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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/10/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3748 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Petrin (C.F. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato in Valdagno (VI), Via Festari, 15, giuste procure allegata all'atto di citazione
- attore- contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- convenuti, contumaco-
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025 l'attore precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in citazione e, quindi:
“1) accertare e dichiarare che , nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 [...]
e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_2 [...]
, sono divenuti proprietari unici ed esclusivi per maturata usucapione degli C.F._5 immobili censito in Comune di Trissino (VI), Catasto Terreni, Foglio 16, m.n. 668, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,28, reddito agrario Euro 0,20, reddito agrario 0,12, e m.n. 669, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,37, reddito domenicale Euro 0,26, reddito agrario 0,16.
pagina 1 di 4 2) Autorizzare i competenti Uffici del Territorio a procedere alle relative volturazioni e trascrizioni.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno promosso il presente giudizio al fine di accertare l'acquisto, per usucapione ventennale ex artt. 1146-1158 c.c., della proprietà esclusiva degli immobili siti nel Comune di Trissino
(Vi), censiti al CT di detto Comune, Foglio 16, m.n. 668, seminativo arborato, classe 2, superficiarie
00,28, reddito agrario Euro 0,20, reddito agrario 0,12, e m.n. 669, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,37, reddito domenicale Euro 0,26, reddito agrario 0,16, intestati ai convenuti in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto per oltre vent'anni e, conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle relative trascrizioni.
Deducevano di esser proprietari di una abitazione (mn. 93) e di un deposito con terreno pertinenziale
(mn 502) e di terreni agricoli, limitrofi ai beni per cui è causa, per averli acquistati negli anni '80 e di aver quindi realizzato subito dopo l'acquisto sul terreno oggetto di domanda, posto tra l'abitazione e il m.n. 502, un fabbricato, adibito a deposito e di averlo quindi da allora sempre utilizzato in via esclusiva, uti dominus, in modo continuato, pacifico e manifesto.
Con decreto ex art. 171 bis, co. 3 c.p.c. dell'8.10.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, sebbene ritualmente citati non si costituivano in giudizio e la prima udienza, indicata in citazione per il 4.2.2025, veniva differita al'11.2.2025. Alla predetta udienza, il difensore di parte attrice si riportava ai propri scritti, insistendo sulle istanze istruttorie articolate e venivano ammesse le prove orali richieste, con rinvio all'udienza del 29.10.2025 per l'escussione dei testimoni. All'esito delle prove orali, il difensore attoreo precisava le conclusioni come in epigrafe e ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente si rileva che, sulla base della documentazione prodotta dall'attore (cfr. in particolare docc- 7-10) può ritenersi sufficientemente dimostrato che i convenuti siano i comproprietari dei due immobili per cui è causa.
3. Tanto premesso, la produzione documentale offerta da parte attrice e le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito idoneo supporto probatorio alla domanda attorea, che deve, quindi, ritenersi fondata.
In particolare, i testi sentiti all'udienza del 29.10.2025 sui capitoli di prova articolati dall'attore nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c., hanno concordemente riferito del possesso ad usucapionem, da parte dello stesso degli immobili indicati in citazione, che hanno anche riconosciuto nelle mappe e fotografie nella relazione tecnica allegata sub. doc. 4 di parte attrice.
I testimoni sentiti (in grado, per età e conoscenza dei luoghi, di riferire sui fatti di causa), infatti, hanno affermato che da oltre vent'anni l'attore possiede, in modo pubblico, pacifico, continuo, come pagina 2 di 4 proprietari esclusivo, i beni immobili per cui è causa.
In particolare, i testi e premettendo di essere amici degli attori da Testimone_1 Testimone_2 oltre trent'anni e di frequentare da allora le limitrofe proprietà attoree hanno confermato le circostanze allegate da parte attrice, ossia che da più di trent'anni gli attori si servono del fabbricato realizzato sulla proprietà convenuta, usandolo come magazzino per custodire gli attrezzi per l'attività agricola esercitata sui campi limitrofi, il tutto in via esclusiva e che per tale ragione li ritenessero proprietari della stessa.
Il teste Geometra che ha seguito per gli attori le pratiche catastali, ha poi confermato che il Tes_3 bene insiste (in parte) sui mappali oggetto di causa, formalmente di proprietà di terza.
Ricorrono, pertanto, nel caso di specie, entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà per usucapione ovvero il corpus possessionis e l'animus possidendi, poiché è stato allegato e sufficientemente provato il possesso ultraventennale degli immobili in questione da parte dell'attore, dal quale può a sua volta essere desunta in via presuntiva la sussistenza della volontà di possedere in favore del medesimo, che ha materialmente esercitato il possesso (Cass. Sez. VI, Ord. n.
7757 del 5/4/2011).
In tale contesto non può che dichiararsi che gli attori sono proprietari in via esclusiva dei predetti beni, per averli usucapiti.
4. Segue per legge (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.), l'ordine di trascrizione della sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari.
5. Per ciò che concerne, invece, le spese processuali, le stesse devono essere compensate, stante la non opposizione dei convenuti, sussistendo dunque gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che accerta e dichiara che Parte_1 nato a [...] l'[...] (C.F. ) e , nata a
[...] C.F._1 Parte_2
Crespadoro (VI) il 14.4.1956, (C.F. ), sono gli unici ed esclusivi proprietari, CodiceFiscale_6 ciascuno per la quota di 1/2, per intervenuta usucapione ventennale, dei beni immobili siti nel comune di Trissino (VI), così catastalmente censito al C.T:
Foglio 16, m.n. 668, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,28, reddito agrario Euro 0,20, reddito agrario 0,12, e m.n. 669, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,37, reddito domenicale
Euro 0,26, reddito agrario 0,16. pagina 3 di 4 (ii) ordina al Conservatore dei RR.II. e all'Ufficio del Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta della presente sentenza, alle trascrizioni ed alle volture a favore dei ricorrenti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(iii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3748 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Petrin (C.F. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato in Valdagno (VI), Via Festari, 15, giuste procure allegata all'atto di citazione
- attore- contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- convenuti, contumaco-
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025 l'attore precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in citazione e, quindi:
“1) accertare e dichiarare che , nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 [...]
e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_2 [...]
, sono divenuti proprietari unici ed esclusivi per maturata usucapione degli C.F._5 immobili censito in Comune di Trissino (VI), Catasto Terreni, Foglio 16, m.n. 668, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,28, reddito agrario Euro 0,20, reddito agrario 0,12, e m.n. 669, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,37, reddito domenicale Euro 0,26, reddito agrario 0,16.
pagina 1 di 4 2) Autorizzare i competenti Uffici del Territorio a procedere alle relative volturazioni e trascrizioni.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno promosso il presente giudizio al fine di accertare l'acquisto, per usucapione ventennale ex artt. 1146-1158 c.c., della proprietà esclusiva degli immobili siti nel Comune di Trissino
(Vi), censiti al CT di detto Comune, Foglio 16, m.n. 668, seminativo arborato, classe 2, superficiarie
00,28, reddito agrario Euro 0,20, reddito agrario 0,12, e m.n. 669, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,37, reddito domenicale Euro 0,26, reddito agrario 0,16, intestati ai convenuti in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e ininterrotto per oltre vent'anni e, conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle relative trascrizioni.
Deducevano di esser proprietari di una abitazione (mn. 93) e di un deposito con terreno pertinenziale
(mn 502) e di terreni agricoli, limitrofi ai beni per cui è causa, per averli acquistati negli anni '80 e di aver quindi realizzato subito dopo l'acquisto sul terreno oggetto di domanda, posto tra l'abitazione e il m.n. 502, un fabbricato, adibito a deposito e di averlo quindi da allora sempre utilizzato in via esclusiva, uti dominus, in modo continuato, pacifico e manifesto.
Con decreto ex art. 171 bis, co. 3 c.p.c. dell'8.10.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, sebbene ritualmente citati non si costituivano in giudizio e la prima udienza, indicata in citazione per il 4.2.2025, veniva differita al'11.2.2025. Alla predetta udienza, il difensore di parte attrice si riportava ai propri scritti, insistendo sulle istanze istruttorie articolate e venivano ammesse le prove orali richieste, con rinvio all'udienza del 29.10.2025 per l'escussione dei testimoni. All'esito delle prove orali, il difensore attoreo precisava le conclusioni come in epigrafe e ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente si rileva che, sulla base della documentazione prodotta dall'attore (cfr. in particolare docc- 7-10) può ritenersi sufficientemente dimostrato che i convenuti siano i comproprietari dei due immobili per cui è causa.
3. Tanto premesso, la produzione documentale offerta da parte attrice e le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito idoneo supporto probatorio alla domanda attorea, che deve, quindi, ritenersi fondata.
In particolare, i testi sentiti all'udienza del 29.10.2025 sui capitoli di prova articolati dall'attore nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c., hanno concordemente riferito del possesso ad usucapionem, da parte dello stesso degli immobili indicati in citazione, che hanno anche riconosciuto nelle mappe e fotografie nella relazione tecnica allegata sub. doc. 4 di parte attrice.
I testimoni sentiti (in grado, per età e conoscenza dei luoghi, di riferire sui fatti di causa), infatti, hanno affermato che da oltre vent'anni l'attore possiede, in modo pubblico, pacifico, continuo, come pagina 2 di 4 proprietari esclusivo, i beni immobili per cui è causa.
In particolare, i testi e premettendo di essere amici degli attori da Testimone_1 Testimone_2 oltre trent'anni e di frequentare da allora le limitrofe proprietà attoree hanno confermato le circostanze allegate da parte attrice, ossia che da più di trent'anni gli attori si servono del fabbricato realizzato sulla proprietà convenuta, usandolo come magazzino per custodire gli attrezzi per l'attività agricola esercitata sui campi limitrofi, il tutto in via esclusiva e che per tale ragione li ritenessero proprietari della stessa.
Il teste Geometra che ha seguito per gli attori le pratiche catastali, ha poi confermato che il Tes_3 bene insiste (in parte) sui mappali oggetto di causa, formalmente di proprietà di terza.
Ricorrono, pertanto, nel caso di specie, entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà per usucapione ovvero il corpus possessionis e l'animus possidendi, poiché è stato allegato e sufficientemente provato il possesso ultraventennale degli immobili in questione da parte dell'attore, dal quale può a sua volta essere desunta in via presuntiva la sussistenza della volontà di possedere in favore del medesimo, che ha materialmente esercitato il possesso (Cass. Sez. VI, Ord. n.
7757 del 5/4/2011).
In tale contesto non può che dichiararsi che gli attori sono proprietari in via esclusiva dei predetti beni, per averli usucapiti.
4. Segue per legge (artt. 2643, n. 14 c.c. e 2651 c.c.), l'ordine di trascrizione della sentenza al
Conservatore dei Registri Immobiliari.
5. Per ciò che concerne, invece, le spese processuali, le stesse devono essere compensate, stante la non opposizione dei convenuti, sussistendo dunque gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che accerta e dichiara che Parte_1 nato a [...] l'[...] (C.F. ) e , nata a
[...] C.F._1 Parte_2
Crespadoro (VI) il 14.4.1956, (C.F. ), sono gli unici ed esclusivi proprietari, CodiceFiscale_6 ciascuno per la quota di 1/2, per intervenuta usucapione ventennale, dei beni immobili siti nel comune di Trissino (VI), così catastalmente censito al C.T:
Foglio 16, m.n. 668, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,28, reddito agrario Euro 0,20, reddito agrario 0,12, e m.n. 669, seminativo arborato, classe 2, superficiarie 00,37, reddito domenicale
Euro 0,26, reddito agrario 0,16. pagina 3 di 4 (ii) ordina al Conservatore dei RR.II. e all'Ufficio del Catasto territorialmente competenti di procedere, sulla scorta della presente sentenza, alle trascrizioni ed alle volture a favore dei ricorrenti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(iii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 4 di 4