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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10932 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10932/2022 del Registro Generale e promossa da e in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 pro tempore, con il procuratore avv. GENTILE ANTONIO
Opponenti
nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
i procuratori dott. CANGIANO ANTONELLA e DEL CONTE SIMONA Opposto
1
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.10.2022, il sig. , anche in qualità di legale rappresentante della Parte_1 società proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione prot. Parte_2
60424 e prot. n. 60425 del 09.09.2022, notificata in data 15-30.09.2022, con la quale l'
[...]
(già , basandosi sugli accertamenti di cui al Verbale Controparte_1 CP_3
Unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2020-517-01 del 4/5/2020, aveva ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 1.363,00, a titolo di sanzioni amministrative: a) per avere infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nel periodo da gennaio
2019 a gennaio 2020, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, un numero di ore/giornate di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte o non aver riportato le maggiorazioni dovute per lavoro festivo per tutti i lavoratori indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n. BA00001/2020-517-01 del 4/05/2020 notificato ai ricorrenti con atto prot. n.28321 del 21.5.2020, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL
112/2008, convertito in legge 133/2008 a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del
18.8.2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5 D. lgs. 151/2015; b) per avere adibito a lavoro straordinario, facendo superare il limite massimo delle 250 ore annuali nel periodo dal 2019 al 2020, in relazione a tutti i lavoratori che effettuano un orario di lavoro di 54 ore settimanali indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n.BA00001/2020-517-01 del 4/05/2020 notificato ai ricorrenti con atto prot. n.28321 del 21.5.2020, in violazione dell'art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 66 del 8/04/2003, dell'art.18/bis comma 6 dello stesso Decreto Legislativo, come modificato dall'art.41, comma 10 del D.L. n.112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008; c) per non avere consegnato ai lavoratori e all'atto della assunzione, Parte_3 CP_4 prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, legge 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 152/97 (art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L. 183/2010).
La parte istante, in via preliminare, dava atto “di aver riconosciuto nell'immediatezza la parziale erroneità delle registrazioni presenti sul LUL, avuto riguardo alle giornate di ferie effettivamente fruite dai lavoratori analiticamente nella Tabella sub 3 del Verbale di accertamento (Rif. All. 2, contenente n. 36 buste paga mese di giugno 2020)”, avendo così provveduto “a riaccreditare - conformemente a quanto disposto e previsto dal Verbale notificato - i giorni di ferie in ipotesi ancora da fruire da parte degli indicati lavoratori, nella relativa busta-paga di giugno 2020, prodotte ritualmente all'Ispettorato competente, così ottemperando alla “Disposizione (ai sensi CP_2 dell'art. 14 D. Lgs. n. 124/2004)””; altresì, soggiungeva che “pur avendo inviato tempestivamente modello UNI-LAV al competente Centro per l'Impiego e pur avendo sottoscritto il relativo contratto
- non avendo rinvenuto la relativa copia, ha fatto sottoscrivere la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei sigg.ri e e “, in adempimento alla diffida Parte_3 CP_4 impartita ai sensi dell'art. 13, 2^ comma, del D. Lgs. n. 124/2004, ha provveduto a consegnarne nuovamente copia agli indicati lavoratori (All.3 a e b), nel termine di 30 giorni ed a pagare la sanzione in misura ridotta applicata sul punto, come da mod. F24” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
2 Tanto premesso, a sostegno della domanda, la parte istante eccepiva l'infondatezza delle contestazioni, tenuto conto della “erroneità della complessiva impostazione adottata in sede di Verbale, in quanto i lavoratori ivi indicati hanno sempre osservato l'orario di lavoro riportato in sede di LUL” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Lamentava la “parziale e non approfondita attività istruttoria che avrebbe potuto e dovuto supportare il Verbale in epigrafe, avuto riguardo all'articolazione su turni dell'attività lavorativa, sulle maggiori ore di lavoro osservate solo in predeterminati e limitati periodi dell'anno (normalmente festività natalizie e pasquali)” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Eccepiva, poi, che “la quantificazione delle posizioni di numerosi lavoratori non ha tenuto conto della sottoscrizione di detti verbali di conciliazione, richiedendo - … - le differenze contributive anche per i periodi antecedenti” (cfr. pag. 6 del ricorso); e, con maggior sforzo esplicativo, “il Verbale di accertamento si appalesa viziato per aver ricompreso anche il periodo 'coperto' dall'intervenuta conciliazione in sede protetta, sulla base di conciliazioni monocratiche non valutate e tralasciate in sede di redazione del Verbale di accertamento” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Quanto al lavoro domenicale prestato dai dipendenti, obiettava che “- in relazione alle giornate di lavoro effettuate nel giorno di domenica - comunque i lavoratori hanno sempre fruito del corrispondente giorno di riposo compensativo infra settimanale e che il CCNL di riferimento non prevede la coincidenza del giorno di riposo settimanale nella giornata della domenica, con la conseguenza, pertanto, che l'indicato “lavoro domenicale” non costituisce lavoro straordinario, da retribuire con una maggiorazione.” (cfr. pag. 6 del ricorso); sosteneva, ancora, che “l'avverso Verbale di accertamento si appalesa del tutto erroneo e infondato, in quanto i lavoratori hanno sempre fruito del giorno di riposo compensativo nella settimana successiva e poiché il CCNL di riferimento prevede la domenica quale normale giornata di lavoro” (cfr. pag. 19 del ricorso).
Chiedeva, dunque, annullarsi l'ordinanza ingiunzione e, in ogni caso, dichiararsi l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione di illeciti amministrativi, con il favore di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' (già che Controparte_1 CP_3 difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente si duole, in primo luogo, dell'illegittimità del procedimento amministrativo dovuta all'asserito difetto di istruttoria ed alla mancata completa conoscenza degli atti sottesi all'ordinanza ingiunzione che non gli avrebbe consentito di articolare una compiuta difesa nei confronti dell'avversa pretesa sanzionatoria.
Giova, in proposito, richiamare l'orientamento per il quale il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, e che quindi il vizio di motivazione non è censurabile laddove quest'ultima sia insufficiente;
solo la motivazione fuorviante e contraddittoria, accostabile alla vera e propria inesistenza, è censurabile e rilevante nel giudizio di opposizione.
State la affinità di ratio, va detto che la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che "In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 d. lg. 30 aprile 1992 n. 285, ovvero a conclusione
3 del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale". (Cassazione civile, sez. un.,
28/01/2010, n. 1786, nello stesso senso v. anche Cassazione, sez. L., Sentenza n. 9251 del
19/04/2010).
Negli stessi termini, è stato affermato che “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cassazione civile sez. II 16 febbraio 2016 n. 2959).
Né potrebbe mai affermarsi un'eventuale carenza di motivazione, bastando richiamare Cass. Lav. 17 giugno 1997 n° 5425, secondo cui: “La motivazione dell'ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è finalizzata a porre l'ingiunto nella possibilità di verificare
l'effettiva sussistenza del suo debito, procedendo così, in caso di esito positivo della verifica, all'adempimento, oppure, in caso di esito negativo della stessa, a svolgere con completezza, in sede giudiziaria, i propri argomenti difensivi;
ne consegue che la mancanza o l'insufficienza della suddetta motivazione determinano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, fermo restando che la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall'autorità amministrativa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento devono ritenersi idonei alla compiuta identificazione del debito ed allo svolgimento della suddetta attività difensiva. In particolare non occorre che la motivazione de qua esponga anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione” (conf. Cass. Lav. 21 novembre 2001 n° 14674).
L'applicazione dei richiamati canoni ermeneutici alla fattispecie induce a disattendere l'eccezione di parte ricorrente.
Venendo al merito, è noto come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 5277/07). Nel caso di specie, l'ordinanza - ingiunzione opposta è stata emessa sulla scorta degli accertamenti conclusi con il verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2020-517-01 del 4/5/2020.
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) - “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla
4 giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i Controparte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Va, poi, richiamato il condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 22862/2010) secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale Pt_4 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ti costitutivi rispetto ai quali il Pt_5 verbale non riveste efficacia probatori ora, secondo Cassazione, n. 13880 del 7/7/2016, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, le quali, pur potendo essere valutate ai fini del raggiungimento della prova, non possono mai assurgere al valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale esso non grava (cfr. Cass. n. 12108 del 2010): posto infatti che, per principio generale, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario richiede che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità di accertamenti ulteriori (arg. ex Cass. n. 11746 del 2007), i quali all'occorrenza possono e debbono disporsi eventualmente anche d'ufficio, in considerazione dell'ulteriore principio secondo cui, nel rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, occorre che il giudice, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, eserciti anche in grado di appello, ex articolo 437 c.p.c., il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr. Cass. n. 2379 del 2007)”.
Alla luce di tali principi, deve essere condotta l'analisi di quanto ricavabile dagli atti di causa prodotti dalle parti in sede di costituzione, nonché delle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il che presuppone l'ulteriore verifica della valenza delle dichiarazioni rese agli organi ispettivi dai lavoratori interessati: come noto, mentre il verbale delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituisce prova piena della dichiarazione, della sua provenienza, del suo contenuto, della data in cui la stessa è stata resa ed insomma di tutti i fatti avvenuti alla presenza dell'ispettore e da lui verbalizzati, il contenuto della dichiarazione non ha, invece, analoga efficacia probatoria, anche se possiede un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria;
in ogni caso, postula anche che la dichiarazione sia intrinsecamente coerente e compatibile con i dati aliunde noti.
Ciò posto, la contestazione di cui alla summenzionata lett. a), come visto, ascrive all'odierna parte opponente l'infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL), nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, del numero di ore/giornate di lavoro in quanto inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte dai dipendenti o per non essere state riportate la maggiorazioni dovute per lavoro festivo per tutti i lavoratori indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n. BA00001/2020-517-01 del
4/05/2020, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008
a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del 18.8.2008, con conseguente determinazione di differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
5 L'art. 39 d.l. n. 112/2008 prevede, al primo comma, che “(i)l datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative” e, al secondo comma, che “(n)el libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nelle ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro”. L'illecito amministrativo che consegue alla violazione di tali disposizioni sanziona invece, ai sensi del settimo comma di tale articolo, le registrazioni false o erronee dei dati riguardanti il rapporto di lavoro sul libro unico del lavoro che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Invece, la contestazione di cui alla lett. b) suindicata addebita all'odierna parte opponente l'adibizione al lavoro straordinario, con superamento del limite massimo delle 250 ore annuali nel periodo dal 2019 al 2020, in relazione a tutti i lavoratori che effettuano un orario di lavoro di 54 ore settimanali indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n.BA00001/2020-517-01 del 4/05/2020, in violazione dell'art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 66 del 8/04/2003, dell'art.18/bis comma 6 dello stesso Decreto Legislativo, come modificato dall'art.41, comma 10 del D.L. n.112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008.
Ora, dalla documentazione in atti risulta che nelle date del 22 e 23 gennaio 2020 gli ispettori del lavoro eseguivano diversi accessi ispettivi presso le varie sedi facenti capo alla società opponente situate nella provincia di procedendo all'ascolto di numerosi lavoratori ivi trovati intenti a CP_3 prestare attività lavorativa (cfr. all. nn. 5, 7, 9, 12, 17, 19 e 21del fascicolo di parte resistente).
Nel verbale ispettivo, posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, gli ispettori, come detto, hanno proceduto ad accertare la violazione dell'art. 39, co. 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008, per avere il datore di lavoro infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020 le ore di effettivo lavoro svolte dai lavoratori di cui alla tabella n. 2 di cui allo stesso verbale ispettivo, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008.
A siffatte conclusioni gli ispettori verbalizzanti sono pervenuti in quanto “Dall'acquisizione degli elementi probatori, sia documentali che testimoniali, è emerso dunque che per tutti i lavoratori inseriti nella tabella 2 sono state registrate sul Lul degli stessi, nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, un numero di ore di lavoro inferiore a quelle effettivamente svolte, determinando così
“differenti trattamenti retributivi, previdenziali” per il suddetto periodo. Per alcuni dipendenti, invece, pur essendo stato registrato sul Lul l'orario effettivo di lavoro, non sono mai state indicate le ore di lavoro svolte nei giorni festivi, come la domenica, considerato che tutto il personale, che lavora nei punti vendita, lavora a turno per 2 domeniche al mese (vedi tab. 1). È stata, quindi, omessa in busta paga la maggiorazione prevista per queste ore di lavoro effettuate. Inoltre, in riferimento a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro di 54 ore settimanali si contesta il superamento del limite di 250 ore annuali di lavoro straordinario per ciascuno di essi”, come è dato leggersi in
6 seno al verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2020-517-01 del 4/5/2020 (cfr. all.
n. 24 del fascicolo di parte resistente).
Il verbale ispettivo prosegue affermando che “Si dovrà, infine, ricostituire sul libro unico del lavoro il contatore delle ferie dei lavoratori, indicati nella tabella 3, che segue, riportando le giornate registrate come assenza per ferie, per le quali invece è stato accertato che di fatto hanno prestato attività lavorativa. Nella tabella che si allega, infatti, è stato indicato il numero di settimane godute effettivamente dai precisati dipendenti nel corso dell'anno 2019, pertanto i giorni di ferie ulteriori Con registrati fittiziamente sul dovranno essere riaccreditati negli appositi contatori” (cfr. all. n. 24 del fascicolo di parte resistente).
Ciò detto, ritiene il giudicante che, all'esito dell'esame integrato delle allegazioni difensive della parte opponente, delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, le conclusioni rassegnate nel verbale di accertamento ispettivo impugnato siano condivisibili.
Invero, come detto, gli ispettori verbalizzanti sono pervenuti alle conclusioni di cui al verbale unico di accertamento sulla base del riscontro delle dichiarazioni rilasciate in fase di accertamento ispettivo con la documentazione esibita dalla medesima azienda.
Si rileva, al riguardo, che l'opponente non ha contestato specificamente ed efficacemente l'effettiva verificazione delle condotte descritte nella ordinanza-ingiunzione opposta, né la loro riconducibilità alle norme indicate nel provvedimento.
Invero, la parte istante ha genericamente eccepito l'infondatezza delle contestazioni per l'asserita
“erroneità della complessiva impostazione adottata in sede di Verbale, in quanto i lavoratori ivi indicati hanno sempre osservato l'orario di lavoro riportato in sede di LUL” (cfr. pag. 5 del ricorso), oltre che la “parziale e non approfondita attività istruttoria … avuto riguardo all'articolazione su turni dell'attività lavorativa, sulle maggiori ore di lavoro osservate solo in predeterminati e limitati periodi dell'anno (normalmente festività natalizie e pasquali)” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Al riguardo, non pare ultroneo osservare come non si possa negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n.
5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). Altresì, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Del resto, la stessa parte istante ha, in via preliminare, rappresentato (recte ammesso) “di aver riconosciuto nell'immediatezza la parziale erroneità delle registrazioni presenti sul LUL, avuto riguardo alle giornate di ferie effettivamente fruite dai lavoratori analiticamente nella Tabella sub 3 del Verbale di accertamento (Rif. All. 2, contenente n. 36 buste paga mese di giugno 2020)”, avendo così provveduto “a riaccreditare - conformemente a quanto disposto e previsto dal Verbale notificato
- i giorni di ferie in ipotesi ancora da fruire da parte degli indicati lavoratori, nella relativa busta- paga di giugno 2020, prodotte ritualmente all' competente, così ottemperando Controparte_2 alla “Disposizione (ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 124/2004)”” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
Inoltre, la parte ricorrente, con riferimento al lavoro domenicale effettivamente prestato dai dipendenti, ha dedotto che “- in relazione alle giornate di lavoro effettuate nel giorno di domenica - comunque i lavoratori hanno sempre fruito del corrispondente giorno di riposo compensativo infra
7 settimanale e che il CCNL di riferimento non prevede la coincidenza del giorno di riposo settimanale nella giornata della domenica, con la conseguenza, pertanto, che l'indicato “lavoro domenicale” non costituisce lavoro straordinario, da retribuire con una maggiorazione” (cfr. pag. 6 del ricorso) e che “… i lavoratori hanno sempre fruito del giorno di riposo compensativo nella settimana successiva e poiché il CCNL di riferimento prevede la domenica quale normale giornata di lavoro” (cfr. pag. 19 del ricorso), così sostanzialmente avallando la ricostruzione di cui al verbale ispettivo, essendo evidentemente irrilevante, ai fini del decidere, l'eventuale fruizione di giornate di riposo compensativo, nonché la mancata coincidenza del giorno di riposo settimanale con la giornata domenicale.
Ulteriore conferma alla prospettazione dell' riviene pure dalle eloquenti risultanze CP_1 dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
Difatti, il teste indicato dalla stessa parte opponente, sig. , escusso all'udienza Testimone_1 del 5.04.2023, dipendente da circa 13 anni della con il ruolo di Capo Parte_2
Negozio, ha del tutto significativamente dichiarato:
“ADR: lavoro presso la società da circa 13 anni, con il ruolo di Capo Negozio
… omissis … ADR: non ho contenziosi con la società predetta ed attualmente la mia sede di lavoro è presso il
Parco Commerciale Barimax in viale De Blasio e vi lavoro dal gennaio, mentre prima sono stato addetto presso il punto vendita di Torre a Mare, per circa 4 anni, ancora prima in via Brigata Regina
ADR: confermo la circostanza n. 1 di pag. 6 del ricorso in opposizione e preciso che in ogni punto vendita vi è un capo negozio ed un vice. I turni settimanali vengono stabiliti di volta in volta, a seconda delle esigenze del punto vendita o della stagionalità anche in considerazione del rapporto di lavoro e dell'inquadramento, part time o full time, del singolo lavoratore
… omissis … ADR: Nel caso in cui, per esigenze lavorative, un dipendente dovesse fare un orario di lavoro maggiore rispetto a quelle da contratto, le ore in più vengono recuperate compensandole con ore o giorni di riposo”.
Del pari, l'altro teste indicato dalla parte opponente escusso all'udienza del 05.04.2023, sig. Per_1
, dipendente della con mansioni di salumiere dal 2021, ha riferito:
[...] Parte_2
“ADR. In particolare, io sono supervisore dei banchi salumerie e gastronomia di tutti i punti vendita della società. Mi occupo della qualità e della corretta predisposizione dei banchi dei vari punti vendita
ADR: Dal 2021 sono supervisore
ADR: Prima di tale data ero “salumiere” presso il punto vendita presso il Parco Commerciale
“Globo” di ed ero fisso presso questo punto vendita CP_3
ADR: questo precedente rapporto di lavoro è durato circa un anno
ADR: Il periodo di lavoro del precedente rapporto di lavoro è stato nel 2019/2020. Per tale periodo, posso confermare che la prestazione lavorativa di ciascuno avveniva sulla base di turni prestabiliti
e concordati anche sulla base delle esigenze del punto vendita e se venivano svolte ore di lavoro in più rispetto all'inquadramento contrattuale, tali ore venivano recuperate con ore o giorni di riposo compensative”.
Si aggiunga che i testi indicati dalla parte opposta hanno essenzialmente confermato quanto dichiarato in sede ispettiva.
Si veda, in proposito, la deposizione resa all'udienza del 12.06.2023 dal teste sig. , Testimone_2 ex dipendente della società opponente:
“ADR: non ho alcun contenzioso in quanto ho conciliato la vertenza
8 ADR: confermo di aver reso dichiarazione spontanea in data 22/12/2020 in occasione di un'ispezione sul luogo di lavoro ADR: confermo la dichiarazione resa da me il 22/12/2020, di cui al Verbale dell' Controparte_2
di che mi viene mostrato e di cui mi viene data lettura e riconosco per mia la
[...] CP_3 sottoscrizione apposta alla mia dichiarazione”.
Vale la pena di riportare quanto dichiarato in sede ispettiva in data 22.1.2020 dal predetto lavoratore : “… da quando sono assunto … ho sempre effettuato 54 ore complessive a Testimone_2 settimana, lavorando anche di domenica a settimane alterne. L'orario viene distribuito su turni giornalieri di 9 ore concentrate in 6 giorni oppure spalmate su sette giorni. Tanto vale per ogni dipendente presente in questo punto vendita. Non ci sono maggiorazioni sulla retribuzione per le ore lavorate nei giorni festivi … non usufruiamo di rol o permessi anche se vengono scalati in busta paga. Preciso e ribadisco che quanto ho riferito riguarda tutti i dipendenti presenti oggi in Bari Max, ma anche l'organico di altri punti vendita. Tanto posso riferire poiché da circa due anni sono in forza in questo punto vendita, ma in precedenza ho lavorato presso i negozi di Triggiano, Mola e via Carulli e Via Brigata Regina” (cfr. all. n. 9 del fascicolo di parte resistente). CP_3
D'altra parte, escussa all'udienza del 20.12.2023, la teste sig.ra dipendente della Testimone_3 dal 2016, con mansioni di cassiera, pur avendo dapprima affermato: “ADR: Parte_2 confermo di avere reso delle dichiarazioni in data 22.01.2020 contenute nell'allegato 5 di cui al fascicolo di parte opposta, di cui mi viene data lettura, anche se non ricordo di avere reso tutte quelle dichiarazioni ivi contenute, che mi vengono lette e comunque non mi è stato riletto il verbale, prima della sottoscrizione;
”, ha, tuttavia, avuto cura di precisare “inoltre, che le ore da me svolte durante il periodo di apertura natalizio, ore di straordinario, mi sono state regolarmente retribuite o le ho recuperate con i riposi;
”.
Del tutto inconferente si appalesa, poi, la tesi difensiva di parte opponente, secondo cui “la quantificazione delle posizioni di numerosi lavoratori non ha tenuto conto della sottoscrizione di detti verbali di conciliazione, richiedendo - … - le differenze contributive anche per i periodi antecedenti” (cfr. pag. 6 del ricorso) … il Verbale di accertamento si appalesa viziato per aver ricompreso anche il periodo 'coperto' dall'intervenuta conciliazione in sede protetta, sulla base di conciliazioni monocratiche non valutate e tralasciate in sede di redazione del Verbale di accertamento” (cfr. pag. 8 del ricorso), in considerazione dell'irrilevanza rispetto all'illecito amministrativo contestato delle pattuizioni eventualmente intervenute tra datore di lavoro e dipendenti.
Da quanto sopra si ritiene, dunque, che l'amministrazione resistente abbia fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Stesso discorso valga con riferimento alla ulteriore contestazione afferente alla violazione dell'art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L. 183/2010, per non avere la società opponente consegnato ai lavoratori e all'atto della assunzione, prima dell'inizio Parte_3 CP_4 dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, legge 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 152/97.
Anche in questo caso eloquenti sono le stesse deduzioni della parte opponente la quale, nel disquisire, in via preliminare nell'atto introduttivo del giudizio, delle cd. “violazioni sanate”, ha affermato che
“pur avendo inviato tempestivamente modello UNI-LAV al competente Centro per l'Impiego e pur avendo sottoscritto il relativo contratto - non avendo rinvenuto la relativa copia, ha fatto sottoscrivere la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei sigg.ri Pt_6
[..
[...] [...
e “, in adempimento alla diffida impartita ai sensi dell'art. 13, 2^ comma, del CP_4
D. Lgs. n. 124/2004, ha provveduto a consegnarne nuovamente copia agli indicati lavoratori (All.3 a e b), nel termine di 30 giorni ed a pagare la sanzione in misura ridotta applicata sul punto, come da mod. F24” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
Posto, comunque, che non vi è in atti prova che il datore di lavoro abbia curato la consegna, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, della documentazione nei confronti dei suindicati dipendenti, da tutto quanto sopra, in conclusione, l'amministrazione resistente ha fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere ad ognuna delle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, avente ad oggetto, tra le altre, la violazione dell'art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, per non avere consegnato ai lavoratori, prima dell'immissione al lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro.
Ed allora, in definitiva, deve ritenersi che, nel presente giudizio, la P.A. opposta abbia idoneamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi delle sue pretese sanzionatorie (come era suo specifico onere), mentre la parte opponente non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi delle pretese stesse (in merito ai rispettivi oneri probatori, si vedano Cass., 3 Marzo 2011 n° 5122, Cass. Lav. 10 settembre 2009 n° 19502; Cass. Lav. 6 novembre
2009 n° 23600).
Da ultimo, in ordine alla quantificazione delle sanzioni, non sono stati evidenziati concreti e condivisibili motivi che avrebbero dovuto indurre alla riduzione degli importi, apparendo invece congrui quelli determinati in sede amministrativa, anche rispetto al principio di proporzionalità.
Pertanto, il ricorso va rigettato e revocata la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, concessa in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che l'amministrazione opposta si è costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario, ex art. 417 bis c.p.c., per cui va richiamato l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 42 L. 12.11.2011 n. 183.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, già decurtata del 20% di cui alla norma citata, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di Parte_1 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 CP_3 atto depositato il 13.10.2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.120,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10932/2022 del Registro Generale e promossa da e in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 pro tempore, con il procuratore avv. GENTILE ANTONIO
Opponenti
nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
i procuratori dott. CANGIANO ANTONELLA e DEL CONTE SIMONA Opposto
1
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.10.2022, il sig. , anche in qualità di legale rappresentante della Parte_1 società proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione prot. Parte_2
60424 e prot. n. 60425 del 09.09.2022, notificata in data 15-30.09.2022, con la quale l'
[...]
(già , basandosi sugli accertamenti di cui al Verbale Controparte_1 CP_3
Unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2020-517-01 del 4/5/2020, aveva ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 1.363,00, a titolo di sanzioni amministrative: a) per avere infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nel periodo da gennaio
2019 a gennaio 2020, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, un numero di ore/giornate di lavoro inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte o non aver riportato le maggiorazioni dovute per lavoro festivo per tutti i lavoratori indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n. BA00001/2020-517-01 del 4/05/2020 notificato ai ricorrenti con atto prot. n.28321 del 21.5.2020, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL
112/2008, convertito in legge 133/2008 a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del
18.8.2008, modificato da ultimo dall'art. 22 comma 5 D. lgs. 151/2015; b) per avere adibito a lavoro straordinario, facendo superare il limite massimo delle 250 ore annuali nel periodo dal 2019 al 2020, in relazione a tutti i lavoratori che effettuano un orario di lavoro di 54 ore settimanali indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n.BA00001/2020-517-01 del 4/05/2020 notificato ai ricorrenti con atto prot. n.28321 del 21.5.2020, in violazione dell'art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 66 del 8/04/2003, dell'art.18/bis comma 6 dello stesso Decreto Legislativo, come modificato dall'art.41, comma 10 del D.L. n.112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008; c) per non avere consegnato ai lavoratori e all'atto della assunzione, Parte_3 CP_4 prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, legge 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 152/97 (art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L. 183/2010).
La parte istante, in via preliminare, dava atto “di aver riconosciuto nell'immediatezza la parziale erroneità delle registrazioni presenti sul LUL, avuto riguardo alle giornate di ferie effettivamente fruite dai lavoratori analiticamente nella Tabella sub 3 del Verbale di accertamento (Rif. All. 2, contenente n. 36 buste paga mese di giugno 2020)”, avendo così provveduto “a riaccreditare - conformemente a quanto disposto e previsto dal Verbale notificato - i giorni di ferie in ipotesi ancora da fruire da parte degli indicati lavoratori, nella relativa busta-paga di giugno 2020, prodotte ritualmente all'Ispettorato competente, così ottemperando alla “Disposizione (ai sensi CP_2 dell'art. 14 D. Lgs. n. 124/2004)””; altresì, soggiungeva che “pur avendo inviato tempestivamente modello UNI-LAV al competente Centro per l'Impiego e pur avendo sottoscritto il relativo contratto
- non avendo rinvenuto la relativa copia, ha fatto sottoscrivere la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei sigg.ri e e “, in adempimento alla diffida Parte_3 CP_4 impartita ai sensi dell'art. 13, 2^ comma, del D. Lgs. n. 124/2004, ha provveduto a consegnarne nuovamente copia agli indicati lavoratori (All.3 a e b), nel termine di 30 giorni ed a pagare la sanzione in misura ridotta applicata sul punto, come da mod. F24” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
2 Tanto premesso, a sostegno della domanda, la parte istante eccepiva l'infondatezza delle contestazioni, tenuto conto della “erroneità della complessiva impostazione adottata in sede di Verbale, in quanto i lavoratori ivi indicati hanno sempre osservato l'orario di lavoro riportato in sede di LUL” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Lamentava la “parziale e non approfondita attività istruttoria che avrebbe potuto e dovuto supportare il Verbale in epigrafe, avuto riguardo all'articolazione su turni dell'attività lavorativa, sulle maggiori ore di lavoro osservate solo in predeterminati e limitati periodi dell'anno (normalmente festività natalizie e pasquali)” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Eccepiva, poi, che “la quantificazione delle posizioni di numerosi lavoratori non ha tenuto conto della sottoscrizione di detti verbali di conciliazione, richiedendo - … - le differenze contributive anche per i periodi antecedenti” (cfr. pag. 6 del ricorso); e, con maggior sforzo esplicativo, “il Verbale di accertamento si appalesa viziato per aver ricompreso anche il periodo 'coperto' dall'intervenuta conciliazione in sede protetta, sulla base di conciliazioni monocratiche non valutate e tralasciate in sede di redazione del Verbale di accertamento” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Quanto al lavoro domenicale prestato dai dipendenti, obiettava che “- in relazione alle giornate di lavoro effettuate nel giorno di domenica - comunque i lavoratori hanno sempre fruito del corrispondente giorno di riposo compensativo infra settimanale e che il CCNL di riferimento non prevede la coincidenza del giorno di riposo settimanale nella giornata della domenica, con la conseguenza, pertanto, che l'indicato “lavoro domenicale” non costituisce lavoro straordinario, da retribuire con una maggiorazione.” (cfr. pag. 6 del ricorso); sosteneva, ancora, che “l'avverso Verbale di accertamento si appalesa del tutto erroneo e infondato, in quanto i lavoratori hanno sempre fruito del giorno di riposo compensativo nella settimana successiva e poiché il CCNL di riferimento prevede la domenica quale normale giornata di lavoro” (cfr. pag. 19 del ricorso).
Chiedeva, dunque, annullarsi l'ordinanza ingiunzione e, in ogni caso, dichiararsi l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione di illeciti amministrativi, con il favore di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' (già che Controparte_1 CP_3 difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente si duole, in primo luogo, dell'illegittimità del procedimento amministrativo dovuta all'asserito difetto di istruttoria ed alla mancata completa conoscenza degli atti sottesi all'ordinanza ingiunzione che non gli avrebbe consentito di articolare una compiuta difesa nei confronti dell'avversa pretesa sanzionatoria.
Giova, in proposito, richiamare l'orientamento per il quale il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, e che quindi il vizio di motivazione non è censurabile laddove quest'ultima sia insufficiente;
solo la motivazione fuorviante e contraddittoria, accostabile alla vera e propria inesistenza, è censurabile e rilevante nel giudizio di opposizione.
State la affinità di ratio, va detto che la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che "In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 d. lg. 30 aprile 1992 n. 285, ovvero a conclusione
3 del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale". (Cassazione civile, sez. un.,
28/01/2010, n. 1786, nello stesso senso v. anche Cassazione, sez. L., Sentenza n. 9251 del
19/04/2010).
Negli stessi termini, è stato affermato che “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cassazione civile sez. II 16 febbraio 2016 n. 2959).
Né potrebbe mai affermarsi un'eventuale carenza di motivazione, bastando richiamare Cass. Lav. 17 giugno 1997 n° 5425, secondo cui: “La motivazione dell'ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è finalizzata a porre l'ingiunto nella possibilità di verificare
l'effettiva sussistenza del suo debito, procedendo così, in caso di esito positivo della verifica, all'adempimento, oppure, in caso di esito negativo della stessa, a svolgere con completezza, in sede giudiziaria, i propri argomenti difensivi;
ne consegue che la mancanza o l'insufficienza della suddetta motivazione determinano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, fermo restando che la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall'autorità amministrativa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento devono ritenersi idonei alla compiuta identificazione del debito ed allo svolgimento della suddetta attività difensiva. In particolare non occorre che la motivazione de qua esponga anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione” (conf. Cass. Lav. 21 novembre 2001 n° 14674).
L'applicazione dei richiamati canoni ermeneutici alla fattispecie induce a disattendere l'eccezione di parte ricorrente.
Venendo al merito, è noto come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 5277/07). Nel caso di specie, l'ordinanza - ingiunzione opposta è stata emessa sulla scorta degli accertamenti conclusi con il verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2020-517-01 del 4/5/2020.
In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) - “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla
4 giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno piena prova dei fatti che i Controparte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Va, poi, richiamato il condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 22862/2010) secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale Pt_4 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ti costitutivi rispetto ai quali il Pt_5 verbale non riveste efficacia probatori ora, secondo Cassazione, n. 13880 del 7/7/2016, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, le quali, pur potendo essere valutate ai fini del raggiungimento della prova, non possono mai assurgere al valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale esso non grava (cfr. Cass. n. 12108 del 2010): posto infatti che, per principio generale, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario richiede che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità di accertamenti ulteriori (arg. ex Cass. n. 11746 del 2007), i quali all'occorrenza possono e debbono disporsi eventualmente anche d'ufficio, in considerazione dell'ulteriore principio secondo cui, nel rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, occorre che il giudice, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, eserciti anche in grado di appello, ex articolo 437 c.p.c., il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr. Cass. n. 2379 del 2007)”.
Alla luce di tali principi, deve essere condotta l'analisi di quanto ricavabile dagli atti di causa prodotti dalle parti in sede di costituzione, nonché delle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il che presuppone l'ulteriore verifica della valenza delle dichiarazioni rese agli organi ispettivi dai lavoratori interessati: come noto, mentre il verbale delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituisce prova piena della dichiarazione, della sua provenienza, del suo contenuto, della data in cui la stessa è stata resa ed insomma di tutti i fatti avvenuti alla presenza dell'ispettore e da lui verbalizzati, il contenuto della dichiarazione non ha, invece, analoga efficacia probatoria, anche se possiede un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria;
in ogni caso, postula anche che la dichiarazione sia intrinsecamente coerente e compatibile con i dati aliunde noti.
Ciò posto, la contestazione di cui alla summenzionata lett. a), come visto, ascrive all'odierna parte opponente l'infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL), nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, del numero di ore/giornate di lavoro in quanto inferiore rispetto a quelle effettivamente svolte dai dipendenti o per non essere state riportate la maggiorazioni dovute per lavoro festivo per tutti i lavoratori indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n. BA00001/2020-517-01 del
4/05/2020, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008
a seguito DM del 9.7.2008, pubblicato in G.U. del 18.8.2008, con conseguente determinazione di differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
5 L'art. 39 d.l. n. 112/2008 prevede, al primo comma, che “(i)l datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative” e, al secondo comma, che “(n)el libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nelle ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro”. L'illecito amministrativo che consegue alla violazione di tali disposizioni sanziona invece, ai sensi del settimo comma di tale articolo, le registrazioni false o erronee dei dati riguardanti il rapporto di lavoro sul libro unico del lavoro che determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Invece, la contestazione di cui alla lett. b) suindicata addebita all'odierna parte opponente l'adibizione al lavoro straordinario, con superamento del limite massimo delle 250 ore annuali nel periodo dal 2019 al 2020, in relazione a tutti i lavoratori che effettuano un orario di lavoro di 54 ore settimanali indicati nella relativa tabella di cui al verbale unico n.BA00001/2020-517-01 del 4/05/2020, in violazione dell'art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 66 del 8/04/2003, dell'art.18/bis comma 6 dello stesso Decreto Legislativo, come modificato dall'art.41, comma 10 del D.L. n.112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008.
Ora, dalla documentazione in atti risulta che nelle date del 22 e 23 gennaio 2020 gli ispettori del lavoro eseguivano diversi accessi ispettivi presso le varie sedi facenti capo alla società opponente situate nella provincia di procedendo all'ascolto di numerosi lavoratori ivi trovati intenti a CP_3 prestare attività lavorativa (cfr. all. nn. 5, 7, 9, 12, 17, 19 e 21del fascicolo di parte resistente).
Nel verbale ispettivo, posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, gli ispettori, come detto, hanno proceduto ad accertare la violazione dell'art. 39, co. 1, 2 e 7 del D.L. n. 112/2008, per avere il datore di lavoro infedelmente registrato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020 le ore di effettivo lavoro svolte dai lavoratori di cui alla tabella n. 2 di cui allo stesso verbale ispettivo, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del DL 112/2008.
A siffatte conclusioni gli ispettori verbalizzanti sono pervenuti in quanto “Dall'acquisizione degli elementi probatori, sia documentali che testimoniali, è emerso dunque che per tutti i lavoratori inseriti nella tabella 2 sono state registrate sul Lul degli stessi, nel periodo da gennaio 2019 a gennaio 2020, un numero di ore di lavoro inferiore a quelle effettivamente svolte, determinando così
“differenti trattamenti retributivi, previdenziali” per il suddetto periodo. Per alcuni dipendenti, invece, pur essendo stato registrato sul Lul l'orario effettivo di lavoro, non sono mai state indicate le ore di lavoro svolte nei giorni festivi, come la domenica, considerato che tutto il personale, che lavora nei punti vendita, lavora a turno per 2 domeniche al mese (vedi tab. 1). È stata, quindi, omessa in busta paga la maggiorazione prevista per queste ore di lavoro effettuate. Inoltre, in riferimento a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro di 54 ore settimanali si contesta il superamento del limite di 250 ore annuali di lavoro straordinario per ciascuno di essi”, come è dato leggersi in
6 seno al verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2020-517-01 del 4/5/2020 (cfr. all.
n. 24 del fascicolo di parte resistente).
Il verbale ispettivo prosegue affermando che “Si dovrà, infine, ricostituire sul libro unico del lavoro il contatore delle ferie dei lavoratori, indicati nella tabella 3, che segue, riportando le giornate registrate come assenza per ferie, per le quali invece è stato accertato che di fatto hanno prestato attività lavorativa. Nella tabella che si allega, infatti, è stato indicato il numero di settimane godute effettivamente dai precisati dipendenti nel corso dell'anno 2019, pertanto i giorni di ferie ulteriori Con registrati fittiziamente sul dovranno essere riaccreditati negli appositi contatori” (cfr. all. n. 24 del fascicolo di parte resistente).
Ciò detto, ritiene il giudicante che, all'esito dell'esame integrato delle allegazioni difensive della parte opponente, delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, le conclusioni rassegnate nel verbale di accertamento ispettivo impugnato siano condivisibili.
Invero, come detto, gli ispettori verbalizzanti sono pervenuti alle conclusioni di cui al verbale unico di accertamento sulla base del riscontro delle dichiarazioni rilasciate in fase di accertamento ispettivo con la documentazione esibita dalla medesima azienda.
Si rileva, al riguardo, che l'opponente non ha contestato specificamente ed efficacemente l'effettiva verificazione delle condotte descritte nella ordinanza-ingiunzione opposta, né la loro riconducibilità alle norme indicate nel provvedimento.
Invero, la parte istante ha genericamente eccepito l'infondatezza delle contestazioni per l'asserita
“erroneità della complessiva impostazione adottata in sede di Verbale, in quanto i lavoratori ivi indicati hanno sempre osservato l'orario di lavoro riportato in sede di LUL” (cfr. pag. 5 del ricorso), oltre che la “parziale e non approfondita attività istruttoria … avuto riguardo all'articolazione su turni dell'attività lavorativa, sulle maggiori ore di lavoro osservate solo in predeterminati e limitati periodi dell'anno (normalmente festività natalizie e pasquali)” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Al riguardo, non pare ultroneo osservare come non si possa negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n.
5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). Altresì, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Del resto, la stessa parte istante ha, in via preliminare, rappresentato (recte ammesso) “di aver riconosciuto nell'immediatezza la parziale erroneità delle registrazioni presenti sul LUL, avuto riguardo alle giornate di ferie effettivamente fruite dai lavoratori analiticamente nella Tabella sub 3 del Verbale di accertamento (Rif. All. 2, contenente n. 36 buste paga mese di giugno 2020)”, avendo così provveduto “a riaccreditare - conformemente a quanto disposto e previsto dal Verbale notificato
- i giorni di ferie in ipotesi ancora da fruire da parte degli indicati lavoratori, nella relativa busta- paga di giugno 2020, prodotte ritualmente all' competente, così ottemperando Controparte_2 alla “Disposizione (ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 124/2004)”” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
Inoltre, la parte ricorrente, con riferimento al lavoro domenicale effettivamente prestato dai dipendenti, ha dedotto che “- in relazione alle giornate di lavoro effettuate nel giorno di domenica - comunque i lavoratori hanno sempre fruito del corrispondente giorno di riposo compensativo infra
7 settimanale e che il CCNL di riferimento non prevede la coincidenza del giorno di riposo settimanale nella giornata della domenica, con la conseguenza, pertanto, che l'indicato “lavoro domenicale” non costituisce lavoro straordinario, da retribuire con una maggiorazione” (cfr. pag. 6 del ricorso) e che “… i lavoratori hanno sempre fruito del giorno di riposo compensativo nella settimana successiva e poiché il CCNL di riferimento prevede la domenica quale normale giornata di lavoro” (cfr. pag. 19 del ricorso), così sostanzialmente avallando la ricostruzione di cui al verbale ispettivo, essendo evidentemente irrilevante, ai fini del decidere, l'eventuale fruizione di giornate di riposo compensativo, nonché la mancata coincidenza del giorno di riposo settimanale con la giornata domenicale.
Ulteriore conferma alla prospettazione dell' riviene pure dalle eloquenti risultanze CP_1 dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
Difatti, il teste indicato dalla stessa parte opponente, sig. , escusso all'udienza Testimone_1 del 5.04.2023, dipendente da circa 13 anni della con il ruolo di Capo Parte_2
Negozio, ha del tutto significativamente dichiarato:
“ADR: lavoro presso la società da circa 13 anni, con il ruolo di Capo Negozio
… omissis … ADR: non ho contenziosi con la società predetta ed attualmente la mia sede di lavoro è presso il
Parco Commerciale Barimax in viale De Blasio e vi lavoro dal gennaio, mentre prima sono stato addetto presso il punto vendita di Torre a Mare, per circa 4 anni, ancora prima in via Brigata Regina
ADR: confermo la circostanza n. 1 di pag. 6 del ricorso in opposizione e preciso che in ogni punto vendita vi è un capo negozio ed un vice. I turni settimanali vengono stabiliti di volta in volta, a seconda delle esigenze del punto vendita o della stagionalità anche in considerazione del rapporto di lavoro e dell'inquadramento, part time o full time, del singolo lavoratore
… omissis … ADR: Nel caso in cui, per esigenze lavorative, un dipendente dovesse fare un orario di lavoro maggiore rispetto a quelle da contratto, le ore in più vengono recuperate compensandole con ore o giorni di riposo”.
Del pari, l'altro teste indicato dalla parte opponente escusso all'udienza del 05.04.2023, sig. Per_1
, dipendente della con mansioni di salumiere dal 2021, ha riferito:
[...] Parte_2
“ADR. In particolare, io sono supervisore dei banchi salumerie e gastronomia di tutti i punti vendita della società. Mi occupo della qualità e della corretta predisposizione dei banchi dei vari punti vendita
ADR: Dal 2021 sono supervisore
ADR: Prima di tale data ero “salumiere” presso il punto vendita presso il Parco Commerciale
“Globo” di ed ero fisso presso questo punto vendita CP_3
ADR: questo precedente rapporto di lavoro è durato circa un anno
ADR: Il periodo di lavoro del precedente rapporto di lavoro è stato nel 2019/2020. Per tale periodo, posso confermare che la prestazione lavorativa di ciascuno avveniva sulla base di turni prestabiliti
e concordati anche sulla base delle esigenze del punto vendita e se venivano svolte ore di lavoro in più rispetto all'inquadramento contrattuale, tali ore venivano recuperate con ore o giorni di riposo compensative”.
Si aggiunga che i testi indicati dalla parte opposta hanno essenzialmente confermato quanto dichiarato in sede ispettiva.
Si veda, in proposito, la deposizione resa all'udienza del 12.06.2023 dal teste sig. , Testimone_2 ex dipendente della società opponente:
“ADR: non ho alcun contenzioso in quanto ho conciliato la vertenza
8 ADR: confermo di aver reso dichiarazione spontanea in data 22/12/2020 in occasione di un'ispezione sul luogo di lavoro ADR: confermo la dichiarazione resa da me il 22/12/2020, di cui al Verbale dell' Controparte_2
di che mi viene mostrato e di cui mi viene data lettura e riconosco per mia la
[...] CP_3 sottoscrizione apposta alla mia dichiarazione”.
Vale la pena di riportare quanto dichiarato in sede ispettiva in data 22.1.2020 dal predetto lavoratore : “… da quando sono assunto … ho sempre effettuato 54 ore complessive a Testimone_2 settimana, lavorando anche di domenica a settimane alterne. L'orario viene distribuito su turni giornalieri di 9 ore concentrate in 6 giorni oppure spalmate su sette giorni. Tanto vale per ogni dipendente presente in questo punto vendita. Non ci sono maggiorazioni sulla retribuzione per le ore lavorate nei giorni festivi … non usufruiamo di rol o permessi anche se vengono scalati in busta paga. Preciso e ribadisco che quanto ho riferito riguarda tutti i dipendenti presenti oggi in Bari Max, ma anche l'organico di altri punti vendita. Tanto posso riferire poiché da circa due anni sono in forza in questo punto vendita, ma in precedenza ho lavorato presso i negozi di Triggiano, Mola e via Carulli e Via Brigata Regina” (cfr. all. n. 9 del fascicolo di parte resistente). CP_3
D'altra parte, escussa all'udienza del 20.12.2023, la teste sig.ra dipendente della Testimone_3 dal 2016, con mansioni di cassiera, pur avendo dapprima affermato: “ADR: Parte_2 confermo di avere reso delle dichiarazioni in data 22.01.2020 contenute nell'allegato 5 di cui al fascicolo di parte opposta, di cui mi viene data lettura, anche se non ricordo di avere reso tutte quelle dichiarazioni ivi contenute, che mi vengono lette e comunque non mi è stato riletto il verbale, prima della sottoscrizione;
”, ha, tuttavia, avuto cura di precisare “inoltre, che le ore da me svolte durante il periodo di apertura natalizio, ore di straordinario, mi sono state regolarmente retribuite o le ho recuperate con i riposi;
”.
Del tutto inconferente si appalesa, poi, la tesi difensiva di parte opponente, secondo cui “la quantificazione delle posizioni di numerosi lavoratori non ha tenuto conto della sottoscrizione di detti verbali di conciliazione, richiedendo - … - le differenze contributive anche per i periodi antecedenti” (cfr. pag. 6 del ricorso) … il Verbale di accertamento si appalesa viziato per aver ricompreso anche il periodo 'coperto' dall'intervenuta conciliazione in sede protetta, sulla base di conciliazioni monocratiche non valutate e tralasciate in sede di redazione del Verbale di accertamento” (cfr. pag. 8 del ricorso), in considerazione dell'irrilevanza rispetto all'illecito amministrativo contestato delle pattuizioni eventualmente intervenute tra datore di lavoro e dipendenti.
Da quanto sopra si ritiene, dunque, che l'amministrazione resistente abbia fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Stesso discorso valga con riferimento alla ulteriore contestazione afferente alla violazione dell'art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L. 183/2010, per non avere la società opponente consegnato ai lavoratori e all'atto della assunzione, prima dell'inizio Parte_3 CP_4 dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, legge 608/96 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 152/97.
Anche in questo caso eloquenti sono le stesse deduzioni della parte opponente la quale, nel disquisire, in via preliminare nell'atto introduttivo del giudizio, delle cd. “violazioni sanate”, ha affermato che
“pur avendo inviato tempestivamente modello UNI-LAV al competente Centro per l'Impiego e pur avendo sottoscritto il relativo contratto - non avendo rinvenuto la relativa copia, ha fatto sottoscrivere la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei sigg.ri Pt_6
[..
[...] [...
e “, in adempimento alla diffida impartita ai sensi dell'art. 13, 2^ comma, del CP_4
D. Lgs. n. 124/2004, ha provveduto a consegnarne nuovamente copia agli indicati lavoratori (All.3 a e b), nel termine di 30 giorni ed a pagare la sanzione in misura ridotta applicata sul punto, come da mod. F24” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso).
Posto, comunque, che non vi è in atti prova che il datore di lavoro abbia curato la consegna, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, della documentazione nei confronti dei suindicati dipendenti, da tutto quanto sopra, in conclusione, l'amministrazione resistente ha fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere ad ognuna delle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, avente ad oggetto, tra le altre, la violazione dell'art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, per non avere consegnato ai lavoratori, prima dell'immissione al lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro.
Ed allora, in definitiva, deve ritenersi che, nel presente giudizio, la P.A. opposta abbia idoneamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi delle sue pretese sanzionatorie (come era suo specifico onere), mentre la parte opponente non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi delle pretese stesse (in merito ai rispettivi oneri probatori, si vedano Cass., 3 Marzo 2011 n° 5122, Cass. Lav. 10 settembre 2009 n° 19502; Cass. Lav. 6 novembre
2009 n° 23600).
Da ultimo, in ordine alla quantificazione delle sanzioni, non sono stati evidenziati concreti e condivisibili motivi che avrebbero dovuto indurre alla riduzione degli importi, apparendo invece congrui quelli determinati in sede amministrativa, anche rispetto al principio di proporzionalità.
Pertanto, il ricorso va rigettato e revocata la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, concessa in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, deve evidenziarsi che l'amministrazione opposta si è costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario, ex art. 417 bis c.p.c., per cui va richiamato l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4 co. 42 L. 12.11.2011 n. 183.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, già decurtata del 20% di cui alla norma citata, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di Parte_1 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 CP_3 atto depositato il 13.10.2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.120,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 10.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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