Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.568/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: accertamento negativo del credito
Vertente
Tra
, C.F.: e , C.F.: , quali eredi di Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giulio Signorello (C.F:: Persona_1 [...]
– pec: – fax: 0923 - 714652) ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliati presso il di lui studio i Marsala, Piazza Paolo Borsellino n.8
Parte_3
e
C.F.: , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Laura Berti (C.F. - fax 067008585 e pec: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gallia Email_2
n. 2
//CONVENUTA//
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta depositate ex art.127 ter cpc in sosstituzione dell'udienza del
03.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , marito e padre degli odierni attori Persona_1 Pt_1
e , conveniva in giudizio al fine di ivi sentir accertare e
[...] Parte_2 Controparte_1 dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell'art. 117 TUB in quanto mai richiesto e sottoscritto dal Sig. ., in subordine al fine di accertare e dichiarare la nullità Persona_1 delle clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati, delle commissioni per disponibilità fondi, delle competenze di chiusura trimestrale e delle spese e commissioni poiché non regolarmente pattuite e in ulteriore subordine al fine di accertare e dichiarare che la società convenuta ha applicato al rapporto in esame tassi superiori al tasso soglia del trimestre corrispondente in ben 33 trimestri su 39 trimestri analizzati e per l'effetto rideterminare il saldo relativo al rapporto di conto corrente n° 0248/46100107, alla
Si costituiva in giudizio l'istituto bancario convenuto contestando quanto ex adverso sostenuto, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità della domanda per essere il conto ancora aperto al momento della notifica dell'atto di citazione ed eccependo ancora in via preliminare la prescrizione ex artt. 2935 e 2946
c.c. di ogni pretesa attrice ed ex art. 2948 n.4 c.c. con riferimento agli interessi ed altresì eccepedo la decadenza ex art. 1832 c.c. e art. 119, comma 3 tub dal diritto di richiedere il ricalcolo dei saldi e conseguentemente dall'eventuale diritto di ripetizione di asseriti pagamenti indebiti;
nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione del 20.06.2022, l'attore , rappresentando di aver chiuso il conto mediante il versamento n data 05.04.2022 della somma di € 56.400,00 ed in data 22.04.2022 dell'ulteriore somma di € 2.031,00, chiedeva, a parziale modifica della conclusione di cui al punto 4 dell'atto introduttivo
(id est rideterminazione del saldo), la rideterminazione del saldo con condanna alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente incassato da;
richiesta ribadita con memoria ex Controparte_1 art.183 comma 6 n.1 cpc e a cui si opponeva la convenuta, sostenendo l'inammissibilità della modifica della domanda ex adverso operata .
Depositate le memorie ex art.183, comma 6, cpc e ammessa ctu contabile, la causa veniva proseguita dai sigg.ri e , eredi dell'attore nelle more deceduto;
indi, revocata Parte_1 Parte_2 Persona_1
l'ordinanza di ammissione della ctu contabile, attesa la mancata produzione, pressoché totale, degli estratti conto comunicata dal ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, assunta in decisione, con assegnazione alle parti di termini di cui all'art.190 cpc.
La domanda degli attori non può essere accolta poichè non provata.
Va però pregiudizialmente rigettata l'eccezione dela banca di inammissibilità della domanda di mero accertamento negativo del credito,.
Invero, la domanda è ammissibile, posto che, pur in presenza di conto aperto, non viene meno l'interesse del correntista a contestare l'esistenza di un debito.
Va altresì pregiudizialmente precisata l'ammissibilità anche della modifica della domanda iniziale, da mero accertamento negativo del credito a condanna alla restituzione di indebito, posto che essa, effettuata seguendo le norme del processo civile e quindi entro il limite delle preclusioni assertive, non cambia i fatti e la causa della domanda e non richiede un diverso tema di indagine.
Va anche preliminarmente rigettata l'eccezione della convenuta di decadenza ex art. 1832 c.c. e art. 119, comma 3 TUB dal diritto di richiedere il ricalcolo dei saldi e la modificazione delle annotazioni riportate negli estratti conto, stante che la mancata contestazione dei singoli estratti conto non impedisce di sollevare contestazioni sulla validità del debito stesso, né di contestare errori di scritturazione o calcolo, o omissioni, incluso il diritto di far valere la nullità del contratto o di clausole applicate alla banca.
La mancata contestazione non preclude quindi l'esercizio di altre azioni, come la domanda di accertamento del debito, quale era quella inizialmente proposta dal Per_1 Va poi preliminarmente disattesa la richiesta di rimessione della causa sul ruolo e, conseguentemente, va disattesa l'istanza di ctu contabile, ictu oculi inammissibile, sulla base delle considerazioni che seguono.
La causa va decisa allo stato degli atti, essendo la ctu richiesta meramente esplorativa.
Invero la ctu per non essere esplorativa (ma percipiente) deve prendere le mosse da una dettagliata e chiara indicazione degli importi stessi che si assumono indebitamente pagati da parte dell'istante, non potendosi consentire che sia il ctu ad individuarne l'entità, in difetto di una precisa e puntuale allegazione di parte.
La giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un vizio di allegazione il fatto che la citazione consti di deduzioni non specifiche, del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio, avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario.
In presenza di un atto di citazione contenente contestazioni generiche, qual è quello in esame, in cui gli attori non individuano, se non astrattamente, e senza alcuna connotazione temporale, i singoli addebiti ritenuti illegittimi, richiamando le risultanze di una ctp, che com'è noto non costituisce prova, e peraltro depositata priva di allegati, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica, atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di provare, e prima ancora di allegare, quanto assume violato.
Opinare diversamente comporterebbe violazione del principio dell'onere probatorio di cui all'art.2967, comma 1, c.c., non potendo la parte essere esonerata dall'onere di allegare e provare, in modo specifico, e puntuale, le contestazioni sollevate.
Va, al riguardo, osservato che gli attori, che hanno contestato il saldo e chiesto la restituzione dell'indebito, non hanno prodotto, come era loro onere, tutta la documentazione necessaria all'accertamento dei fatti lamentati ( contratto , documento di sintesi, condizioni contrattuali, estratti conto e riassunti a scalare per tutta la durata del rapporto), ma hanno versato in atti documentazizone carente e parziale e precisamente una ctp (peraltro priva di allegati), che non costituisce prova, una lista movimenti da estratti conto asseritamente allegata alla ctp ed infine solo pochissimi estratti conto ed esattamente, a fronte di un rapporto pluridecennale, risalente al 1998, hanno prodotto solo gli estratti conto che riguardano il terzo e quarto trimestre 2010 (cfr. All. 09a) per poi interrompersi e riprendere, dopo una mancanza di movimentazioni per un lungo arco temporale di dieci anni, dal primo trimestre 2020 (cfr.all.09b citaz.) al secondo trimestre 2022 (cfr. All. 16 memoria iatruttoria).
E' chiaro che una siffatta mancanza decennale di estratti conto, essendo gli estratti conto fondamentali per la verifica dei fatti dedotti a fondamento delle domande di parte attrice, e quindi inscindibili ai fini della decisione, rende inammissibile qualsivoglia ctu, posto che essa porterebbe a risultati non attendibili e non affidabili;
nè d'altronde potrebbe autorizzarsi il ctu ad avvalersi della documentazione successivamente inoltratagli da parte attrice a mezzo mail del 20.02.2024 con allegato un file in pdf contenente gli estratti conto mancanti a ciò ostando la circostanza della formale opposizione della convenuta all'ingresso di detta documentazione agli atti del giudizio;
del resto, trattandosi di documentazione fondamentale per la verifica dei fatti dedotti a fondamento delle domande, detta documentazione doveva trovare rituale e tempestivo ingresso quale adempimento dell'onere probatorio della parte attrice entro i termini di decadenza delle memorie istruttorie.
La qual cosa non è avvenuta. Non sconosce questo giudice che la Suprema Corte ha piu' volte ribadito (fra le altre, Cass.12993/2023;
Cass.35979/2022; Cass.16837/2022) che ai fini della prova dei rapporti dare avere tra le parti, della effettuazione dei pagamenti, o per documentare le rimesse suscettibili di restituzione, “non risulta indispensabile produrre tutti gli estratti conto periodici in quanto la prova delle movimentazioni contabili può desumersi “aliunde”, vale a dire anche attraverso altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, tuttavia nel caso in esame detti “altri mezzi di prova” mancano, non potendosi considerare tali né la ctp, né l'all. 02 - Tav.01 lista movimenti da estratto conto che non risultano idonei a soddisfare l'onere della prova a carico di parte attrice per determinare il dare/avere fra le parti, trattandosi di atti di parte, formati non in contraddittorio e non in grado di fornire informazioni certe e complete.
Conclusivamente, in applicazione del principio della ragione piu' liquida, il mancato assolvimento dell'onere probatorio sugli attori gravante, che non hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di cui all'art.2033 c.c. per la ripetizione d'indebito, non essendovi prova in atti di pagamenti non dovuti, non può che comportare il rigetto delle domande attoree.
Resta così assorbita ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione ex artt. 2935, 2946 e 2948
n. 4 c.c. sollevata dalla CP_2
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza, per cui le stesse, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla Tab. all. al DM 147/2022 (valori medi per ogni fase), vanno poste a carico degli attori ed in favore della convenuta.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 568/2012, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Rigetta tutte le domande attoree.
Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi oltre rimb.forf., iva e cpa come per legge.
Marsala, 10.06.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo