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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 03 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3323/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Russo ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via G. Rossini
n. 12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 15.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 392 2024
00010788 82 000 formato il 24.10.2024 e notificato a mezzo PEC il 05.11.2024 per mancato pagamento della contribuzione alla Gestione Commercianti in relazione al periodo 01/2022 al 01/2023; deducendone la illegittimità per essere la omonima ditta individuale della quale era titolare cancellata dalla gestione commerciante dal 30.06.2022 per cessazione attività e per essere stato socio unico e amministratore della occupandosi soltanto CP_2 dell'amministrazione della società senza alcuna partecipazione al lavoro aziendale, svolto unicamente dai dipendenti della società, fino al 23.01.2023.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'Avviso di addebito opposto;
per gli effetti, di accogliere il presente ricorso in opposizione e, conseguentemente, annullare e/o revocare il ripetuto avviso di addebito n. 392 2024 00010788 82 000, dichiarando che le somme in esse richieste non sono dovute dal ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava il CP_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 03 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno
1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione
2 assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996
– il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio
3 amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”
e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975,
e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del 26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2024 00010788 82 000 del 24.10.2024 notificato il 05.11.2024, con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 2.761,51 rivendicato per omessa contribuzione alla Gestione Commercianti in relazione al periodo
01/2022-01/2023.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna CP_1 prova dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della società a responsabilità limitata CP_2
semplificata in cui risultava socio unico ed amministrazione unico fino al
23.01.2023, data in cui veniva trasformata in società a responsabilità limitata pluripersonale.
Da tale carenza probatoria, e in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali ai quali si ritiene di dare continuità, consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 392 2024 00010788 82 000 del 24.10.2024 notificato il 05.11.2024.
4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. n. 147 del 2022, e tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 15.11.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'avviso di addebito n. 392 2024 00010788 82 000 del 24.10.2024 notificato il 05.11.2024;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
900,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 03 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Boni
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