Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2175
CS
Ordinanza cautelare 26 agosto 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 1088 del 1959, degli artt. 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 199 del 1995, degli artt. 1, 3, 10 e 10-bis della l. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere sotto molteplici profili

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Rigettato
    Eccesso e sviamento di potere con riferimento alla documentazione personale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Rigettato
    Eccesso e sviamento di potere con riferimento alla valutazione della Commissione e del generale istruttore

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota del 29 marzo 2024 per integrazione postuma della motivazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Accolto
    Error in iudicando - Illogicità della motivazione della sentenza gravata alla luce della pronuncia cons. st. ord. 449/2025

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Accolto
    Eccesso di potere giurisdizionale - Ingerenza del g.a. sulle attività e sulle funzioni rimesse alla p.a. - Sostituzione del g.a. alla stessa p.a. nell’esercizio della discrezionalità tecnica alla stessa riservata

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Accolto
    Erronea lettura, interpretazione ed applicazione della complessiva disciplina applicabile in subiecta materia - Violazione falsa applicazione dell’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 199/1995. Travisamento dei fatti e delle risultanze documentali - Erronea ricostruzione della vicenda con particolare riguardo all’affermazione, di cui alla sentenza impugnata, della intervenuta nomina a maresciallo della parte appellata, in realtà mai avvenuta

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Accolto
    Differenze tra la documentazione caratteristica e il punto caratteristico

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza gravata con riguardo alle sanzioni disciplinari - Assenza di qualsivoglia disparità di trattamento

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Accolto
    Sulla media delle assenze erroneamente ritenuta dalla sentenza gravata non idonea a motivare degli atti impugnati - Violazione falsa applicazione art. 45, d.lgs. n. 199/1995

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

  • Accolto
    Erroneità del riferimento alla media degli esami e ai "permessi per merito"

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il T.a.r. abbia operato una rivalutazione sostitutiva del profilo dell'allieva, dequotando le valutazioni operate dalla Commissione e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall'organo. Tale percorso argomentativo, ancorché formalmente ricondotto alla figura del difetto di motivazione, si risolve in una sostanziale sostituzione del giudizio tecnico dell'organo collegiale competente, che esorbita dai limiti del sindacato estrinseco ammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2175
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2175
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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