CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5693/2023 R.G., pendente tra e , la Corte, con ordinanza del Parte_1 Parte_2
17.6.2024, disponeva, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti il termine per il deposito di note conclusionali fino al
10.1.2025 e fino al 21.2.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 19.11.2024,
l'appellante concludeva come segue: “chiede che, in mancanza di costituzione della controparte, l'Ill.ma Corte d'Appello dichiari estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione;
che, in caso di (sopravvenuta) costituzione della controparte, qualora la stessa non sia disponibile ad accettare la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con spese compensate o non aderisca alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, l'Ill.mo Corte d'Appello dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale, tenuto conto della normativa vigente al momento del deposito dell'appello, in subordine, compensazione delle stesse.”. In senso conforme, nelle note scritte depositate in data 5.2.2025, la difesa dell'appellante reiterava l'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5693/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
4.12.2023,
pag. 2/9 TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott.
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_3
dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani (C.F. C.F._1
e Michele Massimiliano Capasso (C.F. ,
[...] C.F._2
giusta procura generale alle liti per atto Notaio in Persona_1
Milano (Rep. 18352 Racc. 9467);
APPELLANTE
E
, (C.F.: ); Parte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione gas, disalimentazione PDR per morosità.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente in data 17 febbraio 2023 e notificato alla resistente, unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 16.10.2023, esponeva che: Parte_1
la stessa svolgeva il servizio di distribuzione del gas, consistente nella presa in consegna del gas che le società di vendita hanno titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e nel trasportarlo ai cc.dd.
pag. 3/9 punti di riconsegna;
in base al Testo Integrato delle Attività di Vendita al Dettaglio (TIVG) ed al Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), la società di distribuzione è tenuta alla sospensione o all'interruzione della fornitura, su richiesta della Società di vendita, nei casi previsti dalla regolamentazione dell'AEEGSI, tra cui è compresa la morosità dell'utente finale, e ciò mediante l'attivazione della c.d. procedura di default da concludersi con la chiusura del punto di riconsegna entro trenta giorni dalla richiesta;
era titolare dell'utenza gas e Parte_2
del punto di riconsegna n. 01611445008531 (misuratore n.
SMGR034018579650), sito in Casoria alla Traversa II Giovanni Pascoli,
n. 13; a seguito della richiesta di disalimentazione dovuta alla morosità del cliente finale, i tecnici incaricati dalla società ricorrente avevano tentato, senza riuscirvi, di accedere ai locali ove risultava ubicato il contatore in questione per la disattivazione.
Stante l'impossibilità di accedere ai predetti locali, l'istante concludeva chiedendo al Tribunale, “previo accertamento del diritto della
Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte
Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione
l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Casoria alla Traversa II Giovanni Pascoli n. 13, ove
è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a , al fine di Parte_2
procedere alla disalimentazione del PDR 01611445008531, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a
pag. 4/9 qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
— stabilire sin
d'ora la data del primo accesso, e le concrete modalità di attuazione ed esecuzione del provvedimento reso;
— condannare, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c., parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro, non inferiore a € 500,00, da corrispondersi per ogni diniego di accesso ai fini della disalimentazione del contatore del gas nella data indicata dal Tribunale e/o dall'Ufficiale Giudiziario o, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso per la disalimentazione del
PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
il tutto con vittoria di spese di lite”.
, benché ritualmente evocata in giudizio, restava Parte_2
contumace.
Il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, definiva il giudizio, così statuendo: “rigetta la domanda per le causali di cui in motivazione.”.
§ 2.
Con cinque motivi d'appello, la società istante impugnava la sentenza in epigrafe indicata.
In via preliminare, con il primo motivo d'appello, la società ricorrente deduceva come il Giudice di primo grado avesse erroneamente deciso la causa con sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. in luogo dell'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c.. La ricorrente sosteneva, infatti,
pag. 5/9 che il ricorso era stato depositato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e che nessun mutamento di rito era stato nel frattempo adottato.
Con il secondo motivo di appello la società istante lamentava che il
Tribunale aveva rigettato il ricorso, in quanto, richiamando una normativa non più in vigore, non aveva tenuto conto del fatto che tra la società di distribuzione del gas, quale è la 2i, e il cliente finale non sorge un rapporto di somministrazione, per cui “la 2i non agisce sugli stessi presupposti della Società di Vendita (seppur stimolata da questa), essendo estranea al rapporto di somministrazione, ma ricorre in giudizio esclusivamente sul presupposto della sussistenza dello stato di default
“attivato” tramite [doc. 2b] e, dunque, a differenza di quanto CP_1
sostenuto dal Giudice, il rapporto è “compiutamente disciplinato dalla normativa speciale”.
Su tale presupposto la ricorrente, a fronte dell'attivazione del servizio di default su richiesta della società di vendita pre-default era “tenuta a procedere alla disalimentazione del PDR” in ossequio alla normativa di settore posta dall'autorità Garante (ARERA), dal TIVG e dal Codice di
Rete.
Peraltro, la difesa dell'istante deduceva che la società di distribuzione era tenuta ad agire in giudizio, a prescindere dall'invio dei documenti da parte della società di vendita del gas, in quanto l'art. 43 del TIVG prevede che la stessa venga sottoposta a sanzioni per l'inottemperanza ai propri doveri.
Con il terzo motivo di appello, la sosteneva che il primo Parte_1
Giudice aveva erroneamente interpretato l'art. 13.7 del TIMG, nella pag. 6/9 parte in cui prevede che la società di distribuzione del gas possa richiedere alla società venditrice, utente del servizio di distribuzione, una serie di documenti onde agire in giudizio per ottenere l'esecuzione forzata finalizzata alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna.
La difesa dell'istante, infatti, sosteneva che tale disposizione, essendo posta a tutela della distributrice, non preveda un obbligo, bensì una mera facoltà di richiedere la documentazione, onde agevolare le iniziative giudiziarie della stessa.
Con il quarto motivo d'appello, la società lamentava come il giudice avesse omesso di considerare che, nel caso di specie, l'odierna appellante si trovava ad agire quale FUI (Fornitore di Ultima Istanza) per il quale non vi può essere un contratto tra le parti. La fornitura di ultima istanza, così come prevista dall'art. 30 TIVG, è il servizio che si attiva quando il cliente rimane sprovvisto della fornitura di gas per cause a lui non imputabili.
Con l'ultimo motivo di appello, l'istante riteneva che, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale sull'asserita carenza documentale, non aveva prodotto la documentazione che il primo Giudice riteneva imprescindibile al fine di ottenere la disalimentazione forzata del punto di consegna, e, in particolare, “il “contratto”, la “messa in mora”, il
“preavviso di risoluzione del contratto”, l'“estratto conto” e la “fattura insoluta”, in quanto inesistenti nel caso in esame, proprio in ragione della veste ricoperta dalla 2i di fornitore di ultima istanza.
.
§ 3.
pag. 7/9 Tanto doverosamente premesso, rileva la Corte che, in conformità alla richiesta formulata dall'appellante nelle note scritte depositate in data
19.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vada dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, nella suddetta nota difensiva, l'appellante ha dedotto e documentato che, il 24.09.2024, “con la delibera ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default”. In particolare, come emerge dalla lettura di tale delibera, allegata telematicamente alla produzione dell'appellante,
è stato disposto che l'impresa di distribuzione abbia l'obbligo di attivarsi giudizialmente per conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna moroso, servito nell'ambito del SdD distribuzione, nel solo caso in cui si tratti di punto di riconsegna con prelievo annuo pari o superiore a 5.000 [Smc].
Sulla scorta di quanto richiesto dall'appellante, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse ad una statuizione di merito, non rientrando, evidentemente, il punto di riconsegna, afferente all'utenza de qua, tra quelli per i quali risulta superato l'indicato limite di 5.000 Sms annui e per i quali, quindi, sussiste l'obbligo dell'impresa di distribuzione di attivarsi anche giudizialmente per la disalimentazione.
§ 4.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, stante la contumacia dell'appellata, dovendosi,
pag. 8/9 di conseguenza, considerare irripetibili quelle sostenute dall'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara irripetibili dall'appellante le spese processuali del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 9/9
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5693/2023 R.G., pendente tra e , la Corte, con ordinanza del Parte_1 Parte_2
17.6.2024, disponeva, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti il termine per il deposito di note conclusionali fino al
10.1.2025 e fino al 21.2.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 19.11.2024,
l'appellante concludeva come segue: “chiede che, in mancanza di costituzione della controparte, l'Ill.ma Corte d'Appello dichiari estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione;
che, in caso di (sopravvenuta) costituzione della controparte, qualora la stessa non sia disponibile ad accettare la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con spese compensate o non aderisca alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, l'Ill.mo Corte d'Appello dichiari la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale, tenuto conto della normativa vigente al momento del deposito dell'appello, in subordine, compensazione delle stesse.”. In senso conforme, nelle note scritte depositate in data 5.2.2025, la difesa dell'appellante reiterava l'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5693/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
4.12.2023,
pag. 2/9 TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott.
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_3
dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani (C.F. C.F._1
e Michele Massimiliano Capasso (C.F. ,
[...] C.F._2
giusta procura generale alle liti per atto Notaio in Persona_1
Milano (Rep. 18352 Racc. 9467);
APPELLANTE
E
, (C.F.: ); Parte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione gas, disalimentazione PDR per morosità.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente in data 17 febbraio 2023 e notificato alla resistente, unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 16.10.2023, esponeva che: Parte_1
la stessa svolgeva il servizio di distribuzione del gas, consistente nella presa in consegna del gas che le società di vendita hanno titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e nel trasportarlo ai cc.dd.
pag. 3/9 punti di riconsegna;
in base al Testo Integrato delle Attività di Vendita al Dettaglio (TIVG) ed al Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), la società di distribuzione è tenuta alla sospensione o all'interruzione della fornitura, su richiesta della Società di vendita, nei casi previsti dalla regolamentazione dell'AEEGSI, tra cui è compresa la morosità dell'utente finale, e ciò mediante l'attivazione della c.d. procedura di default da concludersi con la chiusura del punto di riconsegna entro trenta giorni dalla richiesta;
era titolare dell'utenza gas e Parte_2
del punto di riconsegna n. 01611445008531 (misuratore n.
SMGR034018579650), sito in Casoria alla Traversa II Giovanni Pascoli,
n. 13; a seguito della richiesta di disalimentazione dovuta alla morosità del cliente finale, i tecnici incaricati dalla società ricorrente avevano tentato, senza riuscirvi, di accedere ai locali ove risultava ubicato il contatore in questione per la disattivazione.
Stante l'impossibilità di accedere ai predetti locali, l'istante concludeva chiedendo al Tribunale, “previo accertamento del diritto della
Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte
Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per l'esecuzione
l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Casoria alla Traversa II Giovanni Pascoli n. 13, ove
è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a , al fine di Parte_2
procedere alla disalimentazione del PDR 01611445008531, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a
pag. 4/9 qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
— stabilire sin
d'ora la data del primo accesso, e le concrete modalità di attuazione ed esecuzione del provvedimento reso;
— condannare, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c., parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro, non inferiore a € 500,00, da corrispondersi per ogni diniego di accesso ai fini della disalimentazione del contatore del gas nella data indicata dal Tribunale e/o dall'Ufficiale Giudiziario o, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso per la disalimentazione del
PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
il tutto con vittoria di spese di lite”.
, benché ritualmente evocata in giudizio, restava Parte_2
contumace.
Il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, definiva il giudizio, così statuendo: “rigetta la domanda per le causali di cui in motivazione.”.
§ 2.
Con cinque motivi d'appello, la società istante impugnava la sentenza in epigrafe indicata.
In via preliminare, con il primo motivo d'appello, la società ricorrente deduceva come il Giudice di primo grado avesse erroneamente deciso la causa con sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. in luogo dell'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c.. La ricorrente sosteneva, infatti,
pag. 5/9 che il ricorso era stato depositato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e che nessun mutamento di rito era stato nel frattempo adottato.
Con il secondo motivo di appello la società istante lamentava che il
Tribunale aveva rigettato il ricorso, in quanto, richiamando una normativa non più in vigore, non aveva tenuto conto del fatto che tra la società di distribuzione del gas, quale è la 2i, e il cliente finale non sorge un rapporto di somministrazione, per cui “la 2i non agisce sugli stessi presupposti della Società di Vendita (seppur stimolata da questa), essendo estranea al rapporto di somministrazione, ma ricorre in giudizio esclusivamente sul presupposto della sussistenza dello stato di default
“attivato” tramite [doc. 2b] e, dunque, a differenza di quanto CP_1
sostenuto dal Giudice, il rapporto è “compiutamente disciplinato dalla normativa speciale”.
Su tale presupposto la ricorrente, a fronte dell'attivazione del servizio di default su richiesta della società di vendita pre-default era “tenuta a procedere alla disalimentazione del PDR” in ossequio alla normativa di settore posta dall'autorità Garante (ARERA), dal TIVG e dal Codice di
Rete.
Peraltro, la difesa dell'istante deduceva che la società di distribuzione era tenuta ad agire in giudizio, a prescindere dall'invio dei documenti da parte della società di vendita del gas, in quanto l'art. 43 del TIVG prevede che la stessa venga sottoposta a sanzioni per l'inottemperanza ai propri doveri.
Con il terzo motivo di appello, la sosteneva che il primo Parte_1
Giudice aveva erroneamente interpretato l'art. 13.7 del TIMG, nella pag. 6/9 parte in cui prevede che la società di distribuzione del gas possa richiedere alla società venditrice, utente del servizio di distribuzione, una serie di documenti onde agire in giudizio per ottenere l'esecuzione forzata finalizzata alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna.
La difesa dell'istante, infatti, sosteneva che tale disposizione, essendo posta a tutela della distributrice, non preveda un obbligo, bensì una mera facoltà di richiedere la documentazione, onde agevolare le iniziative giudiziarie della stessa.
Con il quarto motivo d'appello, la società lamentava come il giudice avesse omesso di considerare che, nel caso di specie, l'odierna appellante si trovava ad agire quale FUI (Fornitore di Ultima Istanza) per il quale non vi può essere un contratto tra le parti. La fornitura di ultima istanza, così come prevista dall'art. 30 TIVG, è il servizio che si attiva quando il cliente rimane sprovvisto della fornitura di gas per cause a lui non imputabili.
Con l'ultimo motivo di appello, l'istante riteneva che, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale sull'asserita carenza documentale, non aveva prodotto la documentazione che il primo Giudice riteneva imprescindibile al fine di ottenere la disalimentazione forzata del punto di consegna, e, in particolare, “il “contratto”, la “messa in mora”, il
“preavviso di risoluzione del contratto”, l'“estratto conto” e la “fattura insoluta”, in quanto inesistenti nel caso in esame, proprio in ragione della veste ricoperta dalla 2i di fornitore di ultima istanza.
.
§ 3.
pag. 7/9 Tanto doverosamente premesso, rileva la Corte che, in conformità alla richiesta formulata dall'appellante nelle note scritte depositate in data
19.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vada dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, nella suddetta nota difensiva, l'appellante ha dedotto e documentato che, il 24.09.2024, “con la delibera ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default”. In particolare, come emerge dalla lettura di tale delibera, allegata telematicamente alla produzione dell'appellante,
è stato disposto che l'impresa di distribuzione abbia l'obbligo di attivarsi giudizialmente per conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna moroso, servito nell'ambito del SdD distribuzione, nel solo caso in cui si tratti di punto di riconsegna con prelievo annuo pari o superiore a 5.000 [Smc].
Sulla scorta di quanto richiesto dall'appellante, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse ad una statuizione di merito, non rientrando, evidentemente, il punto di riconsegna, afferente all'utenza de qua, tra quelli per i quali risulta superato l'indicato limite di 5.000 Sms annui e per i quali, quindi, sussiste l'obbligo dell'impresa di distribuzione di attivarsi anche giudizialmente per la disalimentazione.
§ 4.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, stante la contumacia dell'appellata, dovendosi,
pag. 8/9 di conseguenza, considerare irripetibili quelle sostenute dall'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara irripetibili dall'appellante le spese processuali del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 9/9