Sentenza 18 novembre 1969
Massime • 1
Qualora sia il proprietario che l'usufruttuario abbiano locato lo stesso immobile a persone diverse, le quali si siano immesse in godimento dello stesso e vi gestiscano due aziende diverse (l'uno un bar e l'altro una tabaccheria), l'ordinanza di rilascio dell'immobile per asserita morosita, ottenuta dal proprietario contro il suo conduttore, non puo essere eseguita anche contro l'altro conduttore che ripete dall'usufruttuario jure proprio la detenzione dell'immobile. In caso che, in base alla operativita erga omnes riconosciuta agli ordini di rilascio, l'ordinanza di sfratto venga posta in esecuzione contro questo secondo conduttore, la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'immutazione violenta dello stato di fatto, dolosamente operata mediante un titolo esecutivo, cui non fa riscontro un accertamento in ordine allo jus detinendi dell'effettivo detentore. Correttamente, pertanto, in tale situazione viene affermata la responsabilita dell'esecutante.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/11/1969, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1969 |
Testo completo
Qualora sia il proprietario che l'usufruttuario abbiano locato lo stesso immobile a persone diverse, le quali si siano immesse in godimento dello stesso e vi gestiscano due aziende diverse (l'uno un bar e l'altro una tabaccheria), l'ordinanza di rilascio dell'immobile per asserita morosita, ottenuta dal proprietario contro il suo conduttore, non puo essere eseguita anche contro l'altro conduttore che ripete dall'usufruttuario jure proprio la detenzione dell'immobile. In caso che, in base alla operativita erga omnes riconosciuta agli ordini di rilascio, l'ordinanza di sfratto venga posta in esecuzione contro questo secondo conduttore, la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'immutazione violenta dello stato di fatto, dolosamente operata mediante un titolo esecutivo, cui non fa riscontro un accertamento in ordine allo jus detinendi dell'effettivo detentore. Correttamente, pertanto, in tale situazione viene affermata la responsabilita dell'esecutante.*