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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2020 promossa da:
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'Annunzio Cesare, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Fattore Antonio, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.12.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 17.6.2020, telematicamente notificato in data 16.6.2020,
(di seguito Controparte_1
ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_3
(di seguito , deducendo di essere creditrice della convenuta per la gestione dei servizi di CP_2 depurazione dei reflui domestici provenienti dagli agglomerati di Vasto e San Salvo.
Pag. 1 a 7 In particolare, ha sostenuto l'attrice che, in forza della convenzione disciplinare del 14.9.2006 intercorsa tra CO.A.S.I.V. e n. 6, si è occupata, quale partecipata del CO.A.S.I.V. e in forza di CP_4 contratto dell'8.8.2003, della gestione tecnico-amministrativa dei servizi di fornitura di acqua potabile di soccorso per l'alimentazione delle necessità urbane nella fascia costiera dei Comuni di
Vasto e San Salvo e depurazione reflui domestici provenienti dagli agglomerati industriali di
Vasto e San Salvo. In merito a quest'ultima attività, negli accordi intercorsi tra e CP_1 CP_2 del 18.10.2006, il costo del servizio è stato determinato in € 0,22/mc, oltre IVA, facendo espressamente salvi gli adeguamenti a seguito di variazioni stabilite dall'A.T.O. n.6.
Tuttavia, pur essendo la tariffa applicata all'utenza progressivamente aumentata, l'ammontare degli importi che la ha versato a er il servizio di depurazione è rimasto invariato, CP_2 CP_1 per cui ha diritto all'adeguamento tariffario pari a complessivi € 2.393.911,00 (oltre IVA e interessi), calcolati sulla base dei dati di consumo idrico forniti da Controparte_2
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, 1) Accertare e dichiarare il diritto di come in atti Controparte_1 all'adeguamento tariffario nella misura di cui al combinato disposto dell'art.8 e 10 della convenzione A.T.O. n.6 – CO.A.S.I.V. del 14/09/2006, e dell'art.3 della successiva convenzione CP_2
– CON.I.V. S.p.a. del 18/10/2006, per i servizi prestati in base alle suddette convenzioni, a
[...] seguito delle variazioni tariffarie per il servizio di depurazione, intervenute successivamente all'epoca di conclusione dei contratti ed applicate da all'utenza; 2) Accertare e Controparte_2 dichiarare, per l'effetto, che è debitrice nei confronti di come in atti Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di € 2.393.911,00, (Euro duemilionitrecentonovantatremilanovencentoundici/00) oltre
I.V.A. di legge ed interessi, dal dovuto al saldo, nella misura spettante in base all'art.8 e 10 della convenzione A.T.O. n.
6 - CO.A.S.I.V. del 14/09/2006, ed all'art.3 della convenzione – Controparte_2
CON.I.V. S.p.a. del 18/10/2006, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per differenze tariffarie, percepite da in base alla tariffazione applicata all'utenza, spettanti a Controparte_2 come in atti per i servizi di depurazione svolti in base alle suddette convenzioni, e ad Controparte_1 oggi non corrisposte;
3) per l'effetto condannare la al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 come in atti, dell'importo di € 2.393.911,00, (Euro due-
[...] milionitrecentonovantatremilanovencentoundici/00) oltre I.V.A. di legge ed interessi, dal dovuto al saldo, nella misura spettante in base all'art.10 della convenzione A.T.O. n.6 – CO.A.S.I.V. del
14/09/2006 ed all'art.3 della convenzione – CON.I.V. S.p.a. del 18/10/2006, o della Controparte_2 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Pag. 2 a 7 Con comparsa di risposta depositata il 20.10.2020, si è tempestivamente costituita Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo: l'inesistenza del credito azionato, posto che non erano intervenute delibere dell'autorità preposta in variazione del corrispettivo previsto nell'accordo del 18.10.2006 e, preliminarmente, la prescrizione del credito, l'erronea quantificazione degli importi richiesti e l'assenza di presupposti giuridici e di fatto a fondamento della domanda.
Sulla scorta delle richiamate considerazioni ha, quindi, così concluso: “A) - in via preliminare, dichiarare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli eventuali pretesi crediti relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; B) sempre in via preliminare e di merito, riconosciuta la natura di confessione stragiudiziale della dichiarazione di contenuta nel documento Controparte_1
Doc.6, contenere l'importo della richiesta attorea in €.464.134,00; C) nel merito, rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
D) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese creditorie, riconosciuta la natura di confessione stragiudiziale della dichiarazione di di cui al Doc.6, contenere le stesse Controparte_1 nella misura di €.464.134,00 ovvero in altra minore misura ritenuta di giustizia;
E) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avanzate da parte attrice, inferire il quantum debeatur nella minor somma ritenuta di Giustizia e risultante a seguito dell'istruttoria di causa;
F) condannare sempre e comunque in Controparte_1 persona dei liquidatori/legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Così incardinato il procedimento e svolta la trattazione, fallito il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21.1.2025, all'esito dell'udienza cartolare del 12.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
1. Sull'eccepita prescrizione del credito
La convenuta ha eccepito la prescrizione parziale del credito sostenendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2948 n. 4 c.c. e, quindi, la prescrizione quinquennale dettata da tale norma per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Ritiene, tuttavia il giudicante, conformemente a quanto sostenuto da parte attrice, che alla presente fattispecie debba applicarsi l'ordinario termine decennale di prescrizione.
La corte di legittimità ha, infatti, più volte chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art.
Pag. 3 a 7 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica del credito deve essere originaria e non "derivata" (Cass. n. 17197 del 09.10.2012, Cass.
n. 6877 del 03.04.2015, Cass. n. 22276 del 03.11.2016) sicché la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché, come nel caso di specie, si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento e una fase di liquidazione specifica del credito (cfr. Cass.
28060/2023).
Guardando al caso di specie, si osserva che la convenzione stipulata in data 18.10.2006 tra CP_2
e ha previsto che il pagamento a saldo dei servizi di depurazione debbano
[...] Controparte_1 essere effettuati a seguito dell'emissione della relativa fattura da parte di entro sessanta CP_1 giorni dalla ricezione della comunicazione dei consumi effettivi da parte di fissata Controparte_2 per previsione contrattuale entro il 30 settembre di ogni anno (cfr. doc. 4 art.3 – atto di citazione).
Conseguentemente, poiché il pagamento è subordinato a detti adempimenti e alla conseguente fase di accertamento e liquidazione del quantum dovuto, non è possibile sussumere la prestazione nel perimetro di cui al citato art. 2948, n. 4, come correttamente rilevato da parte attrice.
Alla luce delle risultanze di causa non è, dunque, condivisibile l'applicazione della prescrizione quinquennale in luogo di quella ordinaria di durata decennale.
Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio risale alla missiva del 24.2.2016, contenente un valido ed efficace atto di messa in mora, non risulta maturata la prescrizione estintiva decennale (cfr. doc. 45 – memoria ex art. 183, comma 6, n.
2. c.p.c. attrice).
2. Sulla dichiarazione confessoria in merito al quantum dovuto e sulla illegittima moltiplicazione delle azioni giudiziarie.
Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione vertente sulla portata confessoria della comunicazione inviata via pec da l 21.11.2018, nella quale è stato richiesto il pagamento CP_1 dell'importo di € 464.134,00, non essendo possibile desumere dal tenore letterale della missiva il titolo della pretesa e, quindi, ritenere che la richiesta stragiudiziale coincida con le ragioni azionate nel presente giudizio (cfr. doc. 6 fascicolo convenuta).
Pag. 4 a 7 In merito all'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla convenuta si rileva, in primo luogo, che essa risulta ammissibile non soggiacendo a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è questione rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale (Cass. 27089/2021), ma che la stessa si rivela infondata atteso che dall'analisi dei decreti ingiuntivi notificati alla convenuta (cfr. doc. 5 e 6 - atto di citazione) emerge il differente oggetto rispetto a quello dell'odierna controversia, trattandosi di somme reclamate per fatture impagate a titolo di forniture di acqua potabile e servizi di fognature e depurazione, e non invece, come nella specie, dell'incremento del dovuto in seguito al rinnovo delle tariffe applicate all'utenza.
3. Sulla carenza di legittimazione attiva di parte attrice.
La convenuta ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che l'unica titolare del diritto al pagamento delle somma da parte di sarebbe la COAS.I.V. CP_2
CP_ essendo società partecipata di COAS.IV., esclusivamente titolare della “gestione tecnico- CP_5 amministrativa” (art. 2 – contratto 8.8.2003), senza che si sia realizzata alcuna cessione del contratto e dei consequenziali diritti che consentono a di agire in luogo della COAS.I.V. CP_1
(cfr. doc. n. 2 – atto di citazione).
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, CON.I.V. è società partecipata di COAS.I.V. e per essa si occupa della gestione tecnico-amministrativa dei servizi di depurazione e fornitura idrica delle aree industriali
Pag. 5 a 7 di Vasto e San Salvo.
La società partecipata si presenta formalmente come un'impresa societaria privata e soggiace alla relativa disciplina in quanto i tratti pubblicistici si fermano a livello di gestione, senza concernere le strutture operative attraverso le quali agisce e i rapporti esterni e di organizzazione sono regolati dalle norme del diritto comune e, in particolare, dalle regole relative al modello societario scelto. Pertanto, la società partecipata è un soggetto dotato di un'autonoma identità e capacità di agire in giudizio.
Nel quadro degli accordi intercorsi, CON.I.V. è indicata quale parte contrattuale, risultando quale soggetto giuridico che di fatto svolge le attività di depurazione e fornitura dedotte in convenzione e figura quale soggetto percettore del corrispettivo da parte di oltre che come diretta CP_2 firmataria della convenzione del 18.10.2006 (cfr. doc. 4 atto di citazione).
Come correttamente rilevato dall'attrice, CON.I.V. non agisce in giudizio in rappresentanza di
CO.A.S.I.V. ma attivando un proprio diritto contrattuale, derivante dall'accordo del 18.10.2006, accordo che si pone a valle dell'affidamento ricevuto da CO.A.S.I.V. ed è concluso direttamente tra le odierne contendenti.
Pertanto, la titolarità sostanziale della posizione soggettiva fatta valere in giudizio da . CP_5 discende dall'individuazione della stessa in colei che ha effettuato le prestazioni dedotte nella convenzione del 18.10.2006 e materialmente incamerato i pagamenti da parte di dei quali CP_2
è chiesta l'integrazione alla luce dell'adeguamento tariffario.
Anche detta eccezione preliminare è, dunque, infondata.
4. Rimessione della causa sul ruolo.
Venendo al merito, si ritiene indispensabile un approfondimento istruttorio tecnico che, alla luce della normativa rilevante di settore e della copiosa documentazione di causa, di natura eminentemente tecnica, valuti l'intervenuto dedotto adeguamento tariffario e la sussistenza dei presupposti della pretesa attorea, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 a 7 - rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2020 promossa da:
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'Annunzio Cesare, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Fattore Antonio, come da procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.12.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 17.6.2020, telematicamente notificato in data 16.6.2020,
(di seguito Controparte_1
ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_3
(di seguito , deducendo di essere creditrice della convenuta per la gestione dei servizi di CP_2 depurazione dei reflui domestici provenienti dagli agglomerati di Vasto e San Salvo.
Pag. 1 a 7 In particolare, ha sostenuto l'attrice che, in forza della convenzione disciplinare del 14.9.2006 intercorsa tra CO.A.S.I.V. e n. 6, si è occupata, quale partecipata del CO.A.S.I.V. e in forza di CP_4 contratto dell'8.8.2003, della gestione tecnico-amministrativa dei servizi di fornitura di acqua potabile di soccorso per l'alimentazione delle necessità urbane nella fascia costiera dei Comuni di
Vasto e San Salvo e depurazione reflui domestici provenienti dagli agglomerati industriali di
Vasto e San Salvo. In merito a quest'ultima attività, negli accordi intercorsi tra e CP_1 CP_2 del 18.10.2006, il costo del servizio è stato determinato in € 0,22/mc, oltre IVA, facendo espressamente salvi gli adeguamenti a seguito di variazioni stabilite dall'A.T.O. n.6.
Tuttavia, pur essendo la tariffa applicata all'utenza progressivamente aumentata, l'ammontare degli importi che la ha versato a er il servizio di depurazione è rimasto invariato, CP_2 CP_1 per cui ha diritto all'adeguamento tariffario pari a complessivi € 2.393.911,00 (oltre IVA e interessi), calcolati sulla base dei dati di consumo idrico forniti da Controparte_2
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, 1) Accertare e dichiarare il diritto di come in atti Controparte_1 all'adeguamento tariffario nella misura di cui al combinato disposto dell'art.8 e 10 della convenzione A.T.O. n.6 – CO.A.S.I.V. del 14/09/2006, e dell'art.3 della successiva convenzione CP_2
– CON.I.V. S.p.a. del 18/10/2006, per i servizi prestati in base alle suddette convenzioni, a
[...] seguito delle variazioni tariffarie per il servizio di depurazione, intervenute successivamente all'epoca di conclusione dei contratti ed applicate da all'utenza; 2) Accertare e Controparte_2 dichiarare, per l'effetto, che è debitrice nei confronti di come in atti Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di € 2.393.911,00, (Euro duemilionitrecentonovantatremilanovencentoundici/00) oltre
I.V.A. di legge ed interessi, dal dovuto al saldo, nella misura spettante in base all'art.8 e 10 della convenzione A.T.O. n.
6 - CO.A.S.I.V. del 14/09/2006, ed all'art.3 della convenzione – Controparte_2
CON.I.V. S.p.a. del 18/10/2006, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per differenze tariffarie, percepite da in base alla tariffazione applicata all'utenza, spettanti a Controparte_2 come in atti per i servizi di depurazione svolti in base alle suddette convenzioni, e ad Controparte_1 oggi non corrisposte;
3) per l'effetto condannare la al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 come in atti, dell'importo di € 2.393.911,00, (Euro due-
[...] milionitrecentonovantatremilanovencentoundici/00) oltre I.V.A. di legge ed interessi, dal dovuto al saldo, nella misura spettante in base all'art.10 della convenzione A.T.O. n.6 – CO.A.S.I.V. del
14/09/2006 ed all'art.3 della convenzione – CON.I.V. S.p.a. del 18/10/2006, o della Controparte_2 diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Pag. 2 a 7 Con comparsa di risposta depositata il 20.10.2020, si è tempestivamente costituita Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo: l'inesistenza del credito azionato, posto che non erano intervenute delibere dell'autorità preposta in variazione del corrispettivo previsto nell'accordo del 18.10.2006 e, preliminarmente, la prescrizione del credito, l'erronea quantificazione degli importi richiesti e l'assenza di presupposti giuridici e di fatto a fondamento della domanda.
Sulla scorta delle richiamate considerazioni ha, quindi, così concluso: “A) - in via preliminare, dichiarare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli eventuali pretesi crediti relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; B) sempre in via preliminare e di merito, riconosciuta la natura di confessione stragiudiziale della dichiarazione di contenuta nel documento Controparte_1
Doc.6, contenere l'importo della richiesta attorea in €.464.134,00; C) nel merito, rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
D) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese creditorie, riconosciuta la natura di confessione stragiudiziale della dichiarazione di di cui al Doc.6, contenere le stesse Controparte_1 nella misura di €.464.134,00 ovvero in altra minore misura ritenuta di giustizia;
E) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avanzate da parte attrice, inferire il quantum debeatur nella minor somma ritenuta di Giustizia e risultante a seguito dell'istruttoria di causa;
F) condannare sempre e comunque in Controparte_1 persona dei liquidatori/legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Così incardinato il procedimento e svolta la trattazione, fallito il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21.1.2025, all'esito dell'udienza cartolare del 12.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
1. Sull'eccepita prescrizione del credito
La convenuta ha eccepito la prescrizione parziale del credito sostenendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2948 n. 4 c.c. e, quindi, la prescrizione quinquennale dettata da tale norma per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Ritiene, tuttavia il giudicante, conformemente a quanto sostenuto da parte attrice, che alla presente fattispecie debba applicarsi l'ordinario termine decennale di prescrizione.
La corte di legittimità ha, infatti, più volte chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art.
Pag. 3 a 7 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica del credito deve essere originaria e non "derivata" (Cass. n. 17197 del 09.10.2012, Cass.
n. 6877 del 03.04.2015, Cass. n. 22276 del 03.11.2016) sicché la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché, come nel caso di specie, si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento e una fase di liquidazione specifica del credito (cfr. Cass.
28060/2023).
Guardando al caso di specie, si osserva che la convenzione stipulata in data 18.10.2006 tra CP_2
e ha previsto che il pagamento a saldo dei servizi di depurazione debbano
[...] Controparte_1 essere effettuati a seguito dell'emissione della relativa fattura da parte di entro sessanta CP_1 giorni dalla ricezione della comunicazione dei consumi effettivi da parte di fissata Controparte_2 per previsione contrattuale entro il 30 settembre di ogni anno (cfr. doc. 4 art.3 – atto di citazione).
Conseguentemente, poiché il pagamento è subordinato a detti adempimenti e alla conseguente fase di accertamento e liquidazione del quantum dovuto, non è possibile sussumere la prestazione nel perimetro di cui al citato art. 2948, n. 4, come correttamente rilevato da parte attrice.
Alla luce delle risultanze di causa non è, dunque, condivisibile l'applicazione della prescrizione quinquennale in luogo di quella ordinaria di durata decennale.
Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio risale alla missiva del 24.2.2016, contenente un valido ed efficace atto di messa in mora, non risulta maturata la prescrizione estintiva decennale (cfr. doc. 45 – memoria ex art. 183, comma 6, n.
2. c.p.c. attrice).
2. Sulla dichiarazione confessoria in merito al quantum dovuto e sulla illegittima moltiplicazione delle azioni giudiziarie.
Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione vertente sulla portata confessoria della comunicazione inviata via pec da l 21.11.2018, nella quale è stato richiesto il pagamento CP_1 dell'importo di € 464.134,00, non essendo possibile desumere dal tenore letterale della missiva il titolo della pretesa e, quindi, ritenere che la richiesta stragiudiziale coincida con le ragioni azionate nel presente giudizio (cfr. doc. 6 fascicolo convenuta).
Pag. 4 a 7 In merito all'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla convenuta si rileva, in primo luogo, che essa risulta ammissibile non soggiacendo a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è questione rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale (Cass. 27089/2021), ma che la stessa si rivela infondata atteso che dall'analisi dei decreti ingiuntivi notificati alla convenuta (cfr. doc. 5 e 6 - atto di citazione) emerge il differente oggetto rispetto a quello dell'odierna controversia, trattandosi di somme reclamate per fatture impagate a titolo di forniture di acqua potabile e servizi di fognature e depurazione, e non invece, come nella specie, dell'incremento del dovuto in seguito al rinnovo delle tariffe applicate all'utenza.
3. Sulla carenza di legittimazione attiva di parte attrice.
La convenuta ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che l'unica titolare del diritto al pagamento delle somma da parte di sarebbe la COAS.I.V. CP_2
CP_ essendo società partecipata di COAS.IV., esclusivamente titolare della “gestione tecnico- CP_5 amministrativa” (art. 2 – contratto 8.8.2003), senza che si sia realizzata alcuna cessione del contratto e dei consequenziali diritti che consentono a di agire in luogo della COAS.I.V. CP_1
(cfr. doc. n. 2 – atto di citazione).
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, CON.I.V. è società partecipata di COAS.I.V. e per essa si occupa della gestione tecnico-amministrativa dei servizi di depurazione e fornitura idrica delle aree industriali
Pag. 5 a 7 di Vasto e San Salvo.
La società partecipata si presenta formalmente come un'impresa societaria privata e soggiace alla relativa disciplina in quanto i tratti pubblicistici si fermano a livello di gestione, senza concernere le strutture operative attraverso le quali agisce e i rapporti esterni e di organizzazione sono regolati dalle norme del diritto comune e, in particolare, dalle regole relative al modello societario scelto. Pertanto, la società partecipata è un soggetto dotato di un'autonoma identità e capacità di agire in giudizio.
Nel quadro degli accordi intercorsi, CON.I.V. è indicata quale parte contrattuale, risultando quale soggetto giuridico che di fatto svolge le attività di depurazione e fornitura dedotte in convenzione e figura quale soggetto percettore del corrispettivo da parte di oltre che come diretta CP_2 firmataria della convenzione del 18.10.2006 (cfr. doc. 4 atto di citazione).
Come correttamente rilevato dall'attrice, CON.I.V. non agisce in giudizio in rappresentanza di
CO.A.S.I.V. ma attivando un proprio diritto contrattuale, derivante dall'accordo del 18.10.2006, accordo che si pone a valle dell'affidamento ricevuto da CO.A.S.I.V. ed è concluso direttamente tra le odierne contendenti.
Pertanto, la titolarità sostanziale della posizione soggettiva fatta valere in giudizio da . CP_5 discende dall'individuazione della stessa in colei che ha effettuato le prestazioni dedotte nella convenzione del 18.10.2006 e materialmente incamerato i pagamenti da parte di dei quali CP_2
è chiesta l'integrazione alla luce dell'adeguamento tariffario.
Anche detta eccezione preliminare è, dunque, infondata.
4. Rimessione della causa sul ruolo.
Venendo al merito, si ritiene indispensabile un approfondimento istruttorio tecnico che, alla luce della normativa rilevante di settore e della copiosa documentazione di causa, di natura eminentemente tecnica, valuti l'intervenuto dedotto adeguamento tariffario e la sussistenza dei presupposti della pretesa attorea, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 a 7 - rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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