolo degli interessi, ottenendo, all'attualità (ovvero nel 2017), un valore del suolo di € 52.236,00.
Calcolando il valore del suolo al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.), utilizzando le tabelle Istat del costo della vita, ha poi calcolato la variazione percentuale, pari all'87,25%, con la conseguenza che il valore del suolo al momento della apertura della successione del primo de cuius era di € 6.600,00.
Analoghi calcoli sono stati effettuati per la seconda donazione, che ha stimato, all'epoca della apertura della successione, in € 32.345,00.
7.3. - Ora, detti calcoli sono del tutto immuni da vizi logici, in quanto, pur partendo dal medesimo valore assunto dal CT di parte quale prezzo di vendita (€ 1.450,00/mq. di superficie lorda e come costo di costruzione di € 875,00/mq.), il consulente nominato d'ufficio ha motivato il proprio dissenso dai calcoli del tecnico di parte, calcolando prima il valore di trasformazione, poi il valore del suolo all'attualità e, infine, applicando il valore alla data della apertura della successione, utilizzando le tabelle degli indici ISTAT del costo della vita con i relativi coefficienti di raccordo.
Detti calcoli, effettuati dal secondo CTU, danno adeguatamente conto delle ragioni per le quali l'esperto è pervenuto ad un differente valore di stima - quanto ai beni donati - rispetto al precedente CTU, che non aveva affatto esplicitato i criteri di calcolo, deducendo genericamente che aveva determinato il valore mediante il merio confronto con beni aventi analoghe caratteristiche posti in vendita ed avuto riguardo alle rendite catastali accertate dall'Agenzia del territorio.
7.4. – E' poi noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio pagina 13 di 16 di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del
9.1.2009).
7.5. - In sede di appello, poi, non sono state mosse critiche specifiche alla relazione peritale (e, in particolare alla stima attuata dal C.T.U.), ma solamente il fatto che il primo
Giudice si è discostato dalle risultanze della prima perizia disposta, senza motivare adeguatamente sul punto.
7.6. - Ma è evidente che, una volta sostituito il primo CTU (perché deceduto), e nominato, nel 2016, un altro CTU a distanza di sedici anni dalla prima relazione in un giudizio di divisione, il primo Giudice non fosse tenuto a motivare esplicitamente le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere le conclusioni del secondo CTU, posto che (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001), ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese".
Una volta ritenuta la necessità di rinnovare, del tutto, le indagini mediante la sostituzione dell'ausiliare del giudice a seguito del decesso del primo, anche se il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata precedentemente dal consulente sostituito, il giudice del merito ha comunque delineato il percorso logico della decisione, recependo adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio e disattendendo implicitamente le argomentazioni tecniche svolte nella prima relazione dal consulente tecnico d'ufficio sostituito.
7.7. – Peraltro, come detto, neppure in sede di appello, rivolte specifiche critiche all'elaborato peritale del consulente tecnico di ufficio, né sottoposto alla Corte un fatto di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Non rileva dunque la critica, in sé per sé, al fatto che il primo Giudice si sia discostato dalle risultanze del primo elaborato (per recepire quelle del secondo) a rendere contraddittoria di per sé la consulenza tecnica pagina 14 di 16 recepita dal giudice, quanto piuttosto il fatto storico, decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (Cass., sez. 1, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. 1 13 ottobre
2020, n. 22056).
Al che, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
8. - In definitiva, l'appello è da accogliere per il solo motivo attinente la rivalutazione operata d'ufficio, unitamente alla condanna per gli interessi compensativi, per il debito da conguaglio, mentre tutti gli altri motivi sono da rigettare.
9. - L'accoglimento in parte dell'appello costituisce motivo di compensazione integrale delle spese del giudizio di appello, in conformità al principio per cui, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01; v. anche Cass. SU 32061722 secondo cui
"l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non. consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c. p. c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, , , nei confronti di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e di , , , nel giudizio avente Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 nr. Rg. 1770/22, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, dichiara che il debito da conguaglio a carico di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , e nei confronti CP_7 Parte_5 Parte_4 CP_6 CP_8
pagina 15 di 16 di e ammonta a totali € 18.104,00, oltre interessi legali Controparte_1 Controparte_2 con decorrenza dalla sentenza di primo grado al soddisfo;
- per l'effetto condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e a CP_7 Parte_5 Parte_4 CP_6 CP_8 corrispondere a e l'importo di € 18.104,00 oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi legali dalla sentenza di primo grado al soddisfo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18 febbraio 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott. Michele PRENCIPE Presidente
2. dott. Alessandra PILIEGO Consigliere
3. dott. Gaetano LABIANCA Consigliere rel. ha pronunziato, nella causa iscritta al nr. Rg. 1770/2022, la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ricciardi ed elettivamente domiciliati Pt_5 presso il suo studio;
- appellanti - contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bocola ed elettivamente Controparte_4 domiciliato presso il suo studio;
- appellati -
e
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
appellati contumaci-
Oggetto: appello avverso sentenza in materia di divisione ereditaria.
All'esito dell'udienza collegiale del 28 novembre 2024, svoltasi a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28.11.2024.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 27.09.1996, e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, i germani , Parte_1 Pt_1 pagina 1 di 16 e , onde sentir dichiarare lo scioglimento della comunione CP_9 Parte_2 ereditaria dei loro genitori, (deceduto il 05.12.1989) e Persona_1 Persona_2
(deceduta il 01.08.1994), costituita da: fabbricato al piano terra, piano primo e piano secondo, oltre al sottotetto, ubicato in San Giovanni Rotondo alla Via Monsignor De
Nittis, n.39/41, riportato al nr. di partita 7267, foglio 143; nonchè da terreno, sito in agro di San Giovanni Rotondo, alla località Contrada Coppe, esteso ha 00.80.90, riportato alla partita 11081, foglio 64, particella 102.
Si costituivano i germani , e , i quali non si opponevano Parte_1 CP_9 Pt_2 allo scioglimento della comunione, ma rilevavano come la stessa avrebbe dovuto comprendere tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, ivi compresi i beni oggetto di donazione in vita e, in particolare:
- fondo rustico con fabbricati rurali siti in agro di San Giovanni Rotondo, alle località
“Castellere” e “Polveracchio”, di complessivi ha 224.55.49, identificati in Catasto al foglio
77, particelle 4, 6, 7 e 11; al foglio 76, particelle 69 e 71; al foglio 78, particelle 1, 21,
24, 27, 28 e 64;
- appartamento al primo piano sito in San Giovanni Rotondo alla Via Prencipe, n.45, con soffitta sottotetto ed autorimessa al piano terra, avente accesso da Via Mascagni, n.25, donati dalla de cuius al figlio con atto per Notar il 31.07.1979 «a titolo CP_2 Per_3 di anticipo sulla legittima, con l'eventuale eccedenza quale anteparte sulla disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione»;
- appartamento al primo piano sito in San Giovanni Rotondo alla Via Prencipe, n. 41, con soffitta sottotetto e autorimessa in piano terra, avente accesso dal civico n.43, donati dal de cuius al figlio con atto per Notar il 18.10.1979, «a Persona_1 CP_1 Per_3 titolo di anticipo sulla legittima con l'eventuale eccedenza quale anteparte sulla disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione».
Nel costituirsi, eccepiva altresì che l'appartamento sito in San Giovanni Parte_2
Rotondo, alla Via Monsignor De Nittis, n.39 (primo piano con sovrastante soffitta), non avrebbe potuto essere oggetto di divisione ereditaria in quanto a lui promesso in vendita in data 16.07.1989 dai suoi genitori;
difatti, aveva instaurato correlato procedimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., iscritto sotto il n. 7798/1998 R.G. del Tribunale di Foggia, per sentir pronunciare correlata sentenza di trasferimento della proprietà su tale bene.
Il giudizio veniva riunito a quello avente n. RG. 4477/2012, pendente dinanzi al medesimo Tribunale di Foggia e promosso, con atto di citazione del 16.11.2012, sempre pagina 2 di 16 da e per richiedere la divisione degli ulteriori, seguenti Controparte_1 Controparte_2 beni caduti in comunione:
- fabbricato per civile abitazione sito in San Giovanni Rotondo alla Via De Nittis – Via
Leonardo Da Vinci, n.34, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 143, particella
3541;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Montenero, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 18, esteso ha 0.23.10;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Montenero, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 33, esteso ha 0.51.77;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Montenero, identificato in Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 45, esteso ha 0.85.33;
- fondo rustico in San Giovanni Rotondo, località Coppe, identificato in Catasto di detto
Comune al foglio 64, particella 102, esteso ha 0.80.90;
- fondo rustico in San Marco in Lamis, località Montenero, identificato in Catasto di detto
Comune al foglio 72, particella 44 esteso ha 0.02.64;
- fondo rustico in San Marco in Lamis, località Montenero, identificato in Catasto di detto
Comune al foglio 72, particella 45, esteso ha 0.10.49.
I due giudizi venivano riuniti e la causa istruita con una CTU.
All'esito, il Tribunale emetteva sentenza n. 2037/2022, pubblicata in data 20.7.2022, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di Per_1
e e disposta, in base alle rispettive quote ereditarie,
[...] Controparte_10
l'attribuzione diretta ai convenuti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e , con Controparte_7 Parte_5 Parte_4 CP_6 CP_8 condanna di questi ultimi a corrispondere a ciascuno degli attori ( e Controparte_2
) l'importo di € 18.104,00 (pari ai 15/75 del totale della massa Controparte_1 ereditaria), oltre rivalutazione monetaria dalla data della CTU alla decisione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
veniva altresì rigettata la domanda di risarcimento danni spiegata nei confronti di , dichiarate Parte_2 integralmente compensate le spese del giudizio n. 3041/2013 (già 2861/1996) e condannati gli attori, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese del giudizio avente nr. Rg. 4477/12 in favore di , con compensazione della restante Parte_2 metà; le spese di CTU venivano definitivamente poste per il 50% a carico degli attori, con compensazione del restante 50%.
pagina 3 di 16 Avverso detta sentenza, interponevano appello , , Parte_1 Parte_2 Pt_4
e (questi ultimi nella loro qualità di eredi di ),
[...] Parte_5 Persona_4 per i seguenti motivi:
1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 537 c.c.: il CTU (Ing. ) aveva invero Per_5 rimodulato, in sede di osservazioni, il valore attribuito al piano terra del fabbricato ubicato in San Giovanni Rotondo alla via De Nittis n. 39/41, stimandolo l'immobile in complessivi € 70.745,57 (rispetto all'originario importo di € 75.785,00), erroneamente valorizzato dal primo Giudice al fine della ricostruzione della massa ereditaria;
pertanto, il valore della massa ereditaria, sulla scorta dei dati riportati nella perizia d'ufficio, si attestava su € 124.425,00, da cui derivavano gli ulteriori errori di calcolo sulla determinazione della quota disponibile;
2. - la sentenza impugnata, assegnando i beni ereditari (senza alcuna specifica indicazione delle quote) ai convenuti , , nonché a Parte_1 Parte_2 Pt_4
, , , , e
[...] Parte_5 Parte_3 CP_6 Controparte_7 CP_8
[...
(questi ultimi quali eredi di ), aveva ingiustamente statuito il Persona_6 pagamento del conguaglio, in favore di e , per l'importo Controparte_2 Controparte_1 di € 18.104,00 (pari a 15/75 del totale della massa ereditaria) per ciascuno, oltre rivalutazione monetaria dalla C.T.U. alla data della decisione, nonché interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla domanda al soddisfo;
il tutto, senza tenere in adeguata considerazione la correlata richiesta di assegnazione avanzata anche dall'originaria parte attrice ( e ), reiterata all'udienza del Controparte_1 CP_2
20.07.2022, quale possibile modalità di attuazione della divisione ed il fatto che la loro disponibilità all'attribuzione dei beni ereditari era stata pur sempre correlata a diversi (e minori) valori, da versarsi ai coeredi non assegnatari;
3. – non trovava giustificazione alcuna la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui valori delle quote individuate, posto che nessuno dei convenuti, a tanto condannati, aveva mai avuto un uso esclusivo dei beni ereditari, tale da comportare l'incremento corrispondente a tali causali e, anzi, il di fatto utilizzava in Controparte_1 maniera preminente il fondo rustico in agro di San Giovanni Rotondo, località Coppe, identificato in Catasto al foglio 64, particella 102, a comprova del proprio effettivo interesse all'attribuzione dello stesso per conservare il contatto con tale bene.
4. - la sentenza li aveva condannati al pagamento di detto conguaglio in assenza di una precisa ripartizione sulla scorta delle rispettive posizioni ereditarie;
pagina 4 di 16 6. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e 747 c.c. Erronea e contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio: il Tribunale aveva ritenuto di valorizzare la stima dei beni donati dai danti causa omettendo qualsivoglia riferimento e/o contemperamento alle risultanze dell'elaborato peritale rassegnato dal primo CTU,
Ing. , il quale aveva pure avuto modo di quantificare il valore dei beni donati Persona_7 rispetto a quello di mercato al momento dell'apertura della successione;
non vi erano argomentazioni di contrasto rispetto alla quantificazione emergente dall'elaborato peritale del CTU Ing. benché disattesa dal Giudice di prime cure senza alcuna motivazione;
Per_7 che era pertanto di primaria rilevanza tale quantificazione dei beni oggetto di donazione, in uno alla interpretazione della clausola “in conto legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa da collazione e da imputazione”, conformemente alle previsioni dei richiamati artt. 737 e 747 c.c.
Tanto premesso, chiedeva di accogliere le censure mosse alla sentenza e di riformare le correlate statuizioni di divisione dei beni ereditari.
Si costituivano , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , che eccepivano preliminarmente l'inammissibilità CP_4 Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la totale infondatezza dei motivi, con conseguente richiesta di conferma della sentenza impugnata di primo grado e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata decisa, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c..
Diritto.
1. - Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_5
, , , non costituiti, benché nei loro confronti si CP_6 Controparte_7 CP_8 sia perfezionata tempestivamente la notifica dell'atto di appello.
2. - Sempre in via preliminare, va poi rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
pagina 5 di 16 contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi a specifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (v. Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, gli appellanti hanno sufficientemente chiarito i capi e i punti di motivazione della sentenza di primo grado oggetto di critica - trascrivendoli nell'atto di impugnazione
- ed hanno anche in indicato le ragioni del dissenso e in quali termini la sentenza di prime cure dovrebbe essere emendata.
Lo conferma la circostanza che gli appellati si siano difesi in merito ad ogni censura sollevata dall'appellante.
Ne deriva che i requisiti di forma/sostanza che l'atto di impugnazione deve assumere sono stati rispettati.
3. - Ciò posto e venendo adesso al merito dell'appello, il primo motivo si è incentrato sula violazione dell'art. 537 c.c., stante il fatto che il primo Giudice, nel determinare il valore dell'asse ereditario ed operare la c.d. “riunione fittizia”, avrebbe erroneamente attribuito all'immobile sito in San Giovanni Rotondo, alla via De Nittis n. 41, il valore di €
75.785,00, laddove lo stesso CTU aveva rimodulato, in sede di osservazioni alla consulenza, il detto valore, determinandolo in complessivi € 70.745,57.
Ne derivava, quindi, l'erroneità dei calcoli, sia per quanto concerne la determinazione della quota disponibile (calcolata in € 43.155,00) che relativamente alla quota complessiva di legittima (calcolata in € 86.310,00).
3.1. - Il motivo è infondato.
3.2. - Ed invero, nelle osservazioni alla CTU, il consulente nominato ha risposto alle note tecniche del CTP di parte osservando che, partendo dal valore locativo di € 2,5/mq. al mese (non contestato dal CTP) per un immobile di categoria A/4 e, a fronte di un valore di € 3,2/mq al mese per una abitazione di categoria A/2, il valore di mercato minimo pagina 6 di 16 sarebbe di € 1.050,00/mq.; applicando la relativa proporzione (€ 3,2/mq : € 2,5/mq =
1.050,00/mq : valore di mercato), si otterrebbe un valore di mercato di € 820,31/mq, che, moltiplicato per i mq. dell'abitazione, darebbe luogo a un valore di € 70.745,57, di poco inferiore a quello da esso calcolato (€ 75.785,00), che riteneva tuttavia di confermare, stanti (evidentemente) le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, per cui rimaneva inalterato il valore della massa ereditaria (v. pag. 42 della CTU).
3.3. - Ne deriva che è infondato il rilievo che il CTU abbia rimodulato la stima dell'appartamento in questione, riducendolo da € 75.785,00 ad € 70.745,57, posto che, nella risposta alle osservazioni, l'esperto ha confermato il ridetto valore, motivando le ragioni del dissenso rispetto ai calcoli eseguiti dal CTP di parte.
Pertanto, il rilievo che il Giudice sia incorso in una svista e/o errore (nell'attribuire all'appartamento il valore di € 75.785,00) è del tutto infondato, stante l'espressa conferma, da parte del CTU, dell'originario valore dell'immobile in € 75.785,00.
4. - Con un secondo motivo, gli appellanti si dolgono che il primo Giudice abbia accolto la richiesta di attribuzione ex art. 720 cod. civ., che era da correlarsi all'attribuzione di diversi (e minori) conguagli, da versarsi ai coeredi non assegnatari.
4.1. - Il motivo, chiaramente collegato al primo, è manifestamente infondato.
4.2. - Ed invero, esso non denuncia la violazione dell'art. 720 c.c., quanto il fatto che, in sede di determinazione dei conguagli, siano stati attribuiti ai coeredi non assegnatari dei beni conguagli superiori a quelli che, a detta degli appellanti, avrebbero dovuto versarsi.
4.3. – Occorre premettere che costituisce principio costante, nella giurisprudenza della
Suprema Corte che, nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione: integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado d'appello
(Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008).
Nella specie, la richiesta di attribuzione di tutti i beni ereditari è stata formulata dai convenuti (tra cui, gli odierni appellanti) e i beni sono stati loro attribuiti, sicchè il motivo
è del tutto contraddittorio, posto che il Giudice ha proceduto in conformità alla richiesta di attribuzione formulata (anche) dagli stessi appellanti;
quanto al fatto che la loro disponibilità all'attribuzione era stata correlata al pagamento di conguagli aventi importi
(che si ritenevano) inferiori, è appena il caso di precisare che il debito da conguaglio - o pagina 7 di 16 da eccedenza - è un debito che deve essere quantificato sulla base del valore dell'immobile attribuito ex art. 720 c.c. (v. Cass. sent. 4258/2017).
Ne consegue che, una volta formulata l'istanza di attribuzione, essa non può essere condizionata al pagamento di conguagli nella misura ritenuta congrua dal coerede assegnatario, dovendo essere evidentemente quantificata sulla base del valore attribuito all'immobile, che, nella specie, è stato determinato ricorrendo alla stima di un esperto, le cui conclusioni sono state ritenute immuni da vizi logici e giuridici.
5. - E' invece fondato, a parere della Corte, il motivo legato alla questione della rivalutazione e degli interessi.
5.1.- Va premesso che "in tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore;
pertanto, la sua rivalutazione da effettuare, anche "officio iudicis", con riferimento al momento della decisione della causa di divisione," (v. 6931/2016,
7181/2018).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che “la rivalutazione d'ufficio da parte del giudice del debito di valore è dovuta se e nei limiti in cui nel frattempo vi sia stata una apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi una alterazione della funzione di riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato (Cass. 3 luglio
2014, n. 15288)”.
In sostanza, siccome il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione, è necessario rivalutare tale valore d'ufficio, ed anche in appello, ove la stima del bene da assegnare sia risalente, per adeguarlo alle fluttuazioni di mercato.
La determinazione del conguaglio in denaro, si sensi dell'articolo 728 del c.c., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice, per cui questi deve provvedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, al momento della decisione, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice.
Dopo la sentenza di assegnazione e la connessa determinazione delle somme dovute a titolo di conguaglio, detto importo diviene però un debito di valuta, sicché non è più
pagina 8 di 16 soggetto a rivalutazione. la soluzione adottata dal tribunale sul punto è quindi corretta e condivisibile.
Ciò che spetta alla parte è solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta, al fine di sollecitare i poteri officiosi di accertamento del giudice (così Cass. 15288/2014; v. anche Cass. sent. 29733/2017).
5.2. – Nella specie, in assenza di qualsivoglia allegazione della parte, volta a sollecitare i poteri officiosi del giudice, la sentenza di primo grado, in dispositivo, ha operato d'ufficio la rivalutazione del predetto importo, senza alcuna motivazione sulla apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi una alterazione della funzione di riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato (Cass. 3 luglio
2014, n. 15288).
Non ha dunque tenuto conto del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, procedendo alla rivalutazione in mancanza di un accertamento in ordine all'incremento significativo del prezzo di mercato dei beni da conguagliare, ed in assenza di qualsivoglia allegazione volta a sollecitare i poteri ufficiosi del giudice.
5.3. - Pertanto, gli evidenziati poteri officiosi da parte del giudice della divisione non comportano l'insussistenza di un onere di allegazione della parte circa l'avvenuta verificazione di tale evento, tanto più che l'eventuale rivalutazione non può essere perseguita maggiorando automaticamente il prezzo del bene in base all'indice di svalutazione monetaria intervenuta "medio tempore", in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo diverso rispetto a quello della svalutazione della moneta secondo gli indici ISTAT.
5.4. - Nella fattispecie, quindi, avrebbe dovuto essere dedotta una notevole lievitazione del mercato immobiliare nella zona in cui erano ricompresi gli immobili oggetto di comunione tra le parti, nel periodo intercorrente tra la domanda e la decisione, tale da incidere verosimilmente sulla misura del conguaglio dovuto, e dunque da sollecitare i poteri anche officiosi di accertamento da parte del giudice;
in assenza di una simile attività di allegazione da parte degli appellati, la censura sollevata in questa sede appare fondata.
5.5. – Quanto agli interessi compensativi, essi sono poi dovuti sulla somma a conguaglio dal momento in cui la sentenza ha dichiarato lo scioglimento della comunione e l'assegnatario è tenuto al versamento del conguaglio (v. Cass. sent. 12702/2007; Cass. sent. 9845/2012).
pagina 9 di 16 5.6. - Nella specie, invece, il primo Giudice ha statuito che sono dovuti gli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., sulla somma a conguaglio via via rivalutata in ragione di ciascun anno dalla data della domanda al soddisfo.
6. – Venendo adesso al quarto motivo, esso si è imperniato sulla circostanza che la somma da corrispondere ai due coeredi non assegnatari ( e ) Controparte_1 CP_2 sarebbe viziata, preliminarmente, dall'erronea individuazione del valore della massa ereditaria (e, quindi, dalla conseguente erronea imputazione delle quote), e per non aver computato in modo alcuno l'importo residuale della quota disponibile, “rimasto in tal modo privo di destinazione” (v. pag. 21 atto di appello).
6.1. - Il motivo è infondato.
6.2. – Si legge nella sentenza impugnata che i coeredi della successione sono i germani
, , ed , nonché gli eredi ab intestato di Parte_2 Pt_1 CP_1 CP_2 Per_6
Co
( , , , , , e ) e che
[...] Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_3 CP_1 CP_7 le quote spettanti a ciascun coerede possono essere così determinate:
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Parte_2
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Parte_1
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Controparte_2
- : euro 18.104,00 (pari ai 15/75 di € 90.520,00; Controparte_1
- : euro 6.034,67 (pari a 5/75 di euro 90.520,00); Parte_3
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); CP_6
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); CP_6
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); Parte_4
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); Controparte_7
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00); Parte_5
- : euro 2.423,87 (pari a 2/75 di euro 90.520,00). CP_8
6.3. - Ora, quanto al fatto che la somma da corrispondere ai due coeredi non assegnatari
( e ) sarebbe viziata preliminarmente dall'erronea individuazione Controparte_1 CP_2 del valore della massa ereditaria (e quindi conseguente erronea imputazione delle quote), va detto che, non essendovi alcun errore nella determinazione del valore dell'immobile sito in San Giovanni Rotondo alla via De Nittis n. 41 (per € 75.785,00), il primo Giudice ha correttamente evidenziato che il valore dell'asse ereditario complessivo
è pari ad € 129.465,00.
6.4. - Quanto al calcolo della disponibile, pari ad 1/3 dell'intero asse (essendo la quota di riserva spettante ai coeredi suindicati pari ai 2/3), il Giudice ha dapprima stimato il pagina 10 di 16 valore dell'intero asse, comprensivo delle donazioni fatte in vita ai due coeredi legittimari
(€ 90.520,00 relictum + € 32.345,00 donatum = € 129.465,00) e poi calcolato la quota disponibile (pari a € 43.155,00) e quella di riserva (corrispondente ad € 86.310,00).
E' appena il caso di rammentare che la riunione fittizia è un'operazione non solo preliminare per stabilire se la legittima sia salva (o se invece, per la sua integrazione, si renda necessaria la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni), ma anche necessaria, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, anche quando non vi sia – come nel concreto - questione di riduzione di disposizioni lesive (v. Cass. 14193/2022).
6.5. - Nel concreto, il giudice doveva quindi procedere alla riunione fittizia, secondo quanto prescrive l'art. 556 c.c. (in base al quale sono incluse nel calcolo tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario), posto che i due de cuius avevano fatto, in vita, due donazioni, con dispensa dalla imputazione e dalla collazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né sottrae la donazione dalla riduzione, se essa sia lesiva della legittima altrui (Cass. n. 13660/2017; n. 12317/2019).
6.6. - Nella specie, il calcolo della disponibile non è quindi rimasto “privo di destinazione”, posto che, anche se le donazioni erano state fatte “a titolo di anticipo sulla legittima, con l'eventuale eccedenza quale anteparte sulla disponibile, con dispensa da collazione ed imputazione”, è stato necessario comunque procedere alla riunione fittizia al fine di calcolare la disponibile, onde stabilire entro quale limite la dispensa a favore dei coeredi donatari poteva operare (se il valore della donazione dispensata eccede infatti la disponibile, significa che il donatario è esposto per l'eccedenza all'azione di riduzione,
v. Cass. n. 711/1966).
6.7. - Dopo aver proceduto alla riunione fittizia, il giudice ha poi proceduto alla divisione in parti uguali tra i coeredi legittimari, decurtando dall'asse ereditario le donazioni fatte in vita con dispensa dalla collazione (€ 129.465,00 - € 32.345,00 = 90.520,00).
E, poiché il valore delle donazioni non ha superato la disponibile, la determinazione delle quote di eredità è stata attuata come se i beni oggetto di donazione non fossero mai usciti dal patrimonio del de cuius a titolo liberale (v. Cass. 989/1995).
Ne deriva che il motivo è, nel suo complesso, da rigettare.
pagina 11 di 16 7. - Con un ulteriore motivo, gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado sulla base del fatto che il primo Giudice non avrebbe comparato le risultanze dell'elaborato peritale del primo CTU nominato (ing. ), con quelle del secondo Persona_7
CTU nominato (ing. ), il quale aveva attribuito un differente valore al suolo Persona_8 edificatorio in San Giovanni Rotondo, via Prencipe n. 41/43 (donato dal de cuius al figlio
) e al suolo edificatorio in San Giovanni Rotondo, via Prencipe n. 45 (donato dalla Pt_4 de cuius al figlio ). CP_2
In altri termini, pur non contestando espressamente le risultanze del primo CTU, il
Giudice non avrebbe motivato adeguatamente nel recepire le conclusioni del secondo
CTU, ritenendo che il valore complessivo delle donazioni (€ 38.945,00) non aveva superato i limiti della disponibile (€ 43.155,00), senza riferire alcunchè sull'importo che
“residuerebbe dal proprio calcolo dalla decurtazione del valore delle donazioni alla quota disponibile della massa ereditaria” (cfr. atto di appello pagg. 26 e ss.).
Detta discrasia sarebbe rilevante ai fini del decisum, posto che la valorizzazione dei cespiti donati fatta dal primo perito avrebbe determinato una quantificazione differente della massa ereditaria rispetto a quella rassegnata dal secondo CTU.
7.1. - Anche tale motivo è totalmente infondato.
7.2. - In fatto, va premesso che l'ing. era stato nominato nel giudizio avente Persona_7 nr. Rg. 2861/96 dall'Istruttore dell'epoca, ed aveva determinato il valore dei due suoli edificatori, donati ai figli e , in £ 26.000.000 per l'immobile in via Prencipe Pt_4 CP_2
n. 41/43 (riferito all'anno 1989) e in £ 33.000.000 per l'immobile in via Prencipe n. 45
(riferito all'anno 1994), deducendo che il metodo utilizzato era quello del “confronto” con beni aventi caratteristiche similari, posti in vendita ed avuto riguardo alle rendite catastali accertate dall'Agenzia del territorio.
Null'altro si dice, a proposito della stima, nella perizia dell'ing. , redatta in data Per_7
18.12.2000.
Ora, dovendo stimare, nel 2016, all'attualità il valore dell'intero asse ereditario, a seguito della riunione al giudizio avente nr. Rg. 2861/96 con quello avente nr. Rg. 4477/12 (e conseguente ampliamento dell'asse ereditario), l'Istruttore dell'epoca sostituì il precedente CTU (perché deceduto) con un nuovo CTU (ing. ), conferendogli l'ufficio Per_5 di stimare l'intero asse ereditario.
Nella redazione della perizia, il nuovo CTU nominato ha fatto riferimento, quanto al metodo, alla stima sintetico comparativa, effettuando ricerche di mercato immobiliare in abitato e in agro di San Giovanni Rotondo, confortato anche dai dati delle quotazioni pagina 12 di 16 immobiliari per l'abitazione (OMI) e dei valori agricoli per la regione agraria, tenuto conto altresì delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni (ubicazione, vetustà, stato di conservazione e manutenzione, etc).
Nel determinare il valore della prima donazione, effettuata nel 1979, ed avente ad oggetto un suolo edificatorio, il CTU è partito dal valore di mercato unitario per metro quadrato di superficie lorda commerciale (€ 1.400,00/mq), moltiplicato per la superficie
(mq. 86,18), detraendo costo di costruzione, spese tecniche generali, oneri di urbanizzazione, utile dell'impresa e calcolo degli interessi, ottenendo, all'attualità (ovvero nel 2017), un valore del suolo di € 52.236,00.
Calcolando il valore del suolo al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.), utilizzando le tabelle Istat del costo della vita, ha poi calcolato la variazione percentuale, pari all'87,25%, con la conseguenza che il valore del suolo al momento della apertura della successione del primo de cuius era di € 6.600,00.
Analoghi calcoli sono stati effettuati per la seconda donazione, che ha stimato, all'epoca della apertura della successione, in € 32.345,00.
7.3. - Ora, detti calcoli sono del tutto immuni da vizi logici, in quanto, pur partendo dal medesimo valore assunto dal CT di parte quale prezzo di vendita (€ 1.450,00/mq. di superficie lorda e come costo di costruzione di € 875,00/mq.), il consulente nominato d'ufficio ha motivato il proprio dissenso dai calcoli del tecnico di parte, calcolando prima il valore di trasformazione, poi il valore del suolo all'attualità e, infine, applicando il valore alla data della apertura della successione, utilizzando le tabelle degli indici ISTAT del costo della vita con i relativi coefficienti di raccordo.
Detti calcoli, effettuati dal secondo CTU, danno adeguatamente conto delle ragioni per le quali l'esperto è pervenuto ad un differente valore di stima - quanto ai beni donati - rispetto al precedente CTU, che non aveva affatto esplicitato i criteri di calcolo, deducendo genericamente che aveva determinato il valore mediante il merio confronto con beni aventi analoghe caratteristiche posti in vendita ed avuto riguardo alle rendite catastali accertate dall'Agenzia del territorio.
7.4. – E' poi noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio pagina 13 di 16 di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del
9.1.2009).
7.5. - In sede di appello, poi, non sono state mosse critiche specifiche alla relazione peritale (e, in particolare alla stima attuata dal C.T.U.), ma solamente il fatto che il primo
Giudice si è discostato dalle risultanze della prima perizia disposta, senza motivare adeguatamente sul punto.
7.6. - Ma è evidente che, una volta sostituito il primo CTU (perché deceduto), e nominato, nel 2016, un altro CTU a distanza di sedici anni dalla prima relazione in un giudizio di divisione, il primo Giudice non fosse tenuto a motivare esplicitamente le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere le conclusioni del secondo CTU, posto che (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001), ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della stessa implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese".
Una volta ritenuta la necessità di rinnovare, del tutto, le indagini mediante la sostituzione dell'ausiliare del giudice a seguito del decesso del primo, anche se il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata precedentemente dal consulente sostituito, il giudice del merito ha comunque delineato il percorso logico della decisione, recependo adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio e disattendendo implicitamente le argomentazioni tecniche svolte nella prima relazione dal consulente tecnico d'ufficio sostituito.
7.7. – Peraltro, come detto, neppure in sede di appello, rivolte specifiche critiche all'elaborato peritale del consulente tecnico di ufficio, né sottoposto alla Corte un fatto di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. Non rileva dunque la critica, in sé per sé, al fatto che il primo Giudice si sia discostato dalle risultanze del primo elaborato (per recepire quelle del secondo) a rendere contraddittoria di per sé la consulenza tecnica pagina 14 di 16 recepita dal giudice, quanto piuttosto il fatto storico, decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (Cass., sez. 1, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. 1 13 ottobre
2020, n. 22056).
Al che, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
8. - In definitiva, l'appello è da accogliere per il solo motivo attinente la rivalutazione operata d'ufficio, unitamente alla condanna per gli interessi compensativi, per il debito da conguaglio, mentre tutti gli altri motivi sono da rigettare.
9. - L'accoglimento in parte dell'appello costituisce motivo di compensazione integrale delle spese del giudizio di appello, in conformità al principio per cui, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01; v. anche Cass. SU 32061722 secondo cui
"l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non. consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c. p. c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, , , nei confronti di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e di , , , nel giudizio avente Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 nr. Rg. 1770/22, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, dichiara che il debito da conguaglio a carico di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , e nei confronti CP_7 Parte_5 Parte_4 CP_6 CP_8
pagina 15 di 16 di e ammonta a totali € 18.104,00, oltre interessi legali Controparte_1 Controparte_2 con decorrenza dalla sentenza di primo grado al soddisfo;
- per l'effetto condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e a CP_7 Parte_5 Parte_4 CP_6 CP_8 corrispondere a e l'importo di € 18.104,00 oltre Controparte_1 Controparte_2 interessi legali dalla sentenza di primo grado al soddisfo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18 febbraio 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
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