Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1162/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
- APPELLANTE - contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
Claudio Basile.
- APPELLATA –
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 6.11.2022 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.1566/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 6.5.2022 che, in accoglimento dell'opposizione proposta da aveva dichiarato la prescrizione delle somme Controparte_2 di cui agli avvisi di addebito n.59620120000640668, n.59620120003115579,
n.59620112000863156, n.59620120004412226, n.59620120005086775, in assenza della prova della comunicazione al debitore, in data successiva alla notifica degli stessi, di atti inter ruttivi della prescrizione.
Affida il gravame l'appellante a due articolati motivi, ai quali aderisce anche la difesa dell' costituitasi con memoria del 19.03.2025. Controparte_3
Nessuno si è costituito per Controparte_2
Indi, all'udienza del 10.04.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 non costituitosi in giudizio. Passando al merito della vertenza, il gravame merita accoglimento. Soccorre in proposito un recentemente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.26283/2022) che in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere (opposizione avverso il ruolo esattoriale ed eccepita prescrizione del credito ingiunto per asserita omessa notifica delle propedeutiche cartelle) ha affermato l'inammissibilità dell'opposizione in parola. Determinazione giudiziale alla quale la Corte di Cassazione è giunta all'esito di un accurato percorso argomentativo che appare opportuno riprendere in quei passaggi motivazionali oggetto di immediate ricadute sulla fattispecie di causa.
In particolare, la Cassazione dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materie e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, ha poi preso atto dell'intervento del legislatore “il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n.215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
“La norma”, prosegue la Corte di legittimità “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs.
n.46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n.
285/92, in relazione alle somme dovute a di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
“La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” Per quanto riguarda la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la Corte di Cassazione ha invece, affermato, ex art.363 c.p.c., il principio di diritto per il quale in tema di riscossione a
2 mezzo ruolo, l'art.
3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che
“specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Ne consegue, per effetto del rinnovato intervento normativo, dell'estensibilità operativa delle prescrizioni ivi contenute anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge
n.215/2021 (l'odierna controversia è iniziata nel 2020), del disposto dell'art.30 comma 14 D.L. 78/2010 che prevede l'estensibilità delle previsioni in tema di cartelle esattoriali anche agli avvisi di addebito, e della mancata allegazione di di trovarsi in una delle situazioni Controparte_2 legittimanti un intervento derogatorio (partecipazione ad una procedura di appalto pubblico oppure per la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici ovvero versando il debitore in una situazione di perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione), l'assoluta carenza di un attuale interesse dell'odierno appellato all'impugnazione dell'avviso di addebito indicato nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure.
L'accertamento della mancanza di interesse all'opposizione assorbe l'esame del secondo motivo di doglianza prospettato dall' . Pt_1
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto da avverso i predetti avvisi di addebito. Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi, tenuto conto che l'innovativo intervento giurisprudenziali si è perfezionato in epoca successiva all'introduzione del giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di in riforma della sentenza n.1566/2022, emessa dal Tribunale Controparte_2 di Palermo G.L. il 6 maggio 2022, dichiara inammissibile il ricorso in opposizione proposto in primo grado da Controparte_2
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
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