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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/08/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
DA
con l'Avvocato RANDAZZO SUSANNA IN VIA TRENTO Parte_1 C.F._1
N. 85/A 60019 SENIGALLIA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ROCCHETTI SIMONE VIA MORBIDUCCI 5 CP_1 P.IVA_1
62100 MACERATA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.915/2022 del 19/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha opposto un decreto ingiuntivo mossole da , per il pagamento di forniture di gas Parte_1 CP_1
metano, deducendo il malfunzionamento del contatore che avrebbe certificato consumi abnormi.
pagina 1 di 5 si è costituita resistendo. CP_1
Il Tribunale ha così deciso:
Rigetta l'opposizione
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Ha interposto appello la;
si è costituita preliminarmente eccependo la inammissibilità Pt_1 CP_1
del gravame per nullità dell'atto di appello e resistendo nel merito.
Preliminare all'esame del merito del gravame è quello della eccezione di nullità dell'appello.
Il procuratore dell'appellata ha infatti depositato in data 07 febbraio 2025 certificato CP_1
attestante l'avvenuto decesso, in Senigallia, in data 14 dicembre 2022, dell'appellante . Parte_1
Ora: la sentenza di primo grado è stata depositata il 19 luglio 2022,
l'atto di appello è stato notificato il 10 febbraio 2023, la procura fu conferita all'atto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per ogni stato e grado del giudizio.
Dunque la parte è venuta a mancare dopo la fine del processo di primo Grado e prima dell'inizio dell'appello (che coincide con la notifica del relativo atto introduttivo il 10.02.2023).
Con recente arresto le Sezioni unite civili, Sentenza 19 novembre 2024, n. 29812 hanno sancito il principio della ultrattività del mandato al difensore, laddove l'evento interruttivo (morte perdita di capacità) intervengano quando il rapporto processuale è già instaurato.
Il procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace.
La Suprema Corte ha ritenuto che: al difensore compete il potere di valutare la situazione processuale in corso e di manifestare l'evento con la precisa e predeterminata volontà di perseguire per il proprio cliente la tutela della interruzione;
il procuratore ad litem che ritenga che nessun pregiudizio possa derivare alla parte sostanziale dalla prosecuzione del processo (eventualmente concordata con chi è legittimato a costituirsi in giudizio in vece del soggetto colpito dall'evento), proprio in virtù del potere discrezionale di cui legittimamente si avvale, può anche sottacere l'evento;
pagina 2 di 5 il difensore è esposto ad una personale responsabilità nei confronti della parte sostanziale, qualora dalla omessa dichiarazione della morte o del fatto esclusivo della capacità di stare in giudizio sia derivato a questa un pregiudizio;
in tal senso va riconosciuta al difensore la qualità di dominus litis e la perdita della capacità processuale della parte non pregiudica alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza in giudizio del procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto del contraddittorio.
Su queste basi è stato accertato il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l'esercizio dell'attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, gravato peraltro dall'onere (scaturente dalla sua personale responsabilità) di dare notizia dell'esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con loro la strategia successiva.
Si può quindi entrare nel merito del gravame, che si articola in quattro motivi.
Primo motivo:violazione ed erronea interpretazione della norma speciale sulla metrologia legale
e contraddittorietà della motivazione.
Secondo motivo:omessa motivazione e violazione del diritto di difesa.
Terzo motivo: violazione dell'art. 2697 c.c. ed errata considerazione delle prove.
Queste doglianze possono delibarsi congiuntamente, siccome strettamente connesse.
L'appellante si duole che il primo giudice, essendo stato accertato con perizia il malfunzionamento del contatore, superiore alle tolleranze previste dal Testo Unico delle leggi metriche - RD n. 226 del
12/06/1902 - il cui art. 39 recita: “tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato si tollera una differenza fino al due per cento se è in meno e soltanto all'uno per cento se è in più.” ha comunque considerato idonea la misurazione corretta dal Ctu anziché considerare ogni misurazione impossibile e dunque il credito non provato.
In ogni caso, osserva l'appellante, la normativa speciale dell'Autorità di Regolamentazione per Energia
Reti e Ambiente prevede che in assenza di misure sui consumi effettivi da parte del distributore, il somministrante debba procedere sulla scorta dei consumi effettivi medi storici e non può fatturare arbitrariamente consumi immaginari esorbitanti: mentre nel caso di specie non si è ricorso al calcolo sui consumi medi.
Peraltro, continua la , nei casi in cui non sia determinabile con certezza il momento in ci si è Pt_1
verificato il guasto/anomalia del misuratore, come nella fattispecie che ci occupa, il periodo di riferimento al quale l'impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra la data di verifica, o di sostituzione del misuratore per l'invio ad un laboratorio qualificato, e la data pagina 3 di 5 dell'ultima lettura valida e non contestata dal cliente finale, considerata quindi come l'ultima lettura reale effettuata, ma che il periodo di ricalcolo non può comunque eccedere i 5 anni solari precedenti la data di sostituzione del misuratore per l'invio al laboratorio.
La decisione cui è pervenuto il primo giudice, inoltre sarebbe viziata da violazione del diritto di difesa, avendo il Ctu espressamente rifiutato di rispondere ai chiarimenti richiesti dalla parte ed il giudice non avrebbe per nulla motivato sulla conseguente eccezione proposta dalla parte.
Ed infine, il Tribunale avrebbe violato l'art. 2697 c.c. posto che, essendo pacifico che l'opposto deve dimostrare tutti fatti a fondamento della sua pretesa, la indeterminatezza dell'effettivo consumo avrebbe dovuto portare ad escludere la raggiunta prova e quindi alla revoca del decreto opposto.
Le doglianze non sono condivise da questa Corte.
Il RD n. 226 del 12/06/1902 non stabilisce che in caso di superamento delle tolleranze ivi stabilite, nulla sia dovuto al fornitore: ma soltanto quale sia la percentuale accettabile di errore, superata la quale si deve procedere a misurazione effettiva.
Nella fattispecie due periti (il primo nominato in Atp promossa dalla stessa , il secondo nominato Pt_1
in causa, sempre ad istanza della , che non condivideva le risultanze della prima perizia) pur Pt_1
avendo accertato il difetto di misurazione del contatore, per vizi suoi propri, hanno accertato con criterio matematico le quantità erogate scorporando dai consumi fatturati la percentuale di errore: e ha richiesto col decreto opposto, la minor somma così accertata (tra l'altro risultata maggiore CP_1
nella perizia in sede di Atp che in quella svolta in causa).
Dunque non può ritenersi il consumo indeterminato, e non è necessario farsi ricorso alla regola dei cinque anni di consumi storici.
Il ctu non ha rifiutato di rispondere alla richiesta di chiarimenti: ma ha ben spiegato che i chiarimenti richiestigli esulavano dal quesito postogli.
In conclusione deve condividersi l'opinione del primo giudice che ha considerato il credito di CP_1
dimostrato nei limiti accertati dalle perizie, come richiesto col decreto opposto.
Quarto motivo: errato rigetto della domanda riconvenzionale.
Questa doglianza, lamenta il mancato rimborso delle spese di Atp ed il pagamento di 7.000,00 euro da parte della , onde non subire l'interruzione della fornitura. Pt_1
Neppure questa doglianza ha pregio: la ha pagato 7.000,00 euro nel 2008 per sanare precedenti Pt_1
morosità, quindi tale pagamento nulla ha a che vedere con l'oggetto della presente causa, che riguarda
18 fatture emesse dal 28.05.2011 al 10.04.2014.
Le spese di Atp, visto l'esito sfavorevole della lite, rimangono a carico della Signora, che lo ha promosso (tra l'altro nella contumacia di ). CP_1
pagina 4 di 5 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo con riferimento al petitum dell'appello, euro 14.865,34 e limitato a tre fasi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22.07.2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
DA
con l'Avvocato RANDAZZO SUSANNA IN VIA TRENTO Parte_1 C.F._1
N. 85/A 60019 SENIGALLIA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. ROCCHETTI SIMONE VIA MORBIDUCCI 5 CP_1 P.IVA_1
62100 MACERATA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.915/2022 del 19/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha opposto un decreto ingiuntivo mossole da , per il pagamento di forniture di gas Parte_1 CP_1
metano, deducendo il malfunzionamento del contatore che avrebbe certificato consumi abnormi.
pagina 1 di 5 si è costituita resistendo. CP_1
Il Tribunale ha così deciso:
Rigetta l'opposizione
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di CTU a carico di parte opponente.
Ha interposto appello la;
si è costituita preliminarmente eccependo la inammissibilità Pt_1 CP_1
del gravame per nullità dell'atto di appello e resistendo nel merito.
Preliminare all'esame del merito del gravame è quello della eccezione di nullità dell'appello.
Il procuratore dell'appellata ha infatti depositato in data 07 febbraio 2025 certificato CP_1
attestante l'avvenuto decesso, in Senigallia, in data 14 dicembre 2022, dell'appellante . Parte_1
Ora: la sentenza di primo grado è stata depositata il 19 luglio 2022,
l'atto di appello è stato notificato il 10 febbraio 2023, la procura fu conferita all'atto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per ogni stato e grado del giudizio.
Dunque la parte è venuta a mancare dopo la fine del processo di primo Grado e prima dell'inizio dell'appello (che coincide con la notifica del relativo atto introduttivo il 10.02.2023).
Con recente arresto le Sezioni unite civili, Sentenza 19 novembre 2024, n. 29812 hanno sancito il principio della ultrattività del mandato al difensore, laddove l'evento interruttivo (morte perdita di capacità) intervengano quando il rapporto processuale è già instaurato.
Il procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace.
La Suprema Corte ha ritenuto che: al difensore compete il potere di valutare la situazione processuale in corso e di manifestare l'evento con la precisa e predeterminata volontà di perseguire per il proprio cliente la tutela della interruzione;
il procuratore ad litem che ritenga che nessun pregiudizio possa derivare alla parte sostanziale dalla prosecuzione del processo (eventualmente concordata con chi è legittimato a costituirsi in giudizio in vece del soggetto colpito dall'evento), proprio in virtù del potere discrezionale di cui legittimamente si avvale, può anche sottacere l'evento;
pagina 2 di 5 il difensore è esposto ad una personale responsabilità nei confronti della parte sostanziale, qualora dalla omessa dichiarazione della morte o del fatto esclusivo della capacità di stare in giudizio sia derivato a questa un pregiudizio;
in tal senso va riconosciuta al difensore la qualità di dominus litis e la perdita della capacità processuale della parte non pregiudica alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza in giudizio del procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto del contraddittorio.
Su queste basi è stato accertato il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l'esercizio dell'attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, gravato peraltro dall'onere (scaturente dalla sua personale responsabilità) di dare notizia dell'esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con loro la strategia successiva.
Si può quindi entrare nel merito del gravame, che si articola in quattro motivi.
Primo motivo:violazione ed erronea interpretazione della norma speciale sulla metrologia legale
e contraddittorietà della motivazione.
Secondo motivo:omessa motivazione e violazione del diritto di difesa.
Terzo motivo: violazione dell'art. 2697 c.c. ed errata considerazione delle prove.
Queste doglianze possono delibarsi congiuntamente, siccome strettamente connesse.
L'appellante si duole che il primo giudice, essendo stato accertato con perizia il malfunzionamento del contatore, superiore alle tolleranze previste dal Testo Unico delle leggi metriche - RD n. 226 del
12/06/1902 - il cui art. 39 recita: “tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato si tollera una differenza fino al due per cento se è in meno e soltanto all'uno per cento se è in più.” ha comunque considerato idonea la misurazione corretta dal Ctu anziché considerare ogni misurazione impossibile e dunque il credito non provato.
In ogni caso, osserva l'appellante, la normativa speciale dell'Autorità di Regolamentazione per Energia
Reti e Ambiente prevede che in assenza di misure sui consumi effettivi da parte del distributore, il somministrante debba procedere sulla scorta dei consumi effettivi medi storici e non può fatturare arbitrariamente consumi immaginari esorbitanti: mentre nel caso di specie non si è ricorso al calcolo sui consumi medi.
Peraltro, continua la , nei casi in cui non sia determinabile con certezza il momento in ci si è Pt_1
verificato il guasto/anomalia del misuratore, come nella fattispecie che ci occupa, il periodo di riferimento al quale l'impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra la data di verifica, o di sostituzione del misuratore per l'invio ad un laboratorio qualificato, e la data pagina 3 di 5 dell'ultima lettura valida e non contestata dal cliente finale, considerata quindi come l'ultima lettura reale effettuata, ma che il periodo di ricalcolo non può comunque eccedere i 5 anni solari precedenti la data di sostituzione del misuratore per l'invio al laboratorio.
La decisione cui è pervenuto il primo giudice, inoltre sarebbe viziata da violazione del diritto di difesa, avendo il Ctu espressamente rifiutato di rispondere ai chiarimenti richiesti dalla parte ed il giudice non avrebbe per nulla motivato sulla conseguente eccezione proposta dalla parte.
Ed infine, il Tribunale avrebbe violato l'art. 2697 c.c. posto che, essendo pacifico che l'opposto deve dimostrare tutti fatti a fondamento della sua pretesa, la indeterminatezza dell'effettivo consumo avrebbe dovuto portare ad escludere la raggiunta prova e quindi alla revoca del decreto opposto.
Le doglianze non sono condivise da questa Corte.
Il RD n. 226 del 12/06/1902 non stabilisce che in caso di superamento delle tolleranze ivi stabilite, nulla sia dovuto al fornitore: ma soltanto quale sia la percentuale accettabile di errore, superata la quale si deve procedere a misurazione effettiva.
Nella fattispecie due periti (il primo nominato in Atp promossa dalla stessa , il secondo nominato Pt_1
in causa, sempre ad istanza della , che non condivideva le risultanze della prima perizia) pur Pt_1
avendo accertato il difetto di misurazione del contatore, per vizi suoi propri, hanno accertato con criterio matematico le quantità erogate scorporando dai consumi fatturati la percentuale di errore: e ha richiesto col decreto opposto, la minor somma così accertata (tra l'altro risultata maggiore CP_1
nella perizia in sede di Atp che in quella svolta in causa).
Dunque non può ritenersi il consumo indeterminato, e non è necessario farsi ricorso alla regola dei cinque anni di consumi storici.
Il ctu non ha rifiutato di rispondere alla richiesta di chiarimenti: ma ha ben spiegato che i chiarimenti richiestigli esulavano dal quesito postogli.
In conclusione deve condividersi l'opinione del primo giudice che ha considerato il credito di CP_1
dimostrato nei limiti accertati dalle perizie, come richiesto col decreto opposto.
Quarto motivo: errato rigetto della domanda riconvenzionale.
Questa doglianza, lamenta il mancato rimborso delle spese di Atp ed il pagamento di 7.000,00 euro da parte della , onde non subire l'interruzione della fornitura. Pt_1
Neppure questa doglianza ha pregio: la ha pagato 7.000,00 euro nel 2008 per sanare precedenti Pt_1
morosità, quindi tale pagamento nulla ha a che vedere con l'oggetto della presente causa, che riguarda
18 fatture emesse dal 28.05.2011 al 10.04.2014.
Le spese di Atp, visto l'esito sfavorevole della lite, rimangono a carico della Signora, che lo ha promosso (tra l'altro nella contumacia di ). CP_1
pagina 4 di 5 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo con riferimento al petitum dell'appello, euro 14.865,34 e limitato a tre fasi, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22.07.2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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