Decreto cautelare 16 giugno 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, decreto cautelare 16/06/2023, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 00475/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emma Contarini e Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del merito e il Liceo -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
e con adozione di misure cautelari monocratiche provvisorie inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.,
a) del verbale n. -OMISSIS- di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 della classe-OMISSIS- – -OMISSIS- del Liceo-OMISSIS- recante la data del -OMISSIS-, nella parte che contiene il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di Stato e per la mancata attribuzione dei crediti formativi per il quinto anno, come deliberato dal Consiglio di detta classe;
b) del tabellone di scrutinio finale per l’anno scolastico 2022/2023 della classe-OMISSIS- – -OMISSIS- del Liceo-OMISSIS- allegato al suddetto verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui contempla il ricorrente tra i non ammessi all’esame di maturità ed enumera i voti finali conseguiti dal medesimo nelle singole discipline;
c) di tutte le operazioni di scrutinio finale e le valutazioni ivi compiute e, segnatamente, quelle attinenti alla condotta e alle materie di storia e scienze e della relativa attribuzione di punteggio;
d) per quanto occorrer possa, di tutti i giudizi espressi nei confronti del ricorrente, nonché delle relative attribuzioni di punteggio e delle valutazioni delle verifiche dell’andamento didattico-disciplinare, sia con riferimento al primo che al secondo quadrimestre, attribuiti nelle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione, ivi compresa la pagella del primo quadrimestre e i verbali del Consiglio di classe della-OMISSIS- del -OMISSIS-, ove lesivi per il ricorrente;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente, con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti, anche all’esito delle produzioni avversarie;
Visto il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria n. 5 del 1 aprile 2023, con il quale è stata delegata la competenza a provvedere sulle istanze di decreto monocratico a termini dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati, depositati il 15.06.2023 unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza;
Considerato che le notifiche alle Amministrazioni intimate, effettuate a mezzo PEC, si sono perfezionate in data 15.06.2023;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerati i limiti della delibazione propri della presente fase e ritenuti sussistenti i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile, dal momento che, come evidenziato dal ricorrente, la sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria avrà inizio, per l’anno scolastico 2022/2023, il giorno 21 giugno 2023;
Ritenuto, pertanto, che deve essere disposta in via cautelare l’ammissione con riserva del ricorrente alla sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria;
P.Q.M.
Il giudice delegato, pronunciandosi sull’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm., la accoglie.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 11 luglio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Perugia il giorno 16 giugno 2023.
| Il Giudice delegato |
| Davide De Grazia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.