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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17505 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico TE AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42988 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CIVITAVECCHIA (RM), 20/10/1984), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MARROLLO MARINA CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
attore
E
(ROMA (RM), 04/04/1956) e Controparte_1 CP_2
(AN IA CA ET (CE), 03/07/1964) con
[...]
il patrocinio dell'avv. GABRIELE DANIELE e dell'avv. TABACCHI
MONICA giusta procura speciale in atti;
convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17/10/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i genitori CP_1 2
e per ivi sentire accertare e dichiarare Pt_1 Controparte_2
l'obbligo dei predetti di prestare gli alimenti al figlio, odierno attore, nella misura ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla messa in mora e con riconoscimento di un assegno provvisorio ai sensi dell'art. 446 c.c.
Premesso di non essere sposato e di non avere figli, Parte_1
ha dedotto di essere stato cacciato da casa diversi anni prima per motivi religiosi, di aver perso il lavoro, di essere disoccupato, salvo svolgere lavori occasionali, e di vivere in alloggi di fortuna grazie alla magnanimità delle persone che lo hanno conosciuto, tanto che gli ha concesso CP_3
la residenza fittizia in Via Modesta Valenti.
Costituitisi in giudizio a mezzo di un unico difensore, CP_1
e hanno contestato la fondatezza della
[...] Controparte_2
domanda chiedendone il rigetto ed hanno dedotto di aver supportato concretamente negli anni, in particolare il padre si è attivato per Parte_1
procurargli un'occupazione lavorativa come barista presso la caserma in cui lo stesso lavorava, occupazione abbandonata da , gli ha messo a Parte_1
disposizione la somma di euro 5.000,00 per corrispondere la caparra per l'acquisto di un appartamento, acquisto poi sfumato, tanto che la somma è
stata recuperata in sede giudiziale ed è rimasta nella disponibilità di
; il padre medesimo per facilitare gli spostamenti del figlio gli ha Parte_1
messo a disposizione il proprio scooter che ha utilizzato in via Parte_1
esclusiva senza, tuttavia, corrispondere il bollo e l'assicurazione, di cui poi si è dovuto far carico il padre;
nel 2024 ha postato sul gruppo wa Parte_1
di famiglia foto e filmati dell'alloggio in cui vive ove è presente una piscina.
Sentite le parti, sebbene il ricorrente non sia comparso personalmente all'udienza all'uopo fissata, con ordinanza del 09/04/2025 il giudice ha 3 rigettato l'istanza ex art. 446 c.c. formulata dall'attore e rinviato la causa per la decisione all'udienza del 09/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., non avendo l'istante allegato né tantomeno provato di essere affetto da patologie che lo rendono inabile al lavoro, né di essere stato riconosciuto invalido dalla competente commissione medica, né di trovarsi nell'impossibilità per causa a lui non imputabile di reperire un'occupazione lavorativa.
All'udienza del 09/12/2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
Premesso che nei termini di legge l'attore non ha prodotto la documentazione ovvero le prove atte a dimostrare lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, mette conto evidenziare che in data 02/10/2025, 29/10/2025 e 12/11/2025, dunque anche in pendenza dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la difesa dell'attore, senza chiedere alcuna autorizzazione, ha depositato verbale di CP_4
riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 71% a decorrere dalla domanda amministrativa del 01/07/2025, verbale di accertamento CP_4
della condizione di portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, con medesima decorrenza
(01/07/2025), entrambi soggetti a revisione a ottobre 2027, nonché
certificato della ASL Roma 6 Dipartimento di Salute Mentale – Centro di
Salute Mentale del 02/10/2025 dal quale emerge che è Parte_1
affetto da disturbo depressivo maggiore in terapia psicofarmacologica con quattro farmaci: Sertralina, Aripiprasolo, Litio Carbonato, Delorazepam. 4
In disparte ogni considerazione sul contegno processuale dell'attore che avrebbe potuto e dovuto chiedere l'autorizzazione a produrre tale documentazione, autorizzazione che sarebbe stata concessa in quanto trattasi di documenti di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori,
sebbene avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti espletati in data antecedente la proposizione della domanda di alimenti, non può non evidenziarsi che il quadro clinico che emerge da siffatta documentazione, lo stato di grave depressione in cui versa l'istante che ha interloquito con difficoltà con i sanitari e solo grazie alla mediazione dell'amico che lo ha accompagnato, scoppiando ripetutamente a piangere, induce a ritenere, allo stato, sussistente il diritto di ad ottenere gli alimenti dai Parte_1
genitori nella misura che stimasi equo quantificare in euro 200,00 mensili a far data dal luglio 2025, ovvero dall'epoca in cui risulta comprovata dalle certificazioni in atti provenienti da strutture pubbliche la sua condizione di salute psicofisica e lo stato di prostrazione che attualmente gli impedisce di attivarsi proficuamente mantenersi in autonomia.
Il Tribunale reputa equo tale importo tenuto conto: della residua capacità lavorativa dell'attore; della giovane età dello stesso e dell'auspicabile, se non certo, miglioramento e stabilizzazione delle sue condizioni di salute grazie alla terapia farmacologica prescrittagli;
della possibilità del medesimo di chiedere e conseguire il reddito di inclusione;
dell'età dei genitori, quasi settantenne il padre e ultrasessantenne la madre,
priva di reddito, dell'ammontare della pensione percepita da CP_1
di poco superiore ad euro 2.500,00 mensili;
dell'importo del rateo
[...]
del mutuo gravante sulla casa di abitazione dei convenuti, pari a poco più di euro 500,00 mensili, nonché della circostanza che il padre è proprietario del 5 predetto immobile di residenza sito in Santa Marinella mentre la madre è
proprietaria di un appartamento in ove abitano la figlia (1983) CP_3 Per_1
unitamente al di lei marito e figlio, e l'ultimogenita dei convenuti, Per_2
(1998).
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42988/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
visti gli artt. 433 ss. c.c., condanna i convenuti e Controparte_1
a corrispondere a a far data dal Controparte_2 Parte_1
mese di luglio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/12/2025
Il giudice
TE AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico TE AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42988 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CIVITAVECCHIA (RM), 20/10/1984), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. MARROLLO MARINA CLAUDIA giusta procura speciale in atti;
attore
E
(ROMA (RM), 04/04/1956) e Controparte_1 CP_2
(AN IA CA ET (CE), 03/07/1964) con
[...]
il patrocinio dell'avv. GABRIELE DANIELE e dell'avv. TABACCHI
MONICA giusta procura speciale in atti;
convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17/10/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, i genitori CP_1 2
e per ivi sentire accertare e dichiarare Pt_1 Controparte_2
l'obbligo dei predetti di prestare gli alimenti al figlio, odierno attore, nella misura ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla messa in mora e con riconoscimento di un assegno provvisorio ai sensi dell'art. 446 c.c.
Premesso di non essere sposato e di non avere figli, Parte_1
ha dedotto di essere stato cacciato da casa diversi anni prima per motivi religiosi, di aver perso il lavoro, di essere disoccupato, salvo svolgere lavori occasionali, e di vivere in alloggi di fortuna grazie alla magnanimità delle persone che lo hanno conosciuto, tanto che gli ha concesso CP_3
la residenza fittizia in Via Modesta Valenti.
Costituitisi in giudizio a mezzo di un unico difensore, CP_1
e hanno contestato la fondatezza della
[...] Controparte_2
domanda chiedendone il rigetto ed hanno dedotto di aver supportato concretamente negli anni, in particolare il padre si è attivato per Parte_1
procurargli un'occupazione lavorativa come barista presso la caserma in cui lo stesso lavorava, occupazione abbandonata da , gli ha messo a Parte_1
disposizione la somma di euro 5.000,00 per corrispondere la caparra per l'acquisto di un appartamento, acquisto poi sfumato, tanto che la somma è
stata recuperata in sede giudiziale ed è rimasta nella disponibilità di
; il padre medesimo per facilitare gli spostamenti del figlio gli ha Parte_1
messo a disposizione il proprio scooter che ha utilizzato in via Parte_1
esclusiva senza, tuttavia, corrispondere il bollo e l'assicurazione, di cui poi si è dovuto far carico il padre;
nel 2024 ha postato sul gruppo wa Parte_1
di famiglia foto e filmati dell'alloggio in cui vive ove è presente una piscina.
Sentite le parti, sebbene il ricorrente non sia comparso personalmente all'udienza all'uopo fissata, con ordinanza del 09/04/2025 il giudice ha 3 rigettato l'istanza ex art. 446 c.c. formulata dall'attore e rinviato la causa per la decisione all'udienza del 09/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., non avendo l'istante allegato né tantomeno provato di essere affetto da patologie che lo rendono inabile al lavoro, né di essere stato riconosciuto invalido dalla competente commissione medica, né di trovarsi nell'impossibilità per causa a lui non imputabile di reperire un'occupazione lavorativa.
All'udienza del 09/12/2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
Premesso che nei termini di legge l'attore non ha prodotto la documentazione ovvero le prove atte a dimostrare lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, mette conto evidenziare che in data 02/10/2025, 29/10/2025 e 12/11/2025, dunque anche in pendenza dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la difesa dell'attore, senza chiedere alcuna autorizzazione, ha depositato verbale di CP_4
riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 71% a decorrere dalla domanda amministrativa del 01/07/2025, verbale di accertamento CP_4
della condizione di portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, con medesima decorrenza
(01/07/2025), entrambi soggetti a revisione a ottobre 2027, nonché
certificato della ASL Roma 6 Dipartimento di Salute Mentale – Centro di
Salute Mentale del 02/10/2025 dal quale emerge che è Parte_1
affetto da disturbo depressivo maggiore in terapia psicofarmacologica con quattro farmaci: Sertralina, Aripiprasolo, Litio Carbonato, Delorazepam. 4
In disparte ogni considerazione sul contegno processuale dell'attore che avrebbe potuto e dovuto chiedere l'autorizzazione a produrre tale documentazione, autorizzazione che sarebbe stata concessa in quanto trattasi di documenti di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori,
sebbene avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti espletati in data antecedente la proposizione della domanda di alimenti, non può non evidenziarsi che il quadro clinico che emerge da siffatta documentazione, lo stato di grave depressione in cui versa l'istante che ha interloquito con difficoltà con i sanitari e solo grazie alla mediazione dell'amico che lo ha accompagnato, scoppiando ripetutamente a piangere, induce a ritenere, allo stato, sussistente il diritto di ad ottenere gli alimenti dai Parte_1
genitori nella misura che stimasi equo quantificare in euro 200,00 mensili a far data dal luglio 2025, ovvero dall'epoca in cui risulta comprovata dalle certificazioni in atti provenienti da strutture pubbliche la sua condizione di salute psicofisica e lo stato di prostrazione che attualmente gli impedisce di attivarsi proficuamente mantenersi in autonomia.
Il Tribunale reputa equo tale importo tenuto conto: della residua capacità lavorativa dell'attore; della giovane età dello stesso e dell'auspicabile, se non certo, miglioramento e stabilizzazione delle sue condizioni di salute grazie alla terapia farmacologica prescrittagli;
della possibilità del medesimo di chiedere e conseguire il reddito di inclusione;
dell'età dei genitori, quasi settantenne il padre e ultrasessantenne la madre,
priva di reddito, dell'ammontare della pensione percepita da CP_1
di poco superiore ad euro 2.500,00 mensili;
dell'importo del rateo
[...]
del mutuo gravante sulla casa di abitazione dei convenuti, pari a poco più di euro 500,00 mensili, nonché della circostanza che il padre è proprietario del 5 predetto immobile di residenza sito in Santa Marinella mentre la madre è
proprietaria di un appartamento in ove abitano la figlia (1983) CP_3 Per_1
unitamente al di lei marito e figlio, e l'ultimogenita dei convenuti, Per_2
(1998).
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42988/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
visti gli artt. 433 ss. c.c., condanna i convenuti e Controparte_1
a corrispondere a a far data dal Controparte_2 Parte_1
mese di luglio 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/12/2025
Il giudice
TE AN