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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4149 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv.to Ciro Dilengite ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VI EN (NA) alla Piazza Umberto
I n. 21
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Come da udienza del 17.06.2024
FATTO E DIRITTO
citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, la in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e , per sentirli condannare, in solido, al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in VI EN (NA) alla Via S.
Maria del Toro in data 20.09.2008, alle ore 20,30 circa.
1 Più nello specifico, l'appellante premetteva che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo,
l'autovettura NA SC tg. AX671FA di proprietà di , si trovava a percorrere Controparte_2
la summenzionata strada in discesa, con direzione centro urbano, quando il conducente perdeva il controllo dell'auto, andando ad impattare la fiancata sinistra dell'autoveicolo Fiat Punto tg.
CN499YR di proprietà dell'attrice, la quale si trovava in sosta sul margine sinistro della carreggiata;
al momento dello scontro, si trovava nell'abitacolo dell'autovettura, seduta sul Parte_1
sedile anteriore, lato conducente;
dopo il primo impatto, la NA arrestava la propria corsa tamponando la parte posteriore del veicolo VW Polo tg. CH753JB, di proprietà di CP_3
la quale procedeva nel medesimo senso di marcia della NA ed era in procinto di
[...] immettersi sulla via Filangieri;
a causa dell'urto, sia l'auto Fiat Punto che la subivano CP_4
danni materiali, mentre riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo Parte_1
ricovero presso il presidio ospedaliero di Gragnano.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n.
209/2005 e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa attorea, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
, pur se regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e per tale ragione, ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice, Tes_1
e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
[...]
conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza;
con ordinanza resa fuori udienza, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente differita per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, dopodiché veniva definitivamente introitata a sentenza.
Con la sentenza n. 669/18, il Giudice di Pace adito dichiarava l'estinzione del diritto fatto valere in giudizio per intervenuta prescrizione e compensava integralmente le spese tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , sulla base di quattro motivi di Parte_1
gravame; in primis, censurava la decisione del giudice di pace per aver erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea, in violazione dei principi generali dell'ordinamento circa l'irrilevabilità d'ufficio della prescrizione qualora non sia opposta dalla controparte.
In secondo luogo, eccepiva la violazione dell'art. 2947, comma 3 c.c., ove il giudice non applicava al caso di specie il termine prescrizionale più lungo previsto dalla legge in relazione alle fattispecie integranti gli estremi del reato di lesioni personali colpose.
L'appellante censurava altresì l'omessa ed erronea valutazione del materiale istruttorio nonché
l'illogicità della motivazione della pronuncia oggetto di gravame.
2 Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di accertare che l'estinzione del diritto al risarcimento non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure ex art. 2938 c.c., atteso che l'eccezione di prescrizione non veniva opposta dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Conseguentemente, chiedeva di accertarsi l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura NA SC tg. AX671FA, di proprietà di e di Controparte_2
condannarsi gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro
10.215,31, a titolo di risarcimento per le lesioni personali ed euro 3.847,50 per danni a cose, con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, pur se regolarmente citati, entrambi gli appellati non si costituivano in giudizio, per cui all'udienza del 07.11.2018 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata in decisione all'udienza del 27.04.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, previa concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Con successiva ordinanza del 03.07.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire la comparsa di costituzione e risposta in primo grado della convenuta compagnia assicurativa, non rinvenibile agli atti.
Parte appellante provvedeva al deposito della suddetta documentazione in data 06.02.2024 e la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2024 per la discussione orale ai sensi del 281sexies.
All'udienza del 17.06.2024, previa revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la discussione orale della causa, la causa veniva riservata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo parte appellante rinunziato agli stessi.
Questioni preliminari
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 669/2018 è stata depositata in data 23.02.18 e l'appello notificato in data 21.06.2018).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 02.07.2018. (
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi
3 impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
lamenta l'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui dichiarava Parte_1
l'azione promossa dall'attrice improcedibile e improponibile per estinzione del diritto fatto valere in giudizio per intervenuta prescrizione.
In particolare, censurava la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure rilevava che “dalla lettura della documentazione esibita, in particolare le racc. a.r. di costituzione in mora, non appare superata la prescrizione biennale prevista dall'art. 2947, 2° comma, Codice Civile “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”, infatti, tenendo conto che il sinistro si è verificato in data 20.09.2008, l'istante doveva esibire le racc.te interruttive della detta prescrizione, invece, agli atti si rinvengono racc.te a.r. del
14.12.2009 e del 20.05.2011 (certamente interruttivo della menzionata prescrizione biennale), cui segue però una racc. a.r. del 26/02/2014 (inviata dopo quella del 2011 certamente oltre i due anni previsti)”
L'appellante lamenta la violazione degli artt. 24, comma 1 e 2 e 111, commi 1 e 2 della
Costituzione nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e l'art. 2938 c.c., in tema di irrilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta. Difatti, evidenziava che nella comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa, non veniva mai espressamente opposta ed eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice e pertanto, il giudice di pace non poteva porre tale circostanza alla base della propria decisione.
Al fine di vagliare il motivo di impugnazione, appare opportuno soffermarsi sulla prescrizione estintiva che si connota come istituto di ordine pubblico e ricollega all'inerzia del titolare, che non esercita o non usa un proprio diritto soggettivo, l'estinzione del diritto stesso.
La ratio della prescrizione si rinviene nella necessità di tutelare la certezza dei rapporti giuridici, atteso che il mancato esercizio per un lungo lasso di tempo può indurre i terzi a ritenere che il diritto non esista affatto o che sia stato abbandonato, oltre a renderne particolarmente difficile l'accertamento e la prova in giudizio.
Le norme che disciplinano l'estinzione del diritto ed il tempo necessario hanno carattere inderogabile, così come sancito dall'art. 2936 c.c. e non è consentito alle parti rinunciare preventivamente alla prescrizione, né è possibile prolungare o abbreviare i termini fissati dalla legge.
4 Nondimeno, una volta che si sia decorso il tempo necessario alla prescrizione, la scelta se avvalersene o meno viene rimessa alla valutazione discrezionale della parte che ne è avvantaggiata, così come previsto dall'art. 2938.
Tale previsione normativa si giustifica con la considerazione che l'azionare la prescrizione estintiva, talvolta, possa configurarsi come un impium remedium e ciò ha indotto il legislatore ad affidare alla parte interessata la scelta se eccepirla o meno.
La rinuncia alla prescrizione può essere espressa o tacita, se risulta da fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene e, in sede giudiziale, la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Così come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva il solo l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene.
Diversamente, non occorre tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata. (Cass. n. 15790/2016, Cass. n.
1563172016)
Ebbene, così come correttamente rilevato dall'appellante, l'eccezione di prescrizione del diritto deve essere espressamente eccepita dalla parte, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di cui si occupa, dalla lettura degli scritti difensivi della controparte – odierna appellata-, non si rinviene la volontà di eccepire la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c.; difatti, la compagnia assicurativa, nella comparsa di costituzione e risposta rilevava l'improponibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n.
209/2005 nonché la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti;
nel merito contestava la fondatezza della domanda risarcitoria e la mancanza assoluta di supporto probatorio.
Si rammenta che nel procedimento davanti al giudice di pace deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi (cfr., ex multis Cass. civ., ord. 20840/2017; conformi Cass. civ.
n. 19359/2017; Cass. civ. sent. n. 7734/2014; Cass.civ. sent. n. 18498/2006; Cass. civ. sent. n.
12476/2004; Cass. civ. n. 11946/2003; Cass. civ. sent. n. 2480/2002; Cass. civ. sent. n. 3339/2001).
5 Il thema decidendum e il thema probandum devono ritenersi ormai cristallizzati all'udienza in cui sono ammesse le prove tempestivamente richieste dalle parti.
Ciò premesso, si rileva che nel corso del procedimento di primo grado, una volta instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione delle parti del 13.05.2016, la convenuta
[...] si riportava integralmente all'atto di costituzione e risposta, chiedendo di essere CP_1
ammessa alla prova contraria.
Pertanto, tale contegno processuale appare incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva da parte dell'appellata e dunque, in accoglimento del motivo di impugnazione, deve dichiararsi erronea la sentenza gravata nella parte in cui il giudicante accertava e dichiarava d'ufficio l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
in violazione dell'art. 2938 c.c.
[...]
Ciò rilevato, in ragione del principio devolutivo dell'appello, occorre quindi esaminare nel merito la domanda spiegata dall'appellante.
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa risarcitoria, occorre soffermarsi sul materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento di primo grado, in particolare sulla prova testimoniale espletata.
All'udienza del 14.11.2016, veniva escusso il teste indifferente alle parti, che Testimone_1 riferiva: “ADR. Era il mese di settembre dell'anno 2008 intorno alle 20.00 - 20.30 circa mi trovavo in VI EN (NA) e percorrevo a piedi in discesa la via Santa Maria del Toro con direzione centro urbano. ADR. Ad un certo punto, ho visto un'autovettura di colore scuro, se ben ricordo una
NA, che nel procedere a velocità piuttosto sostenuta lungo la predetta via Santa Maria del
Toro, anch'essa in discesa, cioè diretta verso il centro urbano, improvvisamente sbandava e finiva con l'urtare con la parte laterale sinistra, la fiancata sinistra di una Fiat Punto di colore bianco, che in quel momento si trovava in sosta nel margine sinistro della strada secondo il senso di marcia dei veicoli in transito in discesa verso il centro urbano. ADR. Preciso che al momento del fatto all'interno della Fiat Punto in sosta, si trovava una signora seduta sul sedile anteriore sinistro (lato guida). ADR. Ricordo che subito dopo l'urto con la Fiat Punto in sosta, la NA veniva sospinta in avanti e tamponava con la propria parte anteriore la parte posteriore di un'altra autovettura che in quel momento la procedeva lungo lo stesso senso di marcia innanzi precisato e che era fermo in prossimità del segnale di Stop. ADR. Non riesco ora a ricordare il modello esatto dell'auto tamponata dalla NA ma ricordo che la stessa era di colore bianco e che a bordo vi erano delle persone, una donna e un uomo. ADR. Ricordo che a seguito dell'accaduto si ruppero i vetri del finestrino anteriore sinistro della Fiat Punto, che rimase danneggiata alla fiancata laterale sinistra ed alla gomma posteriore sinistra. La signora che era a bordo della Fiat Punto rimase ferita all'altezza della tempia e accusava dolori al lato sinistro del corpo in particolare alla spalla al
6 braccio e alla gamba. ADR. Dopo l'accaduto il conducente della NA, sceso dall'auto, si premurò di chiedere alla signora se avesse bisogno di assistenza, cosa che feci anch'io. Siccome
c'erano persone in grado in quel momento di accompagnare la signora in ospedale ove ne fosse stato bisogno, mi limitai a fornire i miei dati personali in qualità di testimone oculare di quanto successo. ADR. Preciso ribadisco che al momento dell'accaduto la Fiat punto era in sosta sul margine sinistro della strada rispetto al senso di marcia percorso dalla NA e che detta Fiat
Punto aveva la propria anteriore rivolta in salita ovvero in direzione opposta al senso di marcia della NA.”
Nel corso dell'escussione, il teste provvedeva a riconoscere e sottoscrivere rilievi fotografici ritraenti la Fiat Punto di proprietà di ed i danni riportati dall'autovettura. Parte_1
Le informazioni rese dal teste appaiono puntuali, coerenti e dettagliate;
il testimone, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo, riferiva circa le modalità di verificazione del sinistro, specificando il tipo e il colore dei veicoli coinvolti nonché i conducenti e i trasportati degli stessi;
indicava i punti di impatto, le parti danneggiate dell'autoveicolo attoreo e le lesioni riportate dall'istante, oltre a descrivere il contegno delle parti nelle immediatezze dell'evento.
La dinamica narrata nell'atto introduttivo del giudizio trova sostanziale corrispondenza nella deposizione testimoniale e le foto ritraenti i danni subito dall'autovettura attorea risultano coerenti con le modalità di accadimento del sinistro dedotte in giudizio.
Ancora, l'attore ha allegato il verbale di pronto soccorso dell'ambulatorio dell'Ospedale di
Gragnano, ove l'istante si recava il giorno del sinistro;
in tale sede, le veniva diagnosticato “trauma contusivo regione temporale sx con ferita lacero contusiva, trauma contusivo distorsivo spalla sx distorsione polso e mano dx, trauma contusivo ginocchio sx, trauma con escoriazioni mano sx” e si evidenzia che nel verbale le lesioni venivano indicate quali conseguenza di “incidente stradale del
20.09.2008 in VI EN”.
Il quadro probatorio, valutato nel suo complesso, induce a ritenere provato l'accadimento storico di cui è causa e la responsabilità appare da attribuirsi al solo conducente della NA tg. AX671FA, in considerazione che l'istante si trovava a bordo della propria auto in sosta e, dunque, nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Per tali ragioni, deve ritenersi provato che l'autovettura Fiat Punto tg. CN499YR di proprietà di veniva tamponata dall'autoveicolo NA tg. AX671FA, di proprietà di Parte_1 CP_2
e che a causa dell'urto, l'attrice riportava lesioni personali;
la responsabilità del sinistro
[...]
risulta esclusivamente ascrivibile al conducente della NA che, improvvisamente, perdeva il controllo dell'auto ed impattava la Fiat punto, ferma in sosta sul lato sinistro della carreggiata.
7 Occorre procedere alla quantificazione del danno da liquidare in favore dell'attrice; in relazione ai danni riportati dall'auto Fiat Punto, i danni sono stati confermati dalle dichiarazioni rese dal teste attoreo, che provvedeva a riconoscere i danni raffigurati nella documentazione fotografica.
L'attrice allegava agli atti un preventivo, redatto in data 30.10.2008 presso l'autocarrozzeria
[...]
sita in Gragnano, ove le spese di riparazione venivano stimate nella somma complessiva di CP_5
euro 3.514,50, con sosta tecnica di giorni 6.
Si rammenta che il preventivo di riparazione, non seguito da fattura, è da considerarsi un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Tuttavia, tale documentazione ben può fungere da parametro di liquidazione equitativa del danno in oggetto certo nel suo ammontare e quindi, si stima congruo liquidare il predetto danno in complessivi euro 1.200,00 computando soli i danni visibili nelle foto ed indicati dal teste ovvero le spese di riparazione relative al finestrino anteriore sinistro della Fiat Punto, alla fiancata laterale sinistra ed alla gomma posteriore sinistra.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato in giudizio la sussistenza di tale voce di danno.
Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal tribunale, invero, “il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent., 20620/2015; Cass. civ., ord.,
13718/2017).
Sulla scorta di quanto fin qui considerato, il danno deve essere determinato nella somma complessiva di euro 1.200,00.
Soffermandosi ora sulle lesioni personali patite da si rileva che agli atti risulta Parte_2
prodotta la seguente documentazione medica: 1) verbale di pronto soccorso del 20.09.2008 del P.O. di Gragnano (NA), attestante prognosi di 20 s.c. e terapia medica per “trauma contusivo regione temporale sinistra, ferito lacero- contusa, trauma contusivo distorsivo spalla sinistra, distorsione polso e mano destra, trauma contusivo ginocchio sinistro, trauma con escoriazione mano sinistra”.
Contestualmente, veniva praticato bendaggio contenitivo alla spalla sinistra, al ginocchio sinistro e stecche di Zimmer al polso destro;
2) certificato medico di visita espletata in data 09.10.2018 presso
Napoli a firma del dott. il quale provvedeva alla rimozione dei Parte_3 Persona_1 bendaggi precedentemente applicati e diagnosticava “deficit funzionale articolazione spalla e ginocchio sx, limitazione funzionale polso dx con algia persistente in regione temporale sx con cefalea muscolo-tensiva”. Si consigliava riposo per giorno 15 s.c. e la pratica ciclo FKT e terapia
8 medica;
3) certificato medico del 23.10.2008 a firma del dott. che rilevava “cefalea Persona_2
cenestopatia con deficit funzionale movimenti articolari della spalla sin, del polso dx e del ginocchio sinistro”, consigliando ulteriori 10 giorni di riposo;
4) certificato medico del dott.
del 01.11.2008, ove veniva rilevato “deficit funzionali articolari con movimenti Persona_2 articolari della spalla sin. del polso dx e del ginocchio sin. Cefalea con cenestopatia”, consigliando riposo per ulteriori 5 giorni;
5) certificato medico di avvenuta guarigione del 05.11.2018, a firma del dott. , con postumi da valutare;
6) Relazione medico legale di parte del Persona_2
19.12.2009, redatta dal dott. , ove veniva attestato che “in data odierna all'esame Persona_2
clinico la paziente presenta dolenzia nei movimenti articolari alla spalla sinistra e al polso destro con deficit funzionale ai gradi estremi dell'elevazione del braccio, deficit funzionale delle flesso- estensioni del ginocchio sinistro, inoltre lamenta cefalea ricorrente e gravativa con cenestopatia.
Ritengo di attribuire alle menomazioni indotte dai postumi, un tasso del danno biologico pari al 5%
(cinque per cento) valutazione di parte all'entità del danno subito. La durata complessiva della malattia è valutabile in giorni 50 (cinquanta) ad attendere alle proprie occupazioni.”.
La predetta documentazione è senz'altro idonea e sufficiente a fornire la prova dell'esistenza di un danno biologico di tipo transitorio patito dall'appellante a seguito del sinistro oggetto di lite.
Distintamente, in relazione agli eventuali postumi di natura permanente conseguenza del sinistro, il materiale probatorio acquisito in giudizio non consente di ritenere provata tale voce di danno.
Giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di
Conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale".( Cass. civ. Sez. III, Sent. del 19-01-2018, n. 1272)
Conseguentemente, in considerazione della preminenza che la Costituzione attribuisce al diritto dell'individuo alla salute e all'integrità fisica e al fine di evitare possibili dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, l'accertamento medico non può essere rigidamente imbrigliato in sede probatoria;
dunque, non può imporsi di fornire la prova della lesione solo ed esclusivamente mediante l'accertamento clinico strumentale.
9 Eppure, vi sono particolari lesioni personali, in considerazione della loro entità modesta e della natura della patologia, in relazione alle quali l'accertamento tecnico strumentale appare l'unico in grado di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di postumi permanenti, imposta dalla legge.
Nel caso oggetto di lite, non essendo stati prodotti in giudizio gli esiti di eventuali accertamenti tecnico-strumentali, risulta difficile determinare, anche con un certo grado di approssimazione,
l'effettiva entità dei postumi permanenti patiti dall'attrice, i quali si sostanziano in una riferita dolenzia nei movimenti articolari ed in una lamentata cefalea ricorrente e gravativa con cenestopatia.
In considerazione di quanto sopra esposto, può essere riconosciuto il solo danno da invalidità temporanea, che sulla base della documentazione medica allegata, si stima equo quantificare in: 20 giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del
75%, 10 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 50%, 5 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 25%.
Nulla può essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno morale. Parte_1
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, §
4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
"fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Né tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o
"etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non può essere riconosciuto alcunché
a titolo di ristoro del danno morale, ove l'appellato si è limitato a richiedere il risarcimento di tale voce senza allegare l'incidenza della lesione circa la sofferenza patita né ha dimostrato in giudizio di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica
10 Circa il danno da inabilità temporanea, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.l.vo n. 209/2005 e dall'ultimo
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona aggiornati dal D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del
21/10/2023.
Di conseguenza, il danno biologico temporaneo patito da deve essere quantificato Parte_1
in complessivi euro 2.055,00 (euro 1.096,00 per invalidità temporanea totale per 20 giorni + euro
616,50 per invalidità temporanea parziale, valutata al valore medio del 75% per giorni 15 + euro
274,00 per invalidità temporanea parziale valutata al valore medio del 50% per giorni 10 + euro
68,50 per invalidità temporanea parziale valutata al valore medio del 25% per giorni 5).
Va poi riconosciuto all'odierna appellante l'importo di euro 478,00, per spese mediche documentate
(cfr 8) fattura del 31.08.2009 per le visite fisioterapiche a firma di per un totale Persona_3
complessivo di euro 478,00).
Il danno complessivo, patrimoniale e non, ammonta ad euro 3.733,00 (euro 2.055,00 per danno non patrimoniale, euro 1.200,00 per danno all'autovettura, euro 478,00 per spese mediche).
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione dell'importo di euro 3.733,00 al momento dell'incidente (20.09.2008), e sulla predetta somma, previamente devalutata, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 20.09.2008 all'attualità.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
11 Spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00, valori medi per entrambi i gradi di giudizio, valore minimo per la fase istruttoria in grado di appello tenuto conto della contumacia degli appellati e dell'assenza di attività istruttoria e di trattazione in appello), da distrarsi in favore dell'avv. Ciro Dilengite, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione ed in totale riforma della sentenza n. 669/2018 del
Giudice di Pace di Sorrento, accerta e dichiara la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro dell'autovettura NA SC targata AX671FA di proprietà di , e per Controparte_2
l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Controparte_1
al pagamento in favore a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 Parte_1
patrimoniale e non, della somma di euro 3.733,00, oltre interessi come in parte motiva;
c) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore di delle spese di lite, che per il primo grado del
[...] Parte_1
giudizio, si liquidano in euro 1.265,00 per competenze ed euro 146,40 per spese e rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;
per il secondo grado di giudizio, si liquidano in complessivi euro 2.127,00 per compensi, oltre euro 190,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a., con attribuzione al difensore antistatario.
Torre Annunziata, 13.09.2024
Il GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4149 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv.to Ciro Dilengite ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VI EN (NA) alla Piazza Umberto
I n. 21
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Come da udienza del 17.06.2024
FATTO E DIRITTO
citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, la in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e , per sentirli condannare, in solido, al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in VI EN (NA) alla Via S.
Maria del Toro in data 20.09.2008, alle ore 20,30 circa.
1 Più nello specifico, l'appellante premetteva che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo,
l'autovettura NA SC tg. AX671FA di proprietà di , si trovava a percorrere Controparte_2
la summenzionata strada in discesa, con direzione centro urbano, quando il conducente perdeva il controllo dell'auto, andando ad impattare la fiancata sinistra dell'autoveicolo Fiat Punto tg.
CN499YR di proprietà dell'attrice, la quale si trovava in sosta sul margine sinistro della carreggiata;
al momento dello scontro, si trovava nell'abitacolo dell'autovettura, seduta sul Parte_1
sedile anteriore, lato conducente;
dopo il primo impatto, la NA arrestava la propria corsa tamponando la parte posteriore del veicolo VW Polo tg. CH753JB, di proprietà di CP_3
la quale procedeva nel medesimo senso di marcia della NA ed era in procinto di
[...] immettersi sulla via Filangieri;
a causa dell'urto, sia l'auto Fiat Punto che la subivano CP_4
danni materiali, mentre riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo Parte_1
ricovero presso il presidio ospedaliero di Gragnano.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n.
209/2005 e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa attorea, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite.
, pur se regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e per tale ragione, ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice, Tes_1
e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle
[...]
conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza;
con ordinanza resa fuori udienza, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente differita per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, dopodiché veniva definitivamente introitata a sentenza.
Con la sentenza n. 669/18, il Giudice di Pace adito dichiarava l'estinzione del diritto fatto valere in giudizio per intervenuta prescrizione e compensava integralmente le spese tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , sulla base di quattro motivi di Parte_1
gravame; in primis, censurava la decisione del giudice di pace per aver erroneamente dichiarato l'intervenuta prescrizione della pretesa attorea, in violazione dei principi generali dell'ordinamento circa l'irrilevabilità d'ufficio della prescrizione qualora non sia opposta dalla controparte.
In secondo luogo, eccepiva la violazione dell'art. 2947, comma 3 c.c., ove il giudice non applicava al caso di specie il termine prescrizionale più lungo previsto dalla legge in relazione alle fattispecie integranti gli estremi del reato di lesioni personali colpose.
L'appellante censurava altresì l'omessa ed erronea valutazione del materiale istruttorio nonché
l'illogicità della motivazione della pronuncia oggetto di gravame.
2 Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di accertare che l'estinzione del diritto al risarcimento non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure ex art. 2938 c.c., atteso che l'eccezione di prescrizione non veniva opposta dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Conseguentemente, chiedeva di accertarsi l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura NA SC tg. AX671FA, di proprietà di e di Controparte_2
condannarsi gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro
10.215,31, a titolo di risarcimento per le lesioni personali ed euro 3.847,50 per danni a cose, con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, pur se regolarmente citati, entrambi gli appellati non si costituivano in giudizio, per cui all'udienza del 07.11.2018 ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata in decisione all'udienza del 27.04.2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, previa concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Con successiva ordinanza del 03.07.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire la comparsa di costituzione e risposta in primo grado della convenuta compagnia assicurativa, non rinvenibile agli atti.
Parte appellante provvedeva al deposito della suddetta documentazione in data 06.02.2024 e la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2024 per la discussione orale ai sensi del 281sexies.
All'udienza del 17.06.2024, previa revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta la discussione orale della causa, la causa veniva riservata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo parte appellante rinunziato agli stessi.
Questioni preliminari
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 669/2018 è stata depositata in data 23.02.18 e l'appello notificato in data 21.06.2018).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 02.07.2018. (
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi
3 impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
lamenta l'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui dichiarava Parte_1
l'azione promossa dall'attrice improcedibile e improponibile per estinzione del diritto fatto valere in giudizio per intervenuta prescrizione.
In particolare, censurava la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure rilevava che “dalla lettura della documentazione esibita, in particolare le racc. a.r. di costituzione in mora, non appare superata la prescrizione biennale prevista dall'art. 2947, 2° comma, Codice Civile “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”, infatti, tenendo conto che il sinistro si è verificato in data 20.09.2008, l'istante doveva esibire le racc.te interruttive della detta prescrizione, invece, agli atti si rinvengono racc.te a.r. del
14.12.2009 e del 20.05.2011 (certamente interruttivo della menzionata prescrizione biennale), cui segue però una racc. a.r. del 26/02/2014 (inviata dopo quella del 2011 certamente oltre i due anni previsti)”
L'appellante lamenta la violazione degli artt. 24, comma 1 e 2 e 111, commi 1 e 2 della
Costituzione nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e l'art. 2938 c.c., in tema di irrilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta. Difatti, evidenziava che nella comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa, non veniva mai espressamente opposta ed eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice e pertanto, il giudice di pace non poteva porre tale circostanza alla base della propria decisione.
Al fine di vagliare il motivo di impugnazione, appare opportuno soffermarsi sulla prescrizione estintiva che si connota come istituto di ordine pubblico e ricollega all'inerzia del titolare, che non esercita o non usa un proprio diritto soggettivo, l'estinzione del diritto stesso.
La ratio della prescrizione si rinviene nella necessità di tutelare la certezza dei rapporti giuridici, atteso che il mancato esercizio per un lungo lasso di tempo può indurre i terzi a ritenere che il diritto non esista affatto o che sia stato abbandonato, oltre a renderne particolarmente difficile l'accertamento e la prova in giudizio.
Le norme che disciplinano l'estinzione del diritto ed il tempo necessario hanno carattere inderogabile, così come sancito dall'art. 2936 c.c. e non è consentito alle parti rinunciare preventivamente alla prescrizione, né è possibile prolungare o abbreviare i termini fissati dalla legge.
4 Nondimeno, una volta che si sia decorso il tempo necessario alla prescrizione, la scelta se avvalersene o meno viene rimessa alla valutazione discrezionale della parte che ne è avvantaggiata, così come previsto dall'art. 2938.
Tale previsione normativa si giustifica con la considerazione che l'azionare la prescrizione estintiva, talvolta, possa configurarsi come un impium remedium e ciò ha indotto il legislatore ad affidare alla parte interessata la scelta se eccepirla o meno.
La rinuncia alla prescrizione può essere espressa o tacita, se risulta da fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene e, in sede giudiziale, la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Così come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva il solo l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene.
Diversamente, non occorre tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata. (Cass. n. 15790/2016, Cass. n.
1563172016)
Ebbene, così come correttamente rilevato dall'appellante, l'eccezione di prescrizione del diritto deve essere espressamente eccepita dalla parte, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di cui si occupa, dalla lettura degli scritti difensivi della controparte – odierna appellata-, non si rinviene la volontà di eccepire la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c.; difatti, la compagnia assicurativa, nella comparsa di costituzione e risposta rilevava l'improponibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n.
209/2005 nonché la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti;
nel merito contestava la fondatezza della domanda risarcitoria e la mancanza assoluta di supporto probatorio.
Si rammenta che nel procedimento davanti al giudice di pace deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi (cfr., ex multis Cass. civ., ord. 20840/2017; conformi Cass. civ.
n. 19359/2017; Cass. civ. sent. n. 7734/2014; Cass.civ. sent. n. 18498/2006; Cass. civ. sent. n.
12476/2004; Cass. civ. n. 11946/2003; Cass. civ. sent. n. 2480/2002; Cass. civ. sent. n. 3339/2001).
5 Il thema decidendum e il thema probandum devono ritenersi ormai cristallizzati all'udienza in cui sono ammesse le prove tempestivamente richieste dalle parti.
Ciò premesso, si rileva che nel corso del procedimento di primo grado, una volta instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione delle parti del 13.05.2016, la convenuta
[...] si riportava integralmente all'atto di costituzione e risposta, chiedendo di essere CP_1
ammessa alla prova contraria.
Pertanto, tale contegno processuale appare incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva da parte dell'appellata e dunque, in accoglimento del motivo di impugnazione, deve dichiararsi erronea la sentenza gravata nella parte in cui il giudicante accertava e dichiarava d'ufficio l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
in violazione dell'art. 2938 c.c.
[...]
Ciò rilevato, in ragione del principio devolutivo dell'appello, occorre quindi esaminare nel merito la domanda spiegata dall'appellante.
Al fine di vagliare la fondatezza della pretesa risarcitoria, occorre soffermarsi sul materiale probatorio acquisito nel corso del procedimento di primo grado, in particolare sulla prova testimoniale espletata.
All'udienza del 14.11.2016, veniva escusso il teste indifferente alle parti, che Testimone_1 riferiva: “ADR. Era il mese di settembre dell'anno 2008 intorno alle 20.00 - 20.30 circa mi trovavo in VI EN (NA) e percorrevo a piedi in discesa la via Santa Maria del Toro con direzione centro urbano. ADR. Ad un certo punto, ho visto un'autovettura di colore scuro, se ben ricordo una
NA, che nel procedere a velocità piuttosto sostenuta lungo la predetta via Santa Maria del
Toro, anch'essa in discesa, cioè diretta verso il centro urbano, improvvisamente sbandava e finiva con l'urtare con la parte laterale sinistra, la fiancata sinistra di una Fiat Punto di colore bianco, che in quel momento si trovava in sosta nel margine sinistro della strada secondo il senso di marcia dei veicoli in transito in discesa verso il centro urbano. ADR. Preciso che al momento del fatto all'interno della Fiat Punto in sosta, si trovava una signora seduta sul sedile anteriore sinistro (lato guida). ADR. Ricordo che subito dopo l'urto con la Fiat Punto in sosta, la NA veniva sospinta in avanti e tamponava con la propria parte anteriore la parte posteriore di un'altra autovettura che in quel momento la procedeva lungo lo stesso senso di marcia innanzi precisato e che era fermo in prossimità del segnale di Stop. ADR. Non riesco ora a ricordare il modello esatto dell'auto tamponata dalla NA ma ricordo che la stessa era di colore bianco e che a bordo vi erano delle persone, una donna e un uomo. ADR. Ricordo che a seguito dell'accaduto si ruppero i vetri del finestrino anteriore sinistro della Fiat Punto, che rimase danneggiata alla fiancata laterale sinistra ed alla gomma posteriore sinistra. La signora che era a bordo della Fiat Punto rimase ferita all'altezza della tempia e accusava dolori al lato sinistro del corpo in particolare alla spalla al
6 braccio e alla gamba. ADR. Dopo l'accaduto il conducente della NA, sceso dall'auto, si premurò di chiedere alla signora se avesse bisogno di assistenza, cosa che feci anch'io. Siccome
c'erano persone in grado in quel momento di accompagnare la signora in ospedale ove ne fosse stato bisogno, mi limitai a fornire i miei dati personali in qualità di testimone oculare di quanto successo. ADR. Preciso ribadisco che al momento dell'accaduto la Fiat punto era in sosta sul margine sinistro della strada rispetto al senso di marcia percorso dalla NA e che detta Fiat
Punto aveva la propria anteriore rivolta in salita ovvero in direzione opposta al senso di marcia della NA.”
Nel corso dell'escussione, il teste provvedeva a riconoscere e sottoscrivere rilievi fotografici ritraenti la Fiat Punto di proprietà di ed i danni riportati dall'autovettura. Parte_1
Le informazioni rese dal teste appaiono puntuali, coerenti e dettagliate;
il testimone, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo, riferiva circa le modalità di verificazione del sinistro, specificando il tipo e il colore dei veicoli coinvolti nonché i conducenti e i trasportati degli stessi;
indicava i punti di impatto, le parti danneggiate dell'autoveicolo attoreo e le lesioni riportate dall'istante, oltre a descrivere il contegno delle parti nelle immediatezze dell'evento.
La dinamica narrata nell'atto introduttivo del giudizio trova sostanziale corrispondenza nella deposizione testimoniale e le foto ritraenti i danni subito dall'autovettura attorea risultano coerenti con le modalità di accadimento del sinistro dedotte in giudizio.
Ancora, l'attore ha allegato il verbale di pronto soccorso dell'ambulatorio dell'Ospedale di
Gragnano, ove l'istante si recava il giorno del sinistro;
in tale sede, le veniva diagnosticato “trauma contusivo regione temporale sx con ferita lacero contusiva, trauma contusivo distorsivo spalla sx distorsione polso e mano dx, trauma contusivo ginocchio sx, trauma con escoriazioni mano sx” e si evidenzia che nel verbale le lesioni venivano indicate quali conseguenza di “incidente stradale del
20.09.2008 in VI EN”.
Il quadro probatorio, valutato nel suo complesso, induce a ritenere provato l'accadimento storico di cui è causa e la responsabilità appare da attribuirsi al solo conducente della NA tg. AX671FA, in considerazione che l'istante si trovava a bordo della propria auto in sosta e, dunque, nulla poteva fare per evitare l'impatto.
Per tali ragioni, deve ritenersi provato che l'autovettura Fiat Punto tg. CN499YR di proprietà di veniva tamponata dall'autoveicolo NA tg. AX671FA, di proprietà di Parte_1 CP_2
e che a causa dell'urto, l'attrice riportava lesioni personali;
la responsabilità del sinistro
[...]
risulta esclusivamente ascrivibile al conducente della NA che, improvvisamente, perdeva il controllo dell'auto ed impattava la Fiat punto, ferma in sosta sul lato sinistro della carreggiata.
7 Occorre procedere alla quantificazione del danno da liquidare in favore dell'attrice; in relazione ai danni riportati dall'auto Fiat Punto, i danni sono stati confermati dalle dichiarazioni rese dal teste attoreo, che provvedeva a riconoscere i danni raffigurati nella documentazione fotografica.
L'attrice allegava agli atti un preventivo, redatto in data 30.10.2008 presso l'autocarrozzeria
[...]
sita in Gragnano, ove le spese di riparazione venivano stimate nella somma complessiva di CP_5
euro 3.514,50, con sosta tecnica di giorni 6.
Si rammenta che il preventivo di riparazione, non seguito da fattura, è da considerarsi un documento privo di valenza probatoria in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Tuttavia, tale documentazione ben può fungere da parametro di liquidazione equitativa del danno in oggetto certo nel suo ammontare e quindi, si stima congruo liquidare il predetto danno in complessivi euro 1.200,00 computando soli i danni visibili nelle foto ed indicati dal teste ovvero le spese di riparazione relative al finestrino anteriore sinistro della Fiat Punto, alla fiancata laterale sinistra ed alla gomma posteriore sinistra.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato in giudizio la sussistenza di tale voce di danno.
Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal tribunale, invero, “il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent., 20620/2015; Cass. civ., ord.,
13718/2017).
Sulla scorta di quanto fin qui considerato, il danno deve essere determinato nella somma complessiva di euro 1.200,00.
Soffermandosi ora sulle lesioni personali patite da si rileva che agli atti risulta Parte_2
prodotta la seguente documentazione medica: 1) verbale di pronto soccorso del 20.09.2008 del P.O. di Gragnano (NA), attestante prognosi di 20 s.c. e terapia medica per “trauma contusivo regione temporale sinistra, ferito lacero- contusa, trauma contusivo distorsivo spalla sinistra, distorsione polso e mano destra, trauma contusivo ginocchio sinistro, trauma con escoriazione mano sinistra”.
Contestualmente, veniva praticato bendaggio contenitivo alla spalla sinistra, al ginocchio sinistro e stecche di Zimmer al polso destro;
2) certificato medico di visita espletata in data 09.10.2018 presso
Napoli a firma del dott. il quale provvedeva alla rimozione dei Parte_3 Persona_1 bendaggi precedentemente applicati e diagnosticava “deficit funzionale articolazione spalla e ginocchio sx, limitazione funzionale polso dx con algia persistente in regione temporale sx con cefalea muscolo-tensiva”. Si consigliava riposo per giorno 15 s.c. e la pratica ciclo FKT e terapia
8 medica;
3) certificato medico del 23.10.2008 a firma del dott. che rilevava “cefalea Persona_2
cenestopatia con deficit funzionale movimenti articolari della spalla sin, del polso dx e del ginocchio sinistro”, consigliando ulteriori 10 giorni di riposo;
4) certificato medico del dott.
del 01.11.2008, ove veniva rilevato “deficit funzionali articolari con movimenti Persona_2 articolari della spalla sin. del polso dx e del ginocchio sin. Cefalea con cenestopatia”, consigliando riposo per ulteriori 5 giorni;
5) certificato medico di avvenuta guarigione del 05.11.2018, a firma del dott. , con postumi da valutare;
6) Relazione medico legale di parte del Persona_2
19.12.2009, redatta dal dott. , ove veniva attestato che “in data odierna all'esame Persona_2
clinico la paziente presenta dolenzia nei movimenti articolari alla spalla sinistra e al polso destro con deficit funzionale ai gradi estremi dell'elevazione del braccio, deficit funzionale delle flesso- estensioni del ginocchio sinistro, inoltre lamenta cefalea ricorrente e gravativa con cenestopatia.
Ritengo di attribuire alle menomazioni indotte dai postumi, un tasso del danno biologico pari al 5%
(cinque per cento) valutazione di parte all'entità del danno subito. La durata complessiva della malattia è valutabile in giorni 50 (cinquanta) ad attendere alle proprie occupazioni.”.
La predetta documentazione è senz'altro idonea e sufficiente a fornire la prova dell'esistenza di un danno biologico di tipo transitorio patito dall'appellante a seguito del sinistro oggetto di lite.
Distintamente, in relazione agli eventuali postumi di natura permanente conseguenza del sinistro, il materiale probatorio acquisito in giudizio non consente di ritenere provata tale voce di danno.
Giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di
Conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale".( Cass. civ. Sez. III, Sent. del 19-01-2018, n. 1272)
Conseguentemente, in considerazione della preminenza che la Costituzione attribuisce al diritto dell'individuo alla salute e all'integrità fisica e al fine di evitare possibili dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, l'accertamento medico non può essere rigidamente imbrigliato in sede probatoria;
dunque, non può imporsi di fornire la prova della lesione solo ed esclusivamente mediante l'accertamento clinico strumentale.
9 Eppure, vi sono particolari lesioni personali, in considerazione della loro entità modesta e della natura della patologia, in relazione alle quali l'accertamento tecnico strumentale appare l'unico in grado di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di postumi permanenti, imposta dalla legge.
Nel caso oggetto di lite, non essendo stati prodotti in giudizio gli esiti di eventuali accertamenti tecnico-strumentali, risulta difficile determinare, anche con un certo grado di approssimazione,
l'effettiva entità dei postumi permanenti patiti dall'attrice, i quali si sostanziano in una riferita dolenzia nei movimenti articolari ed in una lamentata cefalea ricorrente e gravativa con cenestopatia.
In considerazione di quanto sopra esposto, può essere riconosciuto il solo danno da invalidità temporanea, che sulla base della documentazione medica allegata, si stima equo quantificare in: 20 giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del
75%, 10 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 50%, 5 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 25%.
Nulla può essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno morale. Parte_1
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, §
4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
"fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Né tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o
"etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, non può essere riconosciuto alcunché
a titolo di ristoro del danno morale, ove l'appellato si è limitato a richiedere il risarcimento di tale voce senza allegare l'incidenza della lesione circa la sofferenza patita né ha dimostrato in giudizio di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica
10 Circa il danno da inabilità temporanea, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.l.vo n. 209/2005 e dall'ultimo
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona aggiornati dal D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del
21/10/2023.
Di conseguenza, il danno biologico temporaneo patito da deve essere quantificato Parte_1
in complessivi euro 2.055,00 (euro 1.096,00 per invalidità temporanea totale per 20 giorni + euro
616,50 per invalidità temporanea parziale, valutata al valore medio del 75% per giorni 15 + euro
274,00 per invalidità temporanea parziale valutata al valore medio del 50% per giorni 10 + euro
68,50 per invalidità temporanea parziale valutata al valore medio del 25% per giorni 5).
Va poi riconosciuto all'odierna appellante l'importo di euro 478,00, per spese mediche documentate
(cfr 8) fattura del 31.08.2009 per le visite fisioterapiche a firma di per un totale Persona_3
complessivo di euro 478,00).
Il danno complessivo, patrimoniale e non, ammonta ad euro 3.733,00 (euro 2.055,00 per danno non patrimoniale, euro 1.200,00 per danno all'autovettura, euro 478,00 per spese mediche).
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione dell'importo di euro 3.733,00 al momento dell'incidente (20.09.2008), e sulla predetta somma, previamente devalutata, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 20.09.2008 all'attualità.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
11 Spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, pertanto, la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, che si liquidano si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00, valori medi per entrambi i gradi di giudizio, valore minimo per la fase istruttoria in grado di appello tenuto conto della contumacia degli appellati e dell'assenza di attività istruttoria e di trattazione in appello), da distrarsi in favore dell'avv. Ciro Dilengite, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione ed in totale riforma della sentenza n. 669/2018 del
Giudice di Pace di Sorrento, accerta e dichiara la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro dell'autovettura NA SC targata AX671FA di proprietà di , e per Controparte_2
l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Controparte_1
al pagamento in favore a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 Parte_1
patrimoniale e non, della somma di euro 3.733,00, oltre interessi come in parte motiva;
c) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., in solido con Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore di delle spese di lite, che per il primo grado del
[...] Parte_1
giudizio, si liquidano in euro 1.265,00 per competenze ed euro 146,40 per spese e rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;
per il secondo grado di giudizio, si liquidano in complessivi euro 2.127,00 per compensi, oltre euro 190,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a., con attribuzione al difensore antistatario.
Torre Annunziata, 13.09.2024
Il GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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