Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1034/2016 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA
Il giorno 18 aprile 2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Poten- za, all'udienza del Giudice dott.ssa Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTA -
Hanno depositato note scritte:
l'avv. Paolo Villani per l'attore, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa, all'attività istruttoria espletata, alla documentazione versata in atti, alle circostan- ze di fatto dedotte insistendo per l'integrale riforma della sentenza di primo grando e per l'integrale accoglimento dell'appello; impugna e contesta il contenuto dell'avversa parte costituita, poiché infondato sia in punto di fatto che di diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
l'Avv. Francesco Scognamiglio per la convenuta, il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, terminata la discussione cartolare, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza, sin da ora, la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giulia Volpe pronunzia la seguente
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TRA
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
e ivi residente alla C.da Costa della Gavetta n. 71, rappresentato e difeso, in vir- CP_1 tù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Paolo Villani (c.f.
ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in alla C.F._2 CP_1
Via Mazzini n. 97
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del Prefetto in carica p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (c.f. ), presso i cui uf- P.IVA_2
fici siti in al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis è domiciliata CP_1
- APPELLATA-
OGGETTO: Appello - opposizione a sanzione amministrativa - violazione C.d.S.
CONCLUSIONI: Come da presente verbale nella parte che precede
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello del 05.03.2016 e notificato in data 16.03.2016, l'odierno appellante impugnava la sentenza n. 20/2016 del Giudice di Pace di emessa in CP_1
data 19.01.2016 e pubblicata in data 27.01.2016, non notificata, con cui il Giudice di prime cure, rigettava il ricorso, proposto dal Sig. , avverso il Parte_1 verbale di contestazione n. UFF/1003325 elevato, per la violazione dell'art. 94 bis
C.d.S., in data 16.09.2015, dalla Polizia Stradale di e, per l'effetto, confermava CP_1
il provvedimento impugnato determinando e applicando la sanzione amministrativa nel- la misura indicata nel verbale contestato oltre le spese di notifica, compensava integral- mente tra le parti le spese del procedimento dichiarando la sentenza immediatamente eseguibile.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo l'appellante eccepiva l'erronea, contradditto- ria e carente motivazione in ordine alla valutazione della normativa del Codice della
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Strada, rilevando, nello specifico, che il primo Giudice aveva errato nella propria deci- sione allorquando riteneva che il verbale contestato facesse prova, fino a querela di fal- so, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua pre- senza. Assumeva, infatti, l'appellante che la ricostruzione dei fatti effettuata dagli orga- ni accertatori si basava sulla sola supposizione e non sulla realtà dell'evento non avendo gli agenti considerato le date riportate sui documenti ufficiali con la conseguenza che i fatti di cui al verbale non corrispondevano alla documentazione rilasciata dai Pubblici
Uffici e versata in atti dal Sig. Detti fatti, quindi, non accertati in modo diretto Pt_1
dai verbalizzanti ma essenzialmente verificati mediante operazioni ex post non potevano godere della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. tipica dell'atto pubblico.
Con il secondo motivo, parte appellante lamentava l'erronea, contradditoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla insussistenza delle prove eccependo, in parti- colare, che il primo Giudice errava laddove riteneva che, per sottrarsi al pagamento del- la sanzione amministrativa, l'opponente avrebbe dovuto fornire la prova delle circostan- ze, impedienti, estintive o dirimenti della pretesa della controparte. Affermava
l'appellante che detta valutazione non era condivisibile in quanto, nella procedura di ri- corso, in base al disposto di cui all'art. 2697 c.c., non era stata dimostrata, da parte della
, la responsabilità del trasgressore. Invero, nell'ambito dei proce- Controparte_1 dimenti disciplinati dalla legge del 24 novembre 1981 n. 689, è onere dell'ente ammini- strativo che provvede all'irrogazione della sanzione dimostrare l'inosservanza delle di- sposizioni legislative nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata, e tanto non era stato adempiuto dall'Amministrazione convenuta. Conclude- va l'appellante chiedendo, inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà della sanzione amministrativa, l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 12.09.2016 e depositata in pari data, la
[...]
, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. Controparte_2
342 e 348 bis c.p.c. nonché la sua infondatezza. Parte appellata, infatti, riteneva che la sentenza del Giudice di Pace fosse giusta e fondata versandosi, nel caso de quo, nell'ipotesi di intestazione fittizia di veicoli di cui all'art. 94 bis C.d.S. come già provato dalla stessa Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato perché infondato,
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con vittoria di spese.
L'udienza di prima comparizione, sia in considerazione del programma di definizione per le cd. “cause vetuste” ossia per le cause ultradecennali adottato in analogia all'attuazione del cd. “Programma Strasburgo” di Torino che in ragione del gravoso ca- rico del ruolo veniva rinviata all'udienza del 08.03.2017.
A seguito di ulteriori differimenti, la causa veniva rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza del 13.09.2019, all'esito della quale il Giudice, rilevato che non vi era agli atti il fascicolo di primo grado, ne disponeva l'acquisizione e rinviava, per la verifica, all'udienza del 31.01.2020.
Alla ridetta udienza, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie proposte da parte appellante.
In data 08.08.2020, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, ritenuta la prova orale ammissibile e rilevante ai fini del decidere, fissava l'udienza del 29.01.2021 per l'escussione dei testi.
A causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica Covid 19, la causa veniva rinvia- ta all'udienza del 22.06.2022 nella quale, all'esito dell'espletamento delle prove testi- moniali, il Giudice rinviava la causa, per discussione all'udienza cartolare del
18.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente gravame risulta infondato e viene respinto come in motivazione che segue.
Il primo motivo di appello attiene alla ritenuta valenza di fede privilegiata del verbale di contestazione per non avere il ricorrente proposto querela di falso.
La Corte Suprema di Cassazione ha, in più occasioni, enucleato il seguente principio di diritto: “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiara- zioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di ave- re accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri ac- certamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.” (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. del 17 aprile 2024 (data ud. 20 dicembre 2023), n. 10376; Cass. civ., sez. III, ord. del 7 ottobre 2022 (data ud. 28 settembre 2022), n. 29320; Cass. civ., Sez.
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VI-3, ord. del 21 ottobre 2022 (data ud. 12 luglio 2022), n. 31107; Cass. civ., sez. lavo- ro, sent. del 7 novembre 2014 (data ud. 18 settembre 2014), n. 23800; Cass. civ., sez.
III, sent. del 15 febbraio 2006 (data ud. 17 gennaio 2006), n. 3282)
La questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione non va, conseguentemente, esaminata con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente e immediatamen- te dal pubblico ufficiale e alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo alla quale questa è attribuita). Ogni diversa contestazione, ivi comprese quelle relative alla mancata parti- colareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento o alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, dev'essere, invece, svolta nel procedi- mento di querela di falso, che consente di accertare, senza preclusione di alcun mezzo di prova, qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause ac- cidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi e il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico, in sede giurisdizionale, della correttezza dell'operato del pub- blico ufficiale che ha redatto. (cfr. Cass. civ., ord. del 19 gennaio 2022, n. 1510)
Ora, premesso che “accertamento” e “contestazione” della violazione sono due momenti distinti e autonomamente previsti e disciplinati (artt. 13 e 14 l. n. 689 del 1981) di un unico procedimento che si conclude con la notifica del verbale (nel caso di specie,
l'infrazione veniva accertata nel momento in cui gli agenti apprendevano che l'autovettura in uso all'odierno appellante rientrava nel novero delle autovetture intesta- te in maniera fittizia al Sig. come emergeva a seguito dell'attività giudi- Persona_1
ziaria, espletata in data 15.08.2015, dalla Squadra di P.G. del Compartimento della Po- lizia Stradale di appare evidente, in applicazione di quanto sin qui dedotto, che CP_1
sono da ritenersi assistite da fede privilegiata le circostanze indicate nel verbale conte- stato, in quanto la rilevazione fatta evidentemente a poca distanza (il verbale di conte- stazione veniva elevato in data 16.09.2015) non implica, in questo particolare caso, al- cuna attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, rispetto alla quale, consta- tata la mancata proposizione della querela di falso, non può essere attribuita alcuna effi-
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cacia paralizzante alla sola e semplice deduzione del Sig. secondo la quale i Pt_1
verbalizzanti sarebbero incorsi in errore o, comunque, non avrebbero tenuto debito con- to della documentazione dallo stesso presentata.
Va, quindi, condivisa la statuizione del primo Giudice: la sentenza impugnata, infatti, adeguandosi ai suesposti principi, rettamente si è sottratta alle censure svolte dal ricor- rente, le quali non potevano essere ammissibili se non a seguito di querela di falso.
Ne discende l'inammissibilità della doglianza in commento.
Proseguendo oltre - prima di esaminare il secondo motivo di appello che attiene alla la- mentata violazione di cui all'art. 2697 c.c. - appare opportuno procedere a una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedi- mento. Tale riparto dell'onere della prova trova applicazione, nell'ambito delle sanzioni amministrative, anche in virtù del principio di prossimità della prova, per cui l'onere della prova del comportamento discriminatorio spetta a chi intende farlo valere in giudi- zio. Invero, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazio- ne è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. del 22 novembre 2024 (data ud. 22 no- vembre 2024), n. 30148)
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e il suo og- getto è delimitato, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dai limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a ri- vestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto
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quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legit- timità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sol- levato contestazioni sull'esistenza di fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'esistenza dei fatti costituitivi del suo ob- bligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costituitivi si pone, come detto, a ca- rico dell'Amministrazione procedente.
Orbene, sulla scorta di tale premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, in- combe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo degli adempi- menti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del sus- seguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 24 gennaio 2019 (data ud. 14 novembre 2018), n. 1921; Cass. civ., sez. VI-2, ord. del 11 marzo 2015 (data ud. 13 no- vembre 2014), n. 4898, rv. 635012; Cass. civ., sez. VI-2, sent. del 13 marzo 2015 (data ud. 17 dicembre 2014), n. 5122, rv. 634779; Cass. civ., Sez. Un., sent. del 30 settembre
2009 (data ud. 23 giugno 2009), n. 20930; Cass. civ., sez. II, sent. del 20 novembre
2008 (data ud. 9 ottobre 2008), n. 27596; Cass. civ., sez. III, sent. del 25 maggio 2007
(data ud. 10 gennaio 2007), n. 12231; Cass. civ., sez. I, sent. del 7 marzo 2007 (data ud.
18 gennaio 2007), n. 5277; Cass. civ., sez. I, sent. 4 febbraio 2005 (data ud. 20 dicembre
2004), n. 2363, rv. 579475; Cass. civ., sez. I, sent. del 16 marzo 2001 (data ud. 16 mar- zo 2001), n. 3837)
Dunque, il processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione è strutturato, almeno for- malmente, secondo un modulo impugnatorio, ma esso tende all'accertamento cognitivo negativo della pretesa sanzionatoria che forma oggetto del provvedimento opposto e tanto comporta una decisiva inversione dei ruoli processuali, per cui l'ente convenuto
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processuale è attore in senso sostanziale assumendo l'onere di fornire la prova dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero la sussi- stenza della pretesa sanzionatoria addebitata al privato. (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 19 settembre 2005 (data ud. 4 aprile 2005), n. 18481, rv. 583607)
Ciò posto, nel caso che occupa, l'Amministrazione convenuta, gravata dall'onere della prova, ha dimostrato il fondamento della sua pretesa punitiva, deducendo in maniera adeguata in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente odierno appellante (cfr. memo- ria difensiva fascicolo di primo grado e comparsa di costituzione in appello). CP_1
Difatti, sotto tale ultimo profilo, dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione appellata emerge che, in data 25.09.2015, il personale della
Squadra di P.G. del Compartimento della Polizia Stradale di portava a termine CP_1 un'attività amministrativa che si era conclusa con l'individuazione di un soggetto, iden- tificato nella persona del Sig. , il quale risultava intestatario di n. 80 veico- Persona_1
li. Nel corso di tale indagine veniva, altresì, accertato che il Sig. era inte- Persona_1 statario di un'attività per la compravendita di auto usate sita in la cui sede ri- CP_1
sultava, tuttavia, inesistente. Ebbene, considerata la materiale assenza della sede e di qualsiasi attività commerciale sul territorio, la P.G. assumeva informazioni dallo stesso
Sig. , il quale, con riferimento alle autovetture al medesimo intestate, rife- Persona_1 riva di aver prestato il proprio consenso all'utilizzo delle sue generalità non solamente per le pratiche relative alle intestazioni dei veicoli, ma anche per quelle che attenevano alla stipula dei relativi contratti assicurativi, il tutto dietro compenso economico che ve- niva, di volta in volta, stabilito mediante intermediari in corso di identificazione. Ciò premesso, veniva allora accertato che il veicolo di cui al verbale contestato, pur essendo intestato in maniera simulata nei pubblici registri al Sig. , di fatto, era in Persona_1
uso e di proprietà di un altro soggetto. Il Sig. , pur confermando di non Persona_1 conoscere l'uso e l'effettiva proprietà, dichiarava di provvedere al pagamento del pre- mio assicurativo, in quanto facente parte di un cospicuo gruppo di veicoli, tutti allo stes- so intestati in maniera fittizia. A seguito della contestazione della violazione al Sig.
[...]
, l'odierno appellante si recava, di propria iniziativa, presso gli Uffici della Parte_2
Polizia Stradale dichiarandosi proprietario del veicolo targato EV041JF ed esibendo, a riprova di quanto asserito, il certificato di proprietà sul quale era stata registrata la tra- scrizione dell'atto di vendita, effettuata in data 26.03.2014, e autenticata presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Il personale di Squadra di P.G., espletate le CP_1
Part opportune verifiche in merito al ridetto certificato di proprietà, appurato che il Sig.
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[...]
quale proprietario dissimulato, aveva beneficiato Parte_4 dell'intestazione fittizia del veicolo atta ad eludere l'accertamento del responsabile civi- le della circolazione, contestava allora con l'impugnato verbale UFF/1003325 del
16.09.2015, notificato in data 30.10.2015, la violazione dell'art. 94 bis C.d.S. (cfr. all. 2 memoria difensiva fascicolo di primo grado). CP_1
Così delineato il quadro probatorio, a nulla possono valere le contestazioni dell'odierno appellante relativamente alla circostanza che il Giudice a quo non avrebbe tenuto conto dei documenti dal medesimo forniti in data 16.09.2015 e, quindi, successivamente al perfezionamento della compravendita, avvenuto in data 27.08.2015, atti a dimostrare che, solo in quel momento, lo stesso aveva avuto la piena disponibilità dell'automobile, perché fino ad allora incidentata e non marciante. (cfr. pag. 5 atto di citazione in appel- lo)
Tanto non corrisponde al vero, poiché, come peraltro già rilevato da parte appellata (cfr. pag. 6 comparsa di risposta in appello), nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'atto del 26.03.2014 e la sua effettiva registrazione presso il P.R.A., avvenuta il
27.08.2015, il veicolo in argomento non solo era in circolazione ma la polizza di assicu- razione per la responsabilità civile presso terzi era intestata all'intestatario fittizio Sig.
. Persona_1
Appare evidente, dunque, che, se per un verso, la ha assolto, alla Controparte_1 luce della giurisprudenza ut supra richiamata, all'onere probatorio sulla stessa incom- bente, per l'altro, il Sig. non ha, invece, fornito circostanze tali Parte_1
da smentire la liceità del provvedimento sanzionatorio che, quindi, deve essere confer- mato.
Per tutte le ragioni sinora esposte, l'appello va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che le spese del giudi- zio di primo grado non hanno costituito oggetto di uno specifico motivo di impugnazio- ne, le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore ricompreso fino a euro 1.101,00, secondo i valori medi, compresa la fase istruttoria, in euro 662,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_5
nei confronti della
[...] Controparte_1
, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 20/2016 del Giudice di
Pace di emessa in data 19.01.2016 e pubblicata in data 27.01.2016, confer- CP_1
mando il verbale di contestazione n. UFF/1003325 elevato, in data 16.09.2015, dalla
Polizia Stradale di CP_1
- Condanna il Sig. al pagamento, in favore della Parte_1 CP_3
di al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro
[...] CP_1
662,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del Sig. dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, lì 17 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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