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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5471/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento - Seconda Sezione Civile, n. 800/2019, pubblicata il 7 maggio
2019, vertente
TRA (1) (codice fiscale ), in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore di Sostegno di , rappresentata e difesa dall' Controparte_1
avv. Gaetano Gaudiello (codice fiscale ), in virtù della C.F._2
procura in atti
-appellante-
E
(2) la Controparte_2
(codice fiscale ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza dell'8 gennaio 2015, notificato il 11 settembre 2014, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, esponendo che:
“- , padre dell'esponente, su suggerimento del Controparte_1
promotore finanziario , nell'anno 2003, decideva di investire i propri Persona_1
risparmi in fondi emettendo, a tal fine, un assegno postale n. CP_2
466856857-1 di euro 86.000,00”;
“- in data 06.11.2003 veniva comunicata al sig. , da parte del sig. Pt_1
la conferma della sottoscrizione del contratto Anima n. 86504532, datato Per_1
23.10.2003”; “- da tale momento, il sig. riceveva, saltuariamente e senza cadenza Pt_1
fissa, notizie in merito al proprio investimento solo ed esclusivamente dal sig.
mentre nessuna comunicazione perveniva ad esso da parte di Per_1 CP_3
;
[...]
“- improvvisamente, a seguito di stroke emorragico, il sig. Veniva Pt_1
sottoposto ad intervento di “craniotomia decompressiva”, risultando, in conseguenza di ciò, affetto da “grave tetraplegia spastica con afasia motoria completa”;
“- dopo tale evento, l'esponente, avendo appreso dell'investimento del genitore, , considerato che la società non forniva Controparte_1 CP_3
alcuna informazione o rendicontazione relativa a detto investimento, preoccupata di tale situazione, si attivava per avere notizie al riguardo”;
“-contattata, quindi, la società dopo una serie di CP_3
comunicazioni sommarie ed incomplete, riceveva della stessa la notizia che i soldi investiti, per un importo totale di € 88.135,95, erano stati riscattati e bonificati in favore di tal su di un conto a lui intestato”; Persona_2
“- dal prospetto inviato, risultavano rimborsate, a favore di Per_2
, le seguenti somme: in data 15.03.2004, € 18.000,00; in data
[...]
8.06.2004, € 10.000,00; in data 29.07.2004, € 10.000,00; in data 30.11.2004,
€ 20.000,00; in data 26.09.2005, € 5.000,0; 24.11.2005, € 5.000,00; in data
14.03.2006, € 20.135,95”;
“- (…) in relazione agli investimenti effettuati in fondi gestiti dalla società
, il sig. non ha mai ricevuto copia del contratto di CP_3 Controparte_1 investimento (c.d. contratto quadro), né tantomeno alcuna informazione periodica circa lo stato e le caratteristiche del proprio investimento”;
“- secondo quanto comunicato da , il sig. avrebbe CP_3 Pt_1
sottoscritto un rapporto cointestato, aperto a firme disgiunte, e il sig. Per_2
risulterebbe il primo intestatario, sebbene quest'ultimo non fosse
[...]
persona conosciuta né mai incontrata dal sig. ;” (cfr. pagg. 2 e 3 Pt_1
dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attrice, nell'assunto della nullità del contratto di intermediazione stipulato tra e l' in Controparte_1 Controparte_3
quanto carente del requisito della forma scritta, previsto “ad substantiam”,
nonché della violazione da parte della società dei doveri Controparte_3
di informazione” sulla natura degli investimenti proposti e sul relativo rendimento, nella fase precontrattuale e in costanza del rapporto di intermediazione, nei confronti di , chiedeva all'adito Controparte_1
Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione
tra il sig. e la 2) conseguentemente, Controparte_1 Controparte_3
condannare la parte convenuta alla restituzione dell'intero capitale versato dal sig. alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1
maturazione fino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità del contratto stesso, nella misura in cui il Giudice riterrà di poter liquidare, anche
in via equitativa;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale dell' per inadempimento degli Controparte_3
obblighi di informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di intermediazione, condannando la suddetta società al risarcimento di tutti i danni, derivanti dal suo inadempimento, nella misura in cui il Giudice riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa;
4) in ogni caso, condannare il convenuto al
pagamento di spese e competenze di causa, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipazione.”
I.2. Con comparsa di risposta dell'11 dicembre 2014, si costitutiva in giudizio la che eccepiva la propria Controparte_2
estraneità al rapporto negoziale, la prescrizione di ogni eventuale pretesa attorea e la piena sussistenza e validità del contratto da cui è originata la vicenda, con esclusione di qualsivoglia propria responsabilità.
I.3. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 800/2019 pubblicata in data 7 maggio 2019, così decideva:
"1) Rigetta la domanda formulata da , quale Amministra- Parte_1
trice di sostegno di nei confronti di Controparte_1 CP_3
2) Compensa le spese di lite” (cfr. pag. 4 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 13 aprile
2020, notificata il 6 dicembre 2019 – proponeva appello Parte_1
articolando quattro motivi di gravame così rubricati: “1°) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “contraddittorie” le domande promosse in
giudizio da parte attrice – violazione dell'art. 112 c.p.c.”, “2°) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità del contratto – violazione degli artt. 2946 e 2942, n. 1, del codice civile”, “3°) Omessa motivazione circa l'eventuale rigetto della domanda principale volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto
– violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., 118 disp. Att. e 23 D. Lgs. 58/1998” e
“4°) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non
sussistente l'inadempimento della società e. dunque, la Controparte_4
responsabilità precontrattuale e contrattuale della stessa – violazione degli artt.
1337, 1453, 1218 e 2697 del codice civile, degli artt. 21 e ss. T.U.F. e degli artt.
26 e 62 Reg. n. 11522/98”. CP_5
Chiedeva, quindi, all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) preso atto della già accertata nullità del contratto di intermediazione
intercorso tra il Sig. e la condannare la Controparte_1 Controparte_3
società alla restituzione dell'intero capitale versato dal Sig. Controparte_3
alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1
maturazione fino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità
del contratto stesso, nella misura in cui la Corte riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa, tendo conto dell'ingente perdita economica subita”;
“2) in subordine, qualora dovesse ritenersi non emessa una pronuncia implicita di accoglimento rispetto alla domanda di nullità, accertare e dichiarare la sussistenza di una ipotesi di nullità contrattuale ex art. 23 del D.Lgs. 58/1998, anche di tipo selettivo, sulla base dei soli documenti realmente utilizzabili nel
giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la società alla restituzione dell'intero capitale versato dal Sig. Controparte_3
alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 maturazione fino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità del contratto stesso, nella misura in cui la Corte riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa, tendo conto dell'ingente perdita economica subita”;
“3) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui venisse riscontrata la validità del contratto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale
e contrattuale dell' per inadempimento degli obblighi di Controparte_3
informazione, trasparenza e rendicontazione nella prestazione dei servizi di investimento e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di
intermediazione, condannando la suddetta società al risarcimento di tutti i danni, derivanti dal suo inadempimento, nella misura in cui il Giudice riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa, tenendo conto dell'ingente perdita economica subita dal Sig. , pari ad € 86.000,00”; Controparte_1
“4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, con
distrazione delle spese del presente giudizio in favore del sottoscritto rappresentante e difensore per avvenuta anticipazione.” (cfr. ultime tre pagine dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 26 marzo 2020 si costituiva in giudizio la Controparte_6
deducendo l'infondatezza dell'interposto appello. Chiedeva pertanto: “nel merito, in via principale, respingere le richieste attoree tutte in quanto
prescritte, infondate e pretestuose, inammissibili e, comunque, non provate” , “in via subordinata, escludere ovvero diminuire l'eventuale risarcimento riconosciuto all'Attrice ex art.1227 e 2056 cod. civ”.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 26 giugno 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60 +20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 15 ottobre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Benevento, con l'impugnata sentenza, ha rigettato integralmente le domande formulate da , in qualità di Parte_1
Amministratrice di Sostegno del padre , nei confronti della Controparte_1
sia quella intesa ad “accertare e dichiarare la nullità del Controparte_3
contratto di intermediazione tra il sig. e la , Controparte_1 Controparte_3
con conseguente condanna della parte convenuta “alla restituzione dell'intero capitale versato dal sig. alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre Pt_1
interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo”, sia quella intesa ad ottenere il “risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità del contratto stesso”, sia quella proposta, in via subordinata, volta ad “accertare e dichiarare la responsabilità
precontrattuale e contrattuale dell' per inadempimento degli Controparte_3 obblighi di informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di intermediazione” , con condanna della convenuta società al risarcimento di tutti i danni, derivanti dal suo inadempimento.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che:
- la posizione assunta dalla parte attrice era “estremamente contradditoria, oscillando tra la negatoria in ordine alla validità, esistenza e genuinità della sottoscrizione del contratto e una inosservanza degli obblighi scaturenti dal contratto stesso”: posizione questa giudicata “incompatibile con una linea volta
a negare qualsiasi efficacia al negozio giuridico”;
-pur a volere ritenere che il contratto fosse nullo ed inesistente, “se pure è vero che l'azione per la declaratoria di nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422
c.c.”, l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennale;
- il dies a quo per il calcolo della prescrizione doveva essere individuato nella data del 3 novembre 2003, giorno in cui fu rilasciato l' assegno postale che trasferì le somme dalla alla Pt_1 Controparte_3
- le mere richieste di informazioni formulate dal difensore dell'attrice non potevano essere considerate valide ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto non contenevano una volontà inequivocabile di esercizio di diritti.
Conseguentemente, il termine decennale per la ripetizione era spirato prima dell'introduzione della domanda di mediazione;
- qualora si fosse voluta considerare la tesi alternativa della validità ed efficacia del contratto, non ravvisava alcuna responsabilità della convenuta in quanto quest'ultima aveva dato “piena esecuzione al Controparte_3
contratto” in appena tre anni dalla sottoscrizione del contratto, provvedendo al rimborso in tempi ravvicinati e in favore del soggetto che appariva legittimato
), nelle modalità previste dal contratto stesso. Inoltre, la Persona_2
società avrebbe rimborsato una somma maggiore di quella incamerata, a dimostrazione della validità dell'investimento proposto.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto impugnazione Parte_1
articolando diverse censure che, sebbene in parte fondate ( come di seguito si vedrà) comunque non comportano una riforma della statuizione di rigetto del
Tribunale di tutte le pretese avanzate in primo grado dall'attrice.
3. Con il primo articolato motivo di appello, , nella Parte_1
spiegata qualità, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto "contraddittorie" le domande da lei proposte, deducendo, altresì, una violazione dell'art. 112 c.p.c.: a suo parere, la valutazione del Tribunale appariva “irrazionale” e “contraria ai principi del diritto sostanziale e processuale”, ignorando, peraltro, la differenza tra un “rapporto giuridico obbligatorio” e la relativa “fonte contrattuale”.
Diversamente, sostiene che la posizione da essa assunta in primo grado, che oscillava tra la richiesta di nullità del contratto di intermediazione finanziaria per mancanza di forma scritta (domanda principale) e l'accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della per Controparte_3
inadempimento degli obblighi di informazione e trasparenza (domanda subordinata), non fosse affatto contraddittoria, peraltro, anche se il contratto fosse stato nullo, un rapporto giuridico tra le parti comunque era insorto, legittimando contestazioni sul relativo inadempimento.
Inoltre, aggiunge, il Giudice erroneamente non aveva tenuto conto della distinzione tra “domanda principale” e “domanda subordinata”, con ciò
ignorando che l'ordinamento processuale consente all'attore di proporre richieste anche incompatibili in forma alternativa o subordinata: ergo, avrebbe dovuto analizzare autonomamente le domande proposte da parte attrice, nell'ordine logico richiesto, senza che una presunta incompatibilità fungesse da “pregiudizio”.
Le deduzioni dell'appellante, per quanto di ragione, meritano apprezzamento.
3.1. Giova rammentare che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti, discostandosi dalla prospettazione fornita dalle parti, né di attribuire diversa qualificazione giuridica alle domande avanzate, ovvero di applicare norme differenti rispetto a quelle invocate dall'attore.
Ciò che il citato principio vieta è l'attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto, non incluso, né implicitamente ricompreso nella domanda
(petitum mediato), nonché il fondare la decisione su una causa petendi estranea e mai dedotta o su elementi fattuali estranei al contraddittorio rituale (Cass. II,
n. 11289/2018).
La giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato che tale principio è violato ogniqualvolta il giudice, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi essenziali dell'azione, attribuendo o negando un diritto diverso da quello dedotto e non implicitamente contenuto nella domanda, oppure fondi la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo così una causa petendi nuova e difforme da quella prospettata
(Cass. n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).
Ciò posto, è costante orientamento giurisprudenziale ammettere che l'attore possa proporre nello stesso giudizio domande in forma alternativa o subordinata, anche se tra loro astrattamente incompatibili, senza che ciò configuri una violazione dell'art. 112 c.p.c. o vizio processuale.
Ad esempio, l'incompatibilità logica tra due domande (nullità/risoluzione) non si traduce in preclusione processuale quando le stesse siano articolate secondo un ordine di subordinazione gerarchica: invero, la domanda principale di nullità, volta ad ottenere la restituzione di quanto versato (ripetizione dell'indebito) e il risarcimento per responsabilità precontrattuale, è logicamente preordinata e diversa dalla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento contrattuale, che viene avanzata solo nel caso in cui il contratto sia ritenuto valido ed efficace.
3.2. Venendo al caso in esame, come sostiene l'appellante e condivide anche la Corte, il Giudice di primo grado, rilevando una presunta contraddittorietà tra le domande avanzate, in via principale e in via subordinata, dalla , ha, ingiustamente, pregiudicato l'analisi autonoma e Pt_1
sequenziale delle richieste attoree: superata la censura di contraddittorietà,
avrebbe dovuto, invece, esaminarle nell'ordine logico proposto. Pertanto, a parere di chi scrive, la motivazione della decisione impugnata nella parte de qua va emendata, senza però (come anticipato e come appresso meglio si dirà) ciò comporti una riforma della sentenza.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale,
pur senza una pronuncia esplicita e argomentata, avrebbe di fatto accolto la domanda principale di nullità del contratto da essa proposta, per poi erroneamente rigettare la domanda consequenziale di ripetizione delle somme per intervenuta prescrizione. Secondo la sua tesi, infatti, malamente aveva calcolato il termine decennale di prescrizione della proposta azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, facendolo decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di investimento (3 novembre 2003) alla data di introduzione della domanda di mediazione intesa come primo atto interruttivo della prescrizione (2 aprile 2014), ritenendo così la prescrizione maturata il 3 novembre 2013.
Contestando tale calcolo, asserisce che il Giudicante, così operando, non avrebbe, ingiustamente, tenuto conto della particolare condizione di
“incapacità legale” del genitore , a seguito della quale si era Controparte_1
ravvisata la necessità della nomina di amministratore di sostegno avvenuta in data 28 settembre 2012 e dalla quale, a suo parere, sarebbe scaturita la sospensione dalla suddetta prescrizione . Richiamata la previsione dell'art. 2942, n. 1, c.c. (a mente del quale “la prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui
non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”), argomenta , infatti, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, sebbene non espressamente menzionato dal legislatore tra le ipotesi di “sospensione per la condizione del titolare” è finalizzato a scopi sostanzialmente analoghi all'interdizione, per la tutela degli interessi patrimoniali, rendendo applicabile il relativo regime sul termine prescrizionale.
Pertanto, dovendosi considerare il periodo di sospensione semestrale a partire dalla sua nomina, quale amministratrice di sostegno del padre, aggiungendo anche che il periodo intercorso tra la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno e l'effettiva nomina avrebbe dovuto sospendere il termine come previsto dalla legge, ritenendo, altresì, la richiesta di mediazione del 2 aprile 2014 tempestiva e idonea a interrompere il termine prescrizionale, sostiene, infine, che la prescrizione del diritto alla ripetizione sarebbe maturata almeno il 3 maggio 2014.
In ogni caso, conclude, qualora il Giudice avesse ritenuto prescritto il suo diritto alla restituzione del capitale versato, avrebbe dovuto riconoscerle quantomeno il risarcimento dei danni da ella patiti conseguenti nullità del contratto.
I rilievi della non hanno pregio. Pt_1
4.1 Anzitutto, giova rammentare che l'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla legge numero 6/2004 per tutelare i soggetti deboli e per offrire a chi si trova in una condizione di impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (a causa di una infermità o menomazione fisica non necessariamente di natura mentale), uno strumento di assistenza. A differenza degli istituti della inabilitazione e della interdizione l'amministrazione di sostegno sacrifica in misura minima la capacità di agire del soggetto, conservandone la libertà decisionale e aiutandolo nel compimento delle attività quotidiane senza sostituire però la loro volontà. E' infatti un istituto che tutela e protegge il beneficiario, ma il suo contenuto è meno afflittivo rispetto all'interdizione in quanto il beneficiario, per quanto possibile, conserva la sua autonomia e la sua autodeterminazione.
L'istituto non è previsto per coloro che si trovano in una condizione di incapacità di intendere di volere ed esso presuppone una condizione “attuale” di capacità menomata, che ponga il soggetto in una situazione di impossibilità di provvedere in modo autonomo, in tutto o in parte, ai propri interessi. Inoltre
l'amministrazione di sostegno non è applicabile ai soggetti che sono pienamente capaci di autodeterminarsi, anche se affetti da una menomazione fisica.
Il giudice di merito, nel valutare la nomina dell'amministratore di sostegno,
deve tenere conto, in base ai criteri di proporzionalità e funzionalità, dei seguenti aspetti: attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato; gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno dell'interessato; circostanze caratterizzanti la fattispecie per assicurare un supporto adeguato alle esigenze del beneficiario senza penalizzarlo.
I punti di forza dell'istituto sono rappresentati dal dinamismo e dalla flessibilità, tanto è vero che l'amministratore di sostegno ha il dovere di riferire periodicamente al giudice tutelare le attività di gestione del patrimonio svolte, ma anche il cambiamento eventuale delle condizioni di salute e di vita personale e sociale dell'amministrato. Il provvedimento che dispone la nomina dell'amministratore di sostegno pertanto è sempre suscettibile di modifiche e adeguamenti.
Non va dimenticato che l'amministrazione di sostegno si differenzia dall'inter-dizione anche e soprattutto perché non produce la perdita della capacità di agire del soggetto, che conserva la capacità di autodeterminarsi. Ai sensi dell'articolo 404 c.p.c infatti la persona sottoposta all'amministrazione di sostegno può essere assistita, ma l'amministratore di sostegno non ha un potere
– dovere di sostituire il beneficiario.
Quanto alla pretesa sospensione ex art. 2942, n. 1, c.c., si osserva che tale disposizione elenca tassativamente come cause di sospensione i casi relativi ai “minori non emancipati” e agli “interdetti per infermità di mente”. È pacifico in giurisprudenza di legittimità che i casi di sospensione della prescrizione sono tassativi, insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva.
In tale senso anche la giurisprudenza della Suprema Corte: “i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono
insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto;
ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale.” (Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018, n.11004), che risulta assimilabile al caso de qua.
Ebbene la preclusione dell'applicazione analogica dell'art. 2942 c.c. anche alla luce di quanto detto si attaglia perfettamente al principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione dichiarandole insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. Anche la completa assimilazione della condizione del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a quella dell'interdetto suscita perplessità, dal momento che ai sensi dell'art. 409 c.c. il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per gli atti che non necessita della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza necessaria dell'amministratore. Si sottolinea infatti che mentre l'interdizione comporta l'ablazione della capacità di agire del soggetto e determina una situazione di diritto sempre uguale e costante, caratterizzata da una disciplina rigida e da uniformità sul piano degli effetti;
all'amministrazione di sostegno consegue una situazione di diritto sempre differente ed elastica, modulata in base ai concreti bisogni del beneficiario. 4.2. Venendo alla fattispecie in disamina, ritenuta l'infondatezza della pretesa estensione analogica della disciplina delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2942 comma 1 c.c. (“i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante
legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”), alla diversa ipotesi dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, ad avviso del Collegio, il periodo di prescrizione non risulta sospeso a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno, e l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dalla è da ritenersi prescritta, con riferimento a Pt_1
tutte le poste restitutorie. Tanto perché, dalla disamina della documentazione prodotta risulta che:
- era cointestatario di quote del fondo Anima Liquidità da Controparte_1
cui ne era derivato un rapporto denominato 5117018 (anche riportato come
5117018 intestato a , cod. cliente 2579601 e Persona_2 CP_1
, cod. cliente 2650228);
[...]
-l' operazione iniziale di sottoscrizione, ovvero il trasferimento delle somme
Contr dal patrimonio del alla era avvenuta con data di regolamento 12 Pt_1
novembre 2003, per un importo di € 86.000,00;
-le movimentazioni in uscita, definite come "Rimborsi" a favore di tale
, erano state eseguite in diverse tranche, con date di Persona_2
regolamento che decorrevano dal 15 marzo 2004 e si concludevano il 14 marzo
2006 (con l'ultimo rimborso di € 20.135,95);
- i documenti prodotti riepilogavano specificamente le movimentazioni intercorse tra l'01 dicembre 2003 e il 28 febbraio 2013 (e-mail dell'11 marzo
2013) e quelle tra l'11 novembre 2003 e il 14 aprile 2014 (e-mail del 14 aprile
2014).
Ergo, tutte le movimentazioni attive (sottoscrizione) e passive (rimborsi)
relative all'investimento ebbero a concludersi entro il 14 marzo 2006: considerato quale dies a quo del termine decennale di prescrizione il 3 novembre 2003, il diritto alla ripetizione per tali somme ,come più volte indicato, in assenza di atti interruttivi validi anteriori a tale data, è inesorabilmente spirato il 3 novembre 2013, ovvero prima dell'introduzione sia della procedura di mediazione (avvenuta in data 2 aprile 2014) che del presente giudizio
(avvenuta in data 5 settembre 2014).
La sentenza sul punto va dunque confermata.
5.Con il terzo motivo di gravame parte appellante si duole della “omessa
motivazione circa l'eventuale rigetto della domanda principale di nullità del contratto, in violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c., 118 disp. att. e 23 D.Lgs.
58/1998”, sostenendo che la sentenza sarebbe viziata da una macroscopica omissione motivazionale, perché, dopo aver affermato che “l'azione per la declaratoria di nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c.” e che “l'azione di ripetizione è soggetta all'ordinario termine prescrizionale” (cfr. pag. 19 dell'atto di appello) sarebbe passata direttamente all'analisi della connessa e conseguente domanda di ripetizione dell'indebito (dichiarandola prescritta) senza esporre le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero portato a un eventuale rigetto della domanda preordinata di nullità. All'opposto, assume che qualora il Giudicante avesse voluto disattendere la domanda principale e preordinata di parte attrice, avrebbe dovuto esporre nel corpo del provvedimento le ragioni giustificatrici di tale scelta, argomentando compiutamente sul punto. In realtà, osserva, dall'istruttoria di primo grado era emerso in maniera inequivocabile che tra le parti non era mai stato stipulato un contratto avente la forma scritta ad substantiam, né un contratto a firme disgiunte con tale , persona sconosciuta al , tanto è vero che Per_2 Pt_1
il documento contrattuale depositato da era stato Controparte_3
prontamente disconosciuto, e l'istanza di verificazione rigettata, rendendolo inutilizzabile a fini probatori. Inoltre, il contratto presentava difformità di date e numeri rispetto a quanto comunicato e anche se utilizzabile, non era stata provata la sua consegna al cliente, violando l'art. 23 del D.Lgs. 58/1998, il che avrebbe dovuto condurre alla nullità.
Invoca, infine, la possibilità di una nullità selettiva, limitata alla clausola di cointestazione del rapporto, data l'ignoranza del riguardo al . Pt_1 Per_2
I rilievi dell'appellante si ritengono fondati, nel senso che sotto il profilo esaminato la decisione va corretta nella motivazione, con la precisazione ( si ripete) che detta correzione non determina una riforma finale della sentenza impugnata.
5.1. Si premette che il contratto di intermediazione finanziaria è il contratto con il quale i risparmiatori pongono in essere un rapporto con gli intermediari, che si svilupperà in un singolo o una serie di negozi successivi di investimento. Difatti, la prestazione di servizi di investimento avviene mediante una fattispecie a formazione progressiva nell'ambito della quale le parti stipulano un contratto relativo ai servizi di investimento (contratto quadro) per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione degli ordini relativi a strumenti finanziari e, successivamente, i clienti impartiscono i singoli ordini.
Dunque il contratto-quadro assume particolare importanza, in quanto tende a regolare il rapporto tra cliente e intermediario e perciò si prescrive all'art
23 T.U.F. la forma scritta e si stabilisce che «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli
atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo», anche ai sensi dell'art. 30 regolamento Consob n. 11522 del 1998, ove al co. 1 si ribadisce che « Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata all'investitore», mentre al co. 2 detta il contenuto minimo che questo deve detenere «il contratto con l'investitore deve:
a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per
l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant34;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con
l'investitore per la prestazione del servizio».
Tale requisito formale, secondo l'opinione della giurisprudenza, condivisa anche da questo Collegio, si considera adempiuto non solo con la redazione per iscritto e la sottoscrizione, ma anche con la consegna di una copia del contratto al cliente. La consegna al cliente della copia del contratto quadro riveste una funzione protettiva essenziale, consentendo al risparmiatore la piena, agevole e puntuale conoscenza del regolamento contrattuale e la verifica della correttezza del comportamento dell'intermediario.
La forma scritta intesa anche come consegna di esemplare di contratto ai clienti investitori risponde all'esigenza di garantire l'informazione al cliente e, in particolare, la conoscenza del complesso dei diritti o doveri che sorgono in capo all'intermediario abilitato nonché di assicurare la massima correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari, esigenze soddisfatte solo con il rispetto dell'indicazione del contenuto minimo del contratto quadro, il quale, in quanto previsto dalla legge, deve rivestire la medesima forma scritta a pena di nullità (c.d. nullità di protezione).
5.2. Come deduce l'appellante, il Tribunale ha affrontato e risolto la questione della nullità del contratto, piuttosto frettolosamente, limitandosi ad affermare che l'azione di ripetizione del capitale versato, in esecuzione di detto contratto di investimento, fosse prescritta;
con tale omissione, appare evidente, non ha rispettato l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132 c.p.c., non avendo esposto le ragioni di fatto e di diritto che lo avrebbero condotto ad escludere la nullità del contratto di intermediazione finanziaria.
Orbene, il contratto di cui si discute risulta, dunque, affetto da nullità.
Invero, l'appellata ( pur essendo a tanto tenuta a Controparte_3
fronte peraltro di una specifica contestazione al riguardo della controparte) ha omesso di fornire la prova della materiale “consegna” della copia del contratto di investimento, nella specie del “modulo di sottoscrizione N. AB: 2475100
Fondo Anima Liquidità”, all'investitore: non potendo assolvere a tale scopo la mera sottoscrizione del primo sottoscrittore, tale e del Persona_2
secondo, , apposte in calce al documento, in mancanza di Controparte_1
una chiara, espressa ed univoca attestazione di avvenuta consegna /ricezione da parte del privato investitore.
In assenza di tale prova documentale a carico dell'intermediario, la finalità di protezione della forma scritta è stata irrimediabilmente frustrata.
Pertanto, alla nullità del contratto di investimento consegue a cascata la caducazione di tutti gli eventuali atti esecutivi, atteso che tra il contratto di intermediazione finanziaria e gli ordini esecutivi sussisterebbe “un rapporto di collegamento negoziale a dipendenza unilaterale”.
Or dunque, correggendo sul punto la motivazione della sentenza appellata, deve dichiararsi la nullità del contratto di investimento intercorso tra e la per violazione dell'art. 23 D.Lgs. Controparte_1 Controparte_3
58/1998.
6.Con il quarto e ultimo motivo di appello, deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda da lei proposta, in via subordinata, volta a fare dichiarare la “responsabilità precontrattuale e contrattuale della per grave inadempimento Controparte_3
rispetto agli obblighi informativi e di rendicontazione, con conseguente risoluzione del contratto e del risarcimento del danno”.
Diversamente, argomenta di avere dedotto e provato, nel corso del giudizio di prime cure, come la società non avesse Controparte_3
ottemperato a tali doveri, non avendo la stessa mai provveduto né nella fase pre-contrattuale, né in costanza del rapporto di intermediazione, ad informare il sulla natura degli investimenti, né tantomeno sul rendimento degli Pt_1
stessi come risultava dall'assenza sia di un documento contrattuale in forza scritta sia di qualsivoglia tipo di rendiconto periodico consegnatogli. E la circostanza che il contratto fosse cointestato con tale , sconosciuto al Per_2
, evidenzia, a suo dire, ulteriormente una carenza di trasparenza e Pt_1
informazione, giacchè il non aveva mai visto tale soggetto né avuto Pt_1
con il medesimo alcun rapporto. Il chè, conclude, integrerebbe una responsabilità precontrattuale per la violazione dei doveri di lealtà e informazione (art. 1337 c.c.), e una responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento (art. 1218 c.c.), con conseguente richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.
Premesso che, nella fattispecie in esame, la dedotta violazione dei doveri di informazione e trasparenza imposti dalla legge (art. 21 ss. T.U.F., art. 62 co.
2 e co. 4 lett. b) Reg. n. 11522/98), potrebbe tutt'al configurare una CP_5
responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, non anche una pretesa responsabilità di natura precontrattuale, rileva la Corte che, a prescindere da ogni altra considerazione, la dichiarata nullità del contratto sottoscritto dal
, per difetto del requisito della forma scritta ad substantiam, comporta Pt_1
l'assorbimento della domanda avanzata in via subordinata di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
In definitiva, a seguito dell'appello di , la motivazione Parte_1
della sentenza impugnata va emendata, laddove il Giudice, rilevando una presunta contraddittorietà tra le domande avanzate, in via principale e in via subordinata dalla , ha erroneamente pregiudicato l'analisi autonoma e Pt_1
sequenziale delle richieste attoree (superata la censura di contraddittorietà, avrebbe dovuto, invece, esaminare le domande nell'ordine logico proposto), così come va emendata laddove il Tribunale ha affrontato e risolto la questione della nullità del contratto, piuttosto frettolosamente, limitandosi ad affermare che l'azione di ripetizione del capitale versato, in esecuzione di detto contratto di investimento, fosse prescritta (ed invece avrebbe dovuto dichiarare, espressamente, la nullità del contratto di investimento intercorso tra CP_1 e la per violazione dell'art. 23 D.Lgs. 58/1998).
[...] Controparte_3
Nondimeno, per le ragioni innanzi descritte, va confermata la statuizione di rigetto delle domande formulate da , quale Amministratrice Parte_1
di Sostegno di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico,
va applicato lo scaglione da €. 52.000,00 ad €. 260.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il
minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per Parte_1
l'udienza del 13 aprile 2020, notificata il 6 dicembre 2019 nei confronti della
– avverso la sentenza Controparte_6
del Tribunale di Napoli – Seconda Sezione Civile, n. 800/2019, pubblicata il 07 maggio 2019 così provvede:
(A) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
(B) condanna a pagare alla le spese del Parte_1 Controparte_3
grado di appello, che liquida in €. 9.991,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che l' appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5471/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento - Seconda Sezione Civile, n. 800/2019, pubblicata il 7 maggio
2019, vertente
TRA (1) (codice fiscale ), in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore di Sostegno di , rappresentata e difesa dall' Controparte_1
avv. Gaetano Gaudiello (codice fiscale ), in virtù della C.F._2
procura in atti
-appellante-
E
(2) la Controparte_2
(codice fiscale ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._3
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza dell'8 gennaio 2015, notificato il 11 settembre 2014, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, esponendo che:
“- , padre dell'esponente, su suggerimento del Controparte_1
promotore finanziario , nell'anno 2003, decideva di investire i propri Persona_1
risparmi in fondi emettendo, a tal fine, un assegno postale n. CP_2
466856857-1 di euro 86.000,00”;
“- in data 06.11.2003 veniva comunicata al sig. , da parte del sig. Pt_1
la conferma della sottoscrizione del contratto Anima n. 86504532, datato Per_1
23.10.2003”; “- da tale momento, il sig. riceveva, saltuariamente e senza cadenza Pt_1
fissa, notizie in merito al proprio investimento solo ed esclusivamente dal sig.
mentre nessuna comunicazione perveniva ad esso da parte di Per_1 CP_3
;
[...]
“- improvvisamente, a seguito di stroke emorragico, il sig. Veniva Pt_1
sottoposto ad intervento di “craniotomia decompressiva”, risultando, in conseguenza di ciò, affetto da “grave tetraplegia spastica con afasia motoria completa”;
“- dopo tale evento, l'esponente, avendo appreso dell'investimento del genitore, , considerato che la società non forniva Controparte_1 CP_3
alcuna informazione o rendicontazione relativa a detto investimento, preoccupata di tale situazione, si attivava per avere notizie al riguardo”;
“-contattata, quindi, la società dopo una serie di CP_3
comunicazioni sommarie ed incomplete, riceveva della stessa la notizia che i soldi investiti, per un importo totale di € 88.135,95, erano stati riscattati e bonificati in favore di tal su di un conto a lui intestato”; Persona_2
“- dal prospetto inviato, risultavano rimborsate, a favore di Per_2
, le seguenti somme: in data 15.03.2004, € 18.000,00; in data
[...]
8.06.2004, € 10.000,00; in data 29.07.2004, € 10.000,00; in data 30.11.2004,
€ 20.000,00; in data 26.09.2005, € 5.000,0; 24.11.2005, € 5.000,00; in data
14.03.2006, € 20.135,95”;
“- (…) in relazione agli investimenti effettuati in fondi gestiti dalla società
, il sig. non ha mai ricevuto copia del contratto di CP_3 Controparte_1 investimento (c.d. contratto quadro), né tantomeno alcuna informazione periodica circa lo stato e le caratteristiche del proprio investimento”;
“- secondo quanto comunicato da , il sig. avrebbe CP_3 Pt_1
sottoscritto un rapporto cointestato, aperto a firme disgiunte, e il sig. Per_2
risulterebbe il primo intestatario, sebbene quest'ultimo non fosse
[...]
persona conosciuta né mai incontrata dal sig. ;” (cfr. pagg. 2 e 3 Pt_1
dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attrice, nell'assunto della nullità del contratto di intermediazione stipulato tra e l' in Controparte_1 Controparte_3
quanto carente del requisito della forma scritta, previsto “ad substantiam”,
nonché della violazione da parte della società dei doveri Controparte_3
di informazione” sulla natura degli investimenti proposti e sul relativo rendimento, nella fase precontrattuale e in costanza del rapporto di intermediazione, nei confronti di , chiedeva all'adito Controparte_1
Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione
tra il sig. e la 2) conseguentemente, Controparte_1 Controparte_3
condannare la parte convenuta alla restituzione dell'intero capitale versato dal sig. alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1
maturazione fino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità del contratto stesso, nella misura in cui il Giudice riterrà di poter liquidare, anche
in via equitativa;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale dell' per inadempimento degli Controparte_3
obblighi di informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di intermediazione, condannando la suddetta società al risarcimento di tutti i danni, derivanti dal suo inadempimento, nella misura in cui il Giudice riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa;
4) in ogni caso, condannare il convenuto al
pagamento di spese e competenze di causa, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipazione.”
I.2. Con comparsa di risposta dell'11 dicembre 2014, si costitutiva in giudizio la che eccepiva la propria Controparte_2
estraneità al rapporto negoziale, la prescrizione di ogni eventuale pretesa attorea e la piena sussistenza e validità del contratto da cui è originata la vicenda, con esclusione di qualsivoglia propria responsabilità.
I.3. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 800/2019 pubblicata in data 7 maggio 2019, così decideva:
"1) Rigetta la domanda formulata da , quale Amministra- Parte_1
trice di sostegno di nei confronti di Controparte_1 CP_3
2) Compensa le spese di lite” (cfr. pag. 4 della sentenza gravata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 13 aprile
2020, notificata il 6 dicembre 2019 – proponeva appello Parte_1
articolando quattro motivi di gravame così rubricati: “1°) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “contraddittorie” le domande promosse in
giudizio da parte attrice – violazione dell'art. 112 c.p.c.”, “2°) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità del contratto – violazione degli artt. 2946 e 2942, n. 1, del codice civile”, “3°) Omessa motivazione circa l'eventuale rigetto della domanda principale volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto
– violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., 118 disp. Att. e 23 D. Lgs. 58/1998” e
“4°) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non
sussistente l'inadempimento della società e. dunque, la Controparte_4
responsabilità precontrattuale e contrattuale della stessa – violazione degli artt.
1337, 1453, 1218 e 2697 del codice civile, degli artt. 21 e ss. T.U.F. e degli artt.
26 e 62 Reg. n. 11522/98”. CP_5
Chiedeva, quindi, all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) preso atto della già accertata nullità del contratto di intermediazione
intercorso tra il Sig. e la condannare la Controparte_1 Controparte_3
società alla restituzione dell'intero capitale versato dal Sig. Controparte_3
alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1
maturazione fino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità
del contratto stesso, nella misura in cui la Corte riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa, tendo conto dell'ingente perdita economica subita”;
“2) in subordine, qualora dovesse ritenersi non emessa una pronuncia implicita di accoglimento rispetto alla domanda di nullità, accertare e dichiarare la sussistenza di una ipotesi di nullità contrattuale ex art. 23 del D.Lgs. 58/1998, anche di tipo selettivo, sulla base dei soli documenti realmente utilizzabili nel
giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la società alla restituzione dell'intero capitale versato dal Sig. Controparte_3
alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 maturazione fino al soddisfo, nonché al risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità del contratto stesso, nella misura in cui la Corte riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa, tendo conto dell'ingente perdita economica subita”;
“3) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui venisse riscontrata la validità del contratto, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale
e contrattuale dell' per inadempimento degli obblighi di Controparte_3
informazione, trasparenza e rendicontazione nella prestazione dei servizi di investimento e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di
intermediazione, condannando la suddetta società al risarcimento di tutti i danni, derivanti dal suo inadempimento, nella misura in cui il Giudice riterrà di poter liquidare, anche in via equitativa, tenendo conto dell'ingente perdita economica subita dal Sig. , pari ad € 86.000,00”; Controparte_1
“4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, con
distrazione delle spese del presente giudizio in favore del sottoscritto rappresentante e difensore per avvenuta anticipazione.” (cfr. ultime tre pagine dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 26 marzo 2020 si costituiva in giudizio la Controparte_6
deducendo l'infondatezza dell'interposto appello. Chiedeva pertanto: “nel merito, in via principale, respingere le richieste attoree tutte in quanto
prescritte, infondate e pretestuose, inammissibili e, comunque, non provate” , “in via subordinata, escludere ovvero diminuire l'eventuale risarcimento riconosciuto all'Attrice ex art.1227 e 2056 cod. civ”.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 26 giugno 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (60 +20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 15 ottobre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Benevento, con l'impugnata sentenza, ha rigettato integralmente le domande formulate da , in qualità di Parte_1
Amministratrice di Sostegno del padre , nei confronti della Controparte_1
sia quella intesa ad “accertare e dichiarare la nullità del Controparte_3
contratto di intermediazione tra il sig. e la , Controparte_1 Controparte_3
con conseguente condanna della parte convenuta “alla restituzione dell'intero capitale versato dal sig. alla stessa, quantificabile in € 86.000,00, oltre Pt_1
interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo”, sia quella intesa ad ottenere il “risarcimento di tutti i danni, da lucro cessante e mancato guadagno, subiti dall'esponente e conseguenti alla nullità del contratto stesso”, sia quella proposta, in via subordinata, volta ad “accertare e dichiarare la responsabilità
precontrattuale e contrattuale dell' per inadempimento degli Controparte_3 obblighi di informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto di intermediazione” , con condanna della convenuta società al risarcimento di tutti i danni, derivanti dal suo inadempimento.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che:
- la posizione assunta dalla parte attrice era “estremamente contradditoria, oscillando tra la negatoria in ordine alla validità, esistenza e genuinità della sottoscrizione del contratto e una inosservanza degli obblighi scaturenti dal contratto stesso”: posizione questa giudicata “incompatibile con una linea volta
a negare qualsiasi efficacia al negozio giuridico”;
-pur a volere ritenere che il contratto fosse nullo ed inesistente, “se pure è vero che l'azione per la declaratoria di nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422
c.c.”, l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennale;
- il dies a quo per il calcolo della prescrizione doveva essere individuato nella data del 3 novembre 2003, giorno in cui fu rilasciato l' assegno postale che trasferì le somme dalla alla Pt_1 Controparte_3
- le mere richieste di informazioni formulate dal difensore dell'attrice non potevano essere considerate valide ai fini interruttivi della prescrizione, in quanto non contenevano una volontà inequivocabile di esercizio di diritti.
Conseguentemente, il termine decennale per la ripetizione era spirato prima dell'introduzione della domanda di mediazione;
- qualora si fosse voluta considerare la tesi alternativa della validità ed efficacia del contratto, non ravvisava alcuna responsabilità della convenuta in quanto quest'ultima aveva dato “piena esecuzione al Controparte_3
contratto” in appena tre anni dalla sottoscrizione del contratto, provvedendo al rimborso in tempi ravvicinati e in favore del soggetto che appariva legittimato
), nelle modalità previste dal contratto stesso. Inoltre, la Persona_2
società avrebbe rimborsato una somma maggiore di quella incamerata, a dimostrazione della validità dell'investimento proposto.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto impugnazione Parte_1
articolando diverse censure che, sebbene in parte fondate ( come di seguito si vedrà) comunque non comportano una riforma della statuizione di rigetto del
Tribunale di tutte le pretese avanzate in primo grado dall'attrice.
3. Con il primo articolato motivo di appello, , nella Parte_1
spiegata qualità, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto "contraddittorie" le domande da lei proposte, deducendo, altresì, una violazione dell'art. 112 c.p.c.: a suo parere, la valutazione del Tribunale appariva “irrazionale” e “contraria ai principi del diritto sostanziale e processuale”, ignorando, peraltro, la differenza tra un “rapporto giuridico obbligatorio” e la relativa “fonte contrattuale”.
Diversamente, sostiene che la posizione da essa assunta in primo grado, che oscillava tra la richiesta di nullità del contratto di intermediazione finanziaria per mancanza di forma scritta (domanda principale) e l'accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale della per Controparte_3
inadempimento degli obblighi di informazione e trasparenza (domanda subordinata), non fosse affatto contraddittoria, peraltro, anche se il contratto fosse stato nullo, un rapporto giuridico tra le parti comunque era insorto, legittimando contestazioni sul relativo inadempimento.
Inoltre, aggiunge, il Giudice erroneamente non aveva tenuto conto della distinzione tra “domanda principale” e “domanda subordinata”, con ciò
ignorando che l'ordinamento processuale consente all'attore di proporre richieste anche incompatibili in forma alternativa o subordinata: ergo, avrebbe dovuto analizzare autonomamente le domande proposte da parte attrice, nell'ordine logico richiesto, senza che una presunta incompatibilità fungesse da “pregiudizio”.
Le deduzioni dell'appellante, per quanto di ragione, meritano apprezzamento.
3.1. Giova rammentare che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti, discostandosi dalla prospettazione fornita dalle parti, né di attribuire diversa qualificazione giuridica alle domande avanzate, ovvero di applicare norme differenti rispetto a quelle invocate dall'attore.
Ciò che il citato principio vieta è l'attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto, non incluso, né implicitamente ricompreso nella domanda
(petitum mediato), nonché il fondare la decisione su una causa petendi estranea e mai dedotta o su elementi fattuali estranei al contraddittorio rituale (Cass. II,
n. 11289/2018).
La giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato che tale principio è violato ogniqualvolta il giudice, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi essenziali dell'azione, attribuendo o negando un diritto diverso da quello dedotto e non implicitamente contenuto nella domanda, oppure fondi la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo così una causa petendi nuova e difforme da quella prospettata
(Cass. n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).
Ciò posto, è costante orientamento giurisprudenziale ammettere che l'attore possa proporre nello stesso giudizio domande in forma alternativa o subordinata, anche se tra loro astrattamente incompatibili, senza che ciò configuri una violazione dell'art. 112 c.p.c. o vizio processuale.
Ad esempio, l'incompatibilità logica tra due domande (nullità/risoluzione) non si traduce in preclusione processuale quando le stesse siano articolate secondo un ordine di subordinazione gerarchica: invero, la domanda principale di nullità, volta ad ottenere la restituzione di quanto versato (ripetizione dell'indebito) e il risarcimento per responsabilità precontrattuale, è logicamente preordinata e diversa dalla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento contrattuale, che viene avanzata solo nel caso in cui il contratto sia ritenuto valido ed efficace.
3.2. Venendo al caso in esame, come sostiene l'appellante e condivide anche la Corte, il Giudice di primo grado, rilevando una presunta contraddittorietà tra le domande avanzate, in via principale e in via subordinata, dalla , ha, ingiustamente, pregiudicato l'analisi autonoma e Pt_1
sequenziale delle richieste attoree: superata la censura di contraddittorietà,
avrebbe dovuto, invece, esaminarle nell'ordine logico proposto. Pertanto, a parere di chi scrive, la motivazione della decisione impugnata nella parte de qua va emendata, senza però (come anticipato e come appresso meglio si dirà) ciò comporti una riforma della sentenza.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che il Tribunale,
pur senza una pronuncia esplicita e argomentata, avrebbe di fatto accolto la domanda principale di nullità del contratto da essa proposta, per poi erroneamente rigettare la domanda consequenziale di ripetizione delle somme per intervenuta prescrizione. Secondo la sua tesi, infatti, malamente aveva calcolato il termine decennale di prescrizione della proposta azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, facendolo decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di investimento (3 novembre 2003) alla data di introduzione della domanda di mediazione intesa come primo atto interruttivo della prescrizione (2 aprile 2014), ritenendo così la prescrizione maturata il 3 novembre 2013.
Contestando tale calcolo, asserisce che il Giudicante, così operando, non avrebbe, ingiustamente, tenuto conto della particolare condizione di
“incapacità legale” del genitore , a seguito della quale si era Controparte_1
ravvisata la necessità della nomina di amministratore di sostegno avvenuta in data 28 settembre 2012 e dalla quale, a suo parere, sarebbe scaturita la sospensione dalla suddetta prescrizione . Richiamata la previsione dell'art. 2942, n. 1, c.c. (a mente del quale “la prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui
non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”), argomenta , infatti, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, sebbene non espressamente menzionato dal legislatore tra le ipotesi di “sospensione per la condizione del titolare” è finalizzato a scopi sostanzialmente analoghi all'interdizione, per la tutela degli interessi patrimoniali, rendendo applicabile il relativo regime sul termine prescrizionale.
Pertanto, dovendosi considerare il periodo di sospensione semestrale a partire dalla sua nomina, quale amministratrice di sostegno del padre, aggiungendo anche che il periodo intercorso tra la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno e l'effettiva nomina avrebbe dovuto sospendere il termine come previsto dalla legge, ritenendo, altresì, la richiesta di mediazione del 2 aprile 2014 tempestiva e idonea a interrompere il termine prescrizionale, sostiene, infine, che la prescrizione del diritto alla ripetizione sarebbe maturata almeno il 3 maggio 2014.
In ogni caso, conclude, qualora il Giudice avesse ritenuto prescritto il suo diritto alla restituzione del capitale versato, avrebbe dovuto riconoscerle quantomeno il risarcimento dei danni da ella patiti conseguenti nullità del contratto.
I rilievi della non hanno pregio. Pt_1
4.1 Anzitutto, giova rammentare che l'amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla legge numero 6/2004 per tutelare i soggetti deboli e per offrire a chi si trova in una condizione di impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (a causa di una infermità o menomazione fisica non necessariamente di natura mentale), uno strumento di assistenza. A differenza degli istituti della inabilitazione e della interdizione l'amministrazione di sostegno sacrifica in misura minima la capacità di agire del soggetto, conservandone la libertà decisionale e aiutandolo nel compimento delle attività quotidiane senza sostituire però la loro volontà. E' infatti un istituto che tutela e protegge il beneficiario, ma il suo contenuto è meno afflittivo rispetto all'interdizione in quanto il beneficiario, per quanto possibile, conserva la sua autonomia e la sua autodeterminazione.
L'istituto non è previsto per coloro che si trovano in una condizione di incapacità di intendere di volere ed esso presuppone una condizione “attuale” di capacità menomata, che ponga il soggetto in una situazione di impossibilità di provvedere in modo autonomo, in tutto o in parte, ai propri interessi. Inoltre
l'amministrazione di sostegno non è applicabile ai soggetti che sono pienamente capaci di autodeterminarsi, anche se affetti da una menomazione fisica.
Il giudice di merito, nel valutare la nomina dell'amministratore di sostegno,
deve tenere conto, in base ai criteri di proporzionalità e funzionalità, dei seguenti aspetti: attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato; gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno dell'interessato; circostanze caratterizzanti la fattispecie per assicurare un supporto adeguato alle esigenze del beneficiario senza penalizzarlo.
I punti di forza dell'istituto sono rappresentati dal dinamismo e dalla flessibilità, tanto è vero che l'amministratore di sostegno ha il dovere di riferire periodicamente al giudice tutelare le attività di gestione del patrimonio svolte, ma anche il cambiamento eventuale delle condizioni di salute e di vita personale e sociale dell'amministrato. Il provvedimento che dispone la nomina dell'amministratore di sostegno pertanto è sempre suscettibile di modifiche e adeguamenti.
Non va dimenticato che l'amministrazione di sostegno si differenzia dall'inter-dizione anche e soprattutto perché non produce la perdita della capacità di agire del soggetto, che conserva la capacità di autodeterminarsi. Ai sensi dell'articolo 404 c.p.c infatti la persona sottoposta all'amministrazione di sostegno può essere assistita, ma l'amministratore di sostegno non ha un potere
– dovere di sostituire il beneficiario.
Quanto alla pretesa sospensione ex art. 2942, n. 1, c.c., si osserva che tale disposizione elenca tassativamente come cause di sospensione i casi relativi ai “minori non emancipati” e agli “interdetti per infermità di mente”. È pacifico in giurisprudenza di legittimità che i casi di sospensione della prescrizione sono tassativi, insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva.
In tale senso anche la giurisprudenza della Suprema Corte: “i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono
insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto;
ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale.” (Cassazione civile sez. VI, 08/05/2018, n.11004), che risulta assimilabile al caso de qua.
Ebbene la preclusione dell'applicazione analogica dell'art. 2942 c.c. anche alla luce di quanto detto si attaglia perfettamente al principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione dichiarandole insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto. Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. Anche la completa assimilazione della condizione del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a quella dell'interdetto suscita perplessità, dal momento che ai sensi dell'art. 409 c.c. il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per gli atti che non necessita della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza necessaria dell'amministratore. Si sottolinea infatti che mentre l'interdizione comporta l'ablazione della capacità di agire del soggetto e determina una situazione di diritto sempre uguale e costante, caratterizzata da una disciplina rigida e da uniformità sul piano degli effetti;
all'amministrazione di sostegno consegue una situazione di diritto sempre differente ed elastica, modulata in base ai concreti bisogni del beneficiario. 4.2. Venendo alla fattispecie in disamina, ritenuta l'infondatezza della pretesa estensione analogica della disciplina delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2942 comma 1 c.c. (“i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante
legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”), alla diversa ipotesi dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, ad avviso del Collegio, il periodo di prescrizione non risulta sospeso a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno, e l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dalla è da ritenersi prescritta, con riferimento a Pt_1
tutte le poste restitutorie. Tanto perché, dalla disamina della documentazione prodotta risulta che:
- era cointestatario di quote del fondo Anima Liquidità da Controparte_1
cui ne era derivato un rapporto denominato 5117018 (anche riportato come
5117018 intestato a , cod. cliente 2579601 e Persona_2 CP_1
, cod. cliente 2650228);
[...]
-l' operazione iniziale di sottoscrizione, ovvero il trasferimento delle somme
Contr dal patrimonio del alla era avvenuta con data di regolamento 12 Pt_1
novembre 2003, per un importo di € 86.000,00;
-le movimentazioni in uscita, definite come "Rimborsi" a favore di tale
, erano state eseguite in diverse tranche, con date di Persona_2
regolamento che decorrevano dal 15 marzo 2004 e si concludevano il 14 marzo
2006 (con l'ultimo rimborso di € 20.135,95);
- i documenti prodotti riepilogavano specificamente le movimentazioni intercorse tra l'01 dicembre 2003 e il 28 febbraio 2013 (e-mail dell'11 marzo
2013) e quelle tra l'11 novembre 2003 e il 14 aprile 2014 (e-mail del 14 aprile
2014).
Ergo, tutte le movimentazioni attive (sottoscrizione) e passive (rimborsi)
relative all'investimento ebbero a concludersi entro il 14 marzo 2006: considerato quale dies a quo del termine decennale di prescrizione il 3 novembre 2003, il diritto alla ripetizione per tali somme ,come più volte indicato, in assenza di atti interruttivi validi anteriori a tale data, è inesorabilmente spirato il 3 novembre 2013, ovvero prima dell'introduzione sia della procedura di mediazione (avvenuta in data 2 aprile 2014) che del presente giudizio
(avvenuta in data 5 settembre 2014).
La sentenza sul punto va dunque confermata.
5.Con il terzo motivo di gravame parte appellante si duole della “omessa
motivazione circa l'eventuale rigetto della domanda principale di nullità del contratto, in violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c., 118 disp. att. e 23 D.Lgs.
58/1998”, sostenendo che la sentenza sarebbe viziata da una macroscopica omissione motivazionale, perché, dopo aver affermato che “l'azione per la declaratoria di nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c.” e che “l'azione di ripetizione è soggetta all'ordinario termine prescrizionale” (cfr. pag. 19 dell'atto di appello) sarebbe passata direttamente all'analisi della connessa e conseguente domanda di ripetizione dell'indebito (dichiarandola prescritta) senza esporre le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero portato a un eventuale rigetto della domanda preordinata di nullità. All'opposto, assume che qualora il Giudicante avesse voluto disattendere la domanda principale e preordinata di parte attrice, avrebbe dovuto esporre nel corpo del provvedimento le ragioni giustificatrici di tale scelta, argomentando compiutamente sul punto. In realtà, osserva, dall'istruttoria di primo grado era emerso in maniera inequivocabile che tra le parti non era mai stato stipulato un contratto avente la forma scritta ad substantiam, né un contratto a firme disgiunte con tale , persona sconosciuta al , tanto è vero che Per_2 Pt_1
il documento contrattuale depositato da era stato Controparte_3
prontamente disconosciuto, e l'istanza di verificazione rigettata, rendendolo inutilizzabile a fini probatori. Inoltre, il contratto presentava difformità di date e numeri rispetto a quanto comunicato e anche se utilizzabile, non era stata provata la sua consegna al cliente, violando l'art. 23 del D.Lgs. 58/1998, il che avrebbe dovuto condurre alla nullità.
Invoca, infine, la possibilità di una nullità selettiva, limitata alla clausola di cointestazione del rapporto, data l'ignoranza del riguardo al . Pt_1 Per_2
I rilievi dell'appellante si ritengono fondati, nel senso che sotto il profilo esaminato la decisione va corretta nella motivazione, con la precisazione ( si ripete) che detta correzione non determina una riforma finale della sentenza impugnata.
5.1. Si premette che il contratto di intermediazione finanziaria è il contratto con il quale i risparmiatori pongono in essere un rapporto con gli intermediari, che si svilupperà in un singolo o una serie di negozi successivi di investimento. Difatti, la prestazione di servizi di investimento avviene mediante una fattispecie a formazione progressiva nell'ambito della quale le parti stipulano un contratto relativo ai servizi di investimento (contratto quadro) per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione degli ordini relativi a strumenti finanziari e, successivamente, i clienti impartiscono i singoli ordini.
Dunque il contratto-quadro assume particolare importanza, in quanto tende a regolare il rapporto tra cliente e intermediario e perciò si prescrive all'art
23 T.U.F. la forma scritta e si stabilisce che «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli
atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo», anche ai sensi dell'art. 30 regolamento Consob n. 11522 del 1998, ove al co. 1 si ribadisce che « Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata all'investitore», mentre al co. 2 detta il contenuto minimo che questo deve detenere «il contratto con l'investitore deve:
a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per
l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant34;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con
l'investitore per la prestazione del servizio».
Tale requisito formale, secondo l'opinione della giurisprudenza, condivisa anche da questo Collegio, si considera adempiuto non solo con la redazione per iscritto e la sottoscrizione, ma anche con la consegna di una copia del contratto al cliente. La consegna al cliente della copia del contratto quadro riveste una funzione protettiva essenziale, consentendo al risparmiatore la piena, agevole e puntuale conoscenza del regolamento contrattuale e la verifica della correttezza del comportamento dell'intermediario.
La forma scritta intesa anche come consegna di esemplare di contratto ai clienti investitori risponde all'esigenza di garantire l'informazione al cliente e, in particolare, la conoscenza del complesso dei diritti o doveri che sorgono in capo all'intermediario abilitato nonché di assicurare la massima correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari, esigenze soddisfatte solo con il rispetto dell'indicazione del contenuto minimo del contratto quadro, il quale, in quanto previsto dalla legge, deve rivestire la medesima forma scritta a pena di nullità (c.d. nullità di protezione).
5.2. Come deduce l'appellante, il Tribunale ha affrontato e risolto la questione della nullità del contratto, piuttosto frettolosamente, limitandosi ad affermare che l'azione di ripetizione del capitale versato, in esecuzione di detto contratto di investimento, fosse prescritta;
con tale omissione, appare evidente, non ha rispettato l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132 c.p.c., non avendo esposto le ragioni di fatto e di diritto che lo avrebbero condotto ad escludere la nullità del contratto di intermediazione finanziaria.
Orbene, il contratto di cui si discute risulta, dunque, affetto da nullità.
Invero, l'appellata ( pur essendo a tanto tenuta a Controparte_3
fronte peraltro di una specifica contestazione al riguardo della controparte) ha omesso di fornire la prova della materiale “consegna” della copia del contratto di investimento, nella specie del “modulo di sottoscrizione N. AB: 2475100
Fondo Anima Liquidità”, all'investitore: non potendo assolvere a tale scopo la mera sottoscrizione del primo sottoscrittore, tale e del Persona_2
secondo, , apposte in calce al documento, in mancanza di Controparte_1
una chiara, espressa ed univoca attestazione di avvenuta consegna /ricezione da parte del privato investitore.
In assenza di tale prova documentale a carico dell'intermediario, la finalità di protezione della forma scritta è stata irrimediabilmente frustrata.
Pertanto, alla nullità del contratto di investimento consegue a cascata la caducazione di tutti gli eventuali atti esecutivi, atteso che tra il contratto di intermediazione finanziaria e gli ordini esecutivi sussisterebbe “un rapporto di collegamento negoziale a dipendenza unilaterale”.
Or dunque, correggendo sul punto la motivazione della sentenza appellata, deve dichiararsi la nullità del contratto di investimento intercorso tra e la per violazione dell'art. 23 D.Lgs. Controparte_1 Controparte_3
58/1998.
6.Con il quarto e ultimo motivo di appello, deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda da lei proposta, in via subordinata, volta a fare dichiarare la “responsabilità precontrattuale e contrattuale della per grave inadempimento Controparte_3
rispetto agli obblighi informativi e di rendicontazione, con conseguente risoluzione del contratto e del risarcimento del danno”.
Diversamente, argomenta di avere dedotto e provato, nel corso del giudizio di prime cure, come la società non avesse Controparte_3
ottemperato a tali doveri, non avendo la stessa mai provveduto né nella fase pre-contrattuale, né in costanza del rapporto di intermediazione, ad informare il sulla natura degli investimenti, né tantomeno sul rendimento degli Pt_1
stessi come risultava dall'assenza sia di un documento contrattuale in forza scritta sia di qualsivoglia tipo di rendiconto periodico consegnatogli. E la circostanza che il contratto fosse cointestato con tale , sconosciuto al Per_2
, evidenzia, a suo dire, ulteriormente una carenza di trasparenza e Pt_1
informazione, giacchè il non aveva mai visto tale soggetto né avuto Pt_1
con il medesimo alcun rapporto. Il chè, conclude, integrerebbe una responsabilità precontrattuale per la violazione dei doveri di lealtà e informazione (art. 1337 c.c.), e una responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento (art. 1218 c.c.), con conseguente richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.
Premesso che, nella fattispecie in esame, la dedotta violazione dei doveri di informazione e trasparenza imposti dalla legge (art. 21 ss. T.U.F., art. 62 co.
2 e co. 4 lett. b) Reg. n. 11522/98), potrebbe tutt'al configurare una CP_5
responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, non anche una pretesa responsabilità di natura precontrattuale, rileva la Corte che, a prescindere da ogni altra considerazione, la dichiarata nullità del contratto sottoscritto dal
, per difetto del requisito della forma scritta ad substantiam, comporta Pt_1
l'assorbimento della domanda avanzata in via subordinata di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
In definitiva, a seguito dell'appello di , la motivazione Parte_1
della sentenza impugnata va emendata, laddove il Giudice, rilevando una presunta contraddittorietà tra le domande avanzate, in via principale e in via subordinata dalla , ha erroneamente pregiudicato l'analisi autonoma e Pt_1
sequenziale delle richieste attoree (superata la censura di contraddittorietà, avrebbe dovuto, invece, esaminare le domande nell'ordine logico proposto), così come va emendata laddove il Tribunale ha affrontato e risolto la questione della nullità del contratto, piuttosto frettolosamente, limitandosi ad affermare che l'azione di ripetizione del capitale versato, in esecuzione di detto contratto di investimento, fosse prescritta (ed invece avrebbe dovuto dichiarare, espressamente, la nullità del contratto di investimento intercorso tra CP_1 e la per violazione dell'art. 23 D.Lgs. 58/1998).
[...] Controparte_3
Nondimeno, per le ragioni innanzi descritte, va confermata la statuizione di rigetto delle domande formulate da , quale Amministratrice Parte_1
di Sostegno di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico,
va applicato lo scaglione da €. 52.000,00 ad €. 260.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il
minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per Parte_1
l'udienza del 13 aprile 2020, notificata il 6 dicembre 2019 nei confronti della
– avverso la sentenza Controparte_6
del Tribunale di Napoli – Seconda Sezione Civile, n. 800/2019, pubblicata il 07 maggio 2019 così provvede:
(A) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
(B) condanna a pagare alla le spese del Parte_1 Controparte_3
grado di appello, che liquida in €. 9.991,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che l' appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio