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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Parte_1 C.F._1
Santa Panagia n. 136 Scala L, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO DE CARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, via Venti Settembre n. 30, elettivamente domiciliata in Milano, via San
Raffaele n. 1, presso lo studio dell'avv. SANTI PUGLISI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1301/2023, con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento di €.
10.879,57, oltre spese e accessori del procedimento monitorio, in favore di a Controparte_1
titolo di saldo passivo del prestito personale n. 1081128 concesso da NC Nazionale del Lavoro
s.p.a.
L'opponente ha anzitutto sostenuto che controparte non avrebbe adeguatamente comprovato il credito azionato.
ha in secondo luogo eccepito la prescrizione della pretesa creditoria avversaria. Parte_1
L'ingiunto ha ancora lamentato l'applicazione di interessi ultralegali mediante rinvio agli usi piazza in assenza di valida pattuizione e l'addebito di commissioni ed oneri non previamente concordati. ha poi reputato superata la soglia di usura prevista dalla legge n. 108/1996 e violato Parte_1 il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
Per altro verso, l'opponente ha ritenuto vessatorie ai sensi del codice del consumo le clausole in tema di riserva del foro, di chiusura del conto passivo e di capitalizzazione degli interessi.
Infine, ha affermato di aver corrisposto a controparte la somma di €. 3.450,93 ed Parte_1
ha chiesto, per la denegata ipotesi di fondatezza della pretesa avversaria, di procedere alla compensazione in misura pari al superiore importo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo necessaria istruttoria, la causa
è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c.
2. Nel merito, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che la società ingiungente abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa è gravata.
2.1.1. Fin dal ricorso monitorio, infatti, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale stipulato da NC Nazionale del Lavoro s.p.a., da un lato, e da , da un altro lato, Parte_1 con cui quest'ultimo si è obbligato in data 4.8.2011 a corrispondere la somma di €. 18.516,84 in 276 rate mensili di €. 67,09 ciascuna al T.A.N. fisso del 5,950% (v. pagg.
1-2 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
La superiore documentazione deve reputarsi sufficiente ai fini della prova del titolo, non occorrendo invece la produzione di estratti conto, da ritenersi necessari esclusivamente per la esazione di saldi di rapporti regolati in conto corrente, non ricorrenti nel caso di specie.
2.1.2. In merito all'inadempimento, ha allegato il mancato pagamento Controparte_1 dell'importo di €. 10.879,57, costituente il risultato della sommatoria delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data del 3.3.2015 (v. pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
2.2. A fronte di ciò, ha sostenuto di aver corrisposto, in relazione al prestito Parte_1 personale oggetto di causa, l'ammontare di €. 3.450,93 (v. pag. 10 della citazione).
Tale circostanza è stata contestata dalla opposta. Quest'ultima ha in particolare replicato che, “contrariamente a quanto ex adverso asserito, dall'esame dell'estratto conto integrale del Contratto di Finanziamento (cfr. doc. 13) risulta che il sig. abbia eseguito pagamenti per complessivi Euro 1.341,80 pari alle prime n. 20 rate del Pt_1 piano di ammortamento” e che “tale somma (i.e. 1.341,80) è già stata scomputata dal debito residuo complessivo maturato dall'odierno opponente” (v. pagg. 19-20 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
L'ingiunto, pur essendo onerato della relativa prova, non ha tuttavia fornito alcuna dimostrazione dell'avvenuta corresponsione del più elevato importo di €. 3.450,93, sicché, tenuto conto della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., egli deve reputarsi sul punto soccombente.
2.3. È poi infondata la doglianza con cui l'opponente ha sostenuto che l'opposta non avrebbe adeguatamente provato di aver acquistato il credito oggetto di causa.
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. l'onere CP_2
di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova sia della operazione di cessione sia della inclusione del credito in quest'ultima può, dunque, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo della posizione creditoria (v. Cass. Civ. Sez. III 6.2.2024, n. 3405, ove si legge che “non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione”, con l'ulteriore precisazione peraltro per la quale quest'ultima – ossia “la prova dell'avvenuta cessione” – “presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”; Cass. Civ. Sez. III 22.3.2024, n. 7866; v., successivamente, App. Catania Sez. I 20.6.2025,
n. 919, che, nel confermare sentenza emessa da questo Tribunale, ha richiamato il “principio per il quale l'esistenza del contratto di cessione può essere provata anche a mezzo delle presunzioni”; v., ancora, Cass. Civ. Sez. III 6.4.2025, n. 9073, in cui si osserva che, “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs.”, senza tuttavia che a ciò consegua in alcun modo la indispensabilità della produzione del contratto di cessione, “dovendo” – nel quadro della dimostrazione presuntiva della titolarità del credito, ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario”).
Va segnalato che l'ammissibilità della dimostrazione indiziaria dell'esistenza dell'atto traslativo è stata di recente inequivocabilmente riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Si legge in particolare in un precedente del Supremo Collegio: “diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n.
22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014” (così Cass. Civ. Sez. I 24.10.2025, n. 28335).
In ragione di quanto sopra si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
“la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v.
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, è in atti il contratto con cui, il 7.9.2021, NC Nazionale del Lavoro s.p.a. ha concluso una operazione di cessione di crediti con (v. all. 5 del ricorso monitorio). Controparte_1
Nessun dubbio sussiste, dunque, in merito alla esistenza dell'atto traslativo.
Tanto precisato, la società ingiungente ha altresì prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18.9.2021, da cui emerge che NC Nazionale del Lavoro s.p.a. ha trasferito a CP_1
“tutti i crediti derivanti da contratti che alla data del 30 aprile 2021 soddisfacevano i seguenti
[...] criteri cumulati (in seguito, i “Crediti Ceduti”): - Crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la Cedente;
- Crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
- Crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti - segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di NC d'LI; - Crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
- Crediti i cui debitori, all'atto di instaurazione del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in LI;
- Crediti indicati nella lista resa disponibile dal Cessionario al seguente link: https://www.europafactor.it/comunicazioni-credit- factor-spa/” (v. pag. 8 dell'all. 7 del ricorso monitorio).
Ebbene, la pretesa creditoria oggetto di causa discende da contratto di prestito personale concesso in
Euro a soggetto residente in [...]da NC Nazionale del Lavoro s.p.a. – ossia dalla società che ha assunto le vesti di cedente nell'operazione traslativa – e indubbiamente regolato dalla legge italiana, non presentando esso alcun elemento di transnazionalità (v. pag. 1 e pag. 11 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
L'opposta ha poi prodotto estratto riepilogativo nel quale si legge che già il “03/03/2015” il debito ammontava ad €. “10.879,57” a titolo di “capitale residuo e rate insolute” (v. pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Il superiore allegato risulta redatto dalla cedente NC Nazionale del Lavoro s.p.a. ed attesta come, in relazione al “nominativo” di “ ”, si fosse già configurata a quella data una Parte_1
“posizione a: sofferenza” (v. ancora pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Inoltre, al contratto di cessione del 7.9.2021 già richiamato è annesso l'elenco dei crediti ceduti (v. all. 5 del ricorso monitorio).
Tra le posizioni elencate in quest'ultimo rientra quella recante n. 10636907 (v. pag. 134 dell'all. 5 del ricorso monitorio), corrispondente al NDG associato all'odierno opponente nel Parte_1
citato estratto riepilogativo del debito redatto da NC Nazionale del Lavoro s.p.a. (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, in cui, in relazione al “nominativo: Parte_1
” di riporta “NDG: 10636907”).
[...]
Alla luce di quanto esposto, viene pertanto in rilievo un rapporto inquadrabile nelle categorie delineate dall'esaminato avviso della Gazzetta Ufficiale.
Espressioni analoghe a quelle rinvenibili in quest'ultimo sono state senz'altro reputate idonee ad individuare con sufficiente precisione l'oggetto del contratto di trasferimento.
In proposito, si è osservato in una recente pronuncia della giurisprudenza di merito che, “nello specifico, nell'estratto dell'avviso di pubblicazione in G.U., contenente gli estremi dell'atto di cessione e i criteri selettivi dei crediti compresi nella cessione si legge” che la cessionaria “ha acquistato pro-soluto tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)” della cedente “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso fra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (…)”. Dalla disamina del decreto ingiuntivo prodotto […] risultano presenti tutti i parametri sopra detti: trattasi infatti di credito derivante da scoperto di conto corrente e conto anticipi, accesi e garantiti nel 2004
e quindi nell'intervallo di tempo 1975-2016 indicato nell'avviso, stipulati con una persona giuridica
e qualificati come “attività finanziaria deteriorata” alla data di stipula del contratto di cessione del credito (14 luglio del 2017). Quanto a quest'ultima qualità, la circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della NC di LI specifica che sono “attività finanziarie deteriorate” quelle ricomprese nelle categorie delle “sofferenze … esposizioni scadute …sconfinanti deteriorati”. Il credito per cui è causa alla data della cessione (luglio 2017) poteva qualificarsi come attività finanziaria deteriorata in quanto, nel gennaio 2009, erano state già revocate tutte le facilitazioni creditizie e inviate intimazioni di pagamento […] e, nel dicembre 2009, è stato emesso decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo contro tutti i debitori. Pertanto, posto che dall'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale sono evincibili non solo l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche
i crediti ricompresi nella cessione, tale produzione (allegata all'atto della costituzione in appello) è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva della” cessionaria (App. Catania Sez. II 16.9.2023,
n. 1601, che ha confermato sentenza emessa da questo Tribunale).
In senso del tutto analogo a quanto sopra illustrato si è espressa anche la Corte di cassazione, in una recente ordinanza in cui si legge testualmente che “deve anche escludersi che la controricorrente non abbia dimostrato di essere cessionaria del credito […]. In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'LI (Cass.
22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)” (così Cass. Civ. Sez.
III 20.11.2024, n. 29872).
La prospettazione di parte opposta trova conferma anche sotto altro profilo.
Come si è visto, la titolarità del credito può essere provata anche in via presuntiva.
In diritto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Nel caso di specie, la odierna opposta – come si è visto - ha prodotto il contratto Controparte_1
originariamente stipulato dall'opponente con NC Nazionale del Lavoro s.p.a. (v. ancora all. 2 del ricorso monitorio) ed estratto riepilogativo del debito redatto da quest'ultima in data 7.9.2021 (v. all.
11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di atto in virtù del quale sono stati ceduti a crediti da parte di NC Nazionale del Lavoro s.p.a., è ragionevole Controparte_1 ritenere che la prima abbia ottenuto da quest'ultima i documenti sopra citati.
Nessuna cessione ulteriore rispetto a quella testé delineata ha interessato la posizione oggetto di causa.
La consegna di tale documentazione in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi al descritto passaggio di documenti.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto il 7.9.2021 un trasferimento di crediti tra
NC Nazionale del Lavoro s.p.a. e (v. ancora il contratto di cessione di cui Controparte_1 all'all. 5 del ricorso monitorio); per altro verso, il citato estratto riepilogativo di Parte_1 riporta il “saldo conto al 07/09/2021” (v. pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), ossia la stessa data della operazione traslativa (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n.
2780, in cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Tale coincidenza temporale consente di affermare che la cedente abbia voluto cristallizzare con chiarezza il debito dell'opponente in vista della cessione operata in favore della società ingiungente.
Quanto sopra integra dunque un ulteriore elemento indiziario che depone per l'acquisto del diritto da parte della odierna opposta (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”; v. anche la recente Cass. Civ. Sez. I 25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il “mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Sempre dall'angolo visuale della dimostrazione per presunzioni del trasferimento del credito, occorre infine ricordare che, in una non risalente pronuncia, il Supremo Collegio ha chiaramente specificato che “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario […] in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della notizia della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto dichiarazione con cui NC Nazionale del Lavoro s.p.a. – ossia la cedente – ha comunicato di aver ceduto a la posizione creditoria vantata CP_1 CP_1
nei confronti di (v. all. 6 del ricorso monitorio della comparsa di costituzione e Parte_1
risposta di parte opposta).
2.4. Anche l'eccezione con cui l'opponente ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria avversaria è infondata. In conformità al più condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, si rileva che nell'ambito dei rapporti di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura una obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v., in questi termini, Cass.
Civ. Sez. III 30.8.2011, n. 17798; Cass. Civ. Sez. III 30.1.2008, n. 2086).
Nel caso di specie, il piano di ammortamento annesso al contratto sotteso al ricorso monitorio ha previsto quale scadenza dell'ultima rata il 6.3.2034 (v. pag. 9 dell'all. 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Con la comparsa di costituzione e risposta ha specificamente dedotto che Controparte_1 Pt_1
“è decaduto dal beneficio del termine” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta
[...]
di parte opposta).
La superiore circostanza non è stata in alcun modo contestata.
Ebbene, allorché sia comunicata la decadenza dal beneficio del termine, il credito diviene immediatamente esigibile in virtù del disposto dell'art. 1186 c.c. ed azionabile per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c., sicché è da tale momento - anziché dalla scadenza dell'ultima rata originariamente contemplata - che la prescrizione deve intendersi decorrente (v., per conclusioni analoghe, Trib.
Savona 2.7.2020, n. 314, in cui il giudice di merito, ribadito che il termine di prescrizione decorre non dalle singole scadenze dei pagamenti ma da quello dell'ultima rata, ha precisato che nel caso di specie la prescrizione avrebbe dovuto reputarsi decorrente dalla data di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
v, già, Cass. Civ. Sez. II 4.8.1997, n. 7189, che, nel confermare integralmente la ricostruzione effettuata dalla sentenza di merito, ha evidenziato che, “in forza della decadenza dal beneficio del termine, la intera prestazione era esigibile, ed ai sensi dello stesso art.
2935 c. civ. è alla sola possibilità legale di esercizio del diritto che deve aversi riguardo per individuare il momento dal quale decorre il termine prescrizionale”).
A fronte di quanto sopra, l'opponente, pur essendo onerato della relativa prova, non ha dimostrato in quale data – anteriore rispetto a quella del 6.3.2034 – egli sia stato dichiarato decaduto dalla rateazione
(cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 19.11.1998, n. 11720; più di recente, v. Cass. Sez. Civ. I 5.4.2013, n. 8426, per la quale grava su chi eccepisce la prescrizione l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, segna l'inizio della decorrenza della prescrizione stessa).
A prescindere da ciò, dall'estratto conto integrale prodotto dalla società opposta emerge che fino al
6.4.2013 il piano di ammortamento del prestito personale oggetto di causa è stato regolarmente rispettato dal debitore (v. pag. 2 dell'all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Solo a partire da tale data, oltretutto, risultano addebitati interessi moratori (v. ancora pag. 2 e ss. dell'all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta). Non prima di tale momento, dunque, deve collocarsi la decadenza dal beneficio del termine dell'opponente.
Tanto chiarito e ricordato come il termine prescrizionale ordinario sia pari a dieci anni ex art. 2946
c.c., entro il decennio successivo alla citata data del 6.4.2013 - prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto risalente al 26.11.2023 (v. pag. 2 della citazione in opposizione) – CP_1
– già divenuta creditrice - ha inoltrato a comunicazione con cui ha chiesto il
[...] Parte_1 pagamento di €. 10.879,57 in relazione alla posizione debitoria n. 10636907 datata 20.1.2022 (v. all.
9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), in tal modo compiendo inequivocabilmente un atto idoneo ad impedire l'effetto estintivo della pretesa azionata nel presente giudizio (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. I 20.4.2020, n. 7918, per cui, “per produrre l'interruzione della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”; Cass. Civ. 14.6.2018,
n. 15714; Cass. Civ. 25.8.2015, n. 17123).
Trattandosi di raccomandata a/r – recante n. 68877010344-3 - spedita ai fini di cui all'art. 2943 c.c., devono applicarsi i principi degli atti unilaterali recettizi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.
Conseguentemente, la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, opera allorché la stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario;
ove la raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario stesso, siffatto momento coincide con il rilascio da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. II 6.10.2017, n. 23396; per una fattispecie assimilabile al caso sottoposto ad esame, v. Trib. Palermo Sez. III 6.10.2021, per cui,
“ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta … e quindi conosciuta nel suo contenuto …, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta - perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso - rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima … cfr. Cass. 28/09/2017 n. 22687 … Ciò detto, va osservato ancora che nel caso di mancata consegna, per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a ricevere la lettera raccomandata, questa si presume conosciuta. In tal caso è previsto che la raccomandata venga depositata presso l'Ufficio postale e di tale formalità venga data comunicazione al destinatario, mediante avviso di giacenza presso l'Ufficio postale, lasciata nella cassetta delle lettere e decorsi trenta giorni senza che il destinatario provveda al ritiro della raccomandata, questa viene restituita al mittente con la dicitura al mittente per compiuta giacenza. Il ritorno al mittente per compiuta giacenza non inficia la validità e l'efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario … cfr. Cass. 28/11/2013 n. 26708 … Nella fattispecie, l'opponente non ha rappresentato né provato circostanze idonee a smentire siffatte presunzioni”; v. Cass. Civ. Sez. II
10.10.2018, n. 25122, per cui all'atto di messa in mora, in quanto di natura stragiudiziale, deve applicarsi la disciplina dell'art. 1335 c.c., per cui la presunzione di conoscenza dell'atto è integrata dalla prova della spedizione della raccomandata e dall'attestazione di compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale;
cfr. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 21.6.2016, n. 12822).
Nella vicenda in esame, in relazione alla comunicazione sopra menzionata del 20.1.2022 risulta prodotta documentazione attestante il rilascio di avviso il 2.2.2022, a cui ha fatto seguito la restituzione al mittente per compiuta giacenza il 7.3.2022 (v. pag. 2 dell'all. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Con riguardo a tale ultimo profilo, nessuna specifica contestazione è stata articolata.
Entro il decennio successivo alla data del 7.3.2022 – dalla quale, ai sensi dell'art. 2945, comma 1,
c.c., decorre un nuovo termine prescrizionale - è stato infine notificato – il 26.11.2023 (v. ancora pag.
2 della citazione in opposizione) – il decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione.
Alla luce di quanto testé esposto, nessuna prescrizione può pertanto ritenersi maturata.
2.5. Nel testo contrattuale azionato in via monitoria si legge testualmente che gli interessi corrispettivi sono dovuti al tasso del 5,950% (v. pag. 2 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
Conseguentemente, deve ritenersi rispettato il requisito della forma scritta imposto dal comma 3 dell'art. 1284 c.c., mentre non si ravvisa – contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente – alcun rinvio agli usi piazza.
Il prestito personale oggetto di causa non ha poi previsto l'addebito di commissioni di massimo scoperto (alle quali, invece, allude l'ingiunto a pag. 7 della citazione in opposizione), oltretutto ipotizzabili esclusivamente nell'ambito di rapporti di conto corrente di corrispondenza, non ricorrenti nel caso di specie.
Deve reputarsi infondata anche la censura di usurarietà degli interessi.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso- soglia, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883). Nella ricostruzione del tasso soglia di usura degli interessi moratori, occorre poi tenere conto delle maggiorazioni applicate dalla NC d'LI ai tassi medi previsti per gli interessi corrispettivi, per procedere successivamente – secondo quanto precisato dal recente arresto delle Sezioni Unite del
Supremo Collegio - alla individuazione della soglia fissata dall'art. 2 della legge n. 108/1996 in conformità al testo vigente all'epoca della stipula del contratto di finanziamento (v. chiaramente Cass.
Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597, nella quale, esclusa ogni sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, vengono ricostruite le diverse modalità di verifica della usurarietà degli interessi moratori in ragione del momento di instaurazione del rapporto contrattuale).
Da ultimo, la Corte regolatrice ha ancora una volta ribadito la erroneità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori nella indagine relativa alla usura, evidenziando come i primi siano previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto ed i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (così Cass. Civ. Sez. I ord. 5.5.2022, n. 14214).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato e dimostrato in quali termini il tasso di interessi concretamente applicato al rapporto di prestito personale azionato con il ricorso monitorio si sia posto al di sopra del tasso soglia previsto per la categoria di operazioni di appartenenza, oltretutto non indicato.
Quanto alla doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi, va ribadito che il contratto oggetto di causa non si identifica con un conto corrente di corrispondenza.
Laddove l'opponente abbia inteso sostenere che la previsione del sistema di ammortamento alla francese per il prestito personale azionato dalla opposta si ponga in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., la censura deve considerarsi del pari infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono recentemente pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 19.7.2023.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
2.6. Nessuna clausola vessatoria si riscontra – ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005 – nel testo contrattuale sotteso al ricorso monitorio.
Ed invero, premesso che nessuna illecita capitalizzazione è dato rinvenire nel caso di specie – per le ragioni illustrate al punto che precede -, neppure si ravvisano deroghe alle disposizioni in tema di foro del consumatore o peculiari regole in tema di chiusura del conto passivo.
Quanto al primo profilo, oltretutto, si rileva che l'odierno opponente ha precisato Parte_1 nel testo contrattuale oggetto di causa di risiedere in Siracusa (v. pag. 11 dell'all. 2 del ricorso monitorio) e che anche nella citazione introduttiva dell'opposizione risulta riportato il medesimo
Comune (v. pag. 1 della citazione in opposizione).
Infine, nessuna vessatorietà può configurarsi ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del decr. lgs. n.
206/2005 in relazione alla previsione relativa agli interessi di mora, essendo essi stati quantificati al tasso del 5,950%, corrispondente a quello pattuito per i corrispettivi, senza che altri oneri siano stati contemplati per il ritardo nei pagamenti (v. pag. 3 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
3. Alla luce di tutte le argomentazioni illustrate ai punti che precedono, l'opposizione a decreto ingiuntiva va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa riconosciuta in favore della opposta (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €.
26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
180/2024:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1301/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
€. 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Così deciso in Siracusa, 1.12.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Parte_1 C.F._1
Santa Panagia n. 136 Scala L, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO DE CARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, via Venti Settembre n. 30, elettivamente domiciliata in Milano, via San
Raffaele n. 1, presso lo studio dell'avv. SANTI PUGLISI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1301/2023, con il quale il Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto il pagamento di €.
10.879,57, oltre spese e accessori del procedimento monitorio, in favore di a Controparte_1
titolo di saldo passivo del prestito personale n. 1081128 concesso da NC Nazionale del Lavoro
s.p.a.
L'opponente ha anzitutto sostenuto che controparte non avrebbe adeguatamente comprovato il credito azionato.
ha in secondo luogo eccepito la prescrizione della pretesa creditoria avversaria. Parte_1
L'ingiunto ha ancora lamentato l'applicazione di interessi ultralegali mediante rinvio agli usi piazza in assenza di valida pattuizione e l'addebito di commissioni ed oneri non previamente concordati. ha poi reputato superata la soglia di usura prevista dalla legge n. 108/1996 e violato Parte_1 il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
Per altro verso, l'opponente ha ritenuto vessatorie ai sensi del codice del consumo le clausole in tema di riserva del foro, di chiusura del conto passivo e di capitalizzazione degli interessi.
Infine, ha affermato di aver corrisposto a controparte la somma di €. 3.450,93 ed Parte_1
ha chiesto, per la denegata ipotesi di fondatezza della pretesa avversaria, di procedere alla compensazione in misura pari al superiore importo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo necessaria istruttoria, la causa
è stata rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c.
2. Nel merito, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che la società ingiungente abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa è gravata.
2.1.1. Fin dal ricorso monitorio, infatti, l'opposta ha prodotto il contratto di prestito personale stipulato da NC Nazionale del Lavoro s.p.a., da un lato, e da , da un altro lato, Parte_1 con cui quest'ultimo si è obbligato in data 4.8.2011 a corrispondere la somma di €. 18.516,84 in 276 rate mensili di €. 67,09 ciascuna al T.A.N. fisso del 5,950% (v. pagg.
1-2 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
La superiore documentazione deve reputarsi sufficiente ai fini della prova del titolo, non occorrendo invece la produzione di estratti conto, da ritenersi necessari esclusivamente per la esazione di saldi di rapporti regolati in conto corrente, non ricorrenti nel caso di specie.
2.1.2. In merito all'inadempimento, ha allegato il mancato pagamento Controparte_1 dell'importo di €. 10.879,57, costituente il risultato della sommatoria delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data del 3.3.2015 (v. pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
2.2. A fronte di ciò, ha sostenuto di aver corrisposto, in relazione al prestito Parte_1 personale oggetto di causa, l'ammontare di €. 3.450,93 (v. pag. 10 della citazione).
Tale circostanza è stata contestata dalla opposta. Quest'ultima ha in particolare replicato che, “contrariamente a quanto ex adverso asserito, dall'esame dell'estratto conto integrale del Contratto di Finanziamento (cfr. doc. 13) risulta che il sig. abbia eseguito pagamenti per complessivi Euro 1.341,80 pari alle prime n. 20 rate del Pt_1 piano di ammortamento” e che “tale somma (i.e. 1.341,80) è già stata scomputata dal debito residuo complessivo maturato dall'odierno opponente” (v. pagg. 19-20 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
L'ingiunto, pur essendo onerato della relativa prova, non ha tuttavia fornito alcuna dimostrazione dell'avvenuta corresponsione del più elevato importo di €. 3.450,93, sicché, tenuto conto della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., egli deve reputarsi sul punto soccombente.
2.3. È poi infondata la doglianza con cui l'opponente ha sostenuto che l'opposta non avrebbe adeguatamente provato di aver acquistato il credito oggetto di causa.
In punto di diritto, com'è noto, grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. l'onere CP_2
di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Secondo quanto specificato, peraltro, “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. Civ. Sez. I
28.2.2020, n. 5617).
Come è stato aggiunto dal Supremo Collegio, l'onere di provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” grava sul cessionario “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Tutti i superiori principi sono stati infine ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, che ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova sia della operazione di cessione sia della inclusione del credito in quest'ultima può, dunque, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo della posizione creditoria (v. Cass. Civ. Sez. III 6.2.2024, n. 3405, ove si legge che “non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione”, con l'ulteriore precisazione peraltro per la quale quest'ultima – ossia “la prova dell'avvenuta cessione” – “presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”; Cass. Civ. Sez. III 22.3.2024, n. 7866; v., successivamente, App. Catania Sez. I 20.6.2025,
n. 919, che, nel confermare sentenza emessa da questo Tribunale, ha richiamato il “principio per il quale l'esistenza del contratto di cessione può essere provata anche a mezzo delle presunzioni”; v., ancora, Cass. Civ. Sez. III 6.4.2025, n. 9073, in cui si osserva che, “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs.”, senza tuttavia che a ciò consegua in alcun modo la indispensabilità della produzione del contratto di cessione, “dovendo” – nel quadro della dimostrazione presuntiva della titolarità del credito, ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario”).
Va segnalato che l'ammissibilità della dimostrazione indiziaria dell'esistenza dell'atto traslativo è stata di recente inequivocabilmente riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Si legge in particolare in un precedente del Supremo Collegio: “diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n.
22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014” (così Cass. Civ. Sez. I 24.10.2025, n. 28335).
In ragione di quanto sopra si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
“la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v.
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, è in atti il contratto con cui, il 7.9.2021, NC Nazionale del Lavoro s.p.a. ha concluso una operazione di cessione di crediti con (v. all. 5 del ricorso monitorio). Controparte_1
Nessun dubbio sussiste, dunque, in merito alla esistenza dell'atto traslativo.
Tanto precisato, la società ingiungente ha altresì prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18.9.2021, da cui emerge che NC Nazionale del Lavoro s.p.a. ha trasferito a CP_1
“tutti i crediti derivanti da contratti che alla data del 30 aprile 2021 soddisfacevano i seguenti
[...] criteri cumulati (in seguito, i “Crediti Ceduti”): - Crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la Cedente;
- Crediti che derivano da rapporti denominati in Euro;
- Crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti - segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di NC d'LI; - Crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
- Crediti i cui debitori, all'atto di instaurazione del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in LI;
- Crediti indicati nella lista resa disponibile dal Cessionario al seguente link: https://www.europafactor.it/comunicazioni-credit- factor-spa/” (v. pag. 8 dell'all. 7 del ricorso monitorio).
Ebbene, la pretesa creditoria oggetto di causa discende da contratto di prestito personale concesso in
Euro a soggetto residente in [...]da NC Nazionale del Lavoro s.p.a. – ossia dalla società che ha assunto le vesti di cedente nell'operazione traslativa – e indubbiamente regolato dalla legge italiana, non presentando esso alcun elemento di transnazionalità (v. pag. 1 e pag. 11 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
L'opposta ha poi prodotto estratto riepilogativo nel quale si legge che già il “03/03/2015” il debito ammontava ad €. “10.879,57” a titolo di “capitale residuo e rate insolute” (v. pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Il superiore allegato risulta redatto dalla cedente NC Nazionale del Lavoro s.p.a. ed attesta come, in relazione al “nominativo” di “ ”, si fosse già configurata a quella data una Parte_1
“posizione a: sofferenza” (v. ancora pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Inoltre, al contratto di cessione del 7.9.2021 già richiamato è annesso l'elenco dei crediti ceduti (v. all. 5 del ricorso monitorio).
Tra le posizioni elencate in quest'ultimo rientra quella recante n. 10636907 (v. pag. 134 dell'all. 5 del ricorso monitorio), corrispondente al NDG associato all'odierno opponente nel Parte_1
citato estratto riepilogativo del debito redatto da NC Nazionale del Lavoro s.p.a. (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, in cui, in relazione al “nominativo: Parte_1
” di riporta “NDG: 10636907”).
[...]
Alla luce di quanto esposto, viene pertanto in rilievo un rapporto inquadrabile nelle categorie delineate dall'esaminato avviso della Gazzetta Ufficiale.
Espressioni analoghe a quelle rinvenibili in quest'ultimo sono state senz'altro reputate idonee ad individuare con sufficiente precisione l'oggetto del contratto di trasferimento.
In proposito, si è osservato in una recente pronuncia della giurisprudenza di merito che, “nello specifico, nell'estratto dell'avviso di pubblicazione in G.U., contenente gli estremi dell'atto di cessione e i criteri selettivi dei crediti compresi nella cessione si legge” che la cessionaria “ha acquistato pro-soluto tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)” della cedente “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito
o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso fra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (…)”. Dalla disamina del decreto ingiuntivo prodotto […] risultano presenti tutti i parametri sopra detti: trattasi infatti di credito derivante da scoperto di conto corrente e conto anticipi, accesi e garantiti nel 2004
e quindi nell'intervallo di tempo 1975-2016 indicato nell'avviso, stipulati con una persona giuridica
e qualificati come “attività finanziaria deteriorata” alla data di stipula del contratto di cessione del credito (14 luglio del 2017). Quanto a quest'ultima qualità, la circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della NC di LI specifica che sono “attività finanziarie deteriorate” quelle ricomprese nelle categorie delle “sofferenze … esposizioni scadute …sconfinanti deteriorati”. Il credito per cui è causa alla data della cessione (luglio 2017) poteva qualificarsi come attività finanziaria deteriorata in quanto, nel gennaio 2009, erano state già revocate tutte le facilitazioni creditizie e inviate intimazioni di pagamento […] e, nel dicembre 2009, è stato emesso decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo contro tutti i debitori. Pertanto, posto che dall'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale sono evincibili non solo l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche
i crediti ricompresi nella cessione, tale produzione (allegata all'atto della costituzione in appello) è sufficiente a dimostrare la legittimazione attiva della” cessionaria (App. Catania Sez. II 16.9.2023,
n. 1601, che ha confermato sentenza emessa da questo Tribunale).
In senso del tutto analogo a quanto sopra illustrato si è espressa anche la Corte di cassazione, in una recente ordinanza in cui si legge testualmente che “deve anche escludersi che la controricorrente non abbia dimostrato di essere cessionaria del credito […]. In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'LI (Cass.
22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)” (così Cass. Civ. Sez.
III 20.11.2024, n. 29872).
La prospettazione di parte opposta trova conferma anche sotto altro profilo.
Come si è visto, la titolarità del credito può essere provata anche in via presuntiva.
In diritto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Nel caso di specie, la odierna opposta – come si è visto - ha prodotto il contratto Controparte_1
originariamente stipulato dall'opponente con NC Nazionale del Lavoro s.p.a. (v. ancora all. 2 del ricorso monitorio) ed estratto riepilogativo del debito redatto da quest'ultima in data 7.9.2021 (v. all.
11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di atto in virtù del quale sono stati ceduti a crediti da parte di NC Nazionale del Lavoro s.p.a., è ragionevole Controparte_1 ritenere che la prima abbia ottenuto da quest'ultima i documenti sopra citati.
Nessuna cessione ulteriore rispetto a quella testé delineata ha interessato la posizione oggetto di causa.
La consegna di tale documentazione in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi al descritto passaggio di documenti.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto il 7.9.2021 un trasferimento di crediti tra
NC Nazionale del Lavoro s.p.a. e (v. ancora il contratto di cessione di cui Controparte_1 all'all. 5 del ricorso monitorio); per altro verso, il citato estratto riepilogativo di Parte_1 riporta il “saldo conto al 07/09/2021” (v. pag. 1 dell'all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), ossia la stessa data della operazione traslativa (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n.
2780, in cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Tale coincidenza temporale consente di affermare che la cedente abbia voluto cristallizzare con chiarezza il debito dell'opponente in vista della cessione operata in favore della società ingiungente.
Quanto sopra integra dunque un ulteriore elemento indiziario che depone per l'acquisto del diritto da parte della odierna opposta (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”; v. anche la recente Cass. Civ. Sez. I 25.8.2025, n. 23834, che ha ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'acquisto del credito il “mero” possesso da parte dell'asserito cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza della posizione creditoria, in assenza di altri indici).
Sempre dall'angolo visuale della dimostrazione per presunzioni del trasferimento del credito, occorre infine ricordare che, in una non risalente pronuncia, il Supremo Collegio ha chiaramente specificato che “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario […] in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della notizia della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto dichiarazione con cui NC Nazionale del Lavoro s.p.a. – ossia la cedente – ha comunicato di aver ceduto a la posizione creditoria vantata CP_1 CP_1
nei confronti di (v. all. 6 del ricorso monitorio della comparsa di costituzione e Parte_1
risposta di parte opposta).
2.4. Anche l'eccezione con cui l'opponente ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria avversaria è infondata. In conformità al più condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, si rileva che nell'ambito dei rapporti di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura una obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v., in questi termini, Cass.
Civ. Sez. III 30.8.2011, n. 17798; Cass. Civ. Sez. III 30.1.2008, n. 2086).
Nel caso di specie, il piano di ammortamento annesso al contratto sotteso al ricorso monitorio ha previsto quale scadenza dell'ultima rata il 6.3.2034 (v. pag. 9 dell'all. 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Con la comparsa di costituzione e risposta ha specificamente dedotto che Controparte_1 Pt_1
“è decaduto dal beneficio del termine” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta
[...]
di parte opposta).
La superiore circostanza non è stata in alcun modo contestata.
Ebbene, allorché sia comunicata la decadenza dal beneficio del termine, il credito diviene immediatamente esigibile in virtù del disposto dell'art. 1186 c.c. ed azionabile per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c., sicché è da tale momento - anziché dalla scadenza dell'ultima rata originariamente contemplata - che la prescrizione deve intendersi decorrente (v., per conclusioni analoghe, Trib.
Savona 2.7.2020, n. 314, in cui il giudice di merito, ribadito che il termine di prescrizione decorre non dalle singole scadenze dei pagamenti ma da quello dell'ultima rata, ha precisato che nel caso di specie la prescrizione avrebbe dovuto reputarsi decorrente dalla data di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
v, già, Cass. Civ. Sez. II 4.8.1997, n. 7189, che, nel confermare integralmente la ricostruzione effettuata dalla sentenza di merito, ha evidenziato che, “in forza della decadenza dal beneficio del termine, la intera prestazione era esigibile, ed ai sensi dello stesso art.
2935 c. civ. è alla sola possibilità legale di esercizio del diritto che deve aversi riguardo per individuare il momento dal quale decorre il termine prescrizionale”).
A fronte di quanto sopra, l'opponente, pur essendo onerato della relativa prova, non ha dimostrato in quale data – anteriore rispetto a quella del 6.3.2034 – egli sia stato dichiarato decaduto dalla rateazione
(cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 19.11.1998, n. 11720; più di recente, v. Cass. Sez. Civ. I 5.4.2013, n. 8426, per la quale grava su chi eccepisce la prescrizione l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, segna l'inizio della decorrenza della prescrizione stessa).
A prescindere da ciò, dall'estratto conto integrale prodotto dalla società opposta emerge che fino al
6.4.2013 il piano di ammortamento del prestito personale oggetto di causa è stato regolarmente rispettato dal debitore (v. pag. 2 dell'all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Solo a partire da tale data, oltretutto, risultano addebitati interessi moratori (v. ancora pag. 2 e ss. dell'all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta). Non prima di tale momento, dunque, deve collocarsi la decadenza dal beneficio del termine dell'opponente.
Tanto chiarito e ricordato come il termine prescrizionale ordinario sia pari a dieci anni ex art. 2946
c.c., entro il decennio successivo alla citata data del 6.4.2013 - prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto risalente al 26.11.2023 (v. pag. 2 della citazione in opposizione) – CP_1
– già divenuta creditrice - ha inoltrato a comunicazione con cui ha chiesto il
[...] Parte_1 pagamento di €. 10.879,57 in relazione alla posizione debitoria n. 10636907 datata 20.1.2022 (v. all.
9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), in tal modo compiendo inequivocabilmente un atto idoneo ad impedire l'effetto estintivo della pretesa azionata nel presente giudizio (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. I 20.4.2020, n. 7918, per cui, “per produrre l'interruzione della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che, sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”; Cass. Civ. 14.6.2018,
n. 15714; Cass. Civ. 25.8.2015, n. 17123).
Trattandosi di raccomandata a/r – recante n. 68877010344-3 - spedita ai fini di cui all'art. 2943 c.c., devono applicarsi i principi degli atti unilaterali recettizi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.
Conseguentemente, la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, opera allorché la stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario;
ove la raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario stesso, siffatto momento coincide con il rilascio da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. II 6.10.2017, n. 23396; per una fattispecie assimilabile al caso sottoposto ad esame, v. Trib. Palermo Sez. III 6.10.2021, per cui,
“ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta … e quindi conosciuta nel suo contenuto …, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta - perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso - rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima … cfr. Cass. 28/09/2017 n. 22687 … Ciò detto, va osservato ancora che nel caso di mancata consegna, per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a ricevere la lettera raccomandata, questa si presume conosciuta. In tal caso è previsto che la raccomandata venga depositata presso l'Ufficio postale e di tale formalità venga data comunicazione al destinatario, mediante avviso di giacenza presso l'Ufficio postale, lasciata nella cassetta delle lettere e decorsi trenta giorni senza che il destinatario provveda al ritiro della raccomandata, questa viene restituita al mittente con la dicitura al mittente per compiuta giacenza. Il ritorno al mittente per compiuta giacenza non inficia la validità e l'efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario … cfr. Cass. 28/11/2013 n. 26708 … Nella fattispecie, l'opponente non ha rappresentato né provato circostanze idonee a smentire siffatte presunzioni”; v. Cass. Civ. Sez. II
10.10.2018, n. 25122, per cui all'atto di messa in mora, in quanto di natura stragiudiziale, deve applicarsi la disciplina dell'art. 1335 c.c., per cui la presunzione di conoscenza dell'atto è integrata dalla prova della spedizione della raccomandata e dall'attestazione di compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale;
cfr. anche Cass. Civ. Sez. Lav. 21.6.2016, n. 12822).
Nella vicenda in esame, in relazione alla comunicazione sopra menzionata del 20.1.2022 risulta prodotta documentazione attestante il rilascio di avviso il 2.2.2022, a cui ha fatto seguito la restituzione al mittente per compiuta giacenza il 7.3.2022 (v. pag. 2 dell'all. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Con riguardo a tale ultimo profilo, nessuna specifica contestazione è stata articolata.
Entro il decennio successivo alla data del 7.3.2022 – dalla quale, ai sensi dell'art. 2945, comma 1,
c.c., decorre un nuovo termine prescrizionale - è stato infine notificato – il 26.11.2023 (v. ancora pag.
2 della citazione in opposizione) – il decreto ingiuntivo oggetto di odierna opposizione.
Alla luce di quanto testé esposto, nessuna prescrizione può pertanto ritenersi maturata.
2.5. Nel testo contrattuale azionato in via monitoria si legge testualmente che gli interessi corrispettivi sono dovuti al tasso del 5,950% (v. pag. 2 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
Conseguentemente, deve ritenersi rispettato il requisito della forma scritta imposto dal comma 3 dell'art. 1284 c.c., mentre non si ravvisa – contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente – alcun rinvio agli usi piazza.
Il prestito personale oggetto di causa non ha poi previsto l'addebito di commissioni di massimo scoperto (alle quali, invece, allude l'ingiunto a pag. 7 della citazione in opposizione), oltretutto ipotizzabili esclusivamente nell'ambito di rapporti di conto corrente di corrispondenza, non ricorrenti nel caso di specie.
Deve reputarsi infondata anche la censura di usurarietà degli interessi.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso- soglia, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883). Nella ricostruzione del tasso soglia di usura degli interessi moratori, occorre poi tenere conto delle maggiorazioni applicate dalla NC d'LI ai tassi medi previsti per gli interessi corrispettivi, per procedere successivamente – secondo quanto precisato dal recente arresto delle Sezioni Unite del
Supremo Collegio - alla individuazione della soglia fissata dall'art. 2 della legge n. 108/1996 in conformità al testo vigente all'epoca della stipula del contratto di finanziamento (v. chiaramente Cass.
Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597, nella quale, esclusa ogni sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, vengono ricostruite le diverse modalità di verifica della usurarietà degli interessi moratori in ragione del momento di instaurazione del rapporto contrattuale).
Da ultimo, la Corte regolatrice ha ancora una volta ribadito la erroneità della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori nella indagine relativa alla usura, evidenziando come i primi siano previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto ed i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (così Cass. Civ. Sez. I ord. 5.5.2022, n. 14214).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato e dimostrato in quali termini il tasso di interessi concretamente applicato al rapporto di prestito personale azionato con il ricorso monitorio si sia posto al di sopra del tasso soglia previsto per la categoria di operazioni di appartenenza, oltretutto non indicato.
Quanto alla doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi, va ribadito che il contratto oggetto di causa non si identifica con un conto corrente di corrispondenza.
Laddove l'opponente abbia inteso sostenere che la previsione del sistema di ammortamento alla francese per il prestito personale azionato dalla opposta si ponga in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., la censura deve considerarsi del pari infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono recentemente pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del 19.7.2023.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
2.6. Nessuna clausola vessatoria si riscontra – ai sensi dell'art. 33 del decr. lgs. n. 206/2005 – nel testo contrattuale sotteso al ricorso monitorio.
Ed invero, premesso che nessuna illecita capitalizzazione è dato rinvenire nel caso di specie – per le ragioni illustrate al punto che precede -, neppure si ravvisano deroghe alle disposizioni in tema di foro del consumatore o peculiari regole in tema di chiusura del conto passivo.
Quanto al primo profilo, oltretutto, si rileva che l'odierno opponente ha precisato Parte_1 nel testo contrattuale oggetto di causa di risiedere in Siracusa (v. pag. 11 dell'all. 2 del ricorso monitorio) e che anche nella citazione introduttiva dell'opposizione risulta riportato il medesimo
Comune (v. pag. 1 della citazione in opposizione).
Infine, nessuna vessatorietà può configurarsi ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del decr. lgs. n.
206/2005 in relazione alla previsione relativa agli interessi di mora, essendo essi stati quantificati al tasso del 5,950%, corrispondente a quello pattuito per i corrispettivi, senza che altri oneri siano stati contemplati per il ritardo nei pagamenti (v. pag. 3 dell'all. 2 del ricorso monitorio).
3. Alla luce di tutte le argomentazioni illustrate ai punti che precedono, l'opposizione a decreto ingiuntiva va rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di . Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa riconosciuta in favore della opposta (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €.
26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
180/2024:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1301/2023, Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
€. 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge. Così deciso in Siracusa, 1.12.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti