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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 6091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6091 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 7460/'25 del ruolo generale
T R A
, rappta e difesa, in virtù di procura agli atti, dagli avv.ti M Paparo Parte_1
e M. Messere, presso il cui studio in Napoli, alla via A. de Gasperi n. 33, elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'avv. L. Ciccarelli, presso il cui studio in Villaricca alla via Dante
Alighieri n. 3 – 5, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della agenzia
[...]
a decorrere dal 7.4.2015, data in cui trovava applicazione il Controparte_2 verbale di accordo sindacale con il quale venivano riallocati i dipendenti della società
anch'essa partecipata dalla lamentava il CP_3 Controparte_4 mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturati da gennaio 2022. In particolare, argomentava che, essendo stato assunto ex novo dalla e non CP_1 in forza di un trasferimento d'azienda, ed essendo inquadrato al livello C2 del CCNL Industria metalmeccanica privata ed installazione di impianti, gli competessero 146,10 euro a titolo di differenze retributive per il periodo trascorso tra gennaio 2022 e febbraio 2024, in virtù degli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo, avendo la società già provveduto al pagamento del dovuto fino a dicembre 2021 in esecuzione della sentenza n. 804/24 del Tribunale di Napoli. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente, che concludeva per il rigetto della domanda.
In ragione del pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2022/dicembre 2023 nonché per i mesi di gennaio e febbraio 2024, intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' ), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento CP_5
a detto capo di domanda.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento della sorte capitale, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento a detta posta, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti. va poi condannata al pagamento degli interessi sulle singole componenti CP_1 del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono poste carico di parte resistente, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla prestazione principale;
b. condanna in persona del leg. rapp.te p.t., alla CP_1 corresponsione, in favore di parte ricorrente, degli interessi legali sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
c. condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 12.8.2025
Il giudice del lavoro dr M. Fontana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 7460/'25 del ruolo generale
T R A
, rappta e difesa, in virtù di procura agli atti, dagli avv.ti M Paparo Parte_1
e M. Messere, presso il cui studio in Napoli, alla via A. de Gasperi n. 33, elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'avv. L. Ciccarelli, presso il cui studio in Villaricca alla via Dante
Alighieri n. 3 – 5, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della agenzia
[...]
a decorrere dal 7.4.2015, data in cui trovava applicazione il Controparte_2 verbale di accordo sindacale con il quale venivano riallocati i dipendenti della società
anch'essa partecipata dalla lamentava il CP_3 Controparte_4 mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturati da gennaio 2022. In particolare, argomentava che, essendo stato assunto ex novo dalla e non CP_1 in forza di un trasferimento d'azienda, ed essendo inquadrato al livello C2 del CCNL Industria metalmeccanica privata ed installazione di impianti, gli competessero 146,10 euro a titolo di differenze retributive per il periodo trascorso tra gennaio 2022 e febbraio 2024, in virtù degli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo, avendo la società già provveduto al pagamento del dovuto fino a dicembre 2021 in esecuzione della sentenza n. 804/24 del Tribunale di Napoli. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente, che concludeva per il rigetto della domanda.
In ragione del pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2022/dicembre 2023 nonché per i mesi di gennaio e febbraio 2024, intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' ), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento CP_5
a detto capo di domanda.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento della sorte capitale, avvenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento a detta posta, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti. va poi condannata al pagamento degli interessi sulle singole componenti CP_1 del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono poste carico di parte resistente, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla prestazione principale;
b. condanna in persona del leg. rapp.te p.t., alla CP_1 corresponsione, in favore di parte ricorrente, degli interessi legali sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
c. condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 950,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 12.8.2025
Il giudice del lavoro dr M. Fontana