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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 644/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 644/2025 tra avv. DE TULLIO SEBASTIANO) Parte_1
APPELLANTE e (avv. CARROZZA ORESTE) Controparte_1
APPELLATA
* Oggi 01/10/2025, nella stanza virtuale del Giudice sono comparsi:
- per l'appellante l'Avv. Sebastiano De Tullio;
- per l'appellata l'avv. Oreste Carrozza. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 644/2025 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. DE TULLIO Parte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO APPELLANTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. con sede a Bari, ha proposto ricorso per ingiunzione dinanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Reggio Emilia esponendo:
- di essere stato incaricato, nel 2022, da di eseguire alcuni trasporti di merce CP_3 in favore di con sede a Campegine (RE); Controparte_1
- di avere regolarmente eseguito le prestazioni ed emesso le relative fatture;
- che la società mittente, nonostante i solleciti, non ha provveduto al pagamento delle somme concordate a titolo di nolo;
- che, ai sensi degli artt. 1692 – 1689, comma 2 c.c., il destinatario è tenuto al pagamento del corrispettivo, laddove, come nella specie, abbia accettato la merce senza riserve. Tanto premesso, ha chiesto ingiungersi a i Controparte_1 pagare la somma di € 530,70, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02. In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace in data 20.02.2023 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 380/23 per l'importo richiesto, oltre alle spese di lite. ha proposto tempestiva opposizione sulla Controparte_1 base di un unico motivo, ossia la sua totale estraneità alla vicenda negoziale, in quanto dal documento di trasporto prodotto da controparte risulta che il destinatario della merce era un soggetto diverso, ossia con sede a Bologna. Controparte_4
Deducendo quindi la carenza in capo a sé della legittimazione passiva, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2 Si è costituita ontestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. Parte_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha pronunciato la sentenza n. 991/24 con la quale ha evidenziato che, nonostante le lettere di vettura relative ai trasporti Cont commissionati dalla alla e allegate da quest'ultima al ricorso CP_3 Parte_1 monitorio, riportassero quale destinatario , dal documento di Controparte_1 trasporto prodotto da quest'ultima risultava invece che il cliente fosse CP_4 di Bologna, mentre fosse solo un mero delegato al
[...] Controparte_1 ritiro della merce. Pertanto, non avendo la assolto all'onere della prova a suo carico, Pt_1 ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, compensando integralmente le spese di lite data la contraddittorietà delle risultanze documentali. a interposto tempestivo appello, deducendo – in estrema sintesi: Parte_1
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1689 2° co. - 1692 c.c., in quanto il GDP, pur avendo riconosciuto che le lettere di vettura indicano quale Controparte_1 destinataria della merce, ha dato rilevanza al documento di trasporto prodotto dalla controparte che, provenendo dal mittente e non dal vettore, non è invece idoneo a dimostrare la qualità del destinatario;
2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., mancando la prova di un accordo Contr fra la mittente e il vettore n ordine alla consegna della merce a un CP_3 Parte_1 soggetto diverso da quello indicato nelle lettere di vettura. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
ha resistito all'appello insistendo per il suo rigetto. Controparte_1
Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. L'appello è infondato, dovendosi osservare quanto segue:
- in base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo convenuto è tenuto a provare la fonte negoziale del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, competendo poi a quest'ultima dimostrare di avere invece regolarmente eseguito la prestazione, ovvero che l'inadempimento era dovuto a causa ad essa non imputabili (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- nel caso di specie, spettava quindi a dimostrare il titolo della propria Parte_1 pretesa creditoria;
- tale onere, tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è stato assolto: a fronte delle lettere di vettura, che riporterebbero quale destinatario della merce
[...]
– le quali, invero, non sono state rinvenute nel fascicolo monitorio e non CP sono state nuovamente depositate in questo grado di giudizio da che ne aveva Parte_1 interesse – l'appellata ha prodotto (sia in primo che in secondo grado) il documento di trasporto n. 4250997 del 27.09.2022, riferito specificamente al trasporto oggetto di causa, dal quale si evince che il destinatario fosse, invece, di Bologna, Controparte_4 mentre la consegna dovesse essere effettuata a IN (BG) presso CP
;
[...]
3 - questo ddt risulta particolarmente rilevante perché è proprio il documento che la stessa ha trasmesso via e-mail all'odierna appellata nella fase stragiudiziale, in Parte_1 occasione della richiesta di pagamento rivolta a quest'ultima, per giustificare la propria pretesa creditoria;
- esso, quindi, non solo non è stato disconosciuto in questa sede (come evidenziato dal GDP), ma, anzi, è stato addirittura utilizzato proprio dall'appellante per supportare le proprie ragioni in epoca anteriore al giudizio;
- in questo documento, redatto su carta intestata di (mittente) viene CP_3 riportato, quale cliente, il nominativo di e, quale luogo di Controparte_4 CP_4 consegna, un indirizzo a IN (BG) – corrispondente con tutta probabilità a un magazzino o un punto di ritiro - con l'indicazione “ ”; Controparte_1
- in base quindi alle risultanze del ddt, il destinatario della merce va identificato in
[...] mentre quale soggetto che Controparte_4 Controparte_1 materialmente si è occupato del ritiro fisico della merce (verosimilmente su delega o incarico del destinatario);
- in definitiva, anche qualora fossero state riprodotte le lettere di vettura allegate all'originario ricorso monitorio e menzionate dall'appellante, a fronte di quel ddt non potrebbe comunque ritenersi raggiunta una prova univoca dell'effettivo destinatario della merce;
- e, in base ai principi sopra esposti, le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio ricadono sulla parte che ne era gravata, ossia la Parte_1
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della domanda, del mancato svolgimento della fase istruttoria e della non complessità delle questioni controverse. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, deve darsi atto della sussistenza per il pagamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza;
CONDANNA l'appellante a pagare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, della sussistenza per il pagamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 01/10/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 644/2025 tra avv. DE TULLIO SEBASTIANO) Parte_1
APPELLANTE e (avv. CARROZZA ORESTE) Controparte_1
APPELLATA
* Oggi 01/10/2025, nella stanza virtuale del Giudice sono comparsi:
- per l'appellante l'Avv. Sebastiano De Tullio;
- per l'appellata l'avv. Oreste Carrozza. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 644/2025 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. DE TULLIO Parte_1 P.IVA_1
SEBASTIANO APPELLANTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. con sede a Bari, ha proposto ricorso per ingiunzione dinanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Reggio Emilia esponendo:
- di essere stato incaricato, nel 2022, da di eseguire alcuni trasporti di merce CP_3 in favore di con sede a Campegine (RE); Controparte_1
- di avere regolarmente eseguito le prestazioni ed emesso le relative fatture;
- che la società mittente, nonostante i solleciti, non ha provveduto al pagamento delle somme concordate a titolo di nolo;
- che, ai sensi degli artt. 1692 – 1689, comma 2 c.c., il destinatario è tenuto al pagamento del corrispettivo, laddove, come nella specie, abbia accettato la merce senza riserve. Tanto premesso, ha chiesto ingiungersi a i Controparte_1 pagare la somma di € 530,70, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02. In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace in data 20.02.2023 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 380/23 per l'importo richiesto, oltre alle spese di lite. ha proposto tempestiva opposizione sulla Controparte_1 base di un unico motivo, ossia la sua totale estraneità alla vicenda negoziale, in quanto dal documento di trasporto prodotto da controparte risulta che il destinatario della merce era un soggetto diverso, ossia con sede a Bologna. Controparte_4
Deducendo quindi la carenza in capo a sé della legittimazione passiva, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2 Si è costituita ontestando l'opposizione e insistendo per il suo rigetto. Parte_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha pronunciato la sentenza n. 991/24 con la quale ha evidenziato che, nonostante le lettere di vettura relative ai trasporti Cont commissionati dalla alla e allegate da quest'ultima al ricorso CP_3 Parte_1 monitorio, riportassero quale destinatario , dal documento di Controparte_1 trasporto prodotto da quest'ultima risultava invece che il cliente fosse CP_4 di Bologna, mentre fosse solo un mero delegato al
[...] Controparte_1 ritiro della merce. Pertanto, non avendo la assolto all'onere della prova a suo carico, Pt_1 ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, compensando integralmente le spese di lite data la contraddittorietà delle risultanze documentali. a interposto tempestivo appello, deducendo – in estrema sintesi: Parte_1
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1689 2° co. - 1692 c.c., in quanto il GDP, pur avendo riconosciuto che le lettere di vettura indicano quale Controparte_1 destinataria della merce, ha dato rilevanza al documento di trasporto prodotto dalla controparte che, provenendo dal mittente e non dal vettore, non è invece idoneo a dimostrare la qualità del destinatario;
2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., mancando la prova di un accordo Contr fra la mittente e il vettore n ordine alla consegna della merce a un CP_3 Parte_1 soggetto diverso da quello indicato nelle lettere di vettura. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
ha resistito all'appello insistendo per il suo rigetto. Controparte_1
Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. L'appello è infondato, dovendosi osservare quanto segue:
- in base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per il pagamento del corrispettivo convenuto è tenuto a provare la fonte negoziale del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, competendo poi a quest'ultima dimostrare di avere invece regolarmente eseguito la prestazione, ovvero che l'inadempimento era dovuto a causa ad essa non imputabili (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- nel caso di specie, spettava quindi a dimostrare il titolo della propria Parte_1 pretesa creditoria;
- tale onere, tuttavia, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è stato assolto: a fronte delle lettere di vettura, che riporterebbero quale destinatario della merce
[...]
– le quali, invero, non sono state rinvenute nel fascicolo monitorio e non CP sono state nuovamente depositate in questo grado di giudizio da che ne aveva Parte_1 interesse – l'appellata ha prodotto (sia in primo che in secondo grado) il documento di trasporto n. 4250997 del 27.09.2022, riferito specificamente al trasporto oggetto di causa, dal quale si evince che il destinatario fosse, invece, di Bologna, Controparte_4 mentre la consegna dovesse essere effettuata a IN (BG) presso CP
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3 - questo ddt risulta particolarmente rilevante perché è proprio il documento che la stessa ha trasmesso via e-mail all'odierna appellata nella fase stragiudiziale, in Parte_1 occasione della richiesta di pagamento rivolta a quest'ultima, per giustificare la propria pretesa creditoria;
- esso, quindi, non solo non è stato disconosciuto in questa sede (come evidenziato dal GDP), ma, anzi, è stato addirittura utilizzato proprio dall'appellante per supportare le proprie ragioni in epoca anteriore al giudizio;
- in questo documento, redatto su carta intestata di (mittente) viene CP_3 riportato, quale cliente, il nominativo di e, quale luogo di Controparte_4 CP_4 consegna, un indirizzo a IN (BG) – corrispondente con tutta probabilità a un magazzino o un punto di ritiro - con l'indicazione “ ”; Controparte_1
- in base quindi alle risultanze del ddt, il destinatario della merce va identificato in
[...] mentre quale soggetto che Controparte_4 Controparte_1 materialmente si è occupato del ritiro fisico della merce (verosimilmente su delega o incarico del destinatario);
- in definitiva, anche qualora fossero state riprodotte le lettere di vettura allegate all'originario ricorso monitorio e menzionate dall'appellante, a fronte di quel ddt non potrebbe comunque ritenersi raggiunta una prova univoca dell'effettivo destinatario della merce;
- e, in base ai principi sopra esposti, le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio ricadono sulla parte che ne era gravata, ossia la Parte_1
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della domanda, del mancato svolgimento della fase istruttoria e della non complessità delle questioni controverse. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, deve darsi atto della sussistenza per il pagamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza;
CONDANNA l'appellante a pagare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 350,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, della sussistenza per il pagamento, da parte dell'appellante, di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 01/10/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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