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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 3653/2023 promossa in grado d'appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Catania, alla via Trieste, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Federico Arena, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, c. 4, cpc, indica per le comunicazioni di cancelleria il seguente numero di fax 095 8737073 ed il seguente indirizzo di posta Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. in persona del suo Controparte_1 C.F._1
legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Italia in Milano – 20123- Via Sperorari n. 8, ed elettivamente domiciliata in Bollate (MI) via Matteotti n 11 presso lo studio degli avv.ti Norberto
Quieti e Anna Tarricone, suoi procuratori e difensori nel giudizio di primo grado
APPELLATO
E
, contumace. CP_2
pagina 1 di 14 APPELLATO
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
PER LA RIFORMA appello avverso la sentenza n. 9350/2024, emessa all'esito del giudizio n.
15345/2023 R.G. dal Tribunale Civile di Milano Giudice Dott. Roberto Pertile, il 25 ottobre 2024, depositata in pari data, notificata il 30.10.2024.
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza appellata, che deve essere dichiarata errata, viziata, illogica, ingiusta, nulla e/o annullata e/o in subordine rimessa in primo rado:
- Preliminarmente, accogliere l'istanza di sospensione ex art 283 cpc;
- sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare errata ed illogica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso pronuncia di improcedibilità ed ha erroneamente applicato il principio della ragione più liquida, con conseguente illegittimo assorbimento e violazione del diritto di difesa ex art
24 Cost., violazione dell'art 276 c. 2 cpc ed error in procedendo, con conseguente modifica della sentenza di primo grado e con le conseguenti statuizioni di improcedibilità della domanda svolta in primo grado;
- in subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare errata ed illogica la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara non provata la domanda di parte attrice in ragione di una presunta mancata dimostrazione dell'esistenza della dinamica dell'incidente, con le conseguenti statuizioni, rigettando ogni altra domanda proposta dalle convenute in primo grado, sempre con le conseguenti statuizioni;
- ritenere e dichiarare errata ed illogica la sentenza di primo grado nella parte in cui dispone la condanna alle spese e la condanna ex art 96 c. 3 cpc in danno di parte attrice, con le conseguenti statuizioni;
- condannare le parti appellate a restituire le somme che dovessero essere state pagate in corso di causa;
- ritenere improcedibile la domanda svolta in primo grado;
- in subordine, rimettere la causa al Primo Grado per le opportune statuizioni;
pagina 2 di 14 - in ulteriore subordine, accogliere le domande avanzate sia in primo che in secondo grado, concedendo termini per richiedere i mezzi istruttori (prova per testi e, all'esito, CTU); - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di parte appellante relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, per infondatezza dei motivi adotti, stante l'inesistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, e per tutti i motivi indicati in atti;
NEL MERITO: respingere l'appello di controparte e tutte le domande formulate dal sig. , in quanto Parte_1
infondate in fatto e diritto e non provate, per tutte le ragioni indicate in atti, con integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 9350-2024 del Tribunale di Milano;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 marzo 2023, il sig. conveniva il sig. e Parte_1 CP_3 [...]
presso il Tribunale di Milano allo scopo di accertare la dinamica dell'incidente Controparte_4
subito e la condanna solidale al risarcimento di danni quantificati in complessivi € 689.670,00 (o diversa somma ritenuta equa), articolati in: lesioni biologiche per invalidità permanente 65% (€
583.067,00), inabilità temporanea assoluta 30 giorni al 100% (€ 2.970,00), inabilità temporanea parziale 75% (€ 4.455,00), spese mediche sostenute (€ 2.000,00).
A sostegno delle proprie richieste, l'attore deduceva che, in data 17.08.2021, si trovava – nel pieno rispetto delle norme del codice della strada – a percorrere in sella al proprio motociclo la strada provinciale SP 92, appartenente al comune di Belpasso (CT), quando, giunto al km 11,500, veniva travolto dall'autovettura Peugeot 2008 del sig. che, proveniente dal senso opposto, invadeva CP_2
la corsia percorsa dal motociclo.
pagina 3 di 14 A causa dell'impatto, l'attore riportava gravi lesioni personali che determinavano il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 65%.
Il 18.9.2023 si costituiva la convenuta eccependo di essere stata Controparte_4
erroneamente coinvolta nel giudizio instauratosi in quanto mero intermediario assicurativo: il veicolo
CP_ del sig. risultava, infatti, assicurato presso ( di seguito, ”), come CP_2 Controparte_1
attestato dai verbali delle Forze dell'Ordine. si era, inoltre, sempre presentata nelle Controparte_4
CP_ comunicazioni quale delegata di per la gestione stragiudiziale del sinistro, circostanza confermata dallo stesso attore che, nel proprio atto introduttivo, indicava quest'ultima come assicuratore RCA del proprio autoveicolo.
Le domande risultavano, inoltre, infondate nel merito: non solo non era stata dimostrata un'invasione di corsia ad opera del sig. , ma, al contrario, le risultanze istruttorie indicavano che l'incidente CP_2
era da attribuirsi alla condotta del sig. . Pt_1
La convenuta, in conclusione, chiedeva di accertare preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed, in subordine, respingere tutte le domande dell'attore in quanto infondate.
CP_ In data 18.9.2023 interveniva volontariamente in giudizio l'assicuratrice , la quale confermava di essere l'assicuratrice del veicolo di proprietà del sig. . Essa sottolineava, tuttavia, che la CP_2
domanda era improcedibile per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, oltre ad essere infondata nel merito, per mancato assolvimento dell'onere della prova circa la dinamica del sinistro: come ricavato dai rilievi effettuati dai Carabinieri che erano intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, la responsabilità dell'incidente doveva essere esclusivamente imputata al sig. . Pt_1
Controparte lamentava, altresì, come il sig. fosse sprovvisto della necessaria copertura Pt_1
assicurativa in violazione del art. 193 co. 2 C.d.S. ed, inoltre, sul motociclo di sua proprietà pendeva un provvedimento amministrativo della S.E.R.I.T. Sicilia per la somma di € 12.060,03. Infine, mancava la prova del quantum debeatur, tanto in riferimento al danno non patrimoniale, quanto in punto di danno patrimoniale.
La convenuta concludeva, quindi, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 19.9.2023 veniva assegnato all'attore termine di quindici giorni per invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
12.9.2014 n. 132 che, tuttavia, veniva adempiuto unicamente nei confronti dell'assicuratore.
pagina 4 di 14 Nonostante ciò, si costituiva il sig. e, con comparsa depositata il 27.9.2023, osservava che nei CP_2
suoi confronti non era stato esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita con conseguente improcedibilità della domanda.
Contestava, inoltre, la domanda nel merito, attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro all'attore per l'invasione della corsia opposta. Tale ricostruzione era suffragata dagli accertamenti dei
Carabinieri, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni oculari e dalla decisione del GIP del Tribunale di
Catania di archiviare il procedimento penale (R.G.N.R. 10489/2021) a carico del sig. . CP_2
In considerazione del fatto che la domanda attorea risultava totalmente priva di fondamento ed, anzi, basata su elementi falsi, sussisteva la responsabilità processuale aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
In riferimento al quantum del danno richiesto, venivano contestati espressamente i postumi permanenti e la loro riferibilità al sinistro. Il convenuto, quindi, concludeva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 e, nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Depositate le tre memorie ex a. 171 ter c.p.c., le parti rassegnavano le proprie conclusioni all'udienza di prima comparizione del 25.1.2024.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Decima Sezione Civile, con sentenza n. 9350/2024, emessa in data 25 ottobre 2024 e depositata in pari data, così pronunciava :
“(1) accerta il difetto di legittimazione passiva della soc. convenuta Controparte_4
(2) accerta che il sinistro avvenuto il 17 agosto 2021 va imputato esclusivamente alla responsabilità dell'attore ; Parte_1
(3) per l'effetto, respinge tutte le domande proposte dall'attore ; Parte_1
(4) revoca, con effetto retroattivo, il patrocinio a spese dello Stato cui il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano aveva ammesso l'attore;
(5) condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto Parte_1 CP_2
, liquidate in € 16.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
(6) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta soc. Parte_1 [...]
e quelle del terzo soc. Controparte_4 Controparte_1
(rappresentanza generale per la Germania), complessivamente liquidate in €
[...]
16.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(7) letto l'a. 96/3 cpc, condanna l'attore a pagare al convenuto Parte_1 CP_2
l'ulteriore somma di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
[...]
pagina 5 di 14 (8) letto l'a. 96/3 cpc, condanna l'attore a pagare a terzo soc. Parte_1 [...]
(rappresentanza generale per la Germania), l'ulteriore Controparte_1 somma di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo”.
Il Tribunale motivava la propria decisione, anzitutto, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di anche in considerazione della mancata tempestiva Controparte_4
contestazione dell'attore che, nella prima memoria, si limitava ad asserire che la relativa eccezione era
“sanata in seguito all'intervento volontario ex art. 105 epe della compagnia assicuratrice CP_1
pertanto imputata alla scrivente difesa”.
[...]
Con riferimento, invece, all'eccezione di improcedibilità, il Tribunale riteneva che essa, pur
“astrattamente acclarata”, fosse “assorbita e superata”: il sig. si era costituito in giudizio CP_2
contestando anche nel merito la domanda attorea, sia riguardo alla responsabilità sia riguardo all'ammontare del danno, sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore. Ciò portava a concludere che non vi sarebbe stato comunque alcun margine di trattativa per una conciliazione stragiudiziale, anche considerando il lungo tempo trascorso dall'inizio del procedimento senza alcun cenno a trattative.
Pertanto, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la causa poteva essere trattata nel merito. Ciò in applicazione del principio di matrice giurisprudenziale della
“ragione più liquida” il quale consente al giudice di esaminare un motivo di merito, ove suscettibile di definire il giudizio, anche prima di questioni pregiudiziali.
La domanda veniva ritenuta totalmente infondata.
In particolare, al contrario di quanto allegato dai convenuti, l'attore non aveva prodotto la relazione dell'incidente redatta dai Carabinieri di Nicosia intervenuti poco dopo il sinistro, la quale riportava le sommarie informazioni assunte nell'immediatezza dell'incidente, incluse le dichiarazioni dei testimoni oculari. In particolare, il sig. (cognato del sig. ) riferiva di seguire l'auto del Tes_1 CP_2
cognato e di aver visto il sig. procedere ad alta velocità, in piega, invadere la corsia opposta ed Pt_1
impattare l'auto del sig. , finendo poi nel burrone sottostante. Il sig. seguiva CP_2 CP_5
l'auto del sig. e vedeva l'auto del sig. (che lo precedeva) venire investita da un Tes_1 CP_2
motociclo che scendeva “a fortissima velocità”. Quanto alla sig.ra (moglie di , Per_1 CP_2
trasportata sull'auto), costei vedeva una motocicletta sbucare improvvisamente dalla curva a
“fortissima velocità”, invadere la loro carreggiata di percorrenza e urtare l'auto sul lato sinistro.
Dalla relazione d'incidente emergeva, altresì, che i Carabinieri avevano contestato al sig. la Pt_1
violazione delle seguenti norme del Codice della strada: art. 40, comma 8, C.d.S., per aver oltrepassato la striscia continua longitudinale;
art. 143, comma 12, C.d.S., per aver circolato contromano in pagina 6 di 14 corrispondenza di una curva;
art. 193, comma 2, C.d.S., per aver circolato con copertura assicurativa
RCA scaduta da oltre un anno.
Il Tribunale sottolineava che il sig. non aveva contestato la sussistenza della violazione per Pt_1
l'oltrepassamento della striscia continua e, nel verbale di notifica, non aveva dichiarato nulla riguardo alle violazioni contestategli, né aveva allegato di aver proposto opposizione contro tali accertamenti.
Il GIP di Milano, inoltre, aveva accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di (RGNR 10489/2021) su richiesta del Pubblico Ministero, il quale aveva osservato CP_2
che “il sinistro in cui ha riportato lesioni è stato autonomo e determinato dalla forte velocità Pt_1 tenuta dal motociclista, senza alcuna responsabilità da parte di terzi”.
Anche il sig. aveva riportato lesioni nel sinistro ed, a causa della mancanza di copertura CP_2
assicurativa del sig. , aveva dovuto rivolgersi al Fondo di Garanzia, ottenendo il pagamento Pt_1
dell'intero danno. Tale circostanza, allegata dal sig. , non era stata contestata da e, CP_2 Pt_1
quindi, si riteneva provata.
Quanto alle richieste istruttorie, il Tribunale riteneva superflua l'assunzione delle prove orali.
In particolare, con riferimento alla testimonianza del sig. , il capitolo 1 (presenza e velocità Tes_2
moderata del motociclo) ed il capitolo 3 (lesioni subite dal sig. ) venivano ritenuti inammissibili Pt_1
perché non contestati, manifestamente valutativi o altrimenti documentabili. Quanto, invece, al capitolo
2, veniva sottolineato come questi non aveva atteso l'arrivo delle Forze dell'ordine per rendere la sua versione dei fatti (la sua presenza, infatti, non era confermata dal rapporto dei Carabinieri). Inoltre, secondo i testimoni menzionati, costui era giunto sul posto dopo l'impatto e, quindi, non avrebbe potuto descrive la dinamica dell'incidente. Infine, il capitolo di prova su cui avrebbe dovuto testimoniare (invasione di corsia da parte del sig. ) contrastava con quanto già accertato. CP_2
CP_ Anche le richieste istruttorie formulate da e dal sig. , pur essendo Controparte_4 CP_2
ammissibili, venivano ritenute superflue alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Il Tribunale revocava, quindi, con efficacia retroattiva il patrocinio a spese dello Stato concesso all'attore, poiché riteneva evidente che il sig. avesse agito in giudizio con “grave mala fede” Pt_1
(art. 136 DPR 115/2002) in quanto era (o avrebbe dovuto essere) consapevole tanto della mancanza di elementi a favore della sua tesi quanto del contenuto della relazione dei Carabinieri e, nonostante ciò, aveva instaurato il giudizio senza fornire elementi idonei a superare le chiare risultanze documentali a suo sfavore.
Ed infatti, come affermato dal giudice di prime cure, egli si era limitato a produrre “seguenti documenti:
1. Diffida di messa in mora.
2. Documentazione medica.
3. Relazione medico legale. 4.
pagina 7 di 14 Invito alla stipula della negoziazione assistita.
5. Visura pra.
6. Spese mediche.
7. Delibera di gratuito patrocinio. Successivamente si è limitato a produrre, colla seconda memoria, la visura PRA dell'auto del ”. CP_2
Avverso tale pronuncia propone appello il sig. sostenendo, anzitutto, come la sentenza di primo Pt_1 grado debba ritenersi viziata per aver applicato in modo errato il principio della “ragione più liquida”.
In particolare, si contesta la decisione del giudice di trattare il merito della causa prima di risolvere la questione pregiudiziale di improcedibilità dell'azione.
L'appellante argomenta che il principio della “ragione più liquida”, pur essendo uno strumento volto a favorire l'economia processuale e la ragionevole durata del processo (art. 111 co.2 Cost.), non può derogare all'ordine gerarchico stabilito dall'art. 276, comma 2, c.p.c. che impone al giudice di decidere prima le questioni pregiudiziali di rito e solo successivamente il merito. Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente, incluse alcune pronunce delle Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 24883/2008, sentenze “gemelle” nn. 26242 e 26243/2014, e sent. n. 11799/2017), esiste un ordine vincolante che dà priorità alle questioni di rito e, pertanto, pronunciarsi sul merito senza aver prima risolto tali questioni costituisce un “error in procedendo”.
Quale secondo motivo di appello il sig. lamenta un'errata valutazione delle prove. Pt_1
La testimonianza del sig. , unico testimone oculare estraneo e disinteressato dalla vicenda, non Tes_2
era stata, infatti, ammessa pur essendo quest'ultimo menzionato sin dalla preliminare richiesta di CP_ risarcimento avanzata alla società con pec del 07.10.2021 (ove, peraltro, veniva precisato che il detto testimone era stato ascoltato dai Carabinieri intervenuti sui luoghi del sinistro).
Non era, altresì, corretto affermare che il sig. non si era opposto contro le violazioni a lui Pt_1
comminate dalle Autorità intervenute sui luoghi. Ed, infatti, quest'ultimo aveva ottenuto, in data
21.07.2022, sentenza di annullamento n 29/2022 (emessa dal Giudice di Pace di Belpasso e passata in giudicato) del verbale di contravvenzione n° 363769236 del 17.08.2021 emesso dal Corpo dei
Carabinieri di Nicolosi per violazione degli artt. 143 c. 12 e 40 c. 8 del C.d.S.
Al contrario, il Tribunale basava la propria decisione esclusivamente su testimonianze viziate, rese da soggetti legati da rapporti di parentela o amicizia con il conducente o che, addirittura, venivano trasportati dal sig. (incapaci, perciò, di testimoniare secondo l'art. 246 c.p.c.). Questi CP_2
testimoni, inoltre, avevano rilasciato, senza il necessario contraddittorio, semplici dichiarazioni in fase stragiudiziale e le Autorità erano giunte sul posto diversi minuti dopo l'incidente.
Quale terzo motivo di appello, il sig. lamenta il carattere ingiustificato della revoca del gratuito Pt_1
patrocinio e della condanna alle spese ritenendo, alla luce delle argomentazioni suesposte, maggiormente equo un provvedimento di compensazione, stante la inesistente attività svoltasi in primo pagina 8 di 14 grado e la semplicità della causa, nonché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestante lo stato economico di bisogno e di indigenza dell'attore.
Viene quindi proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., argomentando che: il fumus boni iuris è evidente alla luce dei gravi vizi procedurali e sostanziali denunciati nei motivi di appello;
il periculum in mora, invece, emerge dalla difficoltà di recuperare le somme che, eventualmente, avrebbero dovuto essere corrisposte in via esecutiva, considerando lo stato di indigenza dell'appellante e l'eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte dei creditori rispetto al pregiudizio irreparabile che subirebbe il debitore.
Si costituisce PT sottolineando l'infondatezza dei presupposti per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Riguardo al periculum in mora, è stata evidenziata l'elevata solvibilità della convenuta mentre, invece, ad essere meno affidabile economicamente era proprio il sig. , il cui motociclo risultava Pt_1
sottoposto a fermo amministrativo per debiti erariali e circolava privo di copertura RCA.
Veniva, quindi, evidenziata la totale infondatezza e temerarietà delle pretese di parte appellante in quanto la sentenza di primo grado: aveva respinto tutte le domande del sig. , condannato l'attore Pt_1
alle spese e al risarcimento per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.) e revocato il patrocinio a spese dello
Stato.
Inoltre, prosegue parte appellata, il sig. non forniva alcuna prova dei requisiti per ottenere la Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza i quali, secondo la giurisprudenza, devono ricorrere congiuntamente ed essere oggettivamente gravi tanto con riferimento al fumus boni iuris quanto al periculum in mora.
CP_ Con riferimento al primo motivo di appello proposto da parte appellante, sottolinea la correttezza della sentenza impugnata. Il giudice di prime cure aveva, infatti, riconosciuto che l'invito alla negoziazione assistita spedito al sig. era stato inviato ad un indirizzo errato rendendo, CP_2
pertanto, fondata l'eccezione di improcedibilità. Tale questione, tuttavia, era stata ritenuta superata per diversi motivi: il sig. si era costituito contestando ampiamente il merito della domanda, CP_2
dimostrando l'assenza di margini per una conciliazione stragiudiziale;
inoltre, era trascorso un lungo periodo dall'instaurazione del procedimento senza alcun accenno a trattative.
Il Tribunale aveva quindi applicato il principio, riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria, della
“ragione più liquida” secondo cui il giudice può esaminare, per ragioni di economia processuale e celerità del giudizio, una questione di merito più facilmente risolvibile anche prima di questioni pregiudiziali di rito.
pagina 9 di 14 Controparte sottolinea, infine, come non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 276, co. 2, c.p.c., in quanto il Giudice ha analizzato e risolto la questione pregiudiziale prima di passare al merito.
CP_ Quanto all'erronea interpretazione delle prove fornite da parte appellante, sostiene che il
Tribunale aveva correttamente ritenuto irrilevante la testimonianza del sig. : questi non si Tes_2
fermò per rendere dichiarazioni ai Carabinieri e, secondo altri testimoni, giunse sul luogo dell'incidente solo dopo l'urto, non potendo quindi riferire alcunché circa la dinamica dell'incidente.
Il giudice aveva, inoltre, correttamente criticato l'impostazione difensiva dell'attore il quale aveva introdotto la causa solo con documentazione medica, irrilevante per dimostrare la responsabilità dei convenuti, pur chiedendo € 689.670,00 di risarcimento.
La responsabilità esclusiva del sig. nel sinistro del 17 agosto 2021 sulla SPP 92 a Belpasso era, Pt_1
altresì, ampiamente dimostrata dal rapporto dei Carabinieri di Nicolosi che, attraverso numerosi testimoni oculari, avevano ricostruito l'accaduto e sanzionato l'attore per multiple violazioni del
Codice della Strada: circolazione contromano in curva (art. 143 comma 12), oltrepassamento della striscia longitudinale (art. 40 comma 8) e circolazione senza assicurazione RCA scaduta da oltre un anno (art. 193 comma 2).
Le testimonianze di , e confermano unanimemente Tes_1 CP_5 Testimone_3
l'elevata velocità del motociclista e l'invasione della corsia opposta. Il quadro indiziario è, altresì, rafforzato dall'archiviazione del procedimento penale contro il sig. , disposta dal GIP di CP_2
Catania su richiesta del PM che aveva concluso che il sinistro era autonomo e determinato dalla velocità del motociclista, senza responsabilità di terzi.
La difesa eccepisce, infine, l'inammissibilità delle produzioni documentali in quanto, nonostante fossero disponibili già nel 2022, venivano depositate tardivamente solo in appello (in violazione dell'art. 345 c.p.c.) fermo restando, comunque, il loro carattere generico e processualmente irrilevante.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, PT ritiene come la revoca del gratuito patrocinio e la condanna alle spese siano la logica conseguenza dell'abuso dello strumento processuale e della palese temerarietà e infondatezza della domanda, con conseguente correttezza della sentenza appellata.
Durante la prima udienza, tenutasi il 15 aprile 2025, il sig. veniva dichiarato contumace in CP_2
quanto regolarmente citato ma non costituito.
CP_ La difesa di manifestava la disponibilità della società a non procedere con l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali;
conseguentemente, parte appellante rinunciava alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 15.4.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 3.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine pagina 10 di 14 perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 3.6.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
11.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 11.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato ed, in tali limiti, merita di essere accolto.
Anzitutto, va sottolineato come il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali relativi alla “ragione più liquida”. Difatti, come sottolineato dalla giurisprudenza largamente maggioritaria1 (ex multis Cass. civ., Sez. Un., Sent., 08/05/2014, n. 9936) “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”, qual è, indubbiamente, nei casi previsti dalla legge (D.L.
132/2014), il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Ciò premesso, questa Corte ritiene di aderire alla ricostruzione fattuale proposta dal Giudice di prime cure.
Anzitutto, secondo quanto affermato dai Carabinieri della Stazione di Nicolosi (CT), intervenuti quindici minuti dopo l'incidente, i rilievi planimetrici e fotografici descrivevano che il sig. Pt_1
invadeva la corsia opposta dove, in quel momento, transitava l'autovettura del sig. . CP_2
Il rapporto dell'incidente stradale specificava che al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata da parte dei veicoli coinvolti.
Le dichiarazioni rese da diversi testimoni oculari nell'immediatezza dei fatti concordavano, inoltre, nell'attribuire la responsabilità dell'incidente al sig. . , cognato del sig. Pt_1 Tes_1 CP_2
(che lo seguiva con un'altra vettura), aveva dichiarato di aver visto il motociclista procedere ad alta velocità, in posizione di piega ed invadere la corsia. , che seguiva a sua volta il veicolo di CP_5
aveva riferito di aver notato l'auto del sig. venire investita da un motociclo che Tes_1 CP_2
scendeva a fortissima velocità. , moglie di e passeggera dell'autovettura Testimone_3 CP_2
incidentata, aveva dichiarato di aver visto sbucare improvvisamente dalla curva una motocicletta a fortissima velocità che, dopo aver invaso la loro carreggiata, urtava la loro auto.
pagina 11 di 14 Quanto all'accertamento della velocità tenuta, oltre a quanto affermato in sede di SIT, nel provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del sig. , il Pubblico CP_2
Ministero aveva osservato che il sinistro era stato determinato dalla “forte velocità tenuta dal motociclista”.
Alla luce di tali indizi gravi, precisi e concordanti, la dinamica dell'incidente può ritenersi provata.
Svolte queste considerazioni, questa Corte concorda con quanto affermato dal giudice di prime cure circa l'inammissibilità dei capitoli di prova su cui era necessario sentire il sig. in quanto Tes_2
superflui e valutativi.
In particolare, relativamente al primo capitolo di prova, la presenza del motociclo sulla strada deve considerarsi una circostanza del tutto incontestata mentre l'affermazione relativa alla “moderata velocità” di percorrenza è manifestamente valutativa. Anche il terzo capitolo di prova (relativo alle lesioni subite) deve essere giudicato inammissibile in quanto valutativo e, comunque, suscettibile di essere provato documentalmente.
Quanto al secondo capitolo di prova, invece, la versione che il sig. avrebbe dovuto confermare Tes_2
(invasione di corsia da parte della Peugeot) risulta in netto contrasto con quanto già accertato attraverso la relazione dei Carabinieri e le dichiarazioni degli altri testimoni oculari. Inoltre, non vi è alcuna prova che egli avesse assistito al sinistro essendo più verosimile che – sulla base delle dichiarazioni fornite dai testimoni – il motociclista che seguiva il sig. (presumibilmente il sig. ) fosse giunto Pt_1 Tes_2
sul posto solo dopo che l'urto era già avvenuto: di conseguenza, non avrebbe potuto fornire alcuna descrizione sulla dinamica precisa dell'incidente.
Pertanto, in considerazione di ciò, l'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti deve ritenersi superflua essendo la causa sufficientemente istruita sulla base delle produzioni documentali e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene di accogliere parzialmente il terzo motivo di appello proposto dal sig. . Pt_1
Con essi si contesta la statuizione con cui il giudice di prime cure ha revocato il gratuito patrocinio ritenendo che il signor avesse agito in “grave mala fede”. Pt_1
Tuttavia il motivo d'appello, sul punto, è inammissibile, atteso che, con giurisprudenza consolidata, la
Suprema Corte ha affermato il principio “L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello
pagina 12 di 14 stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.
Nel medesimo motivo di gravame l'appellante contesta altresì la condanna ex art 96 cpc per colpa grave dell'attore basata, tra l'altro, sulla mancata contestazione delle violazioni di cui agli artt. 143, co.
12 e 40 co. 8 C.d.S.
Il motivo, in tale censura, è fondato.
Rileva la Corte che l' applicazione dell'art. 96 c.p.c. richiede un rigoroso accertamento della malafede o della colpa grave in capo alla parte soccombente. Secondo le definizioni maggiormente diffuse in dottrina: la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto oppure nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione;
la colpa grave, invece, si concreta nell'omissione, durante il compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
Orbene, con sentenza n. 29/2022 il Giudice di Pace di Belpasso annullava la contravvenzione n.
363769236 con il quale contestava al sig. di aver circolato contromano (art. 143 co. 12 C.d.S.) Pt_1
e di aver superato la striscia longitudinale continua (art. 40, co. 8, C.d.S.).
Pertanto, se le principali contestazioni amministrative relative alla sua condotta di guida sono state giudizialmente annullate, non è possibile sostenere che il sig. avesse agito con la Pt_1
consapevolezza dell'infondatezza della sua pretesa risarcitoria, né che abbia omesso quel minimo di diligenza per accertare l'infondatezza. Al contrario, l'aver promosso (e vinto) l'opposizione al verbale dimostra una sua attiva contestazione della versione ufficiale dei fatti.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere riformata le statuizione di condanna ex art
96 cpc di cui ai capi 7 ed 8 della impugnata sentenza.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda legittimamente formulata in questa sede d'appello,
CP_
e devono essere condannati a restituire la somma di € 8.000,00 ciascuno, oltre CP_2
interessi, eventualmente percepita ex art. 96 c.p.c in esecuzione della sentenza impugnata.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma parziale della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
L'esito della lite vede comunque la soccombenza sostanziale e prevalente dell'appellante, che deve essere quindi condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti.
Quanto al primo grado, rileva la Corte, non vi è stata una specifica contestazione della quantificazione delle spese effettuata dal tribunale ai capi n 5 e 6 che vengono quindi confermati;
pagina 13 di 14 quanto alle spese del presente grado, esse vengono liquidate in dispositivo solo in favore della parte CP_ costituita , ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come modificate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia così come dichiarato ai fini del contributo unificato (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), senza la fase istruttoria, assente nel grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 9350/2024 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dei capi 7 e 8, revoca la condanna di Pt_1
al pagamento dell'ulteriore somma di € 8.000,00, oltre interessi, in favore di
[...] [...]
e ai sensi dell'art. 96, comma 3, Controparte_1 CP_3
c.p.c.; per l'effetto, condanna Controparte_6
alla restituzione, in favore di , delle predette somme ove già
[...] Parte_1
versate, maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2. Dichiara l'inammissibilità del motivo d'appello inerente alla statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato di Di cui al punto 4 del dispositivo della impugnata Parte_1
sentenza;
3. conferma, i capi 1,2, 3, 5 e 6 della impugnata sentenza;
4. condanna di al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 5.706,00 per fase di Controparte_1 studio, € 3.318,00 per fase introduttiva ed € 9.487,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 3653/2023 promossa in grado d'appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Catania, alla via Trieste, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Federico Arena, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, c. 4, cpc, indica per le comunicazioni di cancelleria il seguente numero di fax 095 8737073 ed il seguente indirizzo di posta Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. in persona del suo Controparte_1 C.F._1
legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Italia in Milano – 20123- Via Sperorari n. 8, ed elettivamente domiciliata in Bollate (MI) via Matteotti n 11 presso lo studio degli avv.ti Norberto
Quieti e Anna Tarricone, suoi procuratori e difensori nel giudizio di primo grado
APPELLATO
E
, contumace. CP_2
pagina 1 di 14 APPELLATO
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
PER LA RIFORMA appello avverso la sentenza n. 9350/2024, emessa all'esito del giudizio n.
15345/2023 R.G. dal Tribunale Civile di Milano Giudice Dott. Roberto Pertile, il 25 ottobre 2024, depositata in pari data, notificata il 30.10.2024.
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza appellata, che deve essere dichiarata errata, viziata, illogica, ingiusta, nulla e/o annullata e/o in subordine rimessa in primo rado:
- Preliminarmente, accogliere l'istanza di sospensione ex art 283 cpc;
- sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare errata ed illogica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso pronuncia di improcedibilità ed ha erroneamente applicato il principio della ragione più liquida, con conseguente illegittimo assorbimento e violazione del diritto di difesa ex art
24 Cost., violazione dell'art 276 c. 2 cpc ed error in procedendo, con conseguente modifica della sentenza di primo grado e con le conseguenti statuizioni di improcedibilità della domanda svolta in primo grado;
- in subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare errata ed illogica la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara non provata la domanda di parte attrice in ragione di una presunta mancata dimostrazione dell'esistenza della dinamica dell'incidente, con le conseguenti statuizioni, rigettando ogni altra domanda proposta dalle convenute in primo grado, sempre con le conseguenti statuizioni;
- ritenere e dichiarare errata ed illogica la sentenza di primo grado nella parte in cui dispone la condanna alle spese e la condanna ex art 96 c. 3 cpc in danno di parte attrice, con le conseguenti statuizioni;
- condannare le parti appellate a restituire le somme che dovessero essere state pagate in corso di causa;
- ritenere improcedibile la domanda svolta in primo grado;
- in subordine, rimettere la causa al Primo Grado per le opportune statuizioni;
pagina 2 di 14 - in ulteriore subordine, accogliere le domande avanzate sia in primo che in secondo grado, concedendo termini per richiedere i mezzi istruttori (prova per testi e, all'esito, CTU); - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di parte appellante relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, per infondatezza dei motivi adotti, stante l'inesistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, e per tutti i motivi indicati in atti;
NEL MERITO: respingere l'appello di controparte e tutte le domande formulate dal sig. , in quanto Parte_1
infondate in fatto e diritto e non provate, per tutte le ragioni indicate in atti, con integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 9350-2024 del Tribunale di Milano;
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 marzo 2023, il sig. conveniva il sig. e Parte_1 CP_3 [...]
presso il Tribunale di Milano allo scopo di accertare la dinamica dell'incidente Controparte_4
subito e la condanna solidale al risarcimento di danni quantificati in complessivi € 689.670,00 (o diversa somma ritenuta equa), articolati in: lesioni biologiche per invalidità permanente 65% (€
583.067,00), inabilità temporanea assoluta 30 giorni al 100% (€ 2.970,00), inabilità temporanea parziale 75% (€ 4.455,00), spese mediche sostenute (€ 2.000,00).
A sostegno delle proprie richieste, l'attore deduceva che, in data 17.08.2021, si trovava – nel pieno rispetto delle norme del codice della strada – a percorrere in sella al proprio motociclo la strada provinciale SP 92, appartenente al comune di Belpasso (CT), quando, giunto al km 11,500, veniva travolto dall'autovettura Peugeot 2008 del sig. che, proveniente dal senso opposto, invadeva CP_2
la corsia percorsa dal motociclo.
pagina 3 di 14 A causa dell'impatto, l'attore riportava gravi lesioni personali che determinavano il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 65%.
Il 18.9.2023 si costituiva la convenuta eccependo di essere stata Controparte_4
erroneamente coinvolta nel giudizio instauratosi in quanto mero intermediario assicurativo: il veicolo
CP_ del sig. risultava, infatti, assicurato presso ( di seguito, ”), come CP_2 Controparte_1
attestato dai verbali delle Forze dell'Ordine. si era, inoltre, sempre presentata nelle Controparte_4
CP_ comunicazioni quale delegata di per la gestione stragiudiziale del sinistro, circostanza confermata dallo stesso attore che, nel proprio atto introduttivo, indicava quest'ultima come assicuratore RCA del proprio autoveicolo.
Le domande risultavano, inoltre, infondate nel merito: non solo non era stata dimostrata un'invasione di corsia ad opera del sig. , ma, al contrario, le risultanze istruttorie indicavano che l'incidente CP_2
era da attribuirsi alla condotta del sig. . Pt_1
La convenuta, in conclusione, chiedeva di accertare preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva ed, in subordine, respingere tutte le domande dell'attore in quanto infondate.
CP_ In data 18.9.2023 interveniva volontariamente in giudizio l'assicuratrice , la quale confermava di essere l'assicuratrice del veicolo di proprietà del sig. . Essa sottolineava, tuttavia, che la CP_2
domanda era improcedibile per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, oltre ad essere infondata nel merito, per mancato assolvimento dell'onere della prova circa la dinamica del sinistro: come ricavato dai rilievi effettuati dai Carabinieri che erano intervenuti sul luogo del sinistro, nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, la responsabilità dell'incidente doveva essere esclusivamente imputata al sig. . Pt_1
Controparte lamentava, altresì, come il sig. fosse sprovvisto della necessaria copertura Pt_1
assicurativa in violazione del art. 193 co. 2 C.d.S. ed, inoltre, sul motociclo di sua proprietà pendeva un provvedimento amministrativo della S.E.R.I.T. Sicilia per la somma di € 12.060,03. Infine, mancava la prova del quantum debeatur, tanto in riferimento al danno non patrimoniale, quanto in punto di danno patrimoniale.
La convenuta concludeva, quindi, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 19.9.2023 veniva assegnato all'attore termine di quindici giorni per invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
12.9.2014 n. 132 che, tuttavia, veniva adempiuto unicamente nei confronti dell'assicuratore.
pagina 4 di 14 Nonostante ciò, si costituiva il sig. e, con comparsa depositata il 27.9.2023, osservava che nei CP_2
suoi confronti non era stato esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita con conseguente improcedibilità della domanda.
Contestava, inoltre, la domanda nel merito, attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro all'attore per l'invasione della corsia opposta. Tale ricostruzione era suffragata dagli accertamenti dei
Carabinieri, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni oculari e dalla decisione del GIP del Tribunale di
Catania di archiviare il procedimento penale (R.G.N.R. 10489/2021) a carico del sig. . CP_2
In considerazione del fatto che la domanda attorea risultava totalmente priva di fondamento ed, anzi, basata su elementi falsi, sussisteva la responsabilità processuale aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
In riferimento al quantum del danno richiesto, venivano contestati espressamente i postumi permanenti e la loro riferibilità al sinistro. Il convenuto, quindi, concludeva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda ex art. 3 del D.L. n. 132/2014 e, nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Depositate le tre memorie ex a. 171 ter c.p.c., le parti rassegnavano le proprie conclusioni all'udienza di prima comparizione del 25.1.2024.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Decima Sezione Civile, con sentenza n. 9350/2024, emessa in data 25 ottobre 2024 e depositata in pari data, così pronunciava :
“(1) accerta il difetto di legittimazione passiva della soc. convenuta Controparte_4
(2) accerta che il sinistro avvenuto il 17 agosto 2021 va imputato esclusivamente alla responsabilità dell'attore ; Parte_1
(3) per l'effetto, respinge tutte le domande proposte dall'attore ; Parte_1
(4) revoca, con effetto retroattivo, il patrocinio a spese dello Stato cui il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano aveva ammesso l'attore;
(5) condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto Parte_1 CP_2
, liquidate in € 16.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
(6) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta soc. Parte_1 [...]
e quelle del terzo soc. Controparte_4 Controparte_1
(rappresentanza generale per la Germania), complessivamente liquidate in €
[...]
16.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(7) letto l'a. 96/3 cpc, condanna l'attore a pagare al convenuto Parte_1 CP_2
l'ulteriore somma di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
[...]
pagina 5 di 14 (8) letto l'a. 96/3 cpc, condanna l'attore a pagare a terzo soc. Parte_1 [...]
(rappresentanza generale per la Germania), l'ulteriore Controparte_1 somma di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo”.
Il Tribunale motivava la propria decisione, anzitutto, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di anche in considerazione della mancata tempestiva Controparte_4
contestazione dell'attore che, nella prima memoria, si limitava ad asserire che la relativa eccezione era
“sanata in seguito all'intervento volontario ex art. 105 epe della compagnia assicuratrice CP_1
pertanto imputata alla scrivente difesa”.
[...]
Con riferimento, invece, all'eccezione di improcedibilità, il Tribunale riteneva che essa, pur
“astrattamente acclarata”, fosse “assorbita e superata”: il sig. si era costituito in giudizio CP_2
contestando anche nel merito la domanda attorea, sia riguardo alla responsabilità sia riguardo all'ammontare del danno, sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore. Ciò portava a concludere che non vi sarebbe stato comunque alcun margine di trattativa per una conciliazione stragiudiziale, anche considerando il lungo tempo trascorso dall'inizio del procedimento senza alcun cenno a trattative.
Pertanto, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la causa poteva essere trattata nel merito. Ciò in applicazione del principio di matrice giurisprudenziale della
“ragione più liquida” il quale consente al giudice di esaminare un motivo di merito, ove suscettibile di definire il giudizio, anche prima di questioni pregiudiziali.
La domanda veniva ritenuta totalmente infondata.
In particolare, al contrario di quanto allegato dai convenuti, l'attore non aveva prodotto la relazione dell'incidente redatta dai Carabinieri di Nicosia intervenuti poco dopo il sinistro, la quale riportava le sommarie informazioni assunte nell'immediatezza dell'incidente, incluse le dichiarazioni dei testimoni oculari. In particolare, il sig. (cognato del sig. ) riferiva di seguire l'auto del Tes_1 CP_2
cognato e di aver visto il sig. procedere ad alta velocità, in piega, invadere la corsia opposta ed Pt_1
impattare l'auto del sig. , finendo poi nel burrone sottostante. Il sig. seguiva CP_2 CP_5
l'auto del sig. e vedeva l'auto del sig. (che lo precedeva) venire investita da un Tes_1 CP_2
motociclo che scendeva “a fortissima velocità”. Quanto alla sig.ra (moglie di , Per_1 CP_2
trasportata sull'auto), costei vedeva una motocicletta sbucare improvvisamente dalla curva a
“fortissima velocità”, invadere la loro carreggiata di percorrenza e urtare l'auto sul lato sinistro.
Dalla relazione d'incidente emergeva, altresì, che i Carabinieri avevano contestato al sig. la Pt_1
violazione delle seguenti norme del Codice della strada: art. 40, comma 8, C.d.S., per aver oltrepassato la striscia continua longitudinale;
art. 143, comma 12, C.d.S., per aver circolato contromano in pagina 6 di 14 corrispondenza di una curva;
art. 193, comma 2, C.d.S., per aver circolato con copertura assicurativa
RCA scaduta da oltre un anno.
Il Tribunale sottolineava che il sig. non aveva contestato la sussistenza della violazione per Pt_1
l'oltrepassamento della striscia continua e, nel verbale di notifica, non aveva dichiarato nulla riguardo alle violazioni contestategli, né aveva allegato di aver proposto opposizione contro tali accertamenti.
Il GIP di Milano, inoltre, aveva accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di (RGNR 10489/2021) su richiesta del Pubblico Ministero, il quale aveva osservato CP_2
che “il sinistro in cui ha riportato lesioni è stato autonomo e determinato dalla forte velocità Pt_1 tenuta dal motociclista, senza alcuna responsabilità da parte di terzi”.
Anche il sig. aveva riportato lesioni nel sinistro ed, a causa della mancanza di copertura CP_2
assicurativa del sig. , aveva dovuto rivolgersi al Fondo di Garanzia, ottenendo il pagamento Pt_1
dell'intero danno. Tale circostanza, allegata dal sig. , non era stata contestata da e, CP_2 Pt_1
quindi, si riteneva provata.
Quanto alle richieste istruttorie, il Tribunale riteneva superflua l'assunzione delle prove orali.
In particolare, con riferimento alla testimonianza del sig. , il capitolo 1 (presenza e velocità Tes_2
moderata del motociclo) ed il capitolo 3 (lesioni subite dal sig. ) venivano ritenuti inammissibili Pt_1
perché non contestati, manifestamente valutativi o altrimenti documentabili. Quanto, invece, al capitolo
2, veniva sottolineato come questi non aveva atteso l'arrivo delle Forze dell'ordine per rendere la sua versione dei fatti (la sua presenza, infatti, non era confermata dal rapporto dei Carabinieri). Inoltre, secondo i testimoni menzionati, costui era giunto sul posto dopo l'impatto e, quindi, non avrebbe potuto descrive la dinamica dell'incidente. Infine, il capitolo di prova su cui avrebbe dovuto testimoniare (invasione di corsia da parte del sig. ) contrastava con quanto già accertato. CP_2
CP_ Anche le richieste istruttorie formulate da e dal sig. , pur essendo Controparte_4 CP_2
ammissibili, venivano ritenute superflue alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Il Tribunale revocava, quindi, con efficacia retroattiva il patrocinio a spese dello Stato concesso all'attore, poiché riteneva evidente che il sig. avesse agito in giudizio con “grave mala fede” Pt_1
(art. 136 DPR 115/2002) in quanto era (o avrebbe dovuto essere) consapevole tanto della mancanza di elementi a favore della sua tesi quanto del contenuto della relazione dei Carabinieri e, nonostante ciò, aveva instaurato il giudizio senza fornire elementi idonei a superare le chiare risultanze documentali a suo sfavore.
Ed infatti, come affermato dal giudice di prime cure, egli si era limitato a produrre “seguenti documenti:
1. Diffida di messa in mora.
2. Documentazione medica.
3. Relazione medico legale. 4.
pagina 7 di 14 Invito alla stipula della negoziazione assistita.
5. Visura pra.
6. Spese mediche.
7. Delibera di gratuito patrocinio. Successivamente si è limitato a produrre, colla seconda memoria, la visura PRA dell'auto del ”. CP_2
Avverso tale pronuncia propone appello il sig. sostenendo, anzitutto, come la sentenza di primo Pt_1 grado debba ritenersi viziata per aver applicato in modo errato il principio della “ragione più liquida”.
In particolare, si contesta la decisione del giudice di trattare il merito della causa prima di risolvere la questione pregiudiziale di improcedibilità dell'azione.
L'appellante argomenta che il principio della “ragione più liquida”, pur essendo uno strumento volto a favorire l'economia processuale e la ragionevole durata del processo (art. 111 co.2 Cost.), non può derogare all'ordine gerarchico stabilito dall'art. 276, comma 2, c.p.c. che impone al giudice di decidere prima le questioni pregiudiziali di rito e solo successivamente il merito. Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente, incluse alcune pronunce delle Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 24883/2008, sentenze “gemelle” nn. 26242 e 26243/2014, e sent. n. 11799/2017), esiste un ordine vincolante che dà priorità alle questioni di rito e, pertanto, pronunciarsi sul merito senza aver prima risolto tali questioni costituisce un “error in procedendo”.
Quale secondo motivo di appello il sig. lamenta un'errata valutazione delle prove. Pt_1
La testimonianza del sig. , unico testimone oculare estraneo e disinteressato dalla vicenda, non Tes_2
era stata, infatti, ammessa pur essendo quest'ultimo menzionato sin dalla preliminare richiesta di CP_ risarcimento avanzata alla società con pec del 07.10.2021 (ove, peraltro, veniva precisato che il detto testimone era stato ascoltato dai Carabinieri intervenuti sui luoghi del sinistro).
Non era, altresì, corretto affermare che il sig. non si era opposto contro le violazioni a lui Pt_1
comminate dalle Autorità intervenute sui luoghi. Ed, infatti, quest'ultimo aveva ottenuto, in data
21.07.2022, sentenza di annullamento n 29/2022 (emessa dal Giudice di Pace di Belpasso e passata in giudicato) del verbale di contravvenzione n° 363769236 del 17.08.2021 emesso dal Corpo dei
Carabinieri di Nicolosi per violazione degli artt. 143 c. 12 e 40 c. 8 del C.d.S.
Al contrario, il Tribunale basava la propria decisione esclusivamente su testimonianze viziate, rese da soggetti legati da rapporti di parentela o amicizia con il conducente o che, addirittura, venivano trasportati dal sig. (incapaci, perciò, di testimoniare secondo l'art. 246 c.p.c.). Questi CP_2
testimoni, inoltre, avevano rilasciato, senza il necessario contraddittorio, semplici dichiarazioni in fase stragiudiziale e le Autorità erano giunte sul posto diversi minuti dopo l'incidente.
Quale terzo motivo di appello, il sig. lamenta il carattere ingiustificato della revoca del gratuito Pt_1
patrocinio e della condanna alle spese ritenendo, alla luce delle argomentazioni suesposte, maggiormente equo un provvedimento di compensazione, stante la inesistente attività svoltasi in primo pagina 8 di 14 grado e la semplicità della causa, nonché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestante lo stato economico di bisogno e di indigenza dell'attore.
Viene quindi proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., argomentando che: il fumus boni iuris è evidente alla luce dei gravi vizi procedurali e sostanziali denunciati nei motivi di appello;
il periculum in mora, invece, emerge dalla difficoltà di recuperare le somme che, eventualmente, avrebbero dovuto essere corrisposte in via esecutiva, considerando lo stato di indigenza dell'appellante e l'eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte dei creditori rispetto al pregiudizio irreparabile che subirebbe il debitore.
Si costituisce PT sottolineando l'infondatezza dei presupposti per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Riguardo al periculum in mora, è stata evidenziata l'elevata solvibilità della convenuta mentre, invece, ad essere meno affidabile economicamente era proprio il sig. , il cui motociclo risultava Pt_1
sottoposto a fermo amministrativo per debiti erariali e circolava privo di copertura RCA.
Veniva, quindi, evidenziata la totale infondatezza e temerarietà delle pretese di parte appellante in quanto la sentenza di primo grado: aveva respinto tutte le domande del sig. , condannato l'attore Pt_1
alle spese e al risarcimento per lite temeraria (ex art. 96 c.p.c.) e revocato il patrocinio a spese dello
Stato.
Inoltre, prosegue parte appellata, il sig. non forniva alcuna prova dei requisiti per ottenere la Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza i quali, secondo la giurisprudenza, devono ricorrere congiuntamente ed essere oggettivamente gravi tanto con riferimento al fumus boni iuris quanto al periculum in mora.
CP_ Con riferimento al primo motivo di appello proposto da parte appellante, sottolinea la correttezza della sentenza impugnata. Il giudice di prime cure aveva, infatti, riconosciuto che l'invito alla negoziazione assistita spedito al sig. era stato inviato ad un indirizzo errato rendendo, CP_2
pertanto, fondata l'eccezione di improcedibilità. Tale questione, tuttavia, era stata ritenuta superata per diversi motivi: il sig. si era costituito contestando ampiamente il merito della domanda, CP_2
dimostrando l'assenza di margini per una conciliazione stragiudiziale;
inoltre, era trascorso un lungo periodo dall'instaurazione del procedimento senza alcun accenno a trattative.
Il Tribunale aveva quindi applicato il principio, riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria, della
“ragione più liquida” secondo cui il giudice può esaminare, per ragioni di economia processuale e celerità del giudizio, una questione di merito più facilmente risolvibile anche prima di questioni pregiudiziali di rito.
pagina 9 di 14 Controparte sottolinea, infine, come non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 276, co. 2, c.p.c., in quanto il Giudice ha analizzato e risolto la questione pregiudiziale prima di passare al merito.
CP_ Quanto all'erronea interpretazione delle prove fornite da parte appellante, sostiene che il
Tribunale aveva correttamente ritenuto irrilevante la testimonianza del sig. : questi non si Tes_2
fermò per rendere dichiarazioni ai Carabinieri e, secondo altri testimoni, giunse sul luogo dell'incidente solo dopo l'urto, non potendo quindi riferire alcunché circa la dinamica dell'incidente.
Il giudice aveva, inoltre, correttamente criticato l'impostazione difensiva dell'attore il quale aveva introdotto la causa solo con documentazione medica, irrilevante per dimostrare la responsabilità dei convenuti, pur chiedendo € 689.670,00 di risarcimento.
La responsabilità esclusiva del sig. nel sinistro del 17 agosto 2021 sulla SPP 92 a Belpasso era, Pt_1
altresì, ampiamente dimostrata dal rapporto dei Carabinieri di Nicolosi che, attraverso numerosi testimoni oculari, avevano ricostruito l'accaduto e sanzionato l'attore per multiple violazioni del
Codice della Strada: circolazione contromano in curva (art. 143 comma 12), oltrepassamento della striscia longitudinale (art. 40 comma 8) e circolazione senza assicurazione RCA scaduta da oltre un anno (art. 193 comma 2).
Le testimonianze di , e confermano unanimemente Tes_1 CP_5 Testimone_3
l'elevata velocità del motociclista e l'invasione della corsia opposta. Il quadro indiziario è, altresì, rafforzato dall'archiviazione del procedimento penale contro il sig. , disposta dal GIP di CP_2
Catania su richiesta del PM che aveva concluso che il sinistro era autonomo e determinato dalla velocità del motociclista, senza responsabilità di terzi.
La difesa eccepisce, infine, l'inammissibilità delle produzioni documentali in quanto, nonostante fossero disponibili già nel 2022, venivano depositate tardivamente solo in appello (in violazione dell'art. 345 c.p.c.) fermo restando, comunque, il loro carattere generico e processualmente irrilevante.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, PT ritiene come la revoca del gratuito patrocinio e la condanna alle spese siano la logica conseguenza dell'abuso dello strumento processuale e della palese temerarietà e infondatezza della domanda, con conseguente correttezza della sentenza appellata.
Durante la prima udienza, tenutasi il 15 aprile 2025, il sig. veniva dichiarato contumace in CP_2
quanto regolarmente citato ma non costituito.
CP_ La difesa di manifestava la disponibilità della società a non procedere con l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali;
conseguentemente, parte appellante rinunciava alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 15.4.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 3.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine pagina 10 di 14 perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 3.6.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
11.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 11.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato ed, in tali limiti, merita di essere accolto.
Anzitutto, va sottolineato come il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali relativi alla “ragione più liquida”. Difatti, come sottolineato dalla giurisprudenza largamente maggioritaria1 (ex multis Cass. civ., Sez. Un., Sent., 08/05/2014, n. 9936) “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”, qual è, indubbiamente, nei casi previsti dalla legge (D.L.
132/2014), il mancato esperimento della negoziazione assistita.
Ciò premesso, questa Corte ritiene di aderire alla ricostruzione fattuale proposta dal Giudice di prime cure.
Anzitutto, secondo quanto affermato dai Carabinieri della Stazione di Nicolosi (CT), intervenuti quindici minuti dopo l'incidente, i rilievi planimetrici e fotografici descrivevano che il sig. Pt_1
invadeva la corsia opposta dove, in quel momento, transitava l'autovettura del sig. . CP_2
Il rapporto dell'incidente stradale specificava che al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata da parte dei veicoli coinvolti.
Le dichiarazioni rese da diversi testimoni oculari nell'immediatezza dei fatti concordavano, inoltre, nell'attribuire la responsabilità dell'incidente al sig. . , cognato del sig. Pt_1 Tes_1 CP_2
(che lo seguiva con un'altra vettura), aveva dichiarato di aver visto il motociclista procedere ad alta velocità, in posizione di piega ed invadere la corsia. , che seguiva a sua volta il veicolo di CP_5
aveva riferito di aver notato l'auto del sig. venire investita da un motociclo che Tes_1 CP_2
scendeva a fortissima velocità. , moglie di e passeggera dell'autovettura Testimone_3 CP_2
incidentata, aveva dichiarato di aver visto sbucare improvvisamente dalla curva una motocicletta a fortissima velocità che, dopo aver invaso la loro carreggiata, urtava la loro auto.
pagina 11 di 14 Quanto all'accertamento della velocità tenuta, oltre a quanto affermato in sede di SIT, nel provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del sig. , il Pubblico CP_2
Ministero aveva osservato che il sinistro era stato determinato dalla “forte velocità tenuta dal motociclista”.
Alla luce di tali indizi gravi, precisi e concordanti, la dinamica dell'incidente può ritenersi provata.
Svolte queste considerazioni, questa Corte concorda con quanto affermato dal giudice di prime cure circa l'inammissibilità dei capitoli di prova su cui era necessario sentire il sig. in quanto Tes_2
superflui e valutativi.
In particolare, relativamente al primo capitolo di prova, la presenza del motociclo sulla strada deve considerarsi una circostanza del tutto incontestata mentre l'affermazione relativa alla “moderata velocità” di percorrenza è manifestamente valutativa. Anche il terzo capitolo di prova (relativo alle lesioni subite) deve essere giudicato inammissibile in quanto valutativo e, comunque, suscettibile di essere provato documentalmente.
Quanto al secondo capitolo di prova, invece, la versione che il sig. avrebbe dovuto confermare Tes_2
(invasione di corsia da parte della Peugeot) risulta in netto contrasto con quanto già accertato attraverso la relazione dei Carabinieri e le dichiarazioni degli altri testimoni oculari. Inoltre, non vi è alcuna prova che egli avesse assistito al sinistro essendo più verosimile che – sulla base delle dichiarazioni fornite dai testimoni – il motociclista che seguiva il sig. (presumibilmente il sig. ) fosse giunto Pt_1 Tes_2
sul posto solo dopo che l'urto era già avvenuto: di conseguenza, non avrebbe potuto fornire alcuna descrizione sulla dinamica precisa dell'incidente.
Pertanto, in considerazione di ciò, l'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti deve ritenersi superflua essendo la causa sufficientemente istruita sulla base delle produzioni documentali e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
Tutto ciò premesso, questa Corte ritiene di accogliere parzialmente il terzo motivo di appello proposto dal sig. . Pt_1
Con essi si contesta la statuizione con cui il giudice di prime cure ha revocato il gratuito patrocinio ritenendo che il signor avesse agito in “grave mala fede”. Pt_1
Tuttavia il motivo d'appello, sul punto, è inammissibile, atteso che, con giurisprudenza consolidata, la
Suprema Corte ha affermato il principio “L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello
pagina 12 di 14 stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.
Nel medesimo motivo di gravame l'appellante contesta altresì la condanna ex art 96 cpc per colpa grave dell'attore basata, tra l'altro, sulla mancata contestazione delle violazioni di cui agli artt. 143, co.
12 e 40 co. 8 C.d.S.
Il motivo, in tale censura, è fondato.
Rileva la Corte che l' applicazione dell'art. 96 c.p.c. richiede un rigoroso accertamento della malafede o della colpa grave in capo alla parte soccombente. Secondo le definizioni maggiormente diffuse in dottrina: la mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto oppure nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione;
la colpa grave, invece, si concreta nell'omissione, durante il compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
Orbene, con sentenza n. 29/2022 il Giudice di Pace di Belpasso annullava la contravvenzione n.
363769236 con il quale contestava al sig. di aver circolato contromano (art. 143 co. 12 C.d.S.) Pt_1
e di aver superato la striscia longitudinale continua (art. 40, co. 8, C.d.S.).
Pertanto, se le principali contestazioni amministrative relative alla sua condotta di guida sono state giudizialmente annullate, non è possibile sostenere che il sig. avesse agito con la Pt_1
consapevolezza dell'infondatezza della sua pretesa risarcitoria, né che abbia omesso quel minimo di diligenza per accertare l'infondatezza. Al contrario, l'aver promosso (e vinto) l'opposizione al verbale dimostra una sua attiva contestazione della versione ufficiale dei fatti.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere riformata le statuizione di condanna ex art
96 cpc di cui ai capi 7 ed 8 della impugnata sentenza.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda legittimamente formulata in questa sede d'appello,
CP_
e devono essere condannati a restituire la somma di € 8.000,00 ciascuno, oltre CP_2
interessi, eventualmente percepita ex art. 96 c.p.c in esecuzione della sentenza impugnata.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma parziale della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
L'esito della lite vede comunque la soccombenza sostanziale e prevalente dell'appellante, che deve essere quindi condannato alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti.
Quanto al primo grado, rileva la Corte, non vi è stata una specifica contestazione della quantificazione delle spese effettuata dal tribunale ai capi n 5 e 6 che vengono quindi confermati;
pagina 13 di 14 quanto alle spese del presente grado, esse vengono liquidate in dispositivo solo in favore della parte CP_ costituita , ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come modificate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia così come dichiarato ai fini del contributo unificato (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), senza la fase istruttoria, assente nel grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 9350/2024 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dei capi 7 e 8, revoca la condanna di Pt_1
al pagamento dell'ulteriore somma di € 8.000,00, oltre interessi, in favore di
[...] [...]
e ai sensi dell'art. 96, comma 3, Controparte_1 CP_3
c.p.c.; per l'effetto, condanna Controparte_6
alla restituzione, in favore di , delle predette somme ove già
[...] Parte_1
versate, maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2. Dichiara l'inammissibilità del motivo d'appello inerente alla statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato di Di cui al punto 4 del dispositivo della impugnata Parte_1
sentenza;
3. conferma, i capi 1,2, 3, 5 e 6 della impugnata sentenza;
4. condanna di al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 5.706,00 per fase di Controparte_1 studio, € 3.318,00 per fase introduttiva ed € 9.487,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
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