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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 347/2021 La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 347/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 25 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19
OGGETTO: marzo 2025
Bancari (deposito d a bancario, cassetta di LA AL IS (C.F. ) C.F._1
sicurezza, apertura di rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO BISTOLFI, procuratore credito bancario) domiciliatario come da procura agli atti, il cui mandato risulta essere stato cod.: 140041 revocato in data 18 marzo 2025, senza che l'appellante abbia provveduto a una nuova nomina;
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , con sede a Torino, in Controparte_1 P.IVA_1
1 Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Garrone, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
1° febbraio 2021, n. 195/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si
renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad
integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di RE, in integrale riforma della sentenza numero 195/2021,
pubblicata in data 1° febbraio 2021 dal Tribunale di Bergamo: in
accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la
nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura
ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente contraddistinto
con il numero 3165, in quanto mai pattuiti contrattualmente;
in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare per
i motivi svolti in atti, la nullità per vizio di forma, ovvero per
indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e, in ogni caso, perché
prestazione senza causa, delle somme addebitate sul conto corrente
numero 3165, a titolo di commissione di massimo scoperto e di nuove
2 commissioni sull'affido in aggiunta agli interessi passivi e,
conseguentemente, non dovute tali somme;
in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare
illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in riferimento al
rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero 3165, a titolo di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
in accoglimento dei precedenti motivi di appello, determinare il saldo
effettivo al rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero 3165,
ricalcolando il medesimi per tutta la durata sin dall'apertura con interessi
passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117 T.u.b., senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi
passivi, di commissioni di massimo scoperto, ovvero di nuove commissioni
sull'affido e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione
dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole
operazioni e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione, buon ultimo ex art. 2033
cod. civ., del complessivo importo di euro 29.757,48, somma alla quale va
aggiunto l'importo di euro 246,06 a titolo di nuove commissioni
sull'affido, o di quella maggiore o minore che la Corte di Appello adita
riterrà, oltre interessi legali moratori a decorrere dalla domanda al
soddisfo; in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale
di entrambi i gradi di giudizio.
Istanza di rinnovazione della C.T.U.
3 In via istruttoria, il signor SA SS Alario, avuto riguardo al
rapporto di conto corrente numero 3165 e richiamato integralmente
quanto affermato in tema di illegittimi addebiti eseguiti dalla Banca,
chiede venga dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio, con il
seguente mandato: Quesito n. 1): effettui ogni conteggio con verifica
giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura a quella di
chiusura del rapporto;
Quesito n. 2): calcoli gli interessi passivi applicando: - il tasso sostitutivo
di cui all'art.117 T.u.b. determinato in relazione al tasso nominale minimo
dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione
del contratto ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo
svolgimento dell'operazione; - il tasso convenzionale pattuito,
limitatamente alle operazioni riconducibili agli affidamenti per i quali
risulti pattuizione scritta di un saggio ultralegale;
Quesito n. 3): ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi
attivi, calcoli gli interessi creditori: - il tasso sostitutivo di cui all'art.117
T.u.b. determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni del
tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto
ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento
dell'operazione; - il tasso convenzionale pattuito;
Quesito n. 4): espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo
scoperto e nuove commissioni sull'affido, ovvero similari, non
concordate;
Quesito n. 5): espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli
4 interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, se non
pattuita regolarmente;
Quesito n. 6): accerti il C.t.u. sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti
precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle
illegittime competenze bancarie e non degli erronei saldi evidenziati nei
vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto si siano verificati
dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento
(contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o
numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli
scalari, o rilevabile dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale
dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.). Nell'ipotesi in cui si sia
verificato detto superamento il C.t.u. consideri “pagate” con i successivi
versamenti del correntista il capitale e le competenze legittime in esubero
dell'affidamento e, quindi, prescritte dopo il decorso decennale dalla data
in cui è stata effettuata l'operazione, utilizzando il metodo d'imputazione
utilizzato dalla banca durante il rapporto in deroga a quello previsto
alternativamente alla volontà del creditore dall'art. 1194 cod. civ.;
Quesito n. 8): ad esito delle risposte dei singoli precedenti quesiti, proceda
a ricalcolare il saldo del conto corrente numero 3165”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di RE, contrariis rejectis, come di
seguito giudicare.
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello
5 avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le
domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale
conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di Bergamo Giudice
dr.ssa Chiara Mazzoni n. 195/2021 pubblicata il 1° febbraio 2021
notificata il 23.02.2021; 2) in ogni caso: condannare l'appellante alla
rifusione a favore di delle competenze legali del presente Controparte_1
grado di giudizio oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a.
ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u./c.t.p.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la , deducendo, in Controparte_3
relazione ai contratti di conto corrente n. 3156 e di conto corrente anticipi n. 3241 stipulati con AN di RE (poi AN Popolare di Bergamo, a seguito di cessione della Filiale): l'applicazione di interessi ad un tasso ultralegale indeterminato e indeterminabile;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e della commissione di messa a disposizione fondi;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito;
l'indebita applicazione dei cd. giorni valuta;
l'applicazione di interessi usurari;
l'illegittima segnalazione a sofferenza della propria impresa individuale alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede. Pertanto, previa declaratoria di illegittimità, ha chiesto che la fosse condannata alla CP_2
6 restituzione di € 32.042,34 e al risarcimento del danno patito per via della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia.
Instaurato il contradditorio, si è costituita in giudizio Controparte_4
chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attore in
[...]
quanto infondate ed eccependo la prescrizione di ogni diritto di ripetizione maturato dal correntista in epoca antecedente al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 2 ottobre 2015).
Con sentenza n. 195/2021, pubblicata il 1° febbraio 2021, il Tribunale di
Bergamo ha così deciso: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni
altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta le domande formulate
da parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le
spese del presente giudizio liquidate – ex D.M. n. 55/2014 – in € 7.254,00
per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA,
nonché al rimborso delle spese di ctu come già liquidate”.
In particolare, il Tribunale ha argomentato:
- che oggetto della causa era il contratto di conto corrente n. 3615 e non il conto anticipi n. 3241, riguardo al quale l'attore non aveva svolto alcuna specifica domanda;
- che la censura sull'illegittima applicazione dei tassi debitori era contraddittoria e infondata, posto che l'attore ne aveva contestato sia l'indeterminatezza sia l'entità ultra-legale, a fronte di una pattuizione chiara e documentata tra le parti;
- che la banca aveva legittimamente applicato l'anatocismo, avendo contrattualmente previsto la periodicità trimestrale di capitalizzazione
7 degli interessi debitori e creditori;
inoltre, il conto corrente era stato estinto il 6 maggio 2010 con la conseguenza che risultava infondata la doglianza sull'illegittima capitalizzazione successiva al 1° gennaio 2014;
- che la clausola sulla commissione di massimo scoperto inserita nel contratto di apertura di conto corrente era nulla per indeterminatezza,
trattandosi di rapporto inizialmente non affidato e che, in ogni caso,
l'estratto conto del 31 luglio 2002 attestava l'esistenza di un'apertura di credito e indicava la misura pattuita della commissione;
- che le doglianze in merito all'esercizio dello ius variandi erano prive di fondamento normativo considerato che tale facoltà risultava espressamente pattuita all'art. 16 del contratto tra le parti ed era stata esercitata dalla banca nel rispetto dell'art. 118 T.U.B. ratione temporis
vigente;
- che anche aderendo alla tesi attorea, il divieto per la banca di imporre nuovi oneri esercitando lo ius variandi avrebbe rilevato soltanto in relazione a oneri non previsti nel contratto e non per quelli pattuiti, seppur affetti da nullità, come nel caso in esame;
- che la censura di indeterminatezza/indeterminabilità della c.m.s. era infondata perché l'aliquota era indicata nell'estratto conto del 31 luglio
2002 e la periodicità trimestrale era prevista nell'art. 7 del contratto;
mentre, per quanto riguardava la base di calcolo, lo stesso attore aveva riconosciuto l'applicazione della c.m.s. sul massimo saldo debitore del periodo e, se la base di calcolo fosse stata un'altra, sarebbe stato suo onere allegarlo e provarlo;
8 - che la tesi della nullità per difetto di causa della c.m.s. era infondata perché tale commissione remunerava la banca per dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e che, successivamente alla stipula del contratto in oggetto, il legislatore aveva disciplinato e legittimato la c.m.s. con l'art. 2 bis del D.L.
n. 185/2008, come convertito dalla L. n. 2/2009;
- che la censura inerente alla commissione di messa a disposizione fondi era infondata in quanto la legge consentiva l'adeguamento dei contratti già
in essere mediante l'esercizio dello ius variandi;
- che la censura attorea relativa alle valute era generica ed infondata, atteso che il contratto le disciplinava espressamente e l'attore non aveva specificato quali fossero le operazioni contestate e in che termini sarebbero risultati violati l'art. 120 T.U.B. e il D. Lgs. n. 11/2010;
- che analoghe considerazioni potevano essere svolte con riferimento alla doglianza relativa alla mancata pattuizione per iscritto delle spese di conto corrente, atteso che tali oneri erano stati convenuti tra le parti ai sensi dell'art. 117, co. IV, T.U.B.;
- che la censura inerente all'usura si fondava su conteggi di difficile intelligibilità e dai quali non si comprendeva se il ricalcolo del “T.A.E.G.”
indicato (rectius T.E.G.) fosse stato operato in conformità alle Istruzioni
della Banca d'Italia;
- che in ogni caso l'usura era stata lamentata in relazione a trimestri successivi all'apertura del conto e l'attore non aveva dedotto che la stessa fosse dipesa dall'esercizio dello ius variandi, con la conseguenza che si
9 sarebbe trattato di usura sopravvenuta, in quanto tale, non rilevante e comunque esclusa dal C.T.U.;
- che la doglianza in ordine all'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e la conseguente domanda di risarcimento del danno risultavano infondate in quanto generiche e non provate;
- che la asserita violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede risultava infondata e che, in ogni caso, l'attore non aveva svolto in proposito alcuna specifica domanda.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
Si è costituita quale incorporante Controparte_5 [...]
in forza di atto a rogito del Notaio Controparte_6 Persona_1
in data 26.3.2021 n. 16080 rep. 8638 racc., contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria, riproponendo l'eccezione di prescrizione delle somme maturate prima del 2 ottobre 2005 e per il resto istando per la conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza del giorno 8 marzo 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
All'udienza del 19 dicembre 2024, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità
cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e ha disposto la sostituzione del relatore dimissionario con il Consigliere dott.ssa Maura Mancini.
In data 18 marzo 2025, l'Avv. Riccardo Bistolfi ha depositato la nota con
10 cui il Sig. ha disposto la revoca del mandato. Pt_1
All'udienza del 19 marzo 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione di ulteriori termini per comparse conclusionali e repliche già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Sig. lamenta l'illegittima applicazione del Pt_1
tasso di interesse passivo in misura ultra-legale in assenza di una valida pattuizione scritta, così violando gli artt. 117 T.U.B. e 1284 co. III cod. civ.
Evidenzia a riguardo che il rapporto in oggetto è regolato unicamente dal contratto di apertura del conto corrente n. 3165 e che, dunque, si deve tenere conto delle condizioni economiche ivi indicate.
Sottolinea, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il contratto di apertura di credito è valido anche se non è stato stipulato per iscritto, a condizione che trovi la propria regolamentazione nel sottostante contratto di conto corrente redatto per iscritto.
Inoltre, evidenzia che, nel fido, la banca non può richiamare un tasso di interesse non espresso in cifra e definito con riferimento a proprie condotte o prassi aziendali, giacché si porrebbe in violazione dell'art. 117, co. IV,
T.U.B. (cfr. Cass. n. 17110/2019; Cass. 16097/2019).
Con il secondo motivo l'appellante ha riproposto la censura relativa all'illegittimità degli addebiti eseguiti a titolo di commissione di massimo scoperto, i quali sarebbero nulli per vizio di forma, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e, in ogni caso, per mancanza di causa.
11 In particolare, l'appellante ha precisato che la commissione di massimo scoperto, nel periodo antecedente alla riforma introdotta dal D.L.
185/2008, poteva essere applicata solo ove contrattualmente pattuita,
dunque, gli addebiti eseguiti a tale titolo, difetterebbero del requisito della forma.
Inoltre, sostiene che l'indicazione della sola percentuale di calcolo non è
di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall'art. 1346 cod. civ., in mancanza dell'indicazione della base imponibile sulla quale la percentuale va calcolata e dell'indicazione del periodo di durata dell'ammontare massimo di utilizzo da considerare.
Il Sig. deduce altresì che quando la come nel caso di specie, Pt_1 CP_2
applica la commissione di massimo scoperto in caso di utilizzo dell'apertura di credito, tale onere sarebbe privo di giustificazione causale,
in quanto il corrispettivo per la messa a disposizione del correntista di una certa somma, sarebbe rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati,
da calcolarsi, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui tale somma è stata utilizzata con la conseguenza che se la stessa viene calcolata sul massimo scoperto avrebbe la stessa natura giuridica degli interessi bancari da cui differirebbe solo per il metodo di calcolo e con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, la c.m.s. sarebbe giuridicamente illegittima perché priva di fondamento giuridico, non esistendo una fonte normativa che la riconosca.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'applicazione della commissione di messa a disposizione fondi perché introdotta mediante
12 l'esercizio dello ius variandi e senza una previa valida pattuizione, pur rappresentando essa, non una semplice modifica del contratto, ma integrazione e introduzione di nuovi contenuti. L'appellante inoltre evidenzia che la stessa è stata introdotta solo in data 1° luglio 2009, quindi oltre il termine di 150 giorni accordato dalla L. n. 2/2009 e, dunque,
illegittimamente.
Con il quarto motivo l'appellante fa presente che, esaminando le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente in esame ed estrapolate dagli estratti conto prodotti, emerge che, la banca ha previsto unicamente la capitalizzazione degli interessi passivi e non di quelli attivi,
violando così la prescrizione normativa di garantire “la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Infatti, il T.A.N. e il T.A.E. sono entrambi pattuiti nella misura del 0.050%.
Il primo motivo è infondato.
Il contratto di conto corrente prodotto sub doc. n. 2, debitamente sottoscritto dall'appellante, reca la formale pattuizione degli interessi debitori applicati al rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché dell'art. 1284 co. III cod. civ.
Inoltre, l'art. 15 del medesimo contratto prevede il cd. ius variandi, ossia la facoltà riconosciuta alla banca di variare, anche in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse iniziale ed ogni altra condizione economica,
mediante periodiche comunicazioni scritte indicanti i parametri di riferimento di ogni variazione nel rispetto dell'art. 118 T.u.b.
Inoltre, l'istituto di credito ha dedotto che “gli aggiornamenti applicati
13 successivamente alla stipula del contratto sono stati portati a conoscenza
dell'attore mediante comunicazione periodica contenuta negli estratti
conto, indicanti i tassi attivi e passivi applicati, nonché pubblicazione
delle variazioni sulla Gazzetta Ufficiale, con espressa facoltà del cliente
di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro quindici giorni dal
ricevimento delle comunicazioni periodiche e di ottenere, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione del saggio d'interesse
precedentemente praticato ai sensi dell'art. 118 n. 3 T.U.B.”.
Tale deduzione non è stata in alcun modo contraddetta dal Sig. , Pt_1
occorre pertanto ritenerla pacifica ed incontestata, con conseguente rigetto della doglianza proposta col primo motivo d'appello.
Si rileva inoltre che il Tribunale di Bergamo ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contratto di apertura di credito,
comunemente denominato “fido”, in base all'art. 10 della delibera del 4 marzo 2003, non richiede la forma scritta qualora la Pt_2
disciplina essenziale dello stesso si rinvenga in un contratto di conto corrente e ha evidenziato come “con riferimento alla fattispecie in esame”
“l'art. 6 del contratto di conto corrente (v. doc. 2 conv.) contiene la
disciplina essenziale per le aperture di credito concesse dalla banca”
(pagg. 7 e 8 della sentenza).
La statuizione non merita censure.
Peraltro, l'esistenza di un affidamento fin dall'apertura del conto corrente in oggetto è dedotta dallo stesso appellante nella memoria n. 1 dell'art. 183, co. VI, c.p.c.
14 Il secondo motivo è fondato nella parte in cui il Sig. censura Pt_1
l'indeterminatezza della clausola di massimo scoperto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità: << In tema di conto
corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola
negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento
al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato
al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina
in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la
banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti
i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere
quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta
commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per
ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la
percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord.
n. 5359/2024).
Dunque, ai fini della legittima applicazione di tale onere, occorre la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarlo
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito).
Nel caso in esame, la banca ha indicato unicamente la percentuale e la periodicità della commissione di massimo scoperto, non risultando per converso determinate le modalità e la base di calcolo.
La clausola che prevede la c.m.s. è dunque radicalmente nulla.
Il Collegio dà atto che la consulenza tecnica espletata in primo grado ha
15 quantificato gli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto in misura pari ad € 7.808,11. Pertanto, stante l'illegittimità della clausola in oggetto, il saldo va epurato del predetto importo.
Per il resto, non può condividersi la tesi della nullità della c.m.s. per difetto di causa perché, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale commissione remunera la banca per dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e,
dunque, ha una valida giustificazione causale.
3. Il terzo motivo è fondato.
Rileva il Collegio che, in assenza di regolare pattuizione della commissione di massimo scoperto, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis L. 2/2009, decorsi i centocinquanta giorni accordati dalla legge per l'adeguamento, l'addebito delle commissioni di messa a disposizione dei fondi è illegittimo per mancanza di idonea pattuizione, non potendo l'istituto bancario avvalersi dell'art. 118 T.u.b. per la previsione delle predette commissioni, ed essendo, per converso, necessaria una specifica concorde pattuizione con la cliente.
Nel caso in esame, l'istituto di credito non ha adempiuto all'onere di provare di aver rispettato il procedimento negoziale richiesto e, comunque,
ha provveduto all'adeguamento oltre il termine accordato dalla legge per l'esercizio dello ius variandi.
Ciò determina la nullità della clausola che ha previsto l'applicazione della commissione messa a disposizione fondi per il periodo dal 1° luglio 2009
alla estinzione del conto corrente.
16 Il Collegio rileva che la c.t.u. espletata in primo grado ha stimato l'importo complessivo degli addebiti eseguiti dalla banca a tale titolo in misura pari a 246,06 €. Pertanto, stante l'illegittimità della clausola in oggetto, il saldo va epurato del predetto importo.
4. Il quarto motivo è parimenti fondato.
La censura relativa alla nullità della clausola anatocistica è stata rigettata dal Tribunale sulla base della previsione all'art. 7 del contratto di conto corrente, il quale rimanda, per la disciplina della capitalizzazione degli interessi debitori, al frontespizio del relativo contratto, che a sua volta prevede: “CRITERI DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI AVERE
(divisore fisso anno civile): ogni fine trimestre solare DARE (divisore fisso
anno civile): ogni fine trimestre solare”.
Nel caso in esame, l'appellante lamenta la violazione da parte della CP_2
del principio di reciprocità e, dunque, della pari capitalizzazione di interessi creditori e debitori, principio essenziale per poter derogare al divieto di anatocismo, così come sancito dalla delibera CICR del
09/02/2000.
Il motivo è fondato, infatti, come si evince dal documento di sintesi prodotto sub doc. 5 dal Sig. , la capitalizzazione degli interessi attivi Pt_1
e passivi è stata pattuita, ma sono stati indicati un T.A.N. (tasso annuo nominale) e un T.A.E. (tasso annuo effettivo) in percentuale eguale e pari allo 0,050%.
Condizione di legittimità della capitalizzazione è anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N., i contratti
17 devono indicare il T.A.E., che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale e, nel contratto in esame, non si dà conto, con riferimento al tasso creditore, dell'effetto della capitalizzazione infrannuale, attesa l'indicazione del T.A.N. in misura coincidente a quella del T.A.E.
La reciprocità della pari capitalizzazione è, pertanto, solo apparente, e la clausola anatocistica pattuita in contratto va dichiarata nulla con la conseguenza che il conto va epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Ciò in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, al quale questo Collegio ritiene di aderire (cfr. sentenza n. 4321 del 10/2/2022, in motivazione), secondo cui: “La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo
aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito
degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle
operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati
dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
18 iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la
fissazione) di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo
nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa
periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche,
per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da
una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso
annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un
tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola
anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro
verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti
considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del
tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad
ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una
qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto
corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo”.
19 L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito dalla successiva sentenza della Suprema Corte n.18664/23, che rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: “le condizioni in presenza delle quali, a
mente dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi
passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo
aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi
secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1),
ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione (art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un
tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento
determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione,
è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato
uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120,
comma 2 t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo”.
Deve, dunque, affermarsi la nullità, per violazione dell'art. 1283 cod. civ.,
della clausola disciplinante la capitalizzazione degli interessi a debito per tutta la durata del rapporto e, sul punto, la sentenza impugnata va riformata.
Occorre, poi, dare atto che l'appellata ha riproposto in questa sede l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria del correntista avente ad oggetto le somme ad essa corrisposte anteriormente al 2 ottobre 2005, indicando come dies a quo, da cui calcolare il decorso del periodo decennale prescritto, il giorno in cui la controparte le ha
20 notificato l'atto introduttivo del presente giudizio, ossia il 2 ottobre 2015.
Come anticipato, dall'esame del contratto di conto corrente e delle comunicazioni prodotti dalle parti, si evince l'esistenza di un affidamento già prima del 11 febbraio 2009, data della lettera prodotta dall'istituto di credito in cui si fa esplicito riferimento ai fidi accordati.
Occorre perciò fare applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass.
SS.UU. n. 24418/2010, in forza del quale il dies a quo deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente,
tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
La Suprema Corte ha ritenuto che: <In tema di apertura di credito in
conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi
relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la
banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un
versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo
passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del
concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come
solutorio>> (Cass. n. 9141/2020).
Inoltre <Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di
indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole
21 contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e
inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere
preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo
di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca a titolo di
anatocismo e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a
quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella
parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento
determinato dopo aver rettificato il saldo>> (Cfr. Cass. civ., n.
7721/2023).
Si sottolinea altresì che <la ricerca dei versamenti di natura solutoria
deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via
preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le
competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice
di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo
"rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria
di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del
rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o
comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della
condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella
parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo
aver rettificato il saldo>> (Cass. 7721/2023 cit.). Inoltre, l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da
22 prescrizione.
Si ravvisa, pertanto, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di ricostruire il saldo del conto corrente a seguito della epurazione dell'anatocismo per tutta la durata del rapporto e di quantificare le eventuali rimesse prescritte e non suscettibili di restituzione, con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto della banca già depurati dagli effetti conseguenti all'addebito delle competenze illegittime (Cass. 7721/2023 e 9141/2020).
A ciò si provvede con separata ordinanza.
L'esame della domanda di ripetizione dell'indebito e dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla appellata va quindi rinviato alla sentenza definitiva, così come la definizione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo d'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 195/2021
[...]
pubblicata in data 01 febbraio 2021;
2) accoglie per quanto di ragione il secondo motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto per la intera durata del rapporto;
3) accoglie per quanto di ragione il terzo motivo d'appello e, per l'effetto,
in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della
23 clausola che prevede la commissione di messa a disposizione fondi per la intera durata del rapporto;
4) accoglie per quanto di ragione il quarto motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della clausola che prevede capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la intera durata del rapporto;
5) dispone procedersi, in relazione all'accoglimento del quarto motivo e alla eccezione di prescrizione, ad attività istruttoria, come da separata ordinanza;
6) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
dott. Giuseppe Magnoli dott.ssa Maura Mancini
24
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 347/2021 La Corte d'Appello di RE, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 347/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 25 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19
OGGETTO: marzo 2025
Bancari (deposito d a bancario, cassetta di LA AL IS (C.F. ) C.F._1
sicurezza, apertura di rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDO BISTOLFI, procuratore credito bancario) domiciliatario come da procura agli atti, il cui mandato risulta essere stato cod.: 140041 revocato in data 18 marzo 2025, senza che l'appellante abbia provveduto a una nuova nomina;
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. , con sede a Torino, in Controparte_1 P.IVA_1
1 Piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Garrone, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
1° febbraio 2021, n. 195/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si
renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad
integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di RE, in integrale riforma della sentenza numero 195/2021,
pubblicata in data 1° febbraio 2021 dal Tribunale di Bergamo: in
accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la
nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura
ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente contraddistinto
con il numero 3165, in quanto mai pattuiti contrattualmente;
in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare per
i motivi svolti in atti, la nullità per vizio di forma, ovvero per
indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e, in ogni caso, perché
prestazione senza causa, delle somme addebitate sul conto corrente
numero 3165, a titolo di commissione di massimo scoperto e di nuove
2 commissioni sull'affido in aggiunta agli interessi passivi e,
conseguentemente, non dovute tali somme;
in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare
illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in riferimento al
rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero 3165, a titolo di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
in accoglimento dei precedenti motivi di appello, determinare il saldo
effettivo al rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero 3165,
ricalcolando il medesimi per tutta la durata sin dall'apertura con interessi
passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117 T.u.b., senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi
passivi, di commissioni di massimo scoperto, ovvero di nuove commissioni
sull'affido e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione
dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole
operazioni e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla restituzione, buon ultimo ex art. 2033
cod. civ., del complessivo importo di euro 29.757,48, somma alla quale va
aggiunto l'importo di euro 246,06 a titolo di nuove commissioni
sull'affido, o di quella maggiore o minore che la Corte di Appello adita
riterrà, oltre interessi legali moratori a decorrere dalla domanda al
soddisfo; in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale
di entrambi i gradi di giudizio.
Istanza di rinnovazione della C.T.U.
3 In via istruttoria, il signor SA SS Alario, avuto riguardo al
rapporto di conto corrente numero 3165 e richiamato integralmente
quanto affermato in tema di illegittimi addebiti eseguiti dalla Banca,
chiede venga dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio, con il
seguente mandato: Quesito n. 1): effettui ogni conteggio con verifica
giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura a quella di
chiusura del rapporto;
Quesito n. 2): calcoli gli interessi passivi applicando: - il tasso sostitutivo
di cui all'art.117 T.u.b. determinato in relazione al tasso nominale minimo
dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione
del contratto ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo
svolgimento dell'operazione; - il tasso convenzionale pattuito,
limitatamente alle operazioni riconducibili agli affidamenti per i quali
risulti pattuizione scritta di un saggio ultralegale;
Quesito n. 3): ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi
attivi, calcoli gli interessi creditori: - il tasso sostitutivo di cui all'art.117
T.u.b. determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni del
tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto
ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento
dell'operazione; - il tasso convenzionale pattuito;
Quesito n. 4): espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo
scoperto e nuove commissioni sull'affido, ovvero similari, non
concordate;
Quesito n. 5): espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli
4 interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione, se non
pattuita regolarmente;
Quesito n. 6): accerti il C.t.u. sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti
precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle
illegittime competenze bancarie e non degli erronei saldi evidenziati nei
vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto si siano verificati
dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento
(contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o
numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli
scalari, o rilevabile dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale
dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.). Nell'ipotesi in cui si sia
verificato detto superamento il C.t.u. consideri “pagate” con i successivi
versamenti del correntista il capitale e le competenze legittime in esubero
dell'affidamento e, quindi, prescritte dopo il decorso decennale dalla data
in cui è stata effettuata l'operazione, utilizzando il metodo d'imputazione
utilizzato dalla banca durante il rapporto in deroga a quello previsto
alternativamente alla volontà del creditore dall'art. 1194 cod. civ.;
Quesito n. 8): ad esito delle risposte dei singoli precedenti quesiti, proceda
a ricalcolare il saldo del conto corrente numero 3165”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di RE, contrariis rejectis, come di
seguito giudicare.
1) in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello
5 avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le
domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale
conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di Bergamo Giudice
dr.ssa Chiara Mazzoni n. 195/2021 pubblicata il 1° febbraio 2021
notificata il 23.02.2021; 2) in ogni caso: condannare l'appellante alla
rifusione a favore di delle competenze legali del presente Controparte_1
grado di giudizio oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a.
ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u./c.t.p.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la , deducendo, in Controparte_3
relazione ai contratti di conto corrente n. 3156 e di conto corrente anticipi n. 3241 stipulati con AN di RE (poi AN Popolare di Bergamo, a seguito di cessione della Filiale): l'applicazione di interessi ad un tasso ultralegale indeterminato e indeterminabile;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e della commissione di messa a disposizione fondi;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito;
l'indebita applicazione dei cd. giorni valuta;
l'applicazione di interessi usurari;
l'illegittima segnalazione a sofferenza della propria impresa individuale alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede. Pertanto, previa declaratoria di illegittimità, ha chiesto che la fosse condannata alla CP_2
6 restituzione di € 32.042,34 e al risarcimento del danno patito per via della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia.
Instaurato il contradditorio, si è costituita in giudizio Controparte_4
chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attore in
[...]
quanto infondate ed eccependo la prescrizione di ogni diritto di ripetizione maturato dal correntista in epoca antecedente al decennio dalla notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 2 ottobre 2015).
Con sentenza n. 195/2021, pubblicata il 1° febbraio 2021, il Tribunale di
Bergamo ha così deciso: “Definitivamente pronunciando, disattesa ogni
altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta le domande formulate
da parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le
spese del presente giudizio liquidate – ex D.M. n. 55/2014 – in € 7.254,00
per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA,
nonché al rimborso delle spese di ctu come già liquidate”.
In particolare, il Tribunale ha argomentato:
- che oggetto della causa era il contratto di conto corrente n. 3615 e non il conto anticipi n. 3241, riguardo al quale l'attore non aveva svolto alcuna specifica domanda;
- che la censura sull'illegittima applicazione dei tassi debitori era contraddittoria e infondata, posto che l'attore ne aveva contestato sia l'indeterminatezza sia l'entità ultra-legale, a fronte di una pattuizione chiara e documentata tra le parti;
- che la banca aveva legittimamente applicato l'anatocismo, avendo contrattualmente previsto la periodicità trimestrale di capitalizzazione
7 degli interessi debitori e creditori;
inoltre, il conto corrente era stato estinto il 6 maggio 2010 con la conseguenza che risultava infondata la doglianza sull'illegittima capitalizzazione successiva al 1° gennaio 2014;
- che la clausola sulla commissione di massimo scoperto inserita nel contratto di apertura di conto corrente era nulla per indeterminatezza,
trattandosi di rapporto inizialmente non affidato e che, in ogni caso,
l'estratto conto del 31 luglio 2002 attestava l'esistenza di un'apertura di credito e indicava la misura pattuita della commissione;
- che le doglianze in merito all'esercizio dello ius variandi erano prive di fondamento normativo considerato che tale facoltà risultava espressamente pattuita all'art. 16 del contratto tra le parti ed era stata esercitata dalla banca nel rispetto dell'art. 118 T.U.B. ratione temporis
vigente;
- che anche aderendo alla tesi attorea, il divieto per la banca di imporre nuovi oneri esercitando lo ius variandi avrebbe rilevato soltanto in relazione a oneri non previsti nel contratto e non per quelli pattuiti, seppur affetti da nullità, come nel caso in esame;
- che la censura di indeterminatezza/indeterminabilità della c.m.s. era infondata perché l'aliquota era indicata nell'estratto conto del 31 luglio
2002 e la periodicità trimestrale era prevista nell'art. 7 del contratto;
mentre, per quanto riguardava la base di calcolo, lo stesso attore aveva riconosciuto l'applicazione della c.m.s. sul massimo saldo debitore del periodo e, se la base di calcolo fosse stata un'altra, sarebbe stato suo onere allegarlo e provarlo;
8 - che la tesi della nullità per difetto di causa della c.m.s. era infondata perché tale commissione remunerava la banca per dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e che, successivamente alla stipula del contratto in oggetto, il legislatore aveva disciplinato e legittimato la c.m.s. con l'art. 2 bis del D.L.
n. 185/2008, come convertito dalla L. n. 2/2009;
- che la censura inerente alla commissione di messa a disposizione fondi era infondata in quanto la legge consentiva l'adeguamento dei contratti già
in essere mediante l'esercizio dello ius variandi;
- che la censura attorea relativa alle valute era generica ed infondata, atteso che il contratto le disciplinava espressamente e l'attore non aveva specificato quali fossero le operazioni contestate e in che termini sarebbero risultati violati l'art. 120 T.U.B. e il D. Lgs. n. 11/2010;
- che analoghe considerazioni potevano essere svolte con riferimento alla doglianza relativa alla mancata pattuizione per iscritto delle spese di conto corrente, atteso che tali oneri erano stati convenuti tra le parti ai sensi dell'art. 117, co. IV, T.U.B.;
- che la censura inerente all'usura si fondava su conteggi di difficile intelligibilità e dai quali non si comprendeva se il ricalcolo del “T.A.E.G.”
indicato (rectius T.E.G.) fosse stato operato in conformità alle Istruzioni
della Banca d'Italia;
- che in ogni caso l'usura era stata lamentata in relazione a trimestri successivi all'apertura del conto e l'attore non aveva dedotto che la stessa fosse dipesa dall'esercizio dello ius variandi, con la conseguenza che si
9 sarebbe trattato di usura sopravvenuta, in quanto tale, non rilevante e comunque esclusa dal C.T.U.;
- che la doglianza in ordine all'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e la conseguente domanda di risarcimento del danno risultavano infondate in quanto generiche e non provate;
- che la asserita violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede risultava infondata e che, in ogni caso, l'attore non aveva svolto in proposito alcuna specifica domanda.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
Si è costituita quale incorporante Controparte_5 [...]
in forza di atto a rogito del Notaio Controparte_6 Persona_1
in data 26.3.2021 n. 16080 rep. 8638 racc., contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria, riproponendo l'eccezione di prescrizione delle somme maturate prima del 2 ottobre 2005 e per il resto istando per la conferma della pronuncia impugnata.
All'udienza del giorno 8 marzo 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
All'udienza del 19 dicembre 2024, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità
cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e ha disposto la sostituzione del relatore dimissionario con il Consigliere dott.ssa Maura Mancini.
In data 18 marzo 2025, l'Avv. Riccardo Bistolfi ha depositato la nota con
10 cui il Sig. ha disposto la revoca del mandato. Pt_1
All'udienza del 19 marzo 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione di ulteriori termini per comparse conclusionali e repliche già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Sig. lamenta l'illegittima applicazione del Pt_1
tasso di interesse passivo in misura ultra-legale in assenza di una valida pattuizione scritta, così violando gli artt. 117 T.U.B. e 1284 co. III cod. civ.
Evidenzia a riguardo che il rapporto in oggetto è regolato unicamente dal contratto di apertura del conto corrente n. 3165 e che, dunque, si deve tenere conto delle condizioni economiche ivi indicate.
Sottolinea, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il contratto di apertura di credito è valido anche se non è stato stipulato per iscritto, a condizione che trovi la propria regolamentazione nel sottostante contratto di conto corrente redatto per iscritto.
Inoltre, evidenzia che, nel fido, la banca non può richiamare un tasso di interesse non espresso in cifra e definito con riferimento a proprie condotte o prassi aziendali, giacché si porrebbe in violazione dell'art. 117, co. IV,
T.U.B. (cfr. Cass. n. 17110/2019; Cass. 16097/2019).
Con il secondo motivo l'appellante ha riproposto la censura relativa all'illegittimità degli addebiti eseguiti a titolo di commissione di massimo scoperto, i quali sarebbero nulli per vizio di forma, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto e, in ogni caso, per mancanza di causa.
11 In particolare, l'appellante ha precisato che la commissione di massimo scoperto, nel periodo antecedente alla riforma introdotta dal D.L.
185/2008, poteva essere applicata solo ove contrattualmente pattuita,
dunque, gli addebiti eseguiti a tale titolo, difetterebbero del requisito della forma.
Inoltre, sostiene che l'indicazione della sola percentuale di calcolo non è
di per sé sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall'art. 1346 cod. civ., in mancanza dell'indicazione della base imponibile sulla quale la percentuale va calcolata e dell'indicazione del periodo di durata dell'ammontare massimo di utilizzo da considerare.
Il Sig. deduce altresì che quando la come nel caso di specie, Pt_1 CP_2
applica la commissione di massimo scoperto in caso di utilizzo dell'apertura di credito, tale onere sarebbe privo di giustificazione causale,
in quanto il corrispettivo per la messa a disposizione del correntista di una certa somma, sarebbe rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati,
da calcolarsi, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui tale somma è stata utilizzata con la conseguenza che se la stessa viene calcolata sul massimo scoperto avrebbe la stessa natura giuridica degli interessi bancari da cui differirebbe solo per il metodo di calcolo e con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, la c.m.s. sarebbe giuridicamente illegittima perché priva di fondamento giuridico, non esistendo una fonte normativa che la riconosca.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'applicazione della commissione di messa a disposizione fondi perché introdotta mediante
12 l'esercizio dello ius variandi e senza una previa valida pattuizione, pur rappresentando essa, non una semplice modifica del contratto, ma integrazione e introduzione di nuovi contenuti. L'appellante inoltre evidenzia che la stessa è stata introdotta solo in data 1° luglio 2009, quindi oltre il termine di 150 giorni accordato dalla L. n. 2/2009 e, dunque,
illegittimamente.
Con il quarto motivo l'appellante fa presente che, esaminando le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente in esame ed estrapolate dagli estratti conto prodotti, emerge che, la banca ha previsto unicamente la capitalizzazione degli interessi passivi e non di quelli attivi,
violando così la prescrizione normativa di garantire “la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Infatti, il T.A.N. e il T.A.E. sono entrambi pattuiti nella misura del 0.050%.
Il primo motivo è infondato.
Il contratto di conto corrente prodotto sub doc. n. 2, debitamente sottoscritto dall'appellante, reca la formale pattuizione degli interessi debitori applicati al rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché dell'art. 1284 co. III cod. civ.
Inoltre, l'art. 15 del medesimo contratto prevede il cd. ius variandi, ossia la facoltà riconosciuta alla banca di variare, anche in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse iniziale ed ogni altra condizione economica,
mediante periodiche comunicazioni scritte indicanti i parametri di riferimento di ogni variazione nel rispetto dell'art. 118 T.u.b.
Inoltre, l'istituto di credito ha dedotto che “gli aggiornamenti applicati
13 successivamente alla stipula del contratto sono stati portati a conoscenza
dell'attore mediante comunicazione periodica contenuta negli estratti
conto, indicanti i tassi attivi e passivi applicati, nonché pubblicazione
delle variazioni sulla Gazzetta Ufficiale, con espressa facoltà del cliente
di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro quindici giorni dal
ricevimento delle comunicazioni periodiche e di ottenere, in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione del saggio d'interesse
precedentemente praticato ai sensi dell'art. 118 n. 3 T.U.B.”.
Tale deduzione non è stata in alcun modo contraddetta dal Sig. , Pt_1
occorre pertanto ritenerla pacifica ed incontestata, con conseguente rigetto della doglianza proposta col primo motivo d'appello.
Si rileva inoltre che il Tribunale di Bergamo ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contratto di apertura di credito,
comunemente denominato “fido”, in base all'art. 10 della delibera del 4 marzo 2003, non richiede la forma scritta qualora la Pt_2
disciplina essenziale dello stesso si rinvenga in un contratto di conto corrente e ha evidenziato come “con riferimento alla fattispecie in esame”
“l'art. 6 del contratto di conto corrente (v. doc. 2 conv.) contiene la
disciplina essenziale per le aperture di credito concesse dalla banca”
(pagg. 7 e 8 della sentenza).
La statuizione non merita censure.
Peraltro, l'esistenza di un affidamento fin dall'apertura del conto corrente in oggetto è dedotta dallo stesso appellante nella memoria n. 1 dell'art. 183, co. VI, c.p.c.
14 Il secondo motivo è fondato nella parte in cui il Sig. censura Pt_1
l'indeterminatezza della clausola di massimo scoperto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità: << In tema di conto
corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola
negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento
al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato
al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina
in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la
banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti
i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere
quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta
commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per
ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la
percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord.
n. 5359/2024).
Dunque, ai fini della legittima applicazione di tale onere, occorre la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarlo
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito).
Nel caso in esame, la banca ha indicato unicamente la percentuale e la periodicità della commissione di massimo scoperto, non risultando per converso determinate le modalità e la base di calcolo.
La clausola che prevede la c.m.s. è dunque radicalmente nulla.
Il Collegio dà atto che la consulenza tecnica espletata in primo grado ha
15 quantificato gli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto in misura pari ad € 7.808,11. Pertanto, stante l'illegittimità della clausola in oggetto, il saldo va epurato del predetto importo.
Per il resto, non può condividersi la tesi della nullità della c.m.s. per difetto di causa perché, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale commissione remunera la banca per dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e,
dunque, ha una valida giustificazione causale.
3. Il terzo motivo è fondato.
Rileva il Collegio che, in assenza di regolare pattuizione della commissione di massimo scoperto, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis L. 2/2009, decorsi i centocinquanta giorni accordati dalla legge per l'adeguamento, l'addebito delle commissioni di messa a disposizione dei fondi è illegittimo per mancanza di idonea pattuizione, non potendo l'istituto bancario avvalersi dell'art. 118 T.u.b. per la previsione delle predette commissioni, ed essendo, per converso, necessaria una specifica concorde pattuizione con la cliente.
Nel caso in esame, l'istituto di credito non ha adempiuto all'onere di provare di aver rispettato il procedimento negoziale richiesto e, comunque,
ha provveduto all'adeguamento oltre il termine accordato dalla legge per l'esercizio dello ius variandi.
Ciò determina la nullità della clausola che ha previsto l'applicazione della commissione messa a disposizione fondi per il periodo dal 1° luglio 2009
alla estinzione del conto corrente.
16 Il Collegio rileva che la c.t.u. espletata in primo grado ha stimato l'importo complessivo degli addebiti eseguiti dalla banca a tale titolo in misura pari a 246,06 €. Pertanto, stante l'illegittimità della clausola in oggetto, il saldo va epurato del predetto importo.
4. Il quarto motivo è parimenti fondato.
La censura relativa alla nullità della clausola anatocistica è stata rigettata dal Tribunale sulla base della previsione all'art. 7 del contratto di conto corrente, il quale rimanda, per la disciplina della capitalizzazione degli interessi debitori, al frontespizio del relativo contratto, che a sua volta prevede: “CRITERI DI CAPITALIZZAZIONE INTERESSI AVERE
(divisore fisso anno civile): ogni fine trimestre solare DARE (divisore fisso
anno civile): ogni fine trimestre solare”.
Nel caso in esame, l'appellante lamenta la violazione da parte della CP_2
del principio di reciprocità e, dunque, della pari capitalizzazione di interessi creditori e debitori, principio essenziale per poter derogare al divieto di anatocismo, così come sancito dalla delibera CICR del
09/02/2000.
Il motivo è fondato, infatti, come si evince dal documento di sintesi prodotto sub doc. 5 dal Sig. , la capitalizzazione degli interessi attivi Pt_1
e passivi è stata pattuita, ma sono stati indicati un T.A.N. (tasso annuo nominale) e un T.A.E. (tasso annuo effettivo) in percentuale eguale e pari allo 0,050%.
Condizione di legittimità della capitalizzazione è anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N., i contratti
17 devono indicare il T.A.E., che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale e, nel contratto in esame, non si dà conto, con riferimento al tasso creditore, dell'effetto della capitalizzazione infrannuale, attesa l'indicazione del T.A.N. in misura coincidente a quella del T.A.E.
La reciprocità della pari capitalizzazione è, pertanto, solo apparente, e la clausola anatocistica pattuita in contratto va dichiarata nulla con la conseguenza che il conto va epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
Ciò in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, al quale questo Collegio ritiene di aderire (cfr. sentenza n. 4321 del 10/2/2022, in motivazione), secondo cui: “La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo
aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito
degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle
operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati
dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
18 iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la
fissazione) di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo
nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa
periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche,
per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da
una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso
annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un
tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola
anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro
verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti
considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del
tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad
ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una
qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto
corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo”.
19 L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito dalla successiva sentenza della Suprema Corte n.18664/23, che rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: “le condizioni in presenza delle quali, a
mente dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi
passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo
aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi
secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1),
ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione (art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un
tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento
determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione,
è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato
uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120,
comma 2 t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo”.
Deve, dunque, affermarsi la nullità, per violazione dell'art. 1283 cod. civ.,
della clausola disciplinante la capitalizzazione degli interessi a debito per tutta la durata del rapporto e, sul punto, la sentenza impugnata va riformata.
Occorre, poi, dare atto che l'appellata ha riproposto in questa sede l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria del correntista avente ad oggetto le somme ad essa corrisposte anteriormente al 2 ottobre 2005, indicando come dies a quo, da cui calcolare il decorso del periodo decennale prescritto, il giorno in cui la controparte le ha
20 notificato l'atto introduttivo del presente giudizio, ossia il 2 ottobre 2015.
Come anticipato, dall'esame del contratto di conto corrente e delle comunicazioni prodotti dalle parti, si evince l'esistenza di un affidamento già prima del 11 febbraio 2009, data della lettera prodotta dall'istituto di credito in cui si fa esplicito riferimento ai fidi accordati.
Occorre perciò fare applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass.
SS.UU. n. 24418/2010, in forza del quale il dies a quo deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente,
tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
La Suprema Corte ha ritenuto che: <In tema di apertura di credito in
conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi
relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la
banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un
versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati
dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo
passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del
concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come
solutorio>> (Cass. n. 9141/2020).
Inoltre <Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di
indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole
21 contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e
inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere
preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo
di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca a titolo di
anatocismo e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a
quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella
parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento
determinato dopo aver rettificato il saldo>> (Cfr. Cass. civ., n.
7721/2023).
Si sottolinea altresì che <la ricerca dei versamenti di natura solutoria
deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via
preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le
competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice
di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo
"rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria
di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del
rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o
comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della
condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella
parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo
aver rettificato il saldo>> (Cass. 7721/2023 cit.). Inoltre, l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da
22 prescrizione.
Si ravvisa, pertanto, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di ricostruire il saldo del conto corrente a seguito della epurazione dell'anatocismo per tutta la durata del rapporto e di quantificare le eventuali rimesse prescritte e non suscettibili di restituzione, con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto della banca già depurati dagli effetti conseguenti all'addebito delle competenze illegittime (Cass. 7721/2023 e 9141/2020).
A ciò si provvede con separata ordinanza.
L'esame della domanda di ripetizione dell'indebito e dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla appellata va quindi rinviato alla sentenza definitiva, così come la definizione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo d'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 195/2021
[...]
pubblicata in data 01 febbraio 2021;
2) accoglie per quanto di ragione il secondo motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto per la intera durata del rapporto;
3) accoglie per quanto di ragione il terzo motivo d'appello e, per l'effetto,
in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della
23 clausola che prevede la commissione di messa a disposizione fondi per la intera durata del rapporto;
4) accoglie per quanto di ragione il quarto motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la nullità della clausola che prevede capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la intera durata del rapporto;
5) dispone procedersi, in relazione all'accoglimento del quarto motivo e alla eccezione di prescrizione, ad attività istruttoria, come da separata ordinanza;
6) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
dott. Giuseppe Magnoli dott.ssa Maura Mancini
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