Articolo 6 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 agosto 1984
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 6.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita,(...) sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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