Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/04/2026, n. 6171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6171 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16740/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16740 del 2022, proposto da EE SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 01.06.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa TO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che con atto depositato in data 9 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse ad una decisione sul merito del ricorso, in quanto, nelle more del giudizio, il ricorrente è stato convocato dalla Prefettura di Roma ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ed in data 23 luglio 2024 ha ottenuto il rilascia del permesso di soggiorno;
Ritenuto che al Collegio non resti che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
Vista, inoltre, la richiesta, formulata dall’avv. Simona Imperato, difensore del ricorrente nel medesimo atto depositato il 9 dicembre 2025, di liquidazione degli onorari, competenze e spese del presente giudizio;
Considerata l’ammissione provvisoria del ricorrente al gratuito patrocinio con decreto n. 30/2023 adottato dalla competente in commissione in data 30 gennaio 2023;
Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia );
Visto l’art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni sulle professioni regolamentate ;
Visto il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 ( Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 );
Visto il D.M. 10/03/2014, n. 55 ( Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ).
Considerato che:
- in base alle disposizioni generali di cui al D.P.R. n. 115/2002, “[l] 'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ” (art. 82, comma 1) e, nella specifica materia del patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, “ gli importi spettanti al difensore … sono ridotti della metà ” (art. 130);
- in base alle successive disposizioni di cui al D.M. n. 140/2012, “[n] ella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione ” (art. 4, comma 2); “[p] er le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, …. si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà ” (art. 9); “[i] l giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete … ” (art. 11, comma 1);
- ai sensi delle specifiche diposizioni di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, “ ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento ” (art. 4, comma 1);
Ritenuto che, in applicazione delle suindicate disposizioni normative ed in ragione dell’opera complessiva prestata dal difensore del ricorrente nella presente fattispecie, è congrua la determinazione, in favore dell’avvocato istante, dell’importo forfettario complessivo pari ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese;
- liquida all’avv. Simona Imperato l’importo forfettario complessivo pari ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
TO IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IC | EL AN |
IL SEGRETARIO