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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gagliardi Pietro, Parte_1
come da procura in atti
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Ariano CP_1 Controparte_2
Simone, come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 611/2021 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata il 26/04/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Tivoli, Parte_1
e chiedendo l'accertamento della loro CP_1 Controparte_2 responsabilità nella produzione delle lesioni strutturali verificatesi nel proprio appartamento, in parte sovrastante la cantina di parte convenuta, e, per l'effetto, la condanna dei medesimi al risarcimento del danno pari a complessivi € 39.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia da quantificarsi in corso di causa, nonché al ripristino dello stato dei luoghi. A fondamento della domanda, ha dedotto che i convenuti Parte_1 avevano realizzato una grotta nella parete rocciosa presente all'interno della cantina di loro proprietà che aveva causato il cedimento del pavimento e lesioni alle murature dell'appartamento sovrastante di sua proprietà. I convenuti hanno contestato la domanda in fatto e in diritto, facendo presente che nella cantina al momento della vendita era già presente una piccola cavità ricavata nello sperone di roccia, donde la realizzazione della stessa non poteva essere loro attribuita, ma piuttosto era stata realizzata dall'attore, che aveva costruito l'immobile, provvedendo poi a trasferirgli la cantina. Ad avviso dei convenuti le lesioni verificatesi erano da ricondursi esclusivamente al fatto che il pavimento dell'appartamento, che aveva subito un cedimento strutturale, che a sua volta aveva causato le dette lesioni, era poggiato direttamente sul terreno di riempimento senza la realizzazione di un solaio tradizionale di travetti e pignatte. All'esito della disposta consulenza tecnica e dell'escussione dei testimoni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1) rigetta la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
2) rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria;
3) condanna il Sig. Pt_1 al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida
[...] in euro 3.559,40 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.L. 55/14.” Avverso tale sentenza ha proposto appello , rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza impugnata, accertato che gli appellati hanno proceduto a realizzare una grotta, che poi hanno provveduto a richiudere, all'interno del proprio locale cantina sottostante l'immobile di proprietà dell'appellante scavando la roccia ivi presente così causando le lesioni al pavimento ed alle pareti dello stesso immobile per il cui ripristino il CTU ha quantificato la spesa di euro 5.141,83, accogliere la domanda del Sig. e condannare gli odierni appellati al Parte_1 risarcimento in suo favore della somma di euro 5.141,83 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”. Vinte le spese del doppio grado di giudizio e della CTU del primo grado”. Gli appellati hanno contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
r.g. n. 2 La causa, sulle rassegnate conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
ha censurato la sentenza per erronea ricostruzione dei Parte_1 fatti e per erronea valutazione delle prove, assumendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha dedotto che il Tribunale, nell'escludere la realizzazione della grotta ad opera dei convenuti, non ha tenuto conto delle emergenze istruttorie, atteso che: - i convenuti nel descrivere lo stato dei luoghi al momento della vendita hanno fatto riferimento alla presenza di “una piccola cavità nello sperone roccia di modeste dimensioni” e non certo di una grotta, come visibile dalle foto allegate alla consulenza;
- tale circostanza è stata confermata in sede testimoniale anche dai testimoni addotti dai convenuto, atteso che il testimone, , ha dichiarato ”vero c'era Testimone_1 un'apertura per poter ricavare una grotta, sul muro (..) è accessibile dal locale;
la grandezza è di due damigiane”; il testimone, Tes_2
ha dichiarato di aver visto una piccola cavità presente nello
[...] sperone di roccia, che era stata lasciata all'interno del locale dal costruttore e che l'intero stabile poggiasse sullo sperone di roccia, tuttavia ha dichiarato di non ricordare dove fosse collocata (“entrando non ricordo se sia a destra o a sinistra”); i propri testimoni, arch. e Tes_3 Tes_4
hanno negato la presenza ab origine della grotta ma anche della
[...] piccola cavità. Tanto detto, ha osservato che, anche a voler ritenere che al momento della vendita fosse stata presente una piccola cavità sullo sperone di roccia, non può dubitarsi che essa sia stata ampliata dagli odierni appellati, come evincibile dalle foto allegate alla consulenza, in cui può notarsi non la chiusura di una piccola cavità ma di una grotta vera e propria non avente piccole dimensioni, e dalla dichiarazione testimoniale resa dall'Arch. Tes_3
secondo cui: “C'era una grotta poi chiusa quattro o cinque anni fa.
[...]
Vi entravano delle persone dentro”. Premette la Corte che sull'attore, in applicazione del noto principio onus probandi incumbit ei qui dicit, fissato dall'art. 2697 c.c., incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda con la conseguenza che anche l'incertezza sulla effettiva sussistenza di essi impone il rigetto della stessa. Ebbene, nel caso de quo, parte attrice non ha offerto una prova piena e convincente circa la realizzazione e/o l'ampliamento della grotta ad opera dei convenuti, né tantomeno sulla riconducibilità delle lesioni a tale grotta. Depone in tal senso la valutazione complessiva delle risultanze processuali. In particolare, le deposizioni dei testi addotti dall'attore risultano contrastate dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta. Secondo i primi al momento della vendita non vi era alcuna cavità nello sperone roccioso, ma ciò è stato contrastato dalle dichiarazioni di segno r.g. n. 3 contrario rese dai testimoni di parte convenuta, i quali hanno fatto riferimento all'esistenza di una piccola cavità, senza tuttavia specificarne la misura.
Il quadro probatorio si caratterizza per l'esistenza di un contrasto tra le deposizioni dei testi addotti dalle parti in causa, contrasto che conduce al rigetto della domanda giacché, in assenza di ulteriori supporti probatori, non appare superabile attraverso l'attribuzione di un maggior grado di attendibilità agli uni piuttosto che agli altri testi. Ed inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è emerso in modo certo che la piccola cavità sia stata ampliata dagli odierni appellati, in quanto il consulente non ha accertato le dimensioni della grotta in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, avendo in precedenza gli odierni appellati riempito la cavità con blocchetti di calcestruzzo (il consulente sul punto ha dichiarato “Certamente la presenza di un paramento murario non ha permesso al CTU di valutare in maniera più approfondita le caratteristiche della grotta stessa”), e né tantomeno può ricavarsi la dimensione della grotta, come sostenuto dall'appellante, dalle foto allegate alla consulenza tecnica d'ufficio, sol se si consideri che l'attuale stato dei luoghi ha impedito al consulente di risalire alle dimensioni e alle caratteristiche della grotta. Né tantomeno può ritenersi che le lesioni verificatesi all'interno dell'appartamento dell'appellante, da ricondursi ad avviso del consulente al cedimento della pavimentazione, siano sicuramente ricollegabili alla presenza della grotta, per l'assorbente rilievo che il testimone Tes_4
costruttore, nonché fratello dell'attore, sentito in prova contraria
[...] sul capitolo 4) (“vero che nella zona interessata dal cedimento, il pavimento è poggiato direttamente sul terreno di riempimento lo sbancamento senza la realizzazione di un solaio tradizionale di travetti e pignatte”), ha dichiarato “il solaio dell'appartamento poggia sul terreno vergine e sullo sperone di roccia”. Dunque, ben può il cedimento della pavimentazione essere dipeso da un vizio costruttivo e non dalla presenza della grotta e/o dal suo ampliamento. Per concludere, l'incertezza sui fatti costitutivi della domanda e la non sicura ricollegabilità delle lesioni alla presenza della grotta non poteva che condurre al rigetto della domanda. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014 (scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00; valori medi, esclusa la fase istruttoria, perché non espletata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
r.g. n.
4 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di e di , che liquida in complessivi € CP_1 Controparte_2
6.946,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante della somma pari al contributo unificato già corrisposto. Roma, 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 5