Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6399/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
18/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIANCO LORETA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BIANCO LORETA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di :
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Roncoferraro (MN) in data 25.08.2001 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Roncoferraro (MN) al n. 4, Parte 2, Serie A, uff.2, anno 2001, in regime di separazione dei beni;
•ordinare al Comune di Roncoferraro (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare compensate le spese legali;
•assumere il relativo provvedimento di omologa o prendere atto degli accordi in base alle seguenti condizioni, nonché dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 6):
(MN), in via Nazario Sauro, n. 10, tale soluzione è stata voluta e concordata dalle parti e dalle stesse ritenuta più opportuna e soprattutto confacente agli interessi, all'equilibrio e al benessere delle due figlie minori. 2)Il diritto di visita del padre si svolgerà secondo le modalità e i tempi da concordarsi verbalmente di volta in volta tra i genitori, con la possibilità del sig.
[...]
di ospitare le figlie anche per il pernottamento presso la propria residenza, e CP_1 sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni delle figlie minori che saranno comunque libere di vedere il padre ogniqualvolta lo volessero, desiderassero o ritenessero utile e necessario. Salvo quanto sopra, resta inteso che durante il periodo delle vacanze estive, il padre trascorrerà con le figlie sette giorni continuativi;
detto periodo, che CP_ potrà variare in base agli impegni lavorativi del , dovrà essere CP_1 comunicato alla sig.ra entro la fine dell'anno scolastico. Il padre Parte_1 potrà trascorrere, altresì, con le figlie un periodo continuativo durante le feste
Natalizie di giorni 7 che ad anni alterni andranno dal 24.12 al 30.12 ovvero dal
31.12 al 06.01 e potrà trascorrere con le minori un periodo continuativo durante le feste Pasquali di giorni due che ad anni alterni comprenderanno o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il sig. sospenderà tale suo diritto di CP_1 visita per la durata di quindici giorni continuativi, durante il periodo estivo, quando le figlie trascorreranno le vacanze estive con la madre nel caso in cui si svolgano fuori dal Comune di residenza. Tale periodo di vacanza dovrà essere comunicato dalla sig.ra al sig. entro la fine dell'anno scolastico. Parte_1 CP_1
3)Il sig. , così come concordato in sede di separazione, continuerà a CP_1 corrispondere, fintanto che le figlie e non saranno economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, a titolo di contributo nel mantenimento delle stesse, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese, alla sig.ra l'importo di complessivi € Parte_1 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), importo che si rivaluterà automaticamente ogni anno sulla base degli indici di aggiornamento ISTAT. 4)I signori e , inoltre, si faranno carico nella misura del Parte_1 CP_1
50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie alle figlie, a questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a rispettare quanto di seguito pattuito e che corrisponde al protocollo di intesa datato 28 maggio 2024 in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti adottato dal Tribunale di Mantova, vale a dire:
“sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/ cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN)
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito
2 privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dalli istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento,nonni, etc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed
3 il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”. 5)I signori e inoltre pattuiscono di comune accordo che Parte_1 CP_1 le figlie e risulteranno a carico, nella misura del 100%, della madre e Per_1 Per_2 pertanto l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
.
[...]
6)Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra previa CP_1 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale di Mantova e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) da versarsi all'omologa delle presenti condizioni tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , IBAN IT 62 G 01030 57893 000010272212, Banca Montes Parte_1 dei Paschi di Siena S.p.a.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede alla sig.ra Parte_1 costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa di , anche risarcitoria, e Parte_1 quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
7)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto nonché prestano sin d'ora l'assenso per richiedere il passaporto e la carta d'identità delle figlie minori;
8)I ricorrenti sono economicamente indipendenti ed autonomi e autosufficienti e con l'adempimento degli obblighi indicati nel presente ricorso, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di aver già regolato separatamente ogni ulteriore pendenza economica. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
4 Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in RONCOFERRARO il 25/08/2001 ed ivi trascritto al numero 4 , parte II , serie A del registro dei relativi atti dell'anno
2001;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.4.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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