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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GG MI
OR RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.58/2024 promossa da:
(C.F. con sede legale in Sant'Ilario Parte_1 P.IVA_1
D'ZA (RE) via Achille Grandi n. 23, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2
C.F. , nato a [...], il [...],
[...] C.F._1 residente in [...], Gattatico (RE), rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia
TO
- RICORRENTE –
c o n t r o
-, in persona Controparte_1 del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio
Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Giroldi
- CONVENUTO
in punto a: Ricorso in opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. RE00000/2022-147-01 del 08.04.2022 dell' Parte_3 FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti il propone opposizione Parte_1 al verbale Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. RE00000/2022-147-01 del
08.04.2022, svolgendo le seguenti conclusioni:
“In via principale: per i fatti esposti in narrativa, accertare e dichiarare la conformità alla legge e la genuinità del contratto di appalto. sopra indicato (Cfr. Doc. 3), per l'esecuzione delle opere e servizi in essi richiamati e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del Parte_1
e del corrispondente diritto di credito dell'[NPS, indicato nel Verbale Unico di
[...] accertamento e notificazione N. RE00000/2022147-01 del 08.04.2022, elevato dai funzionari di vigilanza in servizio presso la Direzione Provinciale di Reggio CP_1
Emilia-Parma. nonché l'infondatezza di ogni ulteriore contestazione, pretesa. spettanza.
o recupero, fondati sui presupposti e titoli di cui al medesimo verbale.
In subordine: nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma dei contributi richiesti dall non è dovuta perché generica, errata e formulata in modo tale da non CP_1 consentire al ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa;
In via ulteriormente gradata: nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, accertare, dichiarare e liquidare l'importo della contribuzione obbligatoria effettivamente dovuta per i titoli indicati nel Verbale Unico sopra citato, da determinarsi previa detrazione dei contributi versati dalle società e in Parte_4 Parte_5 riferimento alle posizioni dei propri dipendenti utilizzati nel contratto di appalto sopra indicato”.
La società ricorrente allega la legittimità del contratto di appalto stipulato con la società nonché del subappalto stipulato con Parte_5 la consorziata per l'espletamento dei lavoro appaltati. Parte_4
E' in sintesi accaduto che nel corso di un accertamento svolto preso gli stabilimenti produttivi della esercente attività di Parte_5
Pag. 2 di 13 produzione di sollevatori e parti meccaniche di sollevamento per lavorazioni di carpenteria metallica, i funzionari hanno trovato al lavoro, impegnati in operazioni di montaggio e saldatura parti metalliche, sia dipendenti della società accertata sia dipendenti della società consorziata al sia lavoratori Parte_4 Parte_1 di un'agenzia per il lavoro.
Con una successiva serie di verbali interlocutori è stata richiesta la documentazione necessaria ad espletare l'istruttoria ispettiva, tra cui, segnatamente, i contratti di appalto.
Si è accertato che la ha stipulato una Parte_5 serie di contratti di appalto con , tutti aventi ad oggetto Parte_1
l'esecuzione delle lavorazioni di carpenteria, saldatura, montaggio e smontaggio pezzi per ciclo produttivo interno, da svolgersi presso lo stabilimento della committente.
Il , tramite contratto di subappalto, ha affidato l'esecuzione dei lavori alla Parte_1 consorziata la quale ha inviato presso la committente proprio Parte_4 personale.
L'accertamento è stato implementato con l'acquisizione delle dichiarazioni dei legali rappresentanti e dei dipendenti delle società coinvolte ed è culminato nella redazione dei verbali: verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-147-01 del
08/04/2022,, verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022 118-01 del
08/04/2022 e verbale di accertamento e notificazione RE00000/2022 140-01 del
08/04/2022.
In tesi attrice, sia l'esame della documentazione che delle dichiarazioni acquisite evidenzia che il rapporto instaurato tra , Parte_5
e è riconducibile al paradigma dell'appalto Parte_1 Parte_4 lecito a cagione delle modalità esecutive dello stesso;
da qui il presente ricorso.
Si è costituito nei termini chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della legittimità CP_1 di quanto accertato;
e svolgendo domanda riconvenzionale con la quale così conclude:
“Nel merito: respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto, confermando le statuizioni e gli accertamenti effettuati da quindi CP_2 in via riconvenzionale, previa predisposizione di nuova udienza ex art 418 cpc accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese dell'istituto come accertate e
Pag. 3 di 13 contestate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-147-01 del 08/04/2022, prodotto sub 1 a formare parte integrante della presente memoria e cui integralmente si rinvia con conseguente debenza, in via solidale, delle somme come intimate, pari ad € 53.089,87 a titolo di contributi periodo 01/03/2021-08/03/2021, sia in ipotesi di illiceità dell'appalto e subappalto sia, a fortiori, in ipotesi di legittimità dell'appalto e subappalto, l'Ill.mo Tribunale adito voglia condannare Parte_1
in persona del leale rappresentante al pagamento delle somme di € 53.089,87
[...] come specificate, oltre successive maturate e maturande a titolo di accessori fino al saldo in ogni caso ed in via di estremo subordine, ritenute fondate le contestazioni di ut CP_1 supra allegate argomentate e suffragate, condanni la ricorrente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
E' stata svolta attività istruttoria esaurita la quale, ritenuta la causa matura per la decisione e depositate note scritte in vece dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc, il
Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge.
La domanda attrice non è fondata.
Premesso che dall'accertamenti ispettivo di cui è causa sono scaturiti tre autonomi - seppur nel merito identici- verbali ispettivi (ognuno a carico delle tre società coinvolte nell'accertamento, e cioè e Parte_1 Parte_5 Parte_4 rispettivamente verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-147-01 del 08/04/2022, verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022 118-01 del 08/04/2022 e verbale di accertamento e notificazione RE00000/2022 140-01 del
08/04/2022), è a dire che l'identica questione della genuinità o meno dei contratti d'appalto in questione è già stata trattata, istruita e infine decisa da questo stesso
Tribunale (Giudice dr.ssa Cavallari) nella causa RG 453/2022, con sentenza n.97/2025 del 30/4/2025.
In tale decisione è stata esaminata la validità degli appalti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-140-01 dell'8/4/22 dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, verbale identico (per la parte riguardante a Parte_1 quello qui impugnato.
Pag. 4 di 13 In tale decisione -ovviamente non opponibile alla parte attuale ricorrente, ma certamente utilizzabile come elemento fortemente indiziario relativamente agli elementi fattuali in essa dettagliatamente ricostruiti e che va richiamata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att.cpc 1 - si legge che:
“4. Va confermato l'esito dell'accertamento ispettivo con riguardo alla non genuinità dei contratti di pseudo appalto e alla sussistenza di una somministrazione irregolare di lavoro.
La ha concluso, quale committente, dei contratti d'appalto con il Parte_5
il e con la All Service srl, aventi tutti ad oggetto Controparte_3 Parte_1
“lavorazioni di carpenteria, saldatura, montaggio e smontaggio pezzi di ciclo produttivo interno”; i due consorzi hanno poi subappaltato le lavorazioni alle consorziate GA srl. e ( Parte_4 CP_ docc. 5-6-7-8 .
-Nel corso dell'Ispezione sono stati svolti approfondimenti in merito ai seguenti contratti: appalto con (ditta subappaltatrice . La si Parte_1 Parte_4 Parte_4 occupa di "lavori di saldatura preso le aziende clienti" e la sua sede legale si trova presso lo studio di un professionista ed è priva di struttura organizzativa. La si è avvalsa di Parte_5 undici lavoratori per un totale di 628 giornate di lavoro;
[omissis] appalto con All Service srl. Si tratta di società costituita nel marzo del 2021 dall'ex dipendente del
Consorzio Emilia scarl GR AN, che ha assunto, anche alcuni lavoratori della ditta
[...] già presenti all'interno della ditta per il tramite il Parte_4 Parte_5
le lavorazioni, da realizzarsi all'interno dello stabilimento della committente, Parte_1 sono state eseguite da cinque dipendenti della ditta All Service srl, la quale per i lavori effettuati ha poi emesso nei confronti della committente fatture per "lavorazioni di carpenteria, saldatura e montaggio sollevatori.” per un totale di 54 giornate di lavoro.
-Il legale rappresentante della ricorrente, , sentito dagli ispettori in data 22/6/2021, ha Parte_5 CP_ dichiarato (docc. 24-25 : “…I Consorzi li abbiamo contattati anni fa, poi per passaparola non ricordo se sono venuti loro a proporsi. Gli operai che vengono a lavorare dai Consorzi non sono sempre gli stessi ma cambiano. Le ditte ci mandano gli F24 e i documenti del personale che inviano. Le fatture sono quantificate in base al lavoro che c'è da farsi, a corpo, poi loro mandano le persone capaci di fare quel lavoro”.
-Il teste , già dipendente della società ricorrente, ha confermato le dichiarazioni rese Testimone_1 agli ispettori e ha dichiarato che i lavoratori esterni lavoravano nel reparto carpenteria e montaggio;
nel
Pag. 5 di 13 reparto carpenteria lavoravano tutti lavoratori esterni mentre, al reparto montaggio, quelli esterni lavoravano assieme ai dipendenti della nello stesso ambiente “ uno Parte_5 montava un pezzo mentre l'altro montava un altro pezzo”; il reparto veniva gestito da Parte_6
che decideva cosa dovevano fare i lavoratori sia esterni che i dipendenti della l'orario
[...] Pt_5 dei lavoratori esterni era lo stesso dei dipendenti della;
gli strumenti di Pt_5 Parte_5 lavoro e le macchine erano della perché erano dentro lo stabilimento;
Parte_5
era il capo dell'appalto e si interfacciava con lui per l'avanzamento dei lavori;
Persona_1 era il referente del reparto montaggio e del magazzino mentre era il referente Parte_6 Persona_1 del reparto carpenteria, dove operavano tutti i lavoratori esterni. CP_
aveva in precedenza dichiarato agli ispettori (doc. 26 che, nel periodo in cui Testimone_1 aveva lavorato presso la una parte delle lavorazioni della carpenteria Parte_5 Parte_5 metallica era stata data in appalto a ditte esterne;
si trattava della saldatura, sia robotizzata che manuale,
e di una parte del montaggio che veniva eseguito in parte dai lavoratori delle ditte esterne, in parte dai dipendenti della il referente della ditta esterna che eseguiva la saldatura e con il quale lui si Pt_5 rapportava era poi assunto direttamente dalla il montaggio era sotto la Persona_1 Pt_5 responsabilità di che coordinava sia i dipendenti della ditta che quelli delle Parte_6 Pt_5 ditte esterne.
-Il teste , già dipendente della società ricorrente, ha confermato le dichiarazioni rese Parte_6 CP_ agli ispettori ( doc 23 e ha dichiarato che all'interno del capannone lavoravano i dipendenti della assieme ai dipendenti della ditta che aveva il subappalto;
varie ditte in subappalto si erano Pt_5 susseguite nel tempo;
la maggior parte di tali ditte erano del come risultava indicato Controparte_3 sui loro indumenti;
le ditte appaltatrici utilizzavano gli strumenti di lavoro e le macchine utensili della coordinava l'attività dei dipendenti delle ditte appaltatrici ed in particolare le Pt_5 Persona_1 attività di carpenteria e piegatura e tali attività riguardavano sia i dipendenti delle ditte appaltatrici che i dipendenti della coordinava entrambi i due gruppi dei lavoratori;
c'era della Pt_5 Per_1 promiscuità; ha sempre coordinato tali attività nel susseguirsi dei vari subappalti ovvero quando a Per_1 una ditta appaltatrice ne subentrava un'altra; come responsabile di magazzino e di montaggio lui (
coordinava sia i dipendenti della sia i dipendenti delle ditte appaltatrici nell'ambito Parte_6 Pt_5 della logistica e del montaggio;
le mansioni svolte dai dipendenti della e Parte_5 dai dipendenti delle ditte appaltatrici erano le medesime e venivano svolte indifferentemente dagli uni o dagli altri;
le presenze e l'orario di lavoro dei dipendenti delle ditte appaltatrici erano controllate tramite registrazione bar code;
tali dipendenti avevano un cartellino con il bar code che passavano sull'apposito lettore all'ingresso e sulle postazioni di lavoro avevano delle schede, sempre con i bar code, sulle quali segnavano l'inizio delle varie fasi di lavoro e quando le terminavano.
-Il teste già dipendente della appaltatrice All Service srl, ha dichiarato di essersi recato Testimone_2 saltuariamente, in base al lavoro che c'era da fare presso la come Parte_5 saldatore;
consegnava la scheda su cui era indicata l'attività da svolgere;
se sorgeva un problema Per_1
Pag. 6 di 13 operativo, ad esempio se veniva riportato indietro materiale perché non conforme, chiamava la ditta All
Service che si interfacciava con la per avere spiegazioni. Parte_5 [...] CP_
, sentito dagli ispettori (doc. 7 , aveva dichiarato di essere il responsabile della All Service Tes_2 srl all'interno della;
c'erano cinque dipendenti della All Service srl e Parte_5 lavoravano tutti come saldatori;
prendeva ordini da che era il responsabile della Parte_7 [...]
; se i dipendenti della All Service avevano bisogno di permessi, ferie, ecc., Parte_5 facevano riferimento a lui che poi lo riferiva alla segretaria della All Service, AN;
per la presenza sul lavoro, la aveva generato per ciascuno un codice a barre senza Parte_5 distinzione tra le ditte, la mattina all'ingresso si recavano presso una postazione fissa dove con una pistola veniva letto il codice a barre, la stessa cosa facevano all'intervallo e all'uscita; con la stessa pistola ingrandivano i codici per i pezzi da lavorare che sono stampati sulle schede di produzione forniti da ogni qual volta dovevano iniziare una nuova produzione. Persona_1
-Il teste , già dipendente della e poi assunto dalla All Testimone_3 Parte_5
Service, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori e ha dichiarato che faceva il meccanico addetto al montaggio mentre poi faceva il saldatore sempre all'interno dello stabilimento di Brescello;
quando era addetto al montaggio prendeva gli ordini da mentre quando faceva il saldatore Per_1 prendeva gli ordini da Tes_2 CP_ Agli ispettori, egli aveva dichiarato (doc. 5 di avere sempre fatto il saldatore e di avere sempre lavorato sulla base di disegni che gli dava Per_1
-Il teste ha dichiarato che dal 1/7/2022 era dipendente della Tes_4 Parte_5
come addetto alla piegatura;
dall'anno 2017 circa era stato dipendente del
[...] CP_3 per quasi cinque anni e aveva lavorato nello stabilimento della
[...] Parte_5 come saldatore “quando c'era bisogno”; loro saldatori non facevano lo stesso lavoro dei dipendenti della i quali non si occupavano della saldatura;
non era vero che prendeva ordini da Pt_5 Persona_1 perché si rivolgeva a lui solo quando doveva portare via un pezzo che era già pronto;
gli ordini li riceveva da e verso la fine del suo lavoro da della Gammmec. Controparte_5 Tes_5 CP_ Sentito dagli ispettori (doc. 10 aveva dichiarato che la GA aveva un contratto d'appalto con la per lavori di carpenteria metallica e normalmente erano in tre della GA;
il suo lavoro Pt_5 consisteva nell'assemblaggio dei pezzi e nella sistemazione dei pezzi da montare;
la sua postazione di lavoro era all'interno del reparto produttivo insieme agli altri dipendenti della Parte_5
; faceva le stesse mansioni e operazioni che facevano gli altri dipendenti;
prendeva gli
[...] ordini da che gli diceva che cosa doveva fare di volta in volta;
se si assentava o per ferie Persona_1 doveva comunicarlo alla GA. CP
-Il teste ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori ( doc 11 e ha dichiarato di Tes_6 avere lavorato, dal 2004 fino al 2021 come saldatore presso , ma di essere Parte_5 stato dipendente di cooperative che cambiavano il nome ogni due anni, l'ultima cooperativa presso cui aveva lavorato era la GA;
aveva un contratto a tempo indeterminato con le varie cooperative che
Pag. 7 di 13 si sono succedute nel tempo e aveva sempre lavorato presso;
lavorava Parte_5 sempre anche il sabato;
due volte gli era capitato di chiedere di non lavorare il sabato, ma Persona_1 gli aveva detto che doveva andare a lavorare anche il sabato, altrimenti avrebbe chiamato la cooperativa e non l'avrebbero più fatto lavorare;
all'interno dello stesso capannone lavoravano anche i dipendenti della i quali avevano i loro stessi orari di lavoro;
i dipendenti delle Parte_5 cooperative esterne svolgevano tutte le attività, dipendeva da quello che c'era da fare;
tutte le macchine e i materiali per lavorare erano della era il responsabile ed era lui che coordinava il Pt_5 Parte_7 lavoro degli operai delle ditte esterne e veniva a controllare e vedere il lavoro che avevano fatto;
nel 2021 Per_ era stato sostituito da tale;
tutti i lavoratori esterni avevano il badge che strisciavano Per_1 all'entrata e all'uscita dal lavoro.
-Il teste ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori nelle quali si legge(doc. 28 Tes_7 CP_ : “…Il sig. è il supervisore, infatti supervisiona tutte le lavorazioni che avvengono in Per_1 questa ditta. Il sig. consegna i disegni e il materiale di lavorazione a tutti i lavoratori presenti in Per_1 questo capannone” (….) “Poi, in questa ditta, ci sono anche altri lavoratori in numero di 8/9 unità, assunti da ditte esterne (ma non conosco i nomi), ricordo che sono dei consorzi, i quali si occupano dei lavori di saldatura, cioè saldano e compongono. Capita che se hanno bisogno, questi lavoratori esterni vengono a chiedermi una mano per poter assemblare i pezzi. Comunque, in generale, i lavoratori delle ditte esterne si rivolgono al sig. se hanno bisogno di avere una mano per completare il loro Per_1 lavoro. Io non ricordo di aver visto qualche responsabile dei consorzi esterni.”(….) “Dichiaro che, per quanto di mia conoscenza, i lavoratori che si occupano della saldatura sono assunti dai consorzi (so solo che sono due).” (….) “In conclusione, io sono l'unico lavoratore assunto dalla ditta per Parte_5 lavori di saldatura. Non so se ci sia un altro lavoratore assunto, come me, dalla ditta ”. Pt_5
- dipendente della a appaltatrice ha dichiarato agli ispettori Testimone_8 Parte_4 CP_ (doc. 32 :“…FA ci dà le schede di produzione con una serie di bar code;
noi con la pistola leggiamo il bar code e si apre uno schermo nel quale vediamo la lavorazione che dobbiamo effettuare: questo vale sia per la saldatura che per l'assemblaggio …Capita di darci una mano tra di noi anche se CP_ lavoriamo per ditte diverse “ nonché (doc. 33 :“Veniamo pagati da e riceviamo le Parte_4 buste paga. Noi lavoriamo da marzo 2021 solo nell'azienda e solo all'interno del Parte_5 capannone. Non lavoriamo fuor…L'attrezzatura che usiamo è tutta di;
se abbiamo bisogno di Pt_5 qualche strumento di lavoro lo chiedo io a .” Per_1
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dal teste nell'ambito della causa n. 654/22 di questo Tes_8
Tribunale, la precisazione che non è vero che lo controllava durante la lavorazione dei pezzi Per_1 perché gli dava i disegni e lui faceva i pezzi con la saldatura e quando erano finiti li depositava in Per_1 un apposito spazio, da dove venivano presi da per essere controllati;
consegnava i disegni a Per_1 Per_1 lui perché ero il più esperto e lui li consegnava agli altri due dipendenti di . CP_6
-Il teste , consulente della società ricorrente, ha riferito che è vero che i lavoratori addetti alla Tes_9 saldatura si rapportano ai referenti delle imprese appaltatrici senza rapportarsi direttamente ai referenti
Pag. 8 di 13 della e che i referenti delle imprese appaltatrici, di cui non ricordava i Parte_5 nomi, andavano in a parlare con i loro dipendenti o ad incontrare per le lavorazioni da Pt_5 Per_3 effettuare.
, dipendente della ricorrente, ha confermato che i referenti della impartivano Testimone_10 Pt_5 istruzioni di lavoro al referente capo delle imprese appaltatrici perché gli era capitato di vedere
[...]
parlare con il loro responsabile, di cui non sapeva il nome.. Per_1
-La teste , dipendente della ricorrente e moglie di , ha riferito che Testimone_11 Persona_1 quest'ultimo diceva il lavoro da svolgere al responsabile dei saldatori e poi il loro responsabile ne parla con i saldatori.
Osserva il Tribunale che già dalle dichiarazioni rese agli ispettori ( come confermate dai testi nel corso del processo) era emersa con estrema chiarezza la promiscuità dei lavori effettuati dai dipendenti dell'appaltatrice e di quelli svolti dalla committente e il ruolo di , dipendente della Persona_1 committente, con cui si interfacciavano tutti i lavoratori.
Solo alcuni testimoni hanno cercato di ridimensionare le dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione per affermare l'autonomia dei lavoratori esterni, ma così facendo sono entrati in contrasto sia con quanto da loro stessi precedentemente narrato sia con le dichiarazioni di altri lavoratori rimaste invece immutate.
Inoltre alcune dichiarazioni, come quelle del consulente aziendale o di sono assolutamente Tes_9 generiche per affermare l'esistenza di una netta separazione dei lavori appaltati.
Peraltro la promiscuità delle lavorazioni è stata verificata de visu dagli stessi ispettori a seguito degli accessi come risulta dal verbale di accertamento.
Inoltre le ditte appaltatrici non avevano una vera e propria struttura aziendale
Le lavorazioni venivano effettuate con gli strumenti della committente.
La è stata costituita in data 21/10/2020, non ha mai depositato bilanci e non aveva Parte_4 CP_ una sede operativa (docc. 9-10-16 ; la società All Sevice srl è stata costituita in data 12/2/2021 e CP_ non aveva una sede operativa (docc. 14-15 ; CP_ Il contenuto dei contratti d'appalto (docc. 5-6-7-8 è generica e quanto ai corrispettivi le clausole sono formulate in modo da prevedere il pagamento della manodopera senza che sia invece possibile ricavare un'autonomia nelle lavorazioni, l'assunzione da parte dell'appaltatrici di un autonomo ed effettivo rischio di impresa.
5. L'accertamento dell'esistenza di appalti non genuini e, quindi, di somministrazione irregolare di manodopera comporta che la sia da considerarsi l'effettivo datore di Parte_5 lavoro su cui gravano gli obblighi contributivi previdenziali dei rapporti di lavoro riguardanti i lavoratori coinvolti negli pseudo appalti, come indicati negli allegati 1- 2 e 3 del verbale e per i periodi esposti come ricavati dalle comunicazioni delle società subappaltatrici.
Gli ispettori hanno calcolato l'imponibile totale omesso per ogni posizione lavorativa con applicazione del Ccnl Metalmeccanica Artigianato applicato dalla Parte_5
Pag. 9 di 13 Come indicato nel verbale, resta salva l'efficacia liberatoria dei pagamenti già effettuati dagli pseudo appaltatori ove inequivocabilmente riferibili a ciascuna posizione lavorativa contestata”.
Orbene, tali considerazioni svolte dal Tribunale coincidono con le risultanze istruttorie assunte nel corso del presente giudizio, nel quale sono stati sentiti in parte gli stessi testi già sopra riferiti ( e che hanno a loro volta Testimone_3 Testimone_2 confermato le dichiarazioni rese agli Ispettori.
E' stato poi sentito il teste che così ha dichiarato: “da aprile 2018 a Testimone_12 ottobre 2024 ho sempre lavorato presso come operaio tornitore e fino a Parte_5 ottobre 2021 sono stato dipendente di diverse cooperative, di cui ora ricordo Freetime e Generazione X, e da ottobre 2021 sono stato assunto direttamente da . Parte_5
Sentito sui capitoli di prova di cui al ricorso, così risponde:
Cap. 1): “Sì è vero che ho lavorato per però per due mesi ovvero nei mesi di settembre e Parte_4 ottobre 2021. Null'altro so in merito al capitolo”.
Cap. 2): “Non è vero per quanto mi riguarda, come ho già risposto sopra. Null'altro so in merito al capitolo”.
Cap. 3): “Non conosco il e ora non ricordo da quale ditta ero assunto in quel periodo”. Parte_1
Cap. 4): “Ho già risposto sopra”.
Capp. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12): “Nulla so in merito all'appalto e non ho mai visto il doc. n. 3 che mi viene rammostarto”.
Cap. 13): “In tutto il periodo in cui sono stato dipendente delle diverse cooperative, lavorando presso
, ho fatto due visite mediche ed era di a mandarmi Parte_5 Per_3 Parte_5
a fare le visite mediche. Dopo che sono stato assunto da era il dottore a venire in officina a Parte_5 visitarmi”.
Cap. 14): “Anche quando ero dipendente delle varie cooperative era di a Per_3 Parte_5 registrare le mie presenze e a lei chiedevo i permessi. Le ferie le chiedevo a oppure a Per_3 [...] Per
ma era che comandava. Quando lavoravo per le varie cooperative ho visto due/tre volte Per_1
di Generazione X presso per darmi i vestiti per lavorare e una/due Per_4 Parte_5 volte AN di Generazione X sempre per darmi i vestiti. Preciso che chiamavo AN per le buste paga. Nessun altro ho mai visto delle varie cooperative”.
Cap. 15): “Non è vero per quanto mi riguarda perché tutte le attrezzature mi venivano date da Pt_5
. mi dava solo i vestiti”.
[...] Parte_4
Cap. 16): “Non è vero per quanto mi riguarda perché, quando ero dipendente delle varie cooperative, lavoravo in mezzo ai dipendenti fissi di ”. Parte_5
Cap. 17): “Non è vero per quanto mi riguarda perché, quando ero dipendente delle varie cooperative, era di il mio capo e mi diceva cosa fare. Non ho mai ricevuto ordini da persone Persona_1 Parte_5 delle cooperative sul lavoro da fare”.
Pag. 10 di 13 Cap. 18): “Ho già risposto sopra”.
Capp. 19 e 20): “Nulla so”.
Sentito sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva, così risponde:
Cap. 1): “Sì è vero, confermo le circostanze”.
Cap. 2): “Sì è vero, come ho già risposto sopra”.
Cap. 3): “Non è vero perché io facevo il tornitore ed ero l'unico come dipendente delle cooperative a farlo. Gli altri dipendenti delle cooperative facevano il saldatore, il piegatore, il montaggio e lavoravano su robot”.
Cap. 4): “Sì è vero, come ho già risposto sopra. dava le direttive sul lavoro da fare anche Persona_1 agli altri dipendenti delle cooperative”.
Cap. 5): “Posso solo dire che mi aveva dato il bar code per l'entra e uscita per le porte nonché Per_3 per timbrare l'inizio e la fine del lavoro”.
Cap. 6): “Sì è vero, come ho già risposto sopra”.
Irrilevanti appaiono invece le testimonianze di GR AN e
[...]
e su tale aspetto concorda altresì la difesa della ricorrente nelle proprie Tes_13 note autorizzate.
Da tutto il corposo materiale istruttorio (tra cui anche i verbali ispettivi versati in atti, tra i quali vanno ricordate per nitore e chiarezza le dichiarazioni rese dall'operaio CS sig. del giorno 08/09/2021) emerge senza ombra di dubbio l'illiceità Persona_5 dell'appalto di cui si discute, del quale il s'è fatto garante ed intermediario e Parte_1
Par che risulta pertanto responsabile, al pari di e (giudicati in autonomi giudizi) Pt_5 delle evasioni contributive ai sensi e per gli effetti dell'art.29 Dlgs 276/2003.
Sotto un profilo specificatamente contributivo, si è rilevato che la società subappaltatrice ha erogato ai dipendenti somme qualificate come rimborso a piè di lista e/o indennità di trasferta, non assoggettato a imposizione contributiva, senza alcun elemento atto a provare e documentare l'effettivo invio in trasferta dei dipendenti e/o dell'avvenuto rimborso di esborsi effettivamente da costoro anticipati.
Infatti tutti i lavoratori hanno prestato attività sempre all'interno dello stabilimento
Parte_5
Se, dunque, si indica come trasferta lo spostamento del lavoratore in luogo di lavoro diverso da quello abitualmente assegnato, per fatti occasionali e contingenti ed implicanti di volta in volta singole decisioni del datore, i dipendenti di non sono Parte_4 mai stati inviati in trasferta. Ed invero costoro si recavano quotidianamente ed
Pag. 11 di 13 esclusivamente al lavoro presso la , senza nemmeno transitare presso la Parte_5 sede della subappaltatrice, ubicata presso lo studio del consulente.
Per altro le indennità di trasferta venivano erogate mensilmente, senza che esistesse alcuna documentazione a suffragio, e tale documentazione non è stata prodotta nemmeno nel corso del giudizio, e non solo il consorzio ricorrente non indica in quali occasioni, in quali mesi, i lavoratori fossero stato inviati in trasferta e non si studia di ricollegare gli emolumenti a tale titolo corrisposti con effettivi invii dei lavoratori a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale;
ma, aspetto che appare dirimente, nelle proprie allegazioni e conclusioni, l'unica censura e contestazione elevata nei confronti delle pretese dell' è quella relativa alla liceità dell'appalto, mentre nulle viene CP_1 contestato in ordine alle ulteriori debenze legate alle indennità di trasferta ed alle pretese assenze ingiustificate, indebitamente sottratte ad imponibile contributivo
Sotto questo profilo si rimarca coma il possesso di DURC regolare si limiti ad attestare che la subappaltatrice ha versato tutte le somme riportate nelle proprie dichiarazioni contributive, non già che abbia versato tutte le somme accertate come dovute, anche attesa la violazione delle norme contributive laddove sono stati sottratti ad imposizione importi imponibili, mendacemente registrati come trasferte, rimborsi e /o esenti in quanto assenze.
L'esame del Lul dei dipendenti della ha evidenziato la registrazione di Parte_4 giornate lavorative come assenza ingiustificata, talora per interi mesi, la cui relativa retribuzione debenda non è stata assoggettata a contribuzione .
Anche tale circostanza non è contestata ed integra violazione dell'art. 1 della
L.07/09/1989 n°389 il quale statuisce “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale…” con la conseguenza che tale contribuzione, nella misura imposta ex lege è dovuta e deve essere versata.
Quale obbligata solitale, l'appaltatrice è tenuta al versamento Parte_1 delle differenze contributive non versate dall'obbligata principale.
Pag. 12 di 13 Ne consegue la conferma del verbale ispettivo e l'accoglimento della riconvenzionale di
. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e pertanto conferma il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
N. RE00000/2022-147-01 del 08.04.2022 con conseguente debenza, in via solidale, delle somme come intimate, pari ad € 53.089,87 a titolo di contributi periodo 01/03/2021-
08/03/2021;
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , condanna CP_1 Parte_1
in persona del leale rappresentante al pagamento di € 53.089,87, oltre
[...] successive maturate e maturande a titolo di accessori fino al saldo;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese del presente giudizio, che Parte_1 CP_1 quantifica in € 6800,00 per compensi oltre ad accessori di legge.
GG MI, 24 ottobre 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 “La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” così Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 2861 del 31 gennaio 2019
TRIBUNALE DI GG MI
OR RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.58/2024 promossa da:
(C.F. con sede legale in Sant'Ilario Parte_1 P.IVA_1
D'ZA (RE) via Achille Grandi n. 23, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_2
C.F. , nato a [...], il [...],
[...] C.F._1 residente in [...], Gattatico (RE), rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia
TO
- RICORRENTE –
c o n t r o
-, in persona Controparte_1 del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio
Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Giroldi
- CONVENUTO
in punto a: Ricorso in opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. RE00000/2022-147-01 del 08.04.2022 dell' Parte_3 FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti il propone opposizione Parte_1 al verbale Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. RE00000/2022-147-01 del
08.04.2022, svolgendo le seguenti conclusioni:
“In via principale: per i fatti esposti in narrativa, accertare e dichiarare la conformità alla legge e la genuinità del contratto di appalto. sopra indicato (Cfr. Doc. 3), per l'esecuzione delle opere e servizi in essi richiamati e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del Parte_1
e del corrispondente diritto di credito dell'[NPS, indicato nel Verbale Unico di
[...] accertamento e notificazione N. RE00000/2022147-01 del 08.04.2022, elevato dai funzionari di vigilanza in servizio presso la Direzione Provinciale di Reggio CP_1
Emilia-Parma. nonché l'infondatezza di ogni ulteriore contestazione, pretesa. spettanza.
o recupero, fondati sui presupposti e titoli di cui al medesimo verbale.
In subordine: nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma dei contributi richiesti dall non è dovuta perché generica, errata e formulata in modo tale da non CP_1 consentire al ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa;
In via ulteriormente gradata: nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, accertare, dichiarare e liquidare l'importo della contribuzione obbligatoria effettivamente dovuta per i titoli indicati nel Verbale Unico sopra citato, da determinarsi previa detrazione dei contributi versati dalle società e in Parte_4 Parte_5 riferimento alle posizioni dei propri dipendenti utilizzati nel contratto di appalto sopra indicato”.
La società ricorrente allega la legittimità del contratto di appalto stipulato con la società nonché del subappalto stipulato con Parte_5 la consorziata per l'espletamento dei lavoro appaltati. Parte_4
E' in sintesi accaduto che nel corso di un accertamento svolto preso gli stabilimenti produttivi della esercente attività di Parte_5
Pag. 2 di 13 produzione di sollevatori e parti meccaniche di sollevamento per lavorazioni di carpenteria metallica, i funzionari hanno trovato al lavoro, impegnati in operazioni di montaggio e saldatura parti metalliche, sia dipendenti della società accertata sia dipendenti della società consorziata al sia lavoratori Parte_4 Parte_1 di un'agenzia per il lavoro.
Con una successiva serie di verbali interlocutori è stata richiesta la documentazione necessaria ad espletare l'istruttoria ispettiva, tra cui, segnatamente, i contratti di appalto.
Si è accertato che la ha stipulato una Parte_5 serie di contratti di appalto con , tutti aventi ad oggetto Parte_1
l'esecuzione delle lavorazioni di carpenteria, saldatura, montaggio e smontaggio pezzi per ciclo produttivo interno, da svolgersi presso lo stabilimento della committente.
Il , tramite contratto di subappalto, ha affidato l'esecuzione dei lavori alla Parte_1 consorziata la quale ha inviato presso la committente proprio Parte_4 personale.
L'accertamento è stato implementato con l'acquisizione delle dichiarazioni dei legali rappresentanti e dei dipendenti delle società coinvolte ed è culminato nella redazione dei verbali: verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-147-01 del
08/04/2022,, verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022 118-01 del
08/04/2022 e verbale di accertamento e notificazione RE00000/2022 140-01 del
08/04/2022.
In tesi attrice, sia l'esame della documentazione che delle dichiarazioni acquisite evidenzia che il rapporto instaurato tra , Parte_5
e è riconducibile al paradigma dell'appalto Parte_1 Parte_4 lecito a cagione delle modalità esecutive dello stesso;
da qui il presente ricorso.
Si è costituito nei termini chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della legittimità CP_1 di quanto accertato;
e svolgendo domanda riconvenzionale con la quale così conclude:
“Nel merito: respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto, confermando le statuizioni e gli accertamenti effettuati da quindi CP_2 in via riconvenzionale, previa predisposizione di nuova udienza ex art 418 cpc accertata e dichiarata la fondatezza delle pretese dell'istituto come accertate e
Pag. 3 di 13 contestate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-147-01 del 08/04/2022, prodotto sub 1 a formare parte integrante della presente memoria e cui integralmente si rinvia con conseguente debenza, in via solidale, delle somme come intimate, pari ad € 53.089,87 a titolo di contributi periodo 01/03/2021-08/03/2021, sia in ipotesi di illiceità dell'appalto e subappalto sia, a fortiori, in ipotesi di legittimità dell'appalto e subappalto, l'Ill.mo Tribunale adito voglia condannare Parte_1
in persona del leale rappresentante al pagamento delle somme di € 53.089,87
[...] come specificate, oltre successive maturate e maturande a titolo di accessori fino al saldo in ogni caso ed in via di estremo subordine, ritenute fondate le contestazioni di ut CP_1 supra allegate argomentate e suffragate, condanni la ricorrente al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all'esito del giudizio
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
E' stata svolta attività istruttoria esaurita la quale, ritenuta la causa matura per la decisione e depositate note scritte in vece dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc, il
Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge.
La domanda attrice non è fondata.
Premesso che dall'accertamenti ispettivo di cui è causa sono scaturiti tre autonomi - seppur nel merito identici- verbali ispettivi (ognuno a carico delle tre società coinvolte nell'accertamento, e cioè e Parte_1 Parte_5 Parte_4 rispettivamente verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-147-01 del 08/04/2022, verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022 118-01 del 08/04/2022 e verbale di accertamento e notificazione RE00000/2022 140-01 del
08/04/2022), è a dire che l'identica questione della genuinità o meno dei contratti d'appalto in questione è già stata trattata, istruita e infine decisa da questo stesso
Tribunale (Giudice dr.ssa Cavallari) nella causa RG 453/2022, con sentenza n.97/2025 del 30/4/2025.
In tale decisione è stata esaminata la validità degli appalti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-140-01 dell'8/4/22 dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro, verbale identico (per la parte riguardante a Parte_1 quello qui impugnato.
Pag. 4 di 13 In tale decisione -ovviamente non opponibile alla parte attuale ricorrente, ma certamente utilizzabile come elemento fortemente indiziario relativamente agli elementi fattuali in essa dettagliatamente ricostruiti e che va richiamata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att.cpc 1 - si legge che:
“4. Va confermato l'esito dell'accertamento ispettivo con riguardo alla non genuinità dei contratti di pseudo appalto e alla sussistenza di una somministrazione irregolare di lavoro.
La ha concluso, quale committente, dei contratti d'appalto con il Parte_5
il e con la All Service srl, aventi tutti ad oggetto Controparte_3 Parte_1
“lavorazioni di carpenteria, saldatura, montaggio e smontaggio pezzi di ciclo produttivo interno”; i due consorzi hanno poi subappaltato le lavorazioni alle consorziate GA srl. e ( Parte_4 CP_ docc. 5-6-7-8 .
-Nel corso dell'Ispezione sono stati svolti approfondimenti in merito ai seguenti contratti: appalto con (ditta subappaltatrice . La si Parte_1 Parte_4 Parte_4 occupa di "lavori di saldatura preso le aziende clienti" e la sua sede legale si trova presso lo studio di un professionista ed è priva di struttura organizzativa. La si è avvalsa di Parte_5 undici lavoratori per un totale di 628 giornate di lavoro;
[omissis] appalto con All Service srl. Si tratta di società costituita nel marzo del 2021 dall'ex dipendente del
Consorzio Emilia scarl GR AN, che ha assunto, anche alcuni lavoratori della ditta
[...] già presenti all'interno della ditta per il tramite il Parte_4 Parte_5
le lavorazioni, da realizzarsi all'interno dello stabilimento della committente, Parte_1 sono state eseguite da cinque dipendenti della ditta All Service srl, la quale per i lavori effettuati ha poi emesso nei confronti della committente fatture per "lavorazioni di carpenteria, saldatura e montaggio sollevatori.” per un totale di 54 giornate di lavoro.
-Il legale rappresentante della ricorrente, , sentito dagli ispettori in data 22/6/2021, ha Parte_5 CP_ dichiarato (docc. 24-25 : “…I Consorzi li abbiamo contattati anni fa, poi per passaparola non ricordo se sono venuti loro a proporsi. Gli operai che vengono a lavorare dai Consorzi non sono sempre gli stessi ma cambiano. Le ditte ci mandano gli F24 e i documenti del personale che inviano. Le fatture sono quantificate in base al lavoro che c'è da farsi, a corpo, poi loro mandano le persone capaci di fare quel lavoro”.
-Il teste , già dipendente della società ricorrente, ha confermato le dichiarazioni rese Testimone_1 agli ispettori e ha dichiarato che i lavoratori esterni lavoravano nel reparto carpenteria e montaggio;
nel
Pag. 5 di 13 reparto carpenteria lavoravano tutti lavoratori esterni mentre, al reparto montaggio, quelli esterni lavoravano assieme ai dipendenti della nello stesso ambiente “ uno Parte_5 montava un pezzo mentre l'altro montava un altro pezzo”; il reparto veniva gestito da Parte_6
che decideva cosa dovevano fare i lavoratori sia esterni che i dipendenti della l'orario
[...] Pt_5 dei lavoratori esterni era lo stesso dei dipendenti della;
gli strumenti di Pt_5 Parte_5 lavoro e le macchine erano della perché erano dentro lo stabilimento;
Parte_5
era il capo dell'appalto e si interfacciava con lui per l'avanzamento dei lavori;
Persona_1 era il referente del reparto montaggio e del magazzino mentre era il referente Parte_6 Persona_1 del reparto carpenteria, dove operavano tutti i lavoratori esterni. CP_
aveva in precedenza dichiarato agli ispettori (doc. 26 che, nel periodo in cui Testimone_1 aveva lavorato presso la una parte delle lavorazioni della carpenteria Parte_5 Parte_5 metallica era stata data in appalto a ditte esterne;
si trattava della saldatura, sia robotizzata che manuale,
e di una parte del montaggio che veniva eseguito in parte dai lavoratori delle ditte esterne, in parte dai dipendenti della il referente della ditta esterna che eseguiva la saldatura e con il quale lui si Pt_5 rapportava era poi assunto direttamente dalla il montaggio era sotto la Persona_1 Pt_5 responsabilità di che coordinava sia i dipendenti della ditta che quelli delle Parte_6 Pt_5 ditte esterne.
-Il teste , già dipendente della società ricorrente, ha confermato le dichiarazioni rese Parte_6 CP_ agli ispettori ( doc 23 e ha dichiarato che all'interno del capannone lavoravano i dipendenti della assieme ai dipendenti della ditta che aveva il subappalto;
varie ditte in subappalto si erano Pt_5 susseguite nel tempo;
la maggior parte di tali ditte erano del come risultava indicato Controparte_3 sui loro indumenti;
le ditte appaltatrici utilizzavano gli strumenti di lavoro e le macchine utensili della coordinava l'attività dei dipendenti delle ditte appaltatrici ed in particolare le Pt_5 Persona_1 attività di carpenteria e piegatura e tali attività riguardavano sia i dipendenti delle ditte appaltatrici che i dipendenti della coordinava entrambi i due gruppi dei lavoratori;
c'era della Pt_5 Per_1 promiscuità; ha sempre coordinato tali attività nel susseguirsi dei vari subappalti ovvero quando a Per_1 una ditta appaltatrice ne subentrava un'altra; come responsabile di magazzino e di montaggio lui (
coordinava sia i dipendenti della sia i dipendenti delle ditte appaltatrici nell'ambito Parte_6 Pt_5 della logistica e del montaggio;
le mansioni svolte dai dipendenti della e Parte_5 dai dipendenti delle ditte appaltatrici erano le medesime e venivano svolte indifferentemente dagli uni o dagli altri;
le presenze e l'orario di lavoro dei dipendenti delle ditte appaltatrici erano controllate tramite registrazione bar code;
tali dipendenti avevano un cartellino con il bar code che passavano sull'apposito lettore all'ingresso e sulle postazioni di lavoro avevano delle schede, sempre con i bar code, sulle quali segnavano l'inizio delle varie fasi di lavoro e quando le terminavano.
-Il teste già dipendente della appaltatrice All Service srl, ha dichiarato di essersi recato Testimone_2 saltuariamente, in base al lavoro che c'era da fare presso la come Parte_5 saldatore;
consegnava la scheda su cui era indicata l'attività da svolgere;
se sorgeva un problema Per_1
Pag. 6 di 13 operativo, ad esempio se veniva riportato indietro materiale perché non conforme, chiamava la ditta All
Service che si interfacciava con la per avere spiegazioni. Parte_5 [...] CP_
, sentito dagli ispettori (doc. 7 , aveva dichiarato di essere il responsabile della All Service Tes_2 srl all'interno della;
c'erano cinque dipendenti della All Service srl e Parte_5 lavoravano tutti come saldatori;
prendeva ordini da che era il responsabile della Parte_7 [...]
; se i dipendenti della All Service avevano bisogno di permessi, ferie, ecc., Parte_5 facevano riferimento a lui che poi lo riferiva alla segretaria della All Service, AN;
per la presenza sul lavoro, la aveva generato per ciascuno un codice a barre senza Parte_5 distinzione tra le ditte, la mattina all'ingresso si recavano presso una postazione fissa dove con una pistola veniva letto il codice a barre, la stessa cosa facevano all'intervallo e all'uscita; con la stessa pistola ingrandivano i codici per i pezzi da lavorare che sono stampati sulle schede di produzione forniti da ogni qual volta dovevano iniziare una nuova produzione. Persona_1
-Il teste , già dipendente della e poi assunto dalla All Testimone_3 Parte_5
Service, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori e ha dichiarato che faceva il meccanico addetto al montaggio mentre poi faceva il saldatore sempre all'interno dello stabilimento di Brescello;
quando era addetto al montaggio prendeva gli ordini da mentre quando faceva il saldatore Per_1 prendeva gli ordini da Tes_2 CP_ Agli ispettori, egli aveva dichiarato (doc. 5 di avere sempre fatto il saldatore e di avere sempre lavorato sulla base di disegni che gli dava Per_1
-Il teste ha dichiarato che dal 1/7/2022 era dipendente della Tes_4 Parte_5
come addetto alla piegatura;
dall'anno 2017 circa era stato dipendente del
[...] CP_3 per quasi cinque anni e aveva lavorato nello stabilimento della
[...] Parte_5 come saldatore “quando c'era bisogno”; loro saldatori non facevano lo stesso lavoro dei dipendenti della i quali non si occupavano della saldatura;
non era vero che prendeva ordini da Pt_5 Persona_1 perché si rivolgeva a lui solo quando doveva portare via un pezzo che era già pronto;
gli ordini li riceveva da e verso la fine del suo lavoro da della Gammmec. Controparte_5 Tes_5 CP_ Sentito dagli ispettori (doc. 10 aveva dichiarato che la GA aveva un contratto d'appalto con la per lavori di carpenteria metallica e normalmente erano in tre della GA;
il suo lavoro Pt_5 consisteva nell'assemblaggio dei pezzi e nella sistemazione dei pezzi da montare;
la sua postazione di lavoro era all'interno del reparto produttivo insieme agli altri dipendenti della Parte_5
; faceva le stesse mansioni e operazioni che facevano gli altri dipendenti;
prendeva gli
[...] ordini da che gli diceva che cosa doveva fare di volta in volta;
se si assentava o per ferie Persona_1 doveva comunicarlo alla GA. CP
-Il teste ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori ( doc 11 e ha dichiarato di Tes_6 avere lavorato, dal 2004 fino al 2021 come saldatore presso , ma di essere Parte_5 stato dipendente di cooperative che cambiavano il nome ogni due anni, l'ultima cooperativa presso cui aveva lavorato era la GA;
aveva un contratto a tempo indeterminato con le varie cooperative che
Pag. 7 di 13 si sono succedute nel tempo e aveva sempre lavorato presso;
lavorava Parte_5 sempre anche il sabato;
due volte gli era capitato di chiedere di non lavorare il sabato, ma Persona_1 gli aveva detto che doveva andare a lavorare anche il sabato, altrimenti avrebbe chiamato la cooperativa e non l'avrebbero più fatto lavorare;
all'interno dello stesso capannone lavoravano anche i dipendenti della i quali avevano i loro stessi orari di lavoro;
i dipendenti delle Parte_5 cooperative esterne svolgevano tutte le attività, dipendeva da quello che c'era da fare;
tutte le macchine e i materiali per lavorare erano della era il responsabile ed era lui che coordinava il Pt_5 Parte_7 lavoro degli operai delle ditte esterne e veniva a controllare e vedere il lavoro che avevano fatto;
nel 2021 Per_ era stato sostituito da tale;
tutti i lavoratori esterni avevano il badge che strisciavano Per_1 all'entrata e all'uscita dal lavoro.
-Il teste ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori nelle quali si legge(doc. 28 Tes_7 CP_ : “…Il sig. è il supervisore, infatti supervisiona tutte le lavorazioni che avvengono in Per_1 questa ditta. Il sig. consegna i disegni e il materiale di lavorazione a tutti i lavoratori presenti in Per_1 questo capannone” (….) “Poi, in questa ditta, ci sono anche altri lavoratori in numero di 8/9 unità, assunti da ditte esterne (ma non conosco i nomi), ricordo che sono dei consorzi, i quali si occupano dei lavori di saldatura, cioè saldano e compongono. Capita che se hanno bisogno, questi lavoratori esterni vengono a chiedermi una mano per poter assemblare i pezzi. Comunque, in generale, i lavoratori delle ditte esterne si rivolgono al sig. se hanno bisogno di avere una mano per completare il loro Per_1 lavoro. Io non ricordo di aver visto qualche responsabile dei consorzi esterni.”(….) “Dichiaro che, per quanto di mia conoscenza, i lavoratori che si occupano della saldatura sono assunti dai consorzi (so solo che sono due).” (….) “In conclusione, io sono l'unico lavoratore assunto dalla ditta per Parte_5 lavori di saldatura. Non so se ci sia un altro lavoratore assunto, come me, dalla ditta ”. Pt_5
- dipendente della a appaltatrice ha dichiarato agli ispettori Testimone_8 Parte_4 CP_ (doc. 32 :“…FA ci dà le schede di produzione con una serie di bar code;
noi con la pistola leggiamo il bar code e si apre uno schermo nel quale vediamo la lavorazione che dobbiamo effettuare: questo vale sia per la saldatura che per l'assemblaggio …Capita di darci una mano tra di noi anche se CP_ lavoriamo per ditte diverse “ nonché (doc. 33 :“Veniamo pagati da e riceviamo le Parte_4 buste paga. Noi lavoriamo da marzo 2021 solo nell'azienda e solo all'interno del Parte_5 capannone. Non lavoriamo fuor…L'attrezzatura che usiamo è tutta di;
se abbiamo bisogno di Pt_5 qualche strumento di lavoro lo chiedo io a .” Per_1
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dal teste nell'ambito della causa n. 654/22 di questo Tes_8
Tribunale, la precisazione che non è vero che lo controllava durante la lavorazione dei pezzi Per_1 perché gli dava i disegni e lui faceva i pezzi con la saldatura e quando erano finiti li depositava in Per_1 un apposito spazio, da dove venivano presi da per essere controllati;
consegnava i disegni a Per_1 Per_1 lui perché ero il più esperto e lui li consegnava agli altri due dipendenti di . CP_6
-Il teste , consulente della società ricorrente, ha riferito che è vero che i lavoratori addetti alla Tes_9 saldatura si rapportano ai referenti delle imprese appaltatrici senza rapportarsi direttamente ai referenti
Pag. 8 di 13 della e che i referenti delle imprese appaltatrici, di cui non ricordava i Parte_5 nomi, andavano in a parlare con i loro dipendenti o ad incontrare per le lavorazioni da Pt_5 Per_3 effettuare.
, dipendente della ricorrente, ha confermato che i referenti della impartivano Testimone_10 Pt_5 istruzioni di lavoro al referente capo delle imprese appaltatrici perché gli era capitato di vedere
[...]
parlare con il loro responsabile, di cui non sapeva il nome.. Per_1
-La teste , dipendente della ricorrente e moglie di , ha riferito che Testimone_11 Persona_1 quest'ultimo diceva il lavoro da svolgere al responsabile dei saldatori e poi il loro responsabile ne parla con i saldatori.
Osserva il Tribunale che già dalle dichiarazioni rese agli ispettori ( come confermate dai testi nel corso del processo) era emersa con estrema chiarezza la promiscuità dei lavori effettuati dai dipendenti dell'appaltatrice e di quelli svolti dalla committente e il ruolo di , dipendente della Persona_1 committente, con cui si interfacciavano tutti i lavoratori.
Solo alcuni testimoni hanno cercato di ridimensionare le dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione per affermare l'autonomia dei lavoratori esterni, ma così facendo sono entrati in contrasto sia con quanto da loro stessi precedentemente narrato sia con le dichiarazioni di altri lavoratori rimaste invece immutate.
Inoltre alcune dichiarazioni, come quelle del consulente aziendale o di sono assolutamente Tes_9 generiche per affermare l'esistenza di una netta separazione dei lavori appaltati.
Peraltro la promiscuità delle lavorazioni è stata verificata de visu dagli stessi ispettori a seguito degli accessi come risulta dal verbale di accertamento.
Inoltre le ditte appaltatrici non avevano una vera e propria struttura aziendale
Le lavorazioni venivano effettuate con gli strumenti della committente.
La è stata costituita in data 21/10/2020, non ha mai depositato bilanci e non aveva Parte_4 CP_ una sede operativa (docc. 9-10-16 ; la società All Sevice srl è stata costituita in data 12/2/2021 e CP_ non aveva una sede operativa (docc. 14-15 ; CP_ Il contenuto dei contratti d'appalto (docc. 5-6-7-8 è generica e quanto ai corrispettivi le clausole sono formulate in modo da prevedere il pagamento della manodopera senza che sia invece possibile ricavare un'autonomia nelle lavorazioni, l'assunzione da parte dell'appaltatrici di un autonomo ed effettivo rischio di impresa.
5. L'accertamento dell'esistenza di appalti non genuini e, quindi, di somministrazione irregolare di manodopera comporta che la sia da considerarsi l'effettivo datore di Parte_5 lavoro su cui gravano gli obblighi contributivi previdenziali dei rapporti di lavoro riguardanti i lavoratori coinvolti negli pseudo appalti, come indicati negli allegati 1- 2 e 3 del verbale e per i periodi esposti come ricavati dalle comunicazioni delle società subappaltatrici.
Gli ispettori hanno calcolato l'imponibile totale omesso per ogni posizione lavorativa con applicazione del Ccnl Metalmeccanica Artigianato applicato dalla Parte_5
Pag. 9 di 13 Come indicato nel verbale, resta salva l'efficacia liberatoria dei pagamenti già effettuati dagli pseudo appaltatori ove inequivocabilmente riferibili a ciascuna posizione lavorativa contestata”.
Orbene, tali considerazioni svolte dal Tribunale coincidono con le risultanze istruttorie assunte nel corso del presente giudizio, nel quale sono stati sentiti in parte gli stessi testi già sopra riferiti ( e che hanno a loro volta Testimone_3 Testimone_2 confermato le dichiarazioni rese agli Ispettori.
E' stato poi sentito il teste che così ha dichiarato: “da aprile 2018 a Testimone_12 ottobre 2024 ho sempre lavorato presso come operaio tornitore e fino a Parte_5 ottobre 2021 sono stato dipendente di diverse cooperative, di cui ora ricordo Freetime e Generazione X, e da ottobre 2021 sono stato assunto direttamente da . Parte_5
Sentito sui capitoli di prova di cui al ricorso, così risponde:
Cap. 1): “Sì è vero che ho lavorato per però per due mesi ovvero nei mesi di settembre e Parte_4 ottobre 2021. Null'altro so in merito al capitolo”.
Cap. 2): “Non è vero per quanto mi riguarda, come ho già risposto sopra. Null'altro so in merito al capitolo”.
Cap. 3): “Non conosco il e ora non ricordo da quale ditta ero assunto in quel periodo”. Parte_1
Cap. 4): “Ho già risposto sopra”.
Capp. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12): “Nulla so in merito all'appalto e non ho mai visto il doc. n. 3 che mi viene rammostarto”.
Cap. 13): “In tutto il periodo in cui sono stato dipendente delle diverse cooperative, lavorando presso
, ho fatto due visite mediche ed era di a mandarmi Parte_5 Per_3 Parte_5
a fare le visite mediche. Dopo che sono stato assunto da era il dottore a venire in officina a Parte_5 visitarmi”.
Cap. 14): “Anche quando ero dipendente delle varie cooperative era di a Per_3 Parte_5 registrare le mie presenze e a lei chiedevo i permessi. Le ferie le chiedevo a oppure a Per_3 [...] Per
ma era che comandava. Quando lavoravo per le varie cooperative ho visto due/tre volte Per_1
di Generazione X presso per darmi i vestiti per lavorare e una/due Per_4 Parte_5 volte AN di Generazione X sempre per darmi i vestiti. Preciso che chiamavo AN per le buste paga. Nessun altro ho mai visto delle varie cooperative”.
Cap. 15): “Non è vero per quanto mi riguarda perché tutte le attrezzature mi venivano date da Pt_5
. mi dava solo i vestiti”.
[...] Parte_4
Cap. 16): “Non è vero per quanto mi riguarda perché, quando ero dipendente delle varie cooperative, lavoravo in mezzo ai dipendenti fissi di ”. Parte_5
Cap. 17): “Non è vero per quanto mi riguarda perché, quando ero dipendente delle varie cooperative, era di il mio capo e mi diceva cosa fare. Non ho mai ricevuto ordini da persone Persona_1 Parte_5 delle cooperative sul lavoro da fare”.
Pag. 10 di 13 Cap. 18): “Ho già risposto sopra”.
Capp. 19 e 20): “Nulla so”.
Sentito sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva, così risponde:
Cap. 1): “Sì è vero, confermo le circostanze”.
Cap. 2): “Sì è vero, come ho già risposto sopra”.
Cap. 3): “Non è vero perché io facevo il tornitore ed ero l'unico come dipendente delle cooperative a farlo. Gli altri dipendenti delle cooperative facevano il saldatore, il piegatore, il montaggio e lavoravano su robot”.
Cap. 4): “Sì è vero, come ho già risposto sopra. dava le direttive sul lavoro da fare anche Persona_1 agli altri dipendenti delle cooperative”.
Cap. 5): “Posso solo dire che mi aveva dato il bar code per l'entra e uscita per le porte nonché Per_3 per timbrare l'inizio e la fine del lavoro”.
Cap. 6): “Sì è vero, come ho già risposto sopra”.
Irrilevanti appaiono invece le testimonianze di GR AN e
[...]
e su tale aspetto concorda altresì la difesa della ricorrente nelle proprie Tes_13 note autorizzate.
Da tutto il corposo materiale istruttorio (tra cui anche i verbali ispettivi versati in atti, tra i quali vanno ricordate per nitore e chiarezza le dichiarazioni rese dall'operaio CS sig. del giorno 08/09/2021) emerge senza ombra di dubbio l'illiceità Persona_5 dell'appalto di cui si discute, del quale il s'è fatto garante ed intermediario e Parte_1
Par che risulta pertanto responsabile, al pari di e (giudicati in autonomi giudizi) Pt_5 delle evasioni contributive ai sensi e per gli effetti dell'art.29 Dlgs 276/2003.
Sotto un profilo specificatamente contributivo, si è rilevato che la società subappaltatrice ha erogato ai dipendenti somme qualificate come rimborso a piè di lista e/o indennità di trasferta, non assoggettato a imposizione contributiva, senza alcun elemento atto a provare e documentare l'effettivo invio in trasferta dei dipendenti e/o dell'avvenuto rimborso di esborsi effettivamente da costoro anticipati.
Infatti tutti i lavoratori hanno prestato attività sempre all'interno dello stabilimento
Parte_5
Se, dunque, si indica come trasferta lo spostamento del lavoratore in luogo di lavoro diverso da quello abitualmente assegnato, per fatti occasionali e contingenti ed implicanti di volta in volta singole decisioni del datore, i dipendenti di non sono Parte_4 mai stati inviati in trasferta. Ed invero costoro si recavano quotidianamente ed
Pag. 11 di 13 esclusivamente al lavoro presso la , senza nemmeno transitare presso la Parte_5 sede della subappaltatrice, ubicata presso lo studio del consulente.
Per altro le indennità di trasferta venivano erogate mensilmente, senza che esistesse alcuna documentazione a suffragio, e tale documentazione non è stata prodotta nemmeno nel corso del giudizio, e non solo il consorzio ricorrente non indica in quali occasioni, in quali mesi, i lavoratori fossero stato inviati in trasferta e non si studia di ricollegare gli emolumenti a tale titolo corrisposti con effettivi invii dei lavoratori a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale;
ma, aspetto che appare dirimente, nelle proprie allegazioni e conclusioni, l'unica censura e contestazione elevata nei confronti delle pretese dell' è quella relativa alla liceità dell'appalto, mentre nulle viene CP_1 contestato in ordine alle ulteriori debenze legate alle indennità di trasferta ed alle pretese assenze ingiustificate, indebitamente sottratte ad imponibile contributivo
Sotto questo profilo si rimarca coma il possesso di DURC regolare si limiti ad attestare che la subappaltatrice ha versato tutte le somme riportate nelle proprie dichiarazioni contributive, non già che abbia versato tutte le somme accertate come dovute, anche attesa la violazione delle norme contributive laddove sono stati sottratti ad imposizione importi imponibili, mendacemente registrati come trasferte, rimborsi e /o esenti in quanto assenze.
L'esame del Lul dei dipendenti della ha evidenziato la registrazione di Parte_4 giornate lavorative come assenza ingiustificata, talora per interi mesi, la cui relativa retribuzione debenda non è stata assoggettata a contribuzione .
Anche tale circostanza non è contestata ed integra violazione dell'art. 1 della
L.07/09/1989 n°389 il quale statuisce “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale…” con la conseguenza che tale contribuzione, nella misura imposta ex lege è dovuta e deve essere versata.
Quale obbligata solitale, l'appaltatrice è tenuta al versamento Parte_1 delle differenze contributive non versate dall'obbligata principale.
Pag. 12 di 13 Ne consegue la conferma del verbale ispettivo e l'accoglimento della riconvenzionale di
. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e pertanto conferma il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
N. RE00000/2022-147-01 del 08.04.2022 con conseguente debenza, in via solidale, delle somme come intimate, pari ad € 53.089,87 a titolo di contributi periodo 01/03/2021-
08/03/2021;
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , condanna CP_1 Parte_1
in persona del leale rappresentante al pagamento di € 53.089,87, oltre
[...] successive maturate e maturande a titolo di accessori fino al saldo;
condanna il ricorrente a rifondere ad le spese del presente giudizio, che Parte_1 CP_1 quantifica in € 6800,00 per compensi oltre ad accessori di legge.
GG MI, 24 ottobre 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 “La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” così Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 2861 del 31 gennaio 2019