Ordinanza cautelare 26 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02175/2026REG.PROV.COLL.
N. 05955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5955 del 2025, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
contro
signora-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima,-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere LU EL RI e udito per parte appellata l’avvocato Sebastiano Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto:
a) la determinazione dell’Ispettorato per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza del 24 aprile 2024 (prot. n. 0065226/2024), con la quale è stato disposto il rinvio d’autorità dell’odierna appellata dalla frequenza del 93° Corso allievi marescialli “Corfù II”;
b) gli atti presupposti a tale determinazione, tra cui in particolare:
- il verbale del 15 gennaio 2024 della Commissione per l’attribuzione del punto caratteristico, recante la valutazione complessiva dell’allieva e l’attribuzione di un punteggio pari a 9,060/20;
- la nota del 29 marzo 2024 (prot. n. 52817), recante relazione illustrativa delle valutazioni espresse nei confronti dell’odierna appellata;
- il foglio n. 12013/1233 del 23 gennaio 2024 e n. 21476/1233 del 5 febbraio 2024 recanti – rispettivamente – proposizione del rinvio di autorità e comunicazione di avvio del relativo procedimento;
- il regolamento per le Scuole sottufficiali della Guardia di finanza, di cui al d.m. 10 novembre 1933, nelle parti di interesse.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, possono essere sintetizzati come segue:
a) l’appellata, vincitrice del concorso per l’ammissione al 93° Corso allievi marescialli della Guardia di finanza, ha intrapreso, nel gennaio 2022, la frequenza del corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti con sede all’Aquila;
b) il 15 gennaio 2024 la Commissione per l’attribuzione del punto caratteristico, riunitasi all’esito della conclusione del secondo anno di corso, ha attribuito all’appellata un punto caratteristico pari a 9,060/20, inferiore alla soglia minima di idoneità, pari a 10/20;
c) con nota del 5 febbraio 2024 è stato conseguentemente avviato, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il procedimento diretto all’adozione del rinvio d’autorità, cui l’appellata ha partecipato con memorie difensive depositate il 23 febbraio 2024;
d) infine, con provvedimento del 24 aprile 2024 l’Amministrazione ha disposto nei confronti dell’appellata il rinvio d’autorità dal corso e il conseguente proscioglimento dalla ferma volontaria.
3. Con il ricorso di primo grado, affidato a quattro motivi (estesi da pagina 6 a pagina 38 dell’atto introduttivo) l’interessata ha dedotto:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 1088 del 1959, degli artt. 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 199 del 1995, degli artt. 1, 3, 10 e 10- bis della l. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere sotto molteplici profili;
II.1) eccesso e sviamento di potere con riferimento alla documentazione personale;
II.2) eccesso e sviamento di potere con riferimento alla valutazione della Commissione e del generale istruttore;
II.3) illegittimità della nota del 29 marzo 2024 per integrazione postuma della motivazione.
4. L’impugnata sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, n. -OMISSIS- del 3 giugno 2025:
a) ha accolto la censura di difetto di motivazione, ritenendo incongruo l’apparato motivazionale del giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del punto caratteristico;
b) ha espressamente assorbito l’esame dei restanti motivi;
c) ha annullato in parte qua i provvedimenti impugnati;
d) ha compensato le spese di lite.
5. Ha interposto appello, con contestuale domanda cautelare, il Ministero dell’economia e delle finanze, articolando sette motivi di censura (estesi da pagina 7 a pagina 21 del ricorso):
I) error in iudicando - illogicità della motivazione della sentenza gravata alla luce della pronuncia cons. st. ord. 449/2025 pubblicata in data 5 febbraio 2025;
II) eccesso di potere giurisdizionale - ingerenza del g.a. sulle attività e sulle funzioni rimesse alla p.a. - sostituzione del g.a. alla stessa p.a. nell’esercizio della discrezionalità tecnica alla stessa riservata;
III) erronea lettura, interpretazione ed applicazione della complessiva disciplina applicabile in subiecta materia - violazione falsa applicazione dell’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 199/1995. travisamento dei fatti e delle risultanze documentali - erronea ricostruzione della vicenda con particolare riguardo all’affermazione, di cui alla sentenza impugnata, della intervenuta nomina a maresciallo della parte appellata, in realtà mai avvenuta;
IV) sulle differenze tra la documentazione caratteristica e il punto caratteristico;
V) erroneità della sentenza gravata con riguardo alle sanzioni disciplinari - assenza di qualsivoglia disparità di trattamento;
VI) sulla media delle assenze erroneamente ritenuta dalla sentenza gravata non idonea a motivare degli atti impugnati - violazione falsa applicazione art. 45, d.lgs. n. 199/1995;
VII) erroneità del riferimento alla media degli esami e ai "permessi per merito".
6. In data 9 agosto 2025 l’appellata si è costituita per resistere.
7. Nel corso del giudizio:
a) la parte appellata ha depositato memoria difensiva in data 22 agosto 2025;
b) con ordinanza n. 2953 del 26 agosto 2025 è stata accolta la domanda cautelare e sospesa l’esecutività della sentenza impugnata, emergendo «sufficienti elementi di fumus boni iuris » .
8. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è fondato e merita accoglimento.
10. In via preliminare il collegio rileva che:
a) i motivi espressamente non esaminati dal T.a.r. non risultano formalmente riproposti e sono conseguentemente da considerarsi abbandonati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.;
b) non risultano proposte censure specifiche avverso il regolamento per le Scuole sottufficiali, pur indicato in epigrafe tra gli atti impugnati, e pertanto la relativa disciplina deve ritenersi non contestata.
11. Nel merito, il nucleo della controversia attiene al dedotto difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione – e recepito dall’Ispettorato nel provvedimento che ha disposto il rinvio di autorità – in ordine al punto caratteristico attribuito all’appellata e, più in generale, ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni rese dagli organi di formazione militare.
12. Il sistema delineato dal d.lgs. n. 199 del 1995, dal d.P.R. n. 1088 del 1959 (cfr. in particolare art. 33) e dal regolamento delle Scuole (d.m. 10 novembre 1933) attribuisce alla Commissione un giudizio complessivo e sintetico sulle qualità morali, caratteriali e attitudinali dell’allievo, espresso attraverso il c.d. “punto caratteristico”. Si tratta di una valutazione di natura tecnico-discrezionale, funzionale alla verifica della idoneità dell’allievo a rivestire, in prospettiva, un ruolo di responsabilità nel Corpo e fondata su un apprezzamento globale del comportamento e delle qualità dimostrate durante tutto l’ iter formativo.
12.1. Essa si distingue dall’ordinaria documentazione caratteristica (c.d. “note caratteristiche”), che contraddistingue l’intera carriera del militare ed è redatta dai superiori gerarchici diretti in relazione a periodi circoscritti di osservazione. Il punto caratteristico, per converso, costituisce una valutazione propria e specifica della fase formativa ed è determinato da una Commissione collegiale a composizione più ampia – che nel caso di specie includeva il Comandante della Scuola, il Comandante dei corsi, il Comandante di compagnia e il Comandante di plotone. Esso esprime una valutazione finale e complessiva delle qualità morali, motivazionali e di attitudine militare dell’allievo, autonoma rispetto al rendimento negli studi e non riducibile a una mera sommatoria aritmetica delle precedenti note caratteristiche.
12.2. Nello specifico, mentre il regolamento del 1933 prevedeva che il punto caratteristico fosse attribuito attraverso valutazioni soggettive dei singoli membri della Commissione, senza necessità di motivazione analitica, il punteggio è oggi determinato sulla base di un modello matematico, applicato in modo uniforme a tutti i frequentatori del corso e strutturato secondo componenti oggettive – che incidono per il 60% del punteggio finale – e componenti soggettive – che incidono per il restante 40% – nelle quali trovano espressione le tre dimensioni fondamentali dell’attitudine militare, della motivazione e delle qualità morali. Si tratta di un’evoluzione della prassi in senso garantistico, volta ad ancorare la valutazione a dati certi e misurabili, pur preservando – attraverso la componente soggettiva, fondata sulla diretta e continuativa osservazione degli allievi da parte del quadro istruttori – l’apprezzamento di quei profili non pienamente quantificabili che risultano essenziali alla valutazione complessiva di ciascun allievo.
12.3. La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nell’affermare che le valutazioni espresse dagli organi di formazione militare in subiecta materia sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e sono quindi sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della abnormità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 1401; nonché, in termini, sez. I, 29 novembre 2023, n. 1484 e 8 marzo 2024, n. 452). È stato, inoltre, chiarito che i doveri gravanti sugli allievi sono particolarmente stringenti, in quanto funzionali alla formazione di figure destinate alla carriera militare; il giudizio attitudinale è necessariamente severo, proprio in ragione del ruolo istituzionale cui l’allievo è preordinato; il sindacato del giudice non può tradursi in una sostituzione della propria valutazione a quella dell’organo tecnico competente (Cons. Stato, n. 1401/2020 cit.).
12.4. Nel caso di specie il T.a.r., pur avendo correttamente individuato, in linea teorica, i parametri del sindacato giurisdizionale ammissibile, ha in concreto proceduto ad una rivalutazione sostitutiva del profilo dell’allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall’organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell’organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.
13. Il verbale della Commissione del 15 gennaio 2024 dà conto, con sufficiente grado di analiticità degli elementi valutati ai fini dell’attribuzione del punto caratteristico, quali: la reiterazione delle sanzioni disciplinari, in misura superiore al doppio rispetto alla media della compagnia di appartenenza; l’integrazione, in più occasioni, di condotte ritenute espressive di scarso senso di lealtà e di correttezza, con particolare riferimento a dichiarazioni rese in sede di giustificazioni e giudicate « incomplete e mendac i» dal quadro istruttori; la scarsa partecipazione consapevole ai doveri connessi allo status di allievo; un approccio giudicato manifestamente superficiale nelle attività addestrative e didattiche, unitamente a una « pressoché assente forza di volontà »; la difficoltà nelle esercitazioni di tiro e lo scarso impegno durante le esercitazioni militari interne; il dato delle presenze in effettivo servizio « significativamente inferiori rispetto alla media di Compagnia »
13.1. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha espresso un giudizio complessivo di inadeguatezza sotto il profilo morale, motivazionale e attitudinale, traducendolo nel punteggio numerico di 9,060/20, cui è conseguito, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. 199 del 1995, il rinvio d’autorità.
13.2. Tale punteggio finale risulta (cfr. la nota prot. 52817/2024) dalla media ponderata della componente oggettiva – pari a 11,1/20 (con 12/20 in attitudine militare, 12,8/20 in motivazione e -1,5 per le qualità morali, atteso che l'allieva, con 30 giorni di consegna a fronte di una media di compagnia di 6,198 giorni, si collocava nella fascia più sfavorevole della tabella predeterminata) – e della componente soggettiva, pari a 6/20 in ciascuna delle tre dimensioni. La componente oggettiva si attestava dunque poco sopra la soglia minima di sufficienza, mentre la componente soggettiva – che promana dalla diretta osservazione dell'allieva da parte dell'intero quadro istruttori a tutti i livelli gerarchici – è risultata determinante nel portare il punteggio finale al di sotto della soglia dei 10/20.
14. Contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., l’apparato motivazionale dei provvedimenti non risulta apparente, intrinsecamente contraddittorio, né viziato da travisamento dei fatti. Il primo giudice, infatti, non ha individuato alcun vizio macroscopico del procedimento valutativo, ma ha operato una diversa ponderazione dei medesimi elementi fattuali, pervenendo ad un proprio apprezzamento di merito circa la congruità del giudizio espresso dalla Commissione e sostituendo, in tal modo, le proprie valutazioni a quelle dell’organo tecnico competente.
15. Fermo quanto sopra, non sussistono comunque le singole criticità individuate dal giudice di primo grado.
16. Il T.a.r. ha in primo luogo ravvisato una contraddizione tra il punteggio insufficiente attribuito dalla Commissione all’allieva al termine del secondo anno di corso e le valutazioni caratteristiche – in gran parte sufficienti – ottenute in precedenza.
16.1. Il rilievo non è fondato. Come sopra evidenziato, i due strumenti valutativi, redatti da compilatori distinti, divergono per natura, elementi considerati e finalità: le note caratteristiche registrano il giudizio dei diretti superiori gerarchici con riferimento a periodi di valutazione circoscritti; il punto caratteristico esprime una valutazione globale del percorso formativo dell’allievo, ha riguardo alle sue complessive qualità morali, disciplinari e attitudinali e può quindi legittimamente divergere dalle prime senza necessità di alcuna « motivazione rafforzata ».
16.2. Peraltro, le pregresse valutazioni caratteristiche dell’appellata si attestavano su livelli appena sufficienti (rendimento “normale”, qualità “buone” o “normali”) e facevano emergere una progressione tendenzialmente negativa del rendimento, culminata nell’ultimo rapporto informativo – relativo al periodo dal 4 novembre 2023 al 22 dicembre 2023 – che registrava un profitto complessivo “insufficiente”. La curva discendente delle note caratteristiche appare, dunque, coerente con il punto caratteristico attribuito dalla Commissione.
16.3. A tale riguardo, risulta inoltre dagli atti – cfr. la nota prot. 52817/2024 – che l'attribuzione di un punto caratteristico appena sufficiente al termine del primo anno, nonostante dati già significativamente negativi (57 giorni di consegna, 83 giorni di assenza, punteggio soggettivo insufficiente), è stata il frutto di una deliberata scelta dell'Istituto di formazione di concedere all'allieva un'ulteriore possibilità di superare le carenze e le criticità emerse attraverso la frequenza del secondo anno. Le valutazioni appena sufficienti del primo anno non erano dunque espressive di un giudizio positivo cristallizzato, ma di una consapevole opportunità di recupero, coerente con la logica formativa del corso, che l'allieva non è riuscita cogliere.
17. Il primo giudice ha poi ritenuto che le determinazioni disciplinari non facessero emergere comportamenti di gravità tale da giustificare il rinvio d’autorità dal corso, attribuendo particolare rilievo alla circostanza che all’appellata non fosse stato irrogato alcun giorno di consegna di rigore.
17.1. L’assunto non può essere condiviso. Il parametro normativo rilevante ai fini dell’attribuzione del punto caratteristico impone la valorizzazione del complesso delle condotte disciplinarmente rilevanti e del loro valore sintomatico, quale indice rivelatore della complessiva attitudine dell’allievo alla vita militare. Non assume, quindi, particolare rilievo l’assenza di singole condotte giudicate di particolare gravità.
17.2. Del resto, la reiterazione di infrazioni disciplinari (pari – come risulta dalla nota prot. 52817/2024 – a ben 30 giorni di consegna nel secondo anno, oltre a 57 giorni nel primo), ancorché singolarmente non culminate nell’irrogazione di giorni di consegna di rigore, costituisce elemento legittimamente valorizzabile dalla Commissione quale espressione di una carenza strutturale di qualità morali e attitudinali, tanto più significativa in quanto indicativa di una mancata crescita e di un mancato ravvedimento dell’allievo nel corso dell’ iter formativo.
17.3. Nemmeno persuade l’ulteriore valorizzazione, operata dal T.a.r., della situazione di altri allievi, che, pur destinatari di consegne di rigore, non sarebbero stati rinviati dal corso. Un simile raffronto potrebbe assumere un qualche valore esplicativo soltanto nel caso – evidentemente teorico – di perfetta comparabilità dei complessivi percorsi disciplinari, caratteriali e valutativi dei singoli frequentatori. La valutazione del punto caratteristico, per sua natura individuale, sintetica e globale, non può essere infirmata dal generico richiamo a situazioni asseritamente analoghe.
18. Il giudice di primo grado ha inoltre sostenuto che l’avvenuta promozione dell’allieva al grado di maresciallo al termine del secondo anno di corso, presupponendo una valutazione positiva della stessa, renderebbe incoerente il successivo provvedimento di rinvio d’autorità, il quale avrebbe dovuto essere sorretto da una « motivazione rafforzata », idonea a giustificare il repentino mutamento di giudizio.
18.1. L’argomentazione muove da un presupposto erroneo, ossia quello secondo cui il conferimento del grado di maresciallo – rectius l’autorizzazione, concessa con riserva, ad indossarne i distintivi – sottenderebbe un giudizio globale e positivo dell’allievo, anche con riferimento agli elementi caratteriali, morali e attitudinali oggetto di valutazione nell’ambito del punto caratteristico. Così non è. Come risulta dagli atti (cfr. in particolare all. 12), il beneficio in questione è stato provvisoriamente attribuito a tutti i frequentatori del Corso che avevano superato gli esami finali e dunque sulla base del solo rendimento negli studi.
18.2. Tale fase, tuttavia, non esaurisce la procedura di valutazione dell’allievo, la quale si completa con il giudizio complessivo espresso dalla Commissione mediante l’attribuzione del punto caratteristico, non condizionato dal provvisorio conferimento del grado. Solo all’esito di tale valutazione il grado è stato attribuito in via definitiva agli allievi giudicati complessivamente idonei (cfr. il provvedimento n. 0113731/2024 del 15 aprile 2024), tra i quali non figura l’odierna appellata.
19. Il T.a.r. ha poi ritenuto irrilevante, ai fini della motivazione del provvedimento, anche il riferimento al numero di assenze superiore alla media del corso, osservando che l’art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 199 del 1995 configura quale causa di rinvio il solo superamento di novanta giorni di assenza per anno e che tale soglia non è stata raggiunta dall’appellata.
19.1. A tale proposito, è sufficiente osservare che il dato delle assenze non è stato invocato dall’Amministrazione quale causa autonoma di rinvio ai sensi della disposizione citata, bensì valutato quale elemento concorrente ai fini dell’attribuzione del punto caratteristico, « in aggiunta » a quelli già considerati. Il numero di assenze dell’allieva – pari a 83 giorni nel primo anno e 64 giorni nel secondo anno – pur non raggiungendo la soglia che avrebbe imposto il rinvio d’autorità, appare infatti particolarmente significativo e indicativo della scarsa partecipazione dell’allieva al percorso formativo.
19.2. Merita altresì considerazione la circostanza, non contestata, che dall'inizio del terzo anno e fino alla data del rinvio (24 aprile 2024) le assenze si sono significativamente ridotte (soli sette giorni in quattro mesi, di cui appena due per riposo medico domiciliare), dato che – se non altro sul piano indiziario – ne relativizza la riconducibilità a ragioni esclusivamente sanitarie.
20. Infine, il primo giudice ha censurato la motivazione del provvedimento anche alla luce del rendimento scolastico dell’allieva (che ha ottenuto medie annuali pari a 14,250/20 e 16/20) e della concessione di permessi per merito.
20.1. Anche tale argomento non coglie nel segno. Come già chiarito, il punto caratteristico non prende in considerazione il rendimento negli studi, ma la complessiva attitudine dell’allievo a calarsi nella dimensione militare. È del tutto plausibile, del resto, che un allievo possa conseguire valutazioni di idoneità negli studi e, al contempo, manifestare inadeguatezza con riferimento a profili – quali l’attitudine militare, la motivazione e le qualità morali – ai quali l’ordinamento attribuisce rilievo essenziale ai fini dell’immissione in servizio.
20.2. Quanto ai permessi per merito – introdotti dal Comandante della Scuola solo a partire dal 20 ottobre 2023 e quindi riferibili ad un segmento limitato del percorso formativo dell’allieva – la circostanza non è idonea a infirmare il giudizio espresso dalla Commissione, che si fonda su una pluralità di parametri ed esprime una valutazione sintetica e globale, non riducibile ad un singolo indicatore.
21. In definitiva, l’apparato motivazionale delle determinazioni impugnate dà adeguatamente conto delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione di un punteggio insufficiente, evidenziando una pluralità di elementi convergenti – sanzioni reiterate, carenze morali, superficialità nell’approccio e scarsa motivazione – che, nel loro complesso, possono legittimamente fondare un giudizio di inadeguatezza dell’allieva, immune da vizi logici e da travisamento dei fatti.
22. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
23. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, da regolarsi secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, in applicazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a. (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata a rifondere al Ministero appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
LU EL RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU EL RI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.