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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 946/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 17 maggio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Andrea Zarbo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, via E.
1 Filiberto, n. 47; appellanti contro
C.F. e P.IVA ), ora NToparte_1 P.IVA_1
NToparte_2
, in persona dei commissari liquidatori pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi, Giacomo Ricciardi e Roberta
Moretti (con rinuncia al mandato da parte di quest'ultima in data 8 novembre 2022), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina sito in Venezia, via
Mestrina, n. 6;
C.F. ), in persona del suo procuratore NToparte_3 P.IVA_2
speciale rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sebastiano, con CP_4
domicilio eletto in via Cengio, n. 15; CP_1
(C.F. e P.IVA Parte_3
), già in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_3 CP_5
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi e Roberta Moretti
(con rinuncia al mandato da parte di quest'ultima in data 8 novembre 2022), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina sito in Venezia, via
Mestrina, n. 6; appellate
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 2097/2021 pubblicata in data 15 novembre 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 2089/2016 R.G.
2 avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“NEL MERITO
In totale riforma della sentenza n. 2097/2021, pubblicata il 15.11.2021, non notificata, resa nel proc. n. 2809/2016 R.G. Tribunale di Vicenza, voglia l'Ecc.ma
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la compensazione delle spese di lite tra gli attori appellanti Pt_1
e e in
[...] Parte_2 NToparte_6
L.C.A., ed NToparte_7 Parte_3
In tutti i casi, anticipazioni e compensi ex D.M. 55/2014 integralmente rifusi.”
- per parte appellata NToparte_8
“(i) nel merito, rigettare integralmente l'appello dei Sigg.ri e , Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza di primo grado n. 2097/2021 del Tribunale di Vicenza, che ha definito il giudizio sub R.G. 2809/2016, pubblicata il 15 novembre 2021, in quanto infondato per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
(ii) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata NToparte_3
3 “in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello sia per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. sia sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto;
in via preliminare rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito rigettare tutti i motivi di gravame e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado con riferimento alla posizione di NToparte_3
con vittoria di spese, e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata Parte_3
“(i) nel merito, rigettare integralmente l'appello dei Sigg.ri e , Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza di primo grado n. 2097/2021 del Tribunale di Vicenza, che ha definito il giudizio sub R.G. 2809/2016, pubblicata il 15 novembre 2021, in quanto infondato per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
(ii) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
4 Con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2016, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti il Parte_2 NToparte_1
Tribunale di Vicenza esponendo di essere titolari del conto corrente n.
022/1046829, presso la filiale di Padova della suddetta Banca, e di aver sottoscritto in data 21 giugno 2013 un contratto di affidamento in conto corrente, con scadenza a revoca, per l'importo di euro 1.000.000, a loro avviso finalizzato all'acquisto di azioni della medesima attraverso “una imprecisata operazione di CP_1
finanziamento-export in divisa”; le azioni così acquistate sarebbero state poi collocate sul mercato, o acquistate dalla stessa, ad un prezzo non inferiore a CP_1
quello di acquisto (euro 62,50).
A seguito della svalutazione del prezzo delle azioni BPVI, la avrebbe CP_1
manifestato l'intenzione di ristorare gli attori della perdita subita, ottemperando agli impegni di acquisto e/o collocamento presso terzi a valore pari ad euro 62,50, ma tuttavia ciò non sarebbe mai avvenuto, rendendosi la irreperibile. CP_1
Quindi, parte attrice agiva in giudizio contestando la violazione da parte della degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF e del Regolamento Consob CP_1
n. 16190/2007, la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 37 e ss. del
Regolamento stesso e dei doveri di correttezza di cui all'art. 1337 c.c., nonché
l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi. Nello specifico, gli attori agivano per sentir dichiarare la nullità del meccanismo negoziale formato dai contratti di investimento in azioni BPVI e di affidamento in conto corrente, chiedendo di accertare che nulla era dovuto alla e di condannarla “al CP_1
risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori […] in misura non inferiore
5 alla differenza tra il valore di acquisto dei titoli nel giugno 2013, per un controvalore unitario di € 62,50 ad azione e complessivi € 1.000.000=, e quello che sarebbe risultato di collocamento” nonché “al risarcimento dei danni reputazionali e/o di immagine patiti e patiendi dagli attori in conseguenza della segnalazione […] presso le Centrali Rischi di Banca di Italia e di altri operatori finanziari”.
Con atto di costituzione e risposta del 4 gennaio 2017, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la competenza del NToparte_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, e il difetto di legittimazione attiva della;
nel merito, affermava l'infondatezza Parte_2
delle pretese avversarie, ribadendo la perfetta conoscenza da parte del dei Pt_1
rischi dell'operazione nonché l'adempimento da parte della degli obblighi CP_1
informativi e dei doveri di correttezza e buona fede.
A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della Banca, il giudizio veniva interrotto in data 27 ottobre 2017 e successivamente riassunto nei confronti della procedura di liquidazione, nonché nei confronti di , NToparte_3
ritenuta cessionaria dei rapporti bancari per cui è causa, la quale, costituendosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ed escludeva che il rapporto controverso fosse oggetto di cessione.
Gli attori, infine, chiamavano in causa – previa autorizzazione – CP_5
divenuta poi quale soggetto cessionario dei rapporti oggetto di lite, Parte_3
estendendo nei suoi confronti le domande già in precedenza formulate;
costituitasi NT in giudizio contestava la fondatezza di ogni pretesa nei suoi confronti
6 avanzata.
Con sentenza n. 2097/2021 pubblicata in data 15 novembre 2022, il Tribunale di
Vicenza così decideva:
“
1. quanto a : dichiara che essa è carente di legittimazione NToparte_3
passiva;
2. quanto a , parimenti dichiara che essa è carente di legittimazione Pt_3
passiva;
3. quanto a liquidazione coatta amministrativa, dichiara improcedibili CP_9
tutte le domande contro di essa formulate, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, del
TUB, in quanto per esse è competente la fase di liquidazione di tipo amministrativo;
4. condanna gli attori a rimborsare le spese processuali del giudizio:
a BPVI, in liquidazione: euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase introduttiva, ed euro 4050 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
a : euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase NToparte_3
introduttiva, ed euro 4050 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
a : euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase introduttiva, ed Pt_3
euro 4050 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%”.
In particolare, il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva sia di
, “in quanto i rapporti per cui è causa non sono mai passati nel NToparte_3
patrimonio di quest'ultima” ai sensi dell'art. 3, lett. b), D.L. 99/2017, che li
7 escludeva espressamente, sia di poiché “nel delineare il perimetro dei Pt_3
NT rapporti oggetto di cessione a , il D.M. 22 febbraio 2018, agli art. 1, commi 2
e 3, ha escluso dalla cessione le passività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DL
n. 99/2017”.
Inoltre, dichiarava improcedibili ai sensi dell'art. 83, co. 1 e 3, TUB le domande verso , le quali “dovranno essere fatte valere soltanto NToparte_1
avanti i liquidatori, nella fase amministrativa della liquidazione dello stato passivo, e dunque rispettando la procedura prevista per tale fase, a partire dalla domanda di insinuazione al passivo” e, di conseguenza, condannava gli attori al rimborso delle spese processuali.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 16 maggio 2022, e Parte_1
hanno proposto tempestivo appello invocandone la Parte_2
riforma in punto di spese.
Gli appellanti hanno pertanto chiesto la riforma della sentenza affinché venga disposta la compensazione delle spese di lite, sulla base del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
8 Parte appellante ha altresì chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con comparse di costituzione e risposta del 29 luglio 2022, si sono costituite in giudizio in LCA e e, con atto del 5 NToparte_2 Parte_3
settembre 2022, si è costituita in giudizio le quali hanno NToparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e l'infondatezza dell'impugnazione.
Con ordinanza del 22 settembre 2022 la Corte d'appello ha accolto l'inibitoria
“limitatamente alla condanna alle spese nei confronti di NToparte_2
L.C.A. per euro 2.430 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase
[...]
introduttiva, euro 4.050,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, CPA ed
IVA”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025 – sostituita da note scritte – con assegnazione alle dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
9 L'eccezione va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
Nel merito
A sostegno dell'unico motivo d'impugnazione proposto, parte appellante ha evidenziato che la declaratoria di improcedibilità delle domande svolte nei confronti di sarebbe conseguenza della sottoposizione NToparte_1
della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e che, tuttavia, il giudizio era stato introdotto quando la Banca era ancora in bonis.
Per quanto riguarda l'estensione del contraddittorio a , gli attori NToparte_3
avrebbero avuto contezza del contenuto e degli effetti del contratto di cessione di azienda (che prevedeva l'esclusione di responsabilità per passività e contenziosi
10 tali da determinare il difetto di legittimazione passiva) soltanto con la costituzione in giudizio di , la quale aveva contestualmente depositato l'atto NToparte_3
ricognitivo del 7 giugno 2018, che specificava il perimetro della cessione, mentre NT la chiamata in causa di , poi sarebbe avvenuta solo a seguito della Pt_3
comunicazione del 30 aprile 2018 inviata dalla medesima agli attori, tale da indurli a estendere il contraddittorio.
Le parti appellate, per converso, sostengono l'infondatezza dell'impugnazione in quanto la declaratoria di improcedibilità delle domande “attiene ad un errore degli odierni appellanti in sede di riassunzione”. poiché gli attori:
a) anziché formulare le proprie pretese nelle forme dell'insinuazione al passivo, avrebbero riassunto il giudizio interrotto verso NToparte_1
nonostante l'avvio della procedura liquidatoria;
b) non avrebbero rinunciato agli atti nei confronti di pur nella Pt_3
consapevolezza della carenza in capo ad essa della legittimazione passiva;
c) avrebbero riassunto il giudizio nei confronti di sull'errato NToparte_3
presupposto che essa fosse la cessionaria di e che fosse NToparte_1
subentrata nei rapporti contrattuali ai sensi del D.M. 99/2017, in contrasto col tenore letterale della legge.
L'appello merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda la riassunzione del processo nei confronti di NToparte_1
in LCA, come già evidenziato nell'ordinanza di parziale accoglimento
[...]
11 dell'inibitoria, a seguito della messa in liquidazione coatta di BPVI, originaria convenuta, e della conseguente interruzione del processo, questo doveva NT necessariamente essere riassunto nei confronti della , quale successore a titolo universale.
Mette conto, peraltro, rilevare che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza dell'intestata Corte, non è affatto scontato che la domanda di accertamento proposta dagli attori non fosse ammissibile e/o proseguibile nei confronti della LCA.
L'art. 83, comma 3, del TUB (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L. Fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro ovvero al risarcimento del danno da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
12 Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sono comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
La dichiarazione di improcedibilità di tutte le domande (comprese quindi quelle di accertamento) formulate dagli attori nei confronti di BPVI in LCA non ha tuttavia costituito motivo di impugnazione.
Per quanto attiene la riassunzione del processo nei confronti di , NToparte_3
rileva che il Collegio che, effettivamente, come sostenuto dagli appellanti, il perimetro entro cui operava la responsabilità della predetta appariva del tutto CP_1
incerto e risulta essere stato chiarito soltanto con l'atto ricognitivo del 17 gennaio
2018 (non iscritto nel Registro delle Imprese), depositato dalla stessa
[...]
con la comparsa di costituzione del 7 giugno 2018. CP_3
NT Infine, la chiamata in causa di (ora è stata determinata proprio dalla Pt_3
condotta della medesima, che ha inviato agli attori, una comunicazione generica, datata 30 aprile 2018 di subentro nei rapporti di BPVI.
13 In definitiva, la riassunzione nei confronti di BPVI in LCA era necessaria al fine della prosecuzione del processo, mentre la riassunzione nei confronti di
[...]
NT
e la chiamata in causa di risultavano prudenti ed opportune alla luce, CP_3
quanto a , della incertezza in ordine al perimetro della cessione, quanto a CP_3
NT
, in ragione di una comunicazione inviata dalla stessa e dal contenuto fuorviante.
Sussistono pertanto i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, sia del precedente grado – in riforma dell'impugnata sentenza – che del presente grado di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette o comunque assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza n.2097/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
2. compensa integralmente le spese processuali anche del presente grado di giudizio;
Venezia, 3 giugno 2025
14 Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 17 maggio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Andrea Zarbo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, via E.
1 Filiberto, n. 47; appellanti contro
C.F. e P.IVA ), ora NToparte_1 P.IVA_1
NToparte_2
, in persona dei commissari liquidatori pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi, Giacomo Ricciardi e Roberta
Moretti (con rinuncia al mandato da parte di quest'ultima in data 8 novembre 2022), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina sito in Venezia, via
Mestrina, n. 6;
C.F. ), in persona del suo procuratore NToparte_3 P.IVA_2
speciale rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sebastiano, con CP_4
domicilio eletto in via Cengio, n. 15; CP_1
(C.F. e P.IVA Parte_3
), già in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_3 CP_5
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Malavasi e Roberta Moretti
(con rinuncia al mandato da parte di quest'ultima in data 8 novembre 2022), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina sito in Venezia, via
Mestrina, n. 6; appellate
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 2097/2021 pubblicata in data 15 novembre 2021 a definizione del giudizio iscritto al n. 2089/2016 R.G.
2 avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“NEL MERITO
In totale riforma della sentenza n. 2097/2021, pubblicata il 15.11.2021, non notificata, resa nel proc. n. 2809/2016 R.G. Tribunale di Vicenza, voglia l'Ecc.ma
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la compensazione delle spese di lite tra gli attori appellanti Pt_1
e e in
[...] Parte_2 NToparte_6
L.C.A., ed NToparte_7 Parte_3
In tutti i casi, anticipazioni e compensi ex D.M. 55/2014 integralmente rifusi.”
- per parte appellata NToparte_8
“(i) nel merito, rigettare integralmente l'appello dei Sigg.ri e , Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza di primo grado n. 2097/2021 del Tribunale di Vicenza, che ha definito il giudizio sub R.G. 2809/2016, pubblicata il 15 novembre 2021, in quanto infondato per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente
l'impugnata sentenza;
(ii) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata NToparte_3
3 “in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello sia per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. sia sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto;
in via preliminare rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito rigettare tutti i motivi di gravame e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado con riferimento alla posizione di NToparte_3
con vittoria di spese, e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
- per parte appellata Parte_3
“(i) nel merito, rigettare integralmente l'appello dei Sigg.ri e , Pt_1 Parte_2
avverso la sentenza di primo grado n. 2097/2021 del Tribunale di Vicenza, che ha definito il giudizio sub R.G. 2809/2016, pubblicata il 15 novembre 2021, in quanto infondato per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
(ii) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
4 Con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2016, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti il Parte_2 NToparte_1
Tribunale di Vicenza esponendo di essere titolari del conto corrente n.
022/1046829, presso la filiale di Padova della suddetta Banca, e di aver sottoscritto in data 21 giugno 2013 un contratto di affidamento in conto corrente, con scadenza a revoca, per l'importo di euro 1.000.000, a loro avviso finalizzato all'acquisto di azioni della medesima attraverso “una imprecisata operazione di CP_1
finanziamento-export in divisa”; le azioni così acquistate sarebbero state poi collocate sul mercato, o acquistate dalla stessa, ad un prezzo non inferiore a CP_1
quello di acquisto (euro 62,50).
A seguito della svalutazione del prezzo delle azioni BPVI, la avrebbe CP_1
manifestato l'intenzione di ristorare gli attori della perdita subita, ottemperando agli impegni di acquisto e/o collocamento presso terzi a valore pari ad euro 62,50, ma tuttavia ciò non sarebbe mai avvenuto, rendendosi la irreperibile. CP_1
Quindi, parte attrice agiva in giudizio contestando la violazione da parte della degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF e del Regolamento Consob CP_1
n. 16190/2007, la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 37 e ss. del
Regolamento stesso e dei doveri di correttezza di cui all'art. 1337 c.c., nonché
l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi. Nello specifico, gli attori agivano per sentir dichiarare la nullità del meccanismo negoziale formato dai contratti di investimento in azioni BPVI e di affidamento in conto corrente, chiedendo di accertare che nulla era dovuto alla e di condannarla “al CP_1
risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori […] in misura non inferiore
5 alla differenza tra il valore di acquisto dei titoli nel giugno 2013, per un controvalore unitario di € 62,50 ad azione e complessivi € 1.000.000=, e quello che sarebbe risultato di collocamento” nonché “al risarcimento dei danni reputazionali e/o di immagine patiti e patiendi dagli attori in conseguenza della segnalazione […] presso le Centrali Rischi di Banca di Italia e di altri operatori finanziari”.
Con atto di costituzione e risposta del 4 gennaio 2017, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la competenza del NToparte_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, e il difetto di legittimazione attiva della;
nel merito, affermava l'infondatezza Parte_2
delle pretese avversarie, ribadendo la perfetta conoscenza da parte del dei Pt_1
rischi dell'operazione nonché l'adempimento da parte della degli obblighi CP_1
informativi e dei doveri di correttezza e buona fede.
A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della Banca, il giudizio veniva interrotto in data 27 ottobre 2017 e successivamente riassunto nei confronti della procedura di liquidazione, nonché nei confronti di , NToparte_3
ritenuta cessionaria dei rapporti bancari per cui è causa, la quale, costituendosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ed escludeva che il rapporto controverso fosse oggetto di cessione.
Gli attori, infine, chiamavano in causa – previa autorizzazione – CP_5
divenuta poi quale soggetto cessionario dei rapporti oggetto di lite, Parte_3
estendendo nei suoi confronti le domande già in precedenza formulate;
costituitasi NT in giudizio contestava la fondatezza di ogni pretesa nei suoi confronti
6 avanzata.
Con sentenza n. 2097/2021 pubblicata in data 15 novembre 2022, il Tribunale di
Vicenza così decideva:
“
1. quanto a : dichiara che essa è carente di legittimazione NToparte_3
passiva;
2. quanto a , parimenti dichiara che essa è carente di legittimazione Pt_3
passiva;
3. quanto a liquidazione coatta amministrativa, dichiara improcedibili CP_9
tutte le domande contro di essa formulate, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3, del
TUB, in quanto per esse è competente la fase di liquidazione di tipo amministrativo;
4. condanna gli attori a rimborsare le spese processuali del giudizio:
a BPVI, in liquidazione: euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase introduttiva, ed euro 4050 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
a : euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase NToparte_3
introduttiva, ed euro 4050 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
a : euro 2430 per la fase di studio, euro 1550 per la fase introduttiva, ed Pt_3
euro 4050 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%”.
In particolare, il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva sia di
, “in quanto i rapporti per cui è causa non sono mai passati nel NToparte_3
patrimonio di quest'ultima” ai sensi dell'art. 3, lett. b), D.L. 99/2017, che li
7 escludeva espressamente, sia di poiché “nel delineare il perimetro dei Pt_3
NT rapporti oggetto di cessione a , il D.M. 22 febbraio 2018, agli art. 1, commi 2
e 3, ha escluso dalla cessione le passività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DL
n. 99/2017”.
Inoltre, dichiarava improcedibili ai sensi dell'art. 83, co. 1 e 3, TUB le domande verso , le quali “dovranno essere fatte valere soltanto NToparte_1
avanti i liquidatori, nella fase amministrativa della liquidazione dello stato passivo, e dunque rispettando la procedura prevista per tale fase, a partire dalla domanda di insinuazione al passivo” e, di conseguenza, condannava gli attori al rimborso delle spese processuali.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 16 maggio 2022, e Parte_1
hanno proposto tempestivo appello invocandone la Parte_2
riforma in punto di spese.
Gli appellanti hanno pertanto chiesto la riforma della sentenza affinché venga disposta la compensazione delle spese di lite, sulla base del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
8 Parte appellante ha altresì chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con comparse di costituzione e risposta del 29 luglio 2022, si sono costituite in giudizio in LCA e e, con atto del 5 NToparte_2 Parte_3
settembre 2022, si è costituita in giudizio le quali hanno NToparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e l'infondatezza dell'impugnazione.
Con ordinanza del 22 settembre 2022 la Corte d'appello ha accolto l'inibitoria
“limitatamente alla condanna alle spese nei confronti di NToparte_2
L.C.A. per euro 2.430 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase
[...]
introduttiva, euro 4.050,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, CPA ed
IVA”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025 – sostituita da note scritte – con assegnazione alle dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
9 L'eccezione va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione deve invece ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 14696/2016).
Nel merito
A sostegno dell'unico motivo d'impugnazione proposto, parte appellante ha evidenziato che la declaratoria di improcedibilità delle domande svolte nei confronti di sarebbe conseguenza della sottoposizione NToparte_1
della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e che, tuttavia, il giudizio era stato introdotto quando la Banca era ancora in bonis.
Per quanto riguarda l'estensione del contraddittorio a , gli attori NToparte_3
avrebbero avuto contezza del contenuto e degli effetti del contratto di cessione di azienda (che prevedeva l'esclusione di responsabilità per passività e contenziosi
10 tali da determinare il difetto di legittimazione passiva) soltanto con la costituzione in giudizio di , la quale aveva contestualmente depositato l'atto NToparte_3
ricognitivo del 7 giugno 2018, che specificava il perimetro della cessione, mentre NT la chiamata in causa di , poi sarebbe avvenuta solo a seguito della Pt_3
comunicazione del 30 aprile 2018 inviata dalla medesima agli attori, tale da indurli a estendere il contraddittorio.
Le parti appellate, per converso, sostengono l'infondatezza dell'impugnazione in quanto la declaratoria di improcedibilità delle domande “attiene ad un errore degli odierni appellanti in sede di riassunzione”. poiché gli attori:
a) anziché formulare le proprie pretese nelle forme dell'insinuazione al passivo, avrebbero riassunto il giudizio interrotto verso NToparte_1
nonostante l'avvio della procedura liquidatoria;
b) non avrebbero rinunciato agli atti nei confronti di pur nella Pt_3
consapevolezza della carenza in capo ad essa della legittimazione passiva;
c) avrebbero riassunto il giudizio nei confronti di sull'errato NToparte_3
presupposto che essa fosse la cessionaria di e che fosse NToparte_1
subentrata nei rapporti contrattuali ai sensi del D.M. 99/2017, in contrasto col tenore letterale della legge.
L'appello merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda la riassunzione del processo nei confronti di NToparte_1
in LCA, come già evidenziato nell'ordinanza di parziale accoglimento
[...]
11 dell'inibitoria, a seguito della messa in liquidazione coatta di BPVI, originaria convenuta, e della conseguente interruzione del processo, questo doveva NT necessariamente essere riassunto nei confronti della , quale successore a titolo universale.
Mette conto, peraltro, rilevare che, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza dell'intestata Corte, non è affatto scontato che la domanda di accertamento proposta dagli attori non fosse ammissibile e/o proseguibile nei confronti della LCA.
L'art. 83, comma 3, del TUB (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L. Fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro ovvero al risarcimento del danno da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
12 Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sono comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
La dichiarazione di improcedibilità di tutte le domande (comprese quindi quelle di accertamento) formulate dagli attori nei confronti di BPVI in LCA non ha tuttavia costituito motivo di impugnazione.
Per quanto attiene la riassunzione del processo nei confronti di , NToparte_3
rileva che il Collegio che, effettivamente, come sostenuto dagli appellanti, il perimetro entro cui operava la responsabilità della predetta appariva del tutto CP_1
incerto e risulta essere stato chiarito soltanto con l'atto ricognitivo del 17 gennaio
2018 (non iscritto nel Registro delle Imprese), depositato dalla stessa
[...]
con la comparsa di costituzione del 7 giugno 2018. CP_3
NT Infine, la chiamata in causa di (ora è stata determinata proprio dalla Pt_3
condotta della medesima, che ha inviato agli attori, una comunicazione generica, datata 30 aprile 2018 di subentro nei rapporti di BPVI.
13 In definitiva, la riassunzione nei confronti di BPVI in LCA era necessaria al fine della prosecuzione del processo, mentre la riassunzione nei confronti di
[...]
NT
e la chiamata in causa di risultavano prudenti ed opportune alla luce, CP_3
quanto a , della incertezza in ordine al perimetro della cessione, quanto a CP_3
NT
, in ragione di una comunicazione inviata dalla stessa e dal contenuto fuorviante.
Sussistono pertanto i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, sia del precedente grado – in riforma dell'impugnata sentenza – che del presente grado di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette o comunque assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza n.2097/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
2. compensa integralmente le spese processuali anche del presente grado di giudizio;
Venezia, 3 giugno 2025
14 Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
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