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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1691/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
RA (c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in C.F._2
Cremona, nella via Chiara Novella, 15
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, dall'Avv. Pietro Meazza,elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dello stesso in Casalpusterlengo via Cesare Battisti 5/A
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni Le parti hanno concluso congiuntamente come da memorie depositate il 24 ottobre 2025, di seguito riportate:
“1. Il minore rimane affidato in via condivisa alla madre e al padre i quali Persona_1
esercitano concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguarda e relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
2. Il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà regolamentato nel modo seguente: durante il periodo scolastico rimarrà con il padre dalle ore 14.00 del martedi, Per_1
dopo la scuola, fino alle ore 8.00 del venerdi. trascorrerà poi l'intero fine settimana con Per_1
la madre fino al mercoledi mattina della settimana successiva prima di recarsi a scuola. Il minore poi resterà con il padre dalle ore 14.oo del mercoledi fino al giovedi mattina, poi con la madre dalle ore 14.00 dello stesso giorno fino alla mattina del venerdi. , quindi, Per_1
frequenterà il padre dalle ore 14.00 del venerdi fino alle ore 8.00 del lunedi mattina, giornata che trascorrerà con la madre. Si riprenderà poi con il medesimo calendario. Nel periodo in cui non si terrà alcuna attività scolastica i trasferimenti del minore avverranno alle ore 10.00. Si allega al presente atto prospetto del calendario. Per ciò che riguarda le festività Natalizie e
Pasquali le Parti si accorderanno facendo in modo che nei periodi di vacanza Natalizia i genitori alternino fra loro, di anno in anno, il giorno di Natale e quelli del 31 dicembre e Capodanno
(questi ultimi sempre uniti), mentre nel periodo di vacanza Pasquale, alternino fra di loro, di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
3. L'assegno unico sarà percepito dai Signori e nella misura del 50% ciascuno. Anche a tale scopo la Pt_1 CP_1 sig.ra si impegna a trasferire la residenza sua e del figlio entro il 30.04.2026”. CP_1 Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
Le parti sono genitori di ,nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024 il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi per domandare la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio pag. 2/6 della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio ex artt. 473 bis
12-14-29 e 47 c.p.c.. (condizioni disciplinate con decreto del Tribunale di Lodi in data 27 ottobre 2020,su ricorso congiunto dei genitori).
Il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: i1 Il minore rimane affidato in via condivisa alla madre e al padre i quali Persona_1 esercitano concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguarda e relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
2 Il minore, che attualmente è collocato presso la madre, sarà collocato presso il padre in Castelnuovo Bocca D'Adda (Lo) Vicolo Fratelli Bandiera n. 1 con conseguente cambio della residenza.
3 Il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà il medesimo e sarà regolamentato tenendo conto dei 3 turni lavorativi del ricorrente avvicendati dal lunedì al sabato. (doc. 9).
Nella settimana nella quale il sig. effettua il turno di lavoro dalle ore 23.00 alle ore Pt_1 07.00 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel modo seguente: Per_1
Lunedì il padre accompagnerà a scuola, la madre lo prenderà alle ore 16 e 30 dopo la Per_1 scuola e lo accompagnerà a casa dove trascorrerà la notte;
Martedì la madre accompagnerà a scuola il figlio mentre sarà il padre alle ore 16 e 30 a prelevare il minore presso la scuola. resterà con il padre fino a venerdì mattina quando Per_1 lo stesso genitore lo accompagnerà a scuola;
Venerdì alle 12 e 30 la sig.ra andrà a prendere il figlio a scuola, rimarrà con la CP_1 Per_1 stessa fino a domenica mattina alle ore 9.00. Domenica resterà con il padre e vi rimarrà fino a lunedì mattina quando lo stesso Per_1 genitore lo accompagnerà a scuola.
Settimana nella quale il Sig. effettua il turno di lavoro dalle ore 15.00 alle ore 23.00: Pt_1 Lunedì la Sig.ra andrà a prendere a scuola alle ore 16 e 30 e resterà con la CP_1 Per_1 madre fino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola.
Mercoledì il sig ritirerà il figlio alle ore 16 e 30 poi trascorrerà la notte con . Pt_1 Per_1 Giovedì il padre porterà a scuola , poi dal pomeriggio il minore resterà con la madre Per_1 fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Settimana nella quale il Sig. effettua il turno dalle ore 7.00 alle ore 15.00: Pt_1 Lunedì il padre andrà a prendere a scuola, il minore resterà con lo stesso genitore fino Per_1 a mercoledì mattina, compreso l'accompagnamento all'Istituto. mercoledì la madre ritirerà il figlio a scuola alle ore 16 e 30, il minore trascorrerà la notte con lo stesso genitore che provvederà l'indomani mattina ad accompagnarlo a scuola. giovedì il sig preleverà il figlio alle ore 16 e 30, resterà con lo stesso genitore Pt_1 Per_1 fino al lunedì mattina quando il minore verrà accompagnato all'Istituto scolastico.
Nelle prime tre settimane sarà il padre a frequentare un giorno in più, mentre nelle Per_1 successive tre settimane spetterà alla madre. Ciò al fine di equiparare i tempi di frequentazione di a favore di entrambi i genitori. Per_1 Considerato che dall'anno scolastico 2025/26 frequenterà la scuola secondaria di Per_1 primo pag. 3/6 grado con orari in parte diversi, I sigg.ri e potranno sempre di comune Pt_1 CP_1 accordo modificare i periodi di permanenza presso l'uno e l'altro nel rispetto delle esigenze del minore, avendo comunque sempre cura di garantire una frequenza paritaria con entrambi i genitori. La somma che il sig. versa alla sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, originariamente di euro 230,00, rivalutata in base agli indici Istat, è pari ora ad euro 260,00.
Disporre in favore del minore gli opportuni interventi di sostegno con supporto psicologico, sia individualmente che unitamente alla madre e al padre, ciò al fine di garantire allo stesso un percorso idoneo ad affrontare le problematiche emerse. L'assegno unico universale sarà percepito dai signori e nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno.
Nel giudizio così radicato si è costituita la sig.ra con comparsa depositata in data CP_1
19 novembre 2024.La resistente, contestando le avverse deduzioni ha rassegnato le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare le domanda di parte ricorrente riguardante la richiesta di collocamento del minore presso la residenza paterna del figlio minore perché infondata sia in punto Persona_1 di fatto che in punto di diritto;
- disporre, come di fatto lo è sempre stato, il collocamento, in regime di affidamento condiviso, del minore presso la residenza materna ove da sempre vive;
Persona_1
- confermare le condizioni omologate da questo Tribunale a far data 27.10.2020 nel procedimento Tribunale di Lodi RG 2691-2019;
All'esito della prima udienza tenutasi il 3 dicembre 2024, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale in composizione collegiale ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “conferma del calendario di frequentazioni paterne con la sola precisazione che nella settimana in cui il padre ha il secondo turno, ovvero quello pomeridiano, tiene con Per_1
sè durante la pausa pranzo dal lunedì al venerdì anche nelle giornate di competenza materna”.
Le parti si sono impegnate a sperimentarla sin da subito.
Con ordinanza del 23 aprile 2025, il Tribunale-preso atto della conflittualità fra i genitori- atteso che le parti, pur dando atto di un miglioramento nell'andamento delle visite con il minore, non avevano ancora raggiunto un accordo integrale, ha disposto l'audizione del minore.
Il minore, non presentatosi all'udienza del 1 luglio 2025,è stato ascoltato dal presidente delegato per l'incombente alla successiva udienza del 9 settembre 2025.
pag. 4/6 Alla medesima udienza, dopo l'audizione del minore, le parti hanno chiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, richiesto l'aggiornamento delle posizioni reddituali, assegnato termine per il deposito di note per conclusioni, ha fissato per la discussione ex art.127 ter cpc l'udienza del
4 novembre 2025.
Scaduto il termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Nelle note depositate dalle parti in data 24 ottobre 2025, le stesse hanno concluso congiuntamente in ordine a i tempi del collocamento del minore presso ciascun genitore .
Le condizioni concordate dalle parti in punto affido e collocamento del minore meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti all'interesse del minore.
Deve pertanto pronunciarsi la modifica del decreto del Tribunale di Lodi in data 27 ottobre
2020 esclusivamente in punto collocamento del minore, come concordato fra le parti;
restano ferme le restanti statuizioni come previste nel primitivo decreto .In particolare restano immutate le condizioni relative al mantenimento del figlio poichè ,come chiarito anche dalle parti all'udienza del 3 dicembre 2024 ,le stesse nel presente giudizio non vogliono chiedere né ottenere alcuna statuizione sul mantenimento.
Le questioni economiche restano dunque disciplinate dal decreto del Tribunale in data 27 ottobre 2020,il tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti in punto assegno Unico
e residenza anagrafica del minore.
Le spese di lite devono essere compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti da intendersi integralmente richiamate così provvede:
1) A parziale modifica del decreto del Tribunale di Lodi in data 27 ottobre 2020,dispone l'affidamento del figlio minore in via condivisa alla madre e al padre i quali Persona_1
eserciteranno concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua pag. 5/6 educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, disponendo che il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà regolamentato nel modo seguente:
a) durante il periodo scolastico rimarrà con il padre dalle ore 14.00 del Per_1
martedì, dopo la scuola, fino alle ore 8.00 del venerdì. trascorrerà poi l'intero Per_1
fine settimana con la madre fino al mercoledì mattina della settimana successiva prima di recarsi a scuola. Il minore poi resterà con il padre dalle ore 14.00 del mercoledì fino al giovedì mattina, poi con la madre dalle ore 14.00 dello stesso giorno fino alla mattina del venerdì. , quindi, frequenterà il padre dalle ore Per_1
14.00 del venerdì fino alle ore 8.00 del lunedì mattina, giornata che trascorrerà con la madre. Si riprenderà poi con il medesimo calendario. Nel periodo in cui non si terrà alcuna attività scolastica i trasferimenti del minore avverranno alle ore 10.00.
b) durante le festività Natalizie e Pasquali le parti si accorderanno facendo in modo che nei periodi di vacanza Natalizia alternino fra loro, di anno in anno, il giorno di
Natale e quelli del 31 dicembre e Capodanno (questi ultimi sempre uniti), mentre nel periodo di vacanza Pasquale, alternino fra di loro, di anno in anno il giorno di Pasqua
e quello del Lunedì dell'Angelo.
3) prende atto che l'assegno unico verrà percepito dai sigg.ri e nella misura Pt_1 CP_1
del 50% ciascuno e che la sig.ra si obbliga a trasferire la residenza sua e del figlio CP_1
entro il 30.04.2026. Per_1
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Elena Giuppi
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1691/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
RA (c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in C.F._2
Cremona, nella via Chiara Novella, 15
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, dall'Avv. Pietro Meazza,elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dello stesso in Casalpusterlengo via Cesare Battisti 5/A
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni Le parti hanno concluso congiuntamente come da memorie depositate il 24 ottobre 2025, di seguito riportate:
“1. Il minore rimane affidato in via condivisa alla madre e al padre i quali Persona_1
esercitano concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguarda e relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
2. Il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà regolamentato nel modo seguente: durante il periodo scolastico rimarrà con il padre dalle ore 14.00 del martedi, Per_1
dopo la scuola, fino alle ore 8.00 del venerdi. trascorrerà poi l'intero fine settimana con Per_1
la madre fino al mercoledi mattina della settimana successiva prima di recarsi a scuola. Il minore poi resterà con il padre dalle ore 14.oo del mercoledi fino al giovedi mattina, poi con la madre dalle ore 14.00 dello stesso giorno fino alla mattina del venerdi. , quindi, Per_1
frequenterà il padre dalle ore 14.00 del venerdi fino alle ore 8.00 del lunedi mattina, giornata che trascorrerà con la madre. Si riprenderà poi con il medesimo calendario. Nel periodo in cui non si terrà alcuna attività scolastica i trasferimenti del minore avverranno alle ore 10.00. Si allega al presente atto prospetto del calendario. Per ciò che riguarda le festività Natalizie e
Pasquali le Parti si accorderanno facendo in modo che nei periodi di vacanza Natalizia i genitori alternino fra loro, di anno in anno, il giorno di Natale e quelli del 31 dicembre e Capodanno
(questi ultimi sempre uniti), mentre nel periodo di vacanza Pasquale, alternino fra di loro, di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
3. L'assegno unico sarà percepito dai Signori e nella misura del 50% ciascuno. Anche a tale scopo la Pt_1 CP_1 sig.ra si impegna a trasferire la residenza sua e del figlio entro il 30.04.2026”. CP_1 Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
Le parti sono genitori di ,nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024 il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi per domandare la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio pag. 2/6 della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio ex artt. 473 bis
12-14-29 e 47 c.p.c.. (condizioni disciplinate con decreto del Tribunale di Lodi in data 27 ottobre 2020,su ricorso congiunto dei genitori).
Il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: i1 Il minore rimane affidato in via condivisa alla madre e al padre i quali Persona_1 esercitano concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguarda e relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
2 Il minore, che attualmente è collocato presso la madre, sarà collocato presso il padre in Castelnuovo Bocca D'Adda (Lo) Vicolo Fratelli Bandiera n. 1 con conseguente cambio della residenza.
3 Il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà il medesimo e sarà regolamentato tenendo conto dei 3 turni lavorativi del ricorrente avvicendati dal lunedì al sabato. (doc. 9).
Nella settimana nella quale il sig. effettua il turno di lavoro dalle ore 23.00 alle ore Pt_1 07.00 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel modo seguente: Per_1
Lunedì il padre accompagnerà a scuola, la madre lo prenderà alle ore 16 e 30 dopo la Per_1 scuola e lo accompagnerà a casa dove trascorrerà la notte;
Martedì la madre accompagnerà a scuola il figlio mentre sarà il padre alle ore 16 e 30 a prelevare il minore presso la scuola. resterà con il padre fino a venerdì mattina quando Per_1 lo stesso genitore lo accompagnerà a scuola;
Venerdì alle 12 e 30 la sig.ra andrà a prendere il figlio a scuola, rimarrà con la CP_1 Per_1 stessa fino a domenica mattina alle ore 9.00. Domenica resterà con il padre e vi rimarrà fino a lunedì mattina quando lo stesso Per_1 genitore lo accompagnerà a scuola.
Settimana nella quale il Sig. effettua il turno di lavoro dalle ore 15.00 alle ore 23.00: Pt_1 Lunedì la Sig.ra andrà a prendere a scuola alle ore 16 e 30 e resterà con la CP_1 Per_1 madre fino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola.
Mercoledì il sig ritirerà il figlio alle ore 16 e 30 poi trascorrerà la notte con . Pt_1 Per_1 Giovedì il padre porterà a scuola , poi dal pomeriggio il minore resterà con la madre Per_1 fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Settimana nella quale il Sig. effettua il turno dalle ore 7.00 alle ore 15.00: Pt_1 Lunedì il padre andrà a prendere a scuola, il minore resterà con lo stesso genitore fino Per_1 a mercoledì mattina, compreso l'accompagnamento all'Istituto. mercoledì la madre ritirerà il figlio a scuola alle ore 16 e 30, il minore trascorrerà la notte con lo stesso genitore che provvederà l'indomani mattina ad accompagnarlo a scuola. giovedì il sig preleverà il figlio alle ore 16 e 30, resterà con lo stesso genitore Pt_1 Per_1 fino al lunedì mattina quando il minore verrà accompagnato all'Istituto scolastico.
Nelle prime tre settimane sarà il padre a frequentare un giorno in più, mentre nelle Per_1 successive tre settimane spetterà alla madre. Ciò al fine di equiparare i tempi di frequentazione di a favore di entrambi i genitori. Per_1 Considerato che dall'anno scolastico 2025/26 frequenterà la scuola secondaria di Per_1 primo pag. 3/6 grado con orari in parte diversi, I sigg.ri e potranno sempre di comune Pt_1 CP_1 accordo modificare i periodi di permanenza presso l'uno e l'altro nel rispetto delle esigenze del minore, avendo comunque sempre cura di garantire una frequenza paritaria con entrambi i genitori. La somma che il sig. versa alla sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, originariamente di euro 230,00, rivalutata in base agli indici Istat, è pari ora ad euro 260,00.
Disporre in favore del minore gli opportuni interventi di sostegno con supporto psicologico, sia individualmente che unitamente alla madre e al padre, ciò al fine di garantire allo stesso un percorso idoneo ad affrontare le problematiche emerse. L'assegno unico universale sarà percepito dai signori e nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno.
Nel giudizio così radicato si è costituita la sig.ra con comparsa depositata in data CP_1
19 novembre 2024.La resistente, contestando le avverse deduzioni ha rassegnato le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare le domanda di parte ricorrente riguardante la richiesta di collocamento del minore presso la residenza paterna del figlio minore perché infondata sia in punto Persona_1 di fatto che in punto di diritto;
- disporre, come di fatto lo è sempre stato, il collocamento, in regime di affidamento condiviso, del minore presso la residenza materna ove da sempre vive;
Persona_1
- confermare le condizioni omologate da questo Tribunale a far data 27.10.2020 nel procedimento Tribunale di Lodi RG 2691-2019;
All'esito della prima udienza tenutasi il 3 dicembre 2024, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale in composizione collegiale ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “conferma del calendario di frequentazioni paterne con la sola precisazione che nella settimana in cui il padre ha il secondo turno, ovvero quello pomeridiano, tiene con Per_1
sè durante la pausa pranzo dal lunedì al venerdì anche nelle giornate di competenza materna”.
Le parti si sono impegnate a sperimentarla sin da subito.
Con ordinanza del 23 aprile 2025, il Tribunale-preso atto della conflittualità fra i genitori- atteso che le parti, pur dando atto di un miglioramento nell'andamento delle visite con il minore, non avevano ancora raggiunto un accordo integrale, ha disposto l'audizione del minore.
Il minore, non presentatosi all'udienza del 1 luglio 2025,è stato ascoltato dal presidente delegato per l'incombente alla successiva udienza del 9 settembre 2025.
pag. 4/6 Alla medesima udienza, dopo l'audizione del minore, le parti hanno chiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, richiesto l'aggiornamento delle posizioni reddituali, assegnato termine per il deposito di note per conclusioni, ha fissato per la discussione ex art.127 ter cpc l'udienza del
4 novembre 2025.
Scaduto il termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Nelle note depositate dalle parti in data 24 ottobre 2025, le stesse hanno concluso congiuntamente in ordine a i tempi del collocamento del minore presso ciascun genitore .
Le condizioni concordate dalle parti in punto affido e collocamento del minore meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti all'interesse del minore.
Deve pertanto pronunciarsi la modifica del decreto del Tribunale di Lodi in data 27 ottobre
2020 esclusivamente in punto collocamento del minore, come concordato fra le parti;
restano ferme le restanti statuizioni come previste nel primitivo decreto .In particolare restano immutate le condizioni relative al mantenimento del figlio poichè ,come chiarito anche dalle parti all'udienza del 3 dicembre 2024 ,le stesse nel presente giudizio non vogliono chiedere né ottenere alcuna statuizione sul mantenimento.
Le questioni economiche restano dunque disciplinate dal decreto del Tribunale in data 27 ottobre 2020,il tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti in punto assegno Unico
e residenza anagrafica del minore.
Le spese di lite devono essere compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti da intendersi integralmente richiamate così provvede:
1) A parziale modifica del decreto del Tribunale di Lodi in data 27 ottobre 2020,dispone l'affidamento del figlio minore in via condivisa alla madre e al padre i quali Persona_1
eserciteranno concordemente la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua pag. 5/6 educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, disponendo che il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore sarà regolamentato nel modo seguente:
a) durante il periodo scolastico rimarrà con il padre dalle ore 14.00 del Per_1
martedì, dopo la scuola, fino alle ore 8.00 del venerdì. trascorrerà poi l'intero Per_1
fine settimana con la madre fino al mercoledì mattina della settimana successiva prima di recarsi a scuola. Il minore poi resterà con il padre dalle ore 14.00 del mercoledì fino al giovedì mattina, poi con la madre dalle ore 14.00 dello stesso giorno fino alla mattina del venerdì. , quindi, frequenterà il padre dalle ore Per_1
14.00 del venerdì fino alle ore 8.00 del lunedì mattina, giornata che trascorrerà con la madre. Si riprenderà poi con il medesimo calendario. Nel periodo in cui non si terrà alcuna attività scolastica i trasferimenti del minore avverranno alle ore 10.00.
b) durante le festività Natalizie e Pasquali le parti si accorderanno facendo in modo che nei periodi di vacanza Natalizia alternino fra loro, di anno in anno, il giorno di
Natale e quelli del 31 dicembre e Capodanno (questi ultimi sempre uniti), mentre nel periodo di vacanza Pasquale, alternino fra di loro, di anno in anno il giorno di Pasqua
e quello del Lunedì dell'Angelo.
3) prende atto che l'assegno unico verrà percepito dai sigg.ri e nella misura Pt_1 CP_1
del 50% ciascuno e che la sig.ra si obbliga a trasferire la residenza sua e del figlio CP_1
entro il 30.04.2026. Per_1
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Elena Giuppi
pag. 6/6