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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocato MOHAMED AHMED OMAR GIAMPAOLO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. LO PRESTI DAVIDE
- Appellato - E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLISI VIVIANA e CERNIGLIARO CP_2
DELIA
- Appellato - E
CP_3
- Appellato contumace- All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25 settembre 2017 innanzi al Tribunale di Agrigento il proponeva opposizione Parte_1 avverso gli estratti di ruolo relativi a molteplici cartelle di pagamento ed avvisi di addebito per un importo complessivo di € 8.751.695,52, relativi a crediti previdenziali, titoli che assumeva non essergli mai stati notificati;
eccepiva, preliminarmente, di aver concordato con l'agente della riscossione un piano di
1 rientro suddiviso in 120 rate mensili, in corso di pagamento;
sosteneva, sotto altro profilo, che tale piano non costituiva acquiescenza alle pretese creditorie iscritte a ruolo che infatti contestava eccependo, quanto ad alcuni dei titoli indicati, la prescrizione, quanto ad altri, l'intervenuto pagamento ed, infine, per altri ancora, la compensazione con quanto dallo stesso già indebitamente corrisposto ad altro titolo. Sia l' che l' si costituivano in giudizio CP_2 Controparte_1 variamente contestando l'opposizione proposta. Con sentenza n. 567/2022 emessa in data 28.06.2022, il Tribunale G.L. di Agrigento, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' si dichiarava CP_2 incompetente per alcuni dei titoli indicati (di cui ai nn. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 27, 31, 40, 47, 48, 52, 56, 59, 61, 62 dell'elenco), dichiarando cessata la materia del contendere relativamente al ruolo indicato al n. 44 (del gruppo
“B” del ricorso) e non dovuta la pretesa impositiva relativamente agli atti indicati ai “nn. 2, 4, 14, 15, 17, 28, 21 e 23 del ricorso”, rigettandolo nel resto. Avverso tale decisione ha interposto appello il Parte_1
con ricorso depositato il 22.12.2022: lamenta, anzitutto,
[...]
l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione relativamente ai crediti portati dai titoli di cui al gruppo “A” del ricorso (nn. 1, 3, 8, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41), nonché dell'eccezione di decadenza dal potere di riscossione relativamente ai medesimi titoli;
insiste altresì nell'annullamento dei ruoli indicati ai nn. 42 e 43 in quanto già oggetto di rateizzazione e già pagati;
torna ad eccepire l'indebito pagamento dei titoli di cui al gruppo “C” lamentando il rigetto della domanda di compensazione con i debiti ancora sussistenti;
censura, infine, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata in relazione alla condotta dell'agente della riscossione, asseritamente contraria a buona fede e correttezza. L' e l' hanno resistito al gravame CP_2 Controparte_1 eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso di primo grado ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 21.10.2021, convertito nella L. n. 215 del 2021, in quanto proposto avverso estratti di ruolo. La pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_3
All'udienza di discussione del 19 dicembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
***
2 Va anzitutto dichiarata la contumacia della non costituitasi CP_3 sebbene ritualmente citata in giudizio. Sempre in via preliminare va dato atto che si è formato il giudicato sui titoli per i quali il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e non dovuta la pretesa impositiva, trattandosi di statuizioni avverso le quali gli enti appellati non hanno interposto appello incide ntale. Per il resto, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso estratti di ruolo autonomamente acquisiti dall'opponente (v. pag. 7 del ricorso di primo grado, ove si precisa che il ricorrente “otteneva copia dei seguenti estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento…” di seguito riportate;
ed ancora a pag. 21, ove si ribadisce: “su adeguata richiesta, l'Agente della riscossione la rilasciato gli estratti di ruolo, oggi impugnati…”). Sull'ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l'art.
3-bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602. Tale disposizione ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il legislatore è di recente nuovamente intervenuto sulle condizioni legittimanti l'opposizione del “ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata”: l'art. 12 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (in vigore dall'8 agosto 2024) prevede, infatti, che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in
3 cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». Orbene, la Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26283/2022 del 6.09.2022, dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materia e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, preso atto dell'intervento del legislatore, ha affermato che la novella introdotta dall'art. 3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che “specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La Corte ha chiarito che, al di fuori dei casi ormai codificati, la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l'inammissibilità dell'impugnazione “diretta” o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente dopo che un'esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata). L'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata (contro il contenuto dell'estratto di ruolo), siccome afferente ad una condizione dell'azione (interesse ad agire), è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche nel giudizio di legittimità, salvi gli effetti del giudicato già formatosi sul punto;
ciò che può aversi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 dell'8/02/2023) nel caso in cui le parti abbiano prestato
4 acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, atteso che la questione dell'interesse ad agire non è stata sottoposta all'attenzione del giudice di prime cure e non ha costituito, dunque, oggetto – neppure implicito - della statuizione di primo grado. Alla luce, pertanto, dell'estensibilità operativa delle prescrizioni contenute nella novella normativa anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n.215/2021 e, nello specifico, al presente giudizio, introdotto nel 2017, in parziale riforma della sentenza impugnata, per i titoli sui quali non si è formato il giudicato, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto integrante un'impugnazione dell'estratto di ruolo non consentita a seguito della modifica all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante introduzione di un comma 4- bis, ad opera dell'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 21.10.2021, convertito nella L. n. 215 del 2021, non avendo il allegato di trovarsi in una delle Parte_1 situazioni legittimanti una deroga alle disposizioni indicate. Le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione del rilievo officioso dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia della qui dichiarata, in parziale CP_3 riforma della sentenza n. 567/2022 resa dal Tribunale G.L. di Agrigento il 28.06.2022 dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto dal avverso tutti gli estratti di ruolo ivi Parte_1 indicati ad eccezione di quelli di cui al n. 44 (del gruppo “B” del ricorso) ed ai nn. 2, 4, 14, 15, 17, 28, 21 e 23 del ricorso. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del doppio grado. Palermo 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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