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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA Corte di Appello DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1017/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cardillo Oreste (c.f. ) e dell'Avv. Ardito C.F._2
Antonella (c.f. , come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLANTE
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Veneruso Renato (c.f. C.F._4
, come da procura su foglio separato C.F._5
APPELLANTE E
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., tramite la Controparte_2 P.IVA_2 mandataria (c.f. , in persona del Consigliere Controparte_3 P.IVA_3
Delegato, in virtù di procura conferita con atto del 9/8/2018, autenticata dal Notaio Per_1
di Milano (rep. 47116 - racc. 23744), rappresentata e difesa dall'Avv. Strazzera Francesca
[...]
(c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._6
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 12/02/2025 chiedeva di dichiarare estinto – ex art. 306 c.p.c. - il Parte_1 giudizio di appello;
concludeva riportandosi a tutte le proprie domande ed Parte_2 eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi;
si associava Controparte_2 alla richiesta di e chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal . Parte_1 Pt_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con decreto n. 2355, del 29/3/2016, il Tribunale di Napoli, su istanza di , Controparte_1 quale procuratore speciale della ingiungeva a Controparte_4
e , quali fideiussori, in solido tra loro, di Parte_1 Parte_3 Parte_2 pagare l'importo complessivo di € 173.661,29, oltre interessi e spese, dovuto per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario n. 9684796/I-S/TV30, stipulato dalla società per atto del Notaio di Napoli, rep. Parte_4 Persona_2
12245 e racc. 4575, dell'importo di € 4.900.000,00, garantito da ipoteca di primo grado per un montante ipotecario di € 7.350.000,00. Avverso tale decreto proponeva un primo atto di opposizione eccependo: 1) Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del foro esclusivo convenzionale, indicato dalle parti nel Tribunale di Milano ovvero nel Tribunale di Parma;
2) l'insussistenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e l'infondatezza della pretesa creditoria;
3) la nullità dell'atto di fideiussione che avrebbe riportato clausole nulle per violazione di legge ovvero per indeterminatezza dell'oggetto; 4) la nullità della dichiarazione di fideiussione per violazione di norme imperative, per mancanza di causa e motivo illecito;
5) la nullità delle clausole di detto contratto per contrarietà all'ordine pubblico economico ex art. 41 Cost. e l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1955 c.c.; 6) l'estinzione della fideiussione per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché ex art. 1957 c.c.
, a sua volta, proponeva una separata opposizione eccependo: 1) la falsità Parte_2 della propria sottoscrizione apposta sulla fideiussione;
2) il difetto di legittimazione attiva della
3) la mancanza di prova scritta del credito;
4) la nullità Controparte_4 del contratto di mutuo ex art. 117 TUB per mancata espressa indicazione del tasso di interesse;
5) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati nel contratto di mutuo;
6) di non aver ricevuto nessun atto di costituzione in mora e, quindi, la prescrizione ex art. 2948 c. 1 n. 4 c.c., del diritto ex adverso azionato. si costituiva in entrambi i giudizi deducendo l'infondatezza di tutti i motivi Controparte_1 di opposizione, chiedendo il rigetto delle stesse e la condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 113.661,29, oltre interessi come liquidati nella fase monitoria, tenuto conto che il 14 giugno 2016 la aveva incassato, Controparte_4 ex art. 41 TUB, la somma di € 60.000,00 che, pertanto, doveva essere detratta dal debito residuo dei garanti. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5322/2020, pubblicata in data 27.7.2020, rigettava le opposizioni ma, revocato il decreto ingiuntivo 2355/2016, condannava e al pagamento, in solido tra loro e in favore della Parte_1 Parte_2
quale procuratore speciale di Controparte_1 Controparte_4
della somma di € 113.661,29, oltre interessi al tasso convenzionale previsto nel contratto
[...] di mutuo dalla domanda al soddisfo nonché al rimborso delle spese di lite. In estrema sintesi, il primo Giudice, quanto all'opposizione proposta da Parte_1 affermava che:
- l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del foro esclusivo convenzionale indicato dalle parti risultava infondata;
2 - l'opposta aveva depositato il contratto di mutuo e l'estratto conto, munito della certificazione ex art. 50 TUB, documenti dai quali si evinceva con esattezza l'importo residuo del debito del mutuatario;
- il rapporto intercorso tra la e la mutuataria non poteva ritenersi indeterminato in CP_5 quanto il contratto in esame aveva ad oggetto un'operazione bancaria di finanziamento realizzata con il sistema del doppio contratto: un primo contratto di mutuo "condizionato" e un secondo c.d. “atto "definitivo” di erogazione e quietanza. Con il primo atto condizionato si era disposta solo l'iscrizione ipotecaria, senza erogazione delle somme, mentre quando l'ipoteca era stata iscritta e consolidata, si era stipulato l'atto definitivo, contenente le dettagliate condizioni applicate al finanziamento quali il Par TAN, l'interesse di mora, l' per ogni singolo frazionamento.
- le fideiussioni recavano una data certa, desumibile dai timbri postali presenti sulla prima pagina, si riferivano a tutte le obbligazioni contratte dalla debitrice principale (trattandosi quindi di fideiussioni omnibus), con espressa Parte_4 indicazione dell'importo massimo garantito (€ 4.900.000,00); vi erano, inoltre, in entrambe le garanzie, le sottoscrizioni separate per le clausole vessatorie, elencate collettivamente, numerate e con l'indicazione del loro sintetico contenuto.
- non vi era prova dell'esistenza dei presupposti per dichiarare la liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., non avendo il depositato alcun documento dal Pt_1 quale si potesse desumere che il garante non potesse surrogarsi nei diritti della banca per responsabilità di quest'ultima. La banca, d'altronde, aveva provato a recuperare il credito dalla debitrice principale insinuandosi al passivo fallimentare.
- nel contratto di garanzia era stato previsto, a carico del fideiussore, l'obbligo di “... tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la Banca”, motivo per il quale sarebbe spettato ai fideiussori tenersi aggiornati sulla situazione patrimoniale della debitrice principale.
- infine, quanto all'asserita estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., che tale norma risultava convenzionalmente derogata dall'art. 6 della fideiussione, clausola che risultava pienamente valida ed efficace in quanto espressamente approvata dal garante con duplice sottoscrizione. Quanto, invece, ai motivi di opposizione prospettati da che: Parte_2
- a seguito dell'istanza di verificazione presentata dall'opposta, la Consulenza Tecnica d'Ufficio, confrontando le tre firme in verifica, aveva accertato che, mentre quelle comprese nella seconda pagina del documento contestato appartenevano certamente al
, la sigla presente sulla prima pagina invece, era stata scritta da altro soggetto, Pt_2 diverso dal;
l'autenticità delle due sottoscrizioni presenti nella seconda pagina Pt_2 rendeva del tutto valida ed efficace la fideiussione in quanto, con la prima delle due sottoscrizioni autentiche il aveva accettato il contenuto complessivo delle Pt_2 clausole negoziali, mentre con la seconda aveva accettato l'insieme delle clausole vessatorie;
l'apocrifia della prima sigla, quindi, era irrilevante, in quanto trattavasi di
3 firma apposta su una pagina recante, in parte un contenuto prestampato di clausole approvate dal nella seconda pagina e, per altra parte, un contenuto manoscritto Pt_2 di sicura provenienza del . Pt_2
- la legittimazione attiva della in quanto, tra i Controparte_4 rapporti ceduti da , rientrava anche quello oggetto di causa. Controparte_6
- la genericità dell'eccezione avente ad oggetto l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 1.3.2021) ha proposto appello
[...]
(e il relativo giudizio è stato iscritto con RG. n. 1017/2021) per i seguenti motivi: Pt_1
a) assenza di prova dell'asserito credito e inidoneità probatoria dell'attestazione ex art. 50 TUB in assenza di ulteriori documenti;
b) la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza delle clausole contrattuali ex art. 1346 c.c. e art. 117 TUB in quanto, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il contratto di mutuo non conteneva clausole certe e determinate quanto alle condizioni economiche di restituzione dell'importo finanziato, al tasso di interesse corrispettivo e di mora, alla durata del contratto, alle cause risolutive, con conseguente nullità delle stesse;
c) la nullità del contratto di mutuo e degli atti di erogazione per usura ex artt. 1283 e 1815 c.c. e 644 c.p.; d) la nullità della dichiarazione di fideiussione per violazione di norme, per mancanza di causa e motivo illecito ex artt. 1418, 1345 e 1346 c.c., perché la aveva preteso una obbligazione CP_5 di garanzia più onerosa rispetto alla stessa obbligazione gravante sul debitore garantito, anche oltre il valore del finanziamento concesso alla inoltre, nel corso del Parte_4 rapporto con la predetta società, la non lo aveva mai informato sull'andamento dei CP_5 rapporti né sull'evoluzione del contratto di mutuo e sui conti correnti dai quali risultava che il rapporto bancario era caratterizzato da continui saldi negativi, anche oltre i massimi previsti. Secondo l'appellante, quindi, il contratto di fideiussione risultava nullo per inesistenza di un valido ed efficace rapporto debitorio da garantire, oltre che per violazione delle norme di cui agli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. Inoltre, le clausole vessatorie erano tutte elencate genericamente nell'ultima pagina del modulo predisposto dalla Banca e, dunque, risultavano inefficaci nei confronti del cliente, mentre il contratto risultava comunque privo di data certa in quanto l'eventuale invio a mezzo "posta prioritaria", come risultante dal timbro apposto sulla fotocopia, non consentiva di collegare il documento proprio alla busta inviata a mezzo servizio postale. e) la nullità del contratto di garanzia perché conforme allo schema contrattuale “standard” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), rispetto alla prospettata violazione della libertà concorrenziale. Tanto premesso il chiedeva a questa Corte di riformare e/o annullare la sentenza n. Pt_1
5322/2020 nel giudizio R.G. n. 17312/2016, resa inter partes dal G.U., dott. Roberto Notaro, del Tribunale di Napoli in data 27.07.2020, non notificata, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio in favore dei difensori che ne hanno fatto anticipo. Si è costituita prospettando l'infondatezza di tutti i motivi di appello formulati Controparte_2 dal e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Pt_1
4 Avverso la medesima sentenza ha, poi, proposto appello (con atto notificato in data 1.3.2021)
(e il relativo giudizio è stato iscritto con RG. n. 1022/2021) per i seguenti Parte_2 motivi:
2.1 omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 senza considerare l'ulteriore profilo di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in conseguenza della cessione ulteriore del credito a favore della . CP_2
2.2 omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, ritualmente proposta con l'atto di opposizione, non avendo l'appellante mai ricevuto la comunicazione di costituzione in mora della con conseguente scadenza del relativo termine quinquennale;
CP_5
2.3 acritica accettazione da parte del primo Giudice dei risultati della consulenza grafologica senza tenere conto delle carenze di metodo e delle gravi deficienze di rilevazione tecnologica, puntualmente indicate nella relazione del CTP. Tanto premesso il ha formulato le seguenti conclusioni: Pt_2 previa declaratoria di fondatezza della domanda in opposizione, integralmente revocare e dichiarare inefficace l'opposto decreto con pedissequa declaratoria di inesistenza di qualsivoglia obbligazione in danno dell'opponente, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto difensore attributario. Anche nel predetto giudizio si è costituita la prospettando l'inammissibilità dei Controparte_2 primi due motivi di appello relativi ad un'eccezione di prescrizione sollevata, per la prima volta, con la comparsa conclusionale, e all'eccezione di carenza di interesse della proposta CP_7 dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, sulla base di documentazione mai prima prodotta in giudizio. Nel merito, la evidenzia che l'art. 111 c.p.c. prevede che “Se nel corso del Controparte_2 processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e, nel caso di specie, la cessione era avvenuta nel corso del procedimento giudiziale di accertamento della pretesa creditizia e, precisamente, con la cessione del credito pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 agosto 2018. Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione, la cessionaria ne ribadisce la tardività – essendo stata proposta esclusivamente in sede di precisazioni delle conclusioni e, comunque, l'infondatezza poiché la società debitrice principale (di cui gli Parte_4 opponenti sono garanti) era stata dichiarata fallita in data 10.4.2013, con sentenza n. 107/2013 del Tribunale di Napoli, e la creditrice era stata ammessa al passivo (per ragioni di CP_7 credito più ampie ma comprensive di quella a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa) per € 317.120,26; secondo la quindi, l'istanza di ammissione al Controparte_2 passivo aveva interrotto i termini di prescrizione anche nei confronti dei fideiussori/garanti. Quanto, infine, al terzo motivo di appello, la rileva che l'appellante si riportava Controparte_2 alle proprie note tecniche di contestazione alla relazione del CTU depositata nel corso del giudizio di primo grado che, tuttavia, l'ausiliario nominato dal Tribunale aveva ritenute generiche e di stile, ridondanti di una copiosa ma assolutamente superflua letteratura, ovvero
“osservazioni che non offrono concretamente alcuno spunto di riflessione”. Sulla base di tali premesse la chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Controparte_2
con vittoria di spese di lite. Pt_2
5 Va, infine, precisato che in entrambi i giudizi di appello la nonostante la Controparte_1 regolarità della notificazione del relativo atto di appello, preferiva rimanere contumace. Con provvedimento del 17.11.2021, il giudizio con RG 1022/2021 veniva riunito, ex art. 335 c.p.c. al presente procedimento;
in data 3.2.2022, tuttavia, e la Parte_1 Controparte_2 depositavano un atto di rinuncia agli atti ex 306 c.p.c. dell'appellante con contestuale accettazione della sottoscritta digitalmente dai difensori di entrambe le parti Controparte_2 costituite e, quindi, all'udienza del 12.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. In conseguenza della rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio di appello, Parte_1 effettuata dal procuratore del medesimo, munito di apposita procura speciale (vedi procura alle liti allegata all'atto di appello, che conferisce il potere di rinunciare), deve essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello relativo al gravame proposto dal Pt_1 non essendo neanche necessaria, in tal caso, l'accettazione dell'appellata, non avendo essa uno specifico interesse alla pronuncia sul merito (cfr., fra tante, Cassazione Civ., 24.3.2011, n. 6850). La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. Le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306, ultimo comma c.p.c., essendo in tal senso la richiesta delle parti.
3.1. Passando ad esaminare l'appello proposto da , risulta certamente Parte_2 infondato il primo motivo di appello, atteso che l'art. 111 c.p.c. prevede espressamente che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; è evidente, quindi, che la cessione del credito intervenuta nel corso del processo di primo grado non determinava il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva o d'interesse ad agire della Controparte_1
Risulta, inoltre, infondata anche l'eccezione di prescrizione formulata, invero, dal già Pt_2 nel proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Sul punto appare sufficiente evidenziare, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei [...] fa sì [...] che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cassazione ordinanza 10.2.2023, n. 4232). Invero, “[...] l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ. [...]” (Cassazione già citata). La ricordata natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma mutuata comporta, poi, in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, che la data di decorrenza della prescrizione va individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata o, se antecedente, come nel caso di specie, alla data di risoluzione del contratto (Cassazione già citata), avvenuta con lettera raccomandata A/R spedita in data 21.3.2011 (doc. 6 del fascicolo monitorio).
6 Consegue a quanto premesso che, alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (15.4.2016), certamente non erano ancora decorsi i termini di prescrizione del credito relativo alla restituzione della somma mutuata e dei relativi interessi, sia nei confronti della debitrice principale sia nei confronti dei garanti, tra cui . Parte_4 Parte_2
Infine, risulta infondato anche l'ultimo motivo con cui l'appellante censura l'operato del Giudice per aver recepito acriticamente le conclusioni del Consulenza Tecnica d'Ufficio che ha esaminato le sottoscrizioni presenti sulla lettera di fideiussioni ritenendole riconducibili all'appellante (almeno le due apposte per approvare le clausole del contratto di garanzia). Sul punto, osserva il Collegio che, rispetto alle osservazioni all'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado, provenienti, peraltro, non da un CTP ma dal medesimo difensore dell'odierno appellante, appaiono convincenti le risposte fornite dall'ausiliario del Giudice, avv. Fabio Laviano, il quale evidenziava la genericità delle critiche formulate dal predetto avvocato e, inoltre, precisava che:
- le scritture comparative erano risultate qualitativamente e quantitativamente sufficienti al fine di raggiungere un giudizio conclusivo;
- l'attività strumentale eseguita era stata ritenuta sufficiente al fine dei risultati da conseguire e conseguiti;
- tutti i rilevi strumentali erano stati eseguiti nel contraddittorio delle parti debitamente avvisate ed intervenute;
- risultava indicato il metodo utilizzato e la scuola di pensiero formativa, senza nessuna necessità di riproporre la storia della grafologia e la differenza tra i diversi metodi di analisi;
- se può essere considerato vero che il metodo grafologico cerca di cogliere l'espressività fisiopsichica del gesto grafico, cioè la manifestazione neuromuscolare, psichica e psicologica dello scrivente, al fine di comprendere come si genera e si sviluppa il gesto motorio, tutte le analisi di natura prettamente psicologica, e quindi gli approfondimenti delle caratteristiche psicologiche del soggetto, della personalità dell'autore delle sottoscrizioni, pur essendo utili al perito per una migliore comprensione dello stesso, non possono e non devono (come richiesto da controparte) essere oggetto dell'elaborato tecnico né portate all'attenzione del giudice che ne potrebbe essere influenzato. Alla luce di tali considerazioni, e soprattutto alla luce di quanto già evidenziato in sede di elaborato peritale, non possono, quindi, sussistere dubbi sull'autenticità delle sottoscrizioni oggetto di indagine e attribuibili alla mano del Ruopolo. In conclusione, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
4. Nei rapporti tra e la le spese di lite debbono essere Parte_1 Controparte_2 compensate così come risulta dalla rinuncia agli atti prodotta in giudizio. Al contrario, le spese di lite del presente grado di giudizio, nei rapporti tra la e Controparte_2 Parte_2 seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) e e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
7 Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2 quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 5322/2020, pubblicata dal Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Napoli in data 27.7.2020, così provvede:
1. dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio avente ad oggetto l'appello proposto da
[...]
Pt_1
2. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
3. compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
4. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_2 Controparte_2 che si liquidano in: € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
5. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2 quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, l'11/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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