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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7913/ 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 7 9 1 3 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i C i v i l i
C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o :
r i s a r c i m e n t o d e i d a n n i d a c o n t r a t t o d i o r m e g g i o e v e r t e n t e
T R A
, C.F. con l'avv. Oreste Gambocci c.f. Parte_1 C.F._1
pec - attore C.F._2 Email_1
E
, i n p l r p t p . i v a 0 1 7 6 9 1 0 0 6 3 5 c o n g l i Controparte_1
avv.ti Giacomo c.f. Raffaele c.f. e c.f. C.F._3 C.F._4 CP_2
pec , C.F._5 Email_2
, Email_3 Email_4
- convenuta –
la P . i v a 0 0 8 1 8 5 7 0 0 1 2 , in persona del suo procuratore ad Controparte_3 negozia, Dr. rapp.ta e difesa dall'avv. Sante Cricrì c.f. , pec Controparte_4 C.F._6
Email_5
- chiamata in causa -
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il sig. conveniva dinanzi a questo Tribunale l Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal natante Cranchi Clipper 224
[...]
sigla NO5705CO (entro i 20mila euro), con motore entrofuoribordo AB Volvo Penta 200 cv, matricola 2204115118, di sua proprietà in seguito al parziale affondamento dello stesso mentre era ormeggiato nel porticciolo del convenuto, con sede in Napoli alla via Posillipo, 5. Controparte_1
L' , infatti, era concessionaria dello specchio d'acqua antistante la Controparte_1
propria sede, costituito dalla darsena compresa tra il molo di sopraflutto e la banchina a terra, nonché due dei pontili in ferro, tra loro paralleli, e perpendicolari rispetto alla banchina a terra, nonché da quelli confinanti con il vicino resort Relax.
L'attore assumeva che il giorno 27.09.2020, “preoccupato dalle intense precipitazioni che stavano interessando la città … contattato telefonicamente dal personale del Cnp, si recava presso il porticciolo per verificare le condizioni del proprio natante … constatava che in ragione dei marchiani errori di ormeggio e soprattutto della mancata messa in sicurezza da parte dei responsabili del pontile, l'imbarcazione risultava affondata, anche se non irrimediabilmente danneggiata”.
Alla sua richiesta di collocare la barca sullo scivolo, onde, successivamente, farla asportare, il responsabile del porto “ordinava arbitrariamente ai propri marinai di spostare l'imbarcazione nei pressi della scogliera …”.
Il successivo 29.09.2020, cessata la mareggiata, si recava con un meccanico di fiducia al Circolo e constatava che l'imbarcazione “risultava essersi fracassata sugli scogli”.
Di qui l'azione risarcitoria nei confronti della – con cui lo stesso Controparte_1
aveva stipulato un contratto di ormeggio – a suo dire responsabile per negligenza in ragione della mancata messa in sicurezza del natante di sua proprietà nonostante le avverse condizioni metereologiche. Attivava preliminarmente l'invito alla negoziazione assistita con racc. ar del
2.11.2021.
Incardinatasi la lite, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'avversa domanda sul presupposto che l'affondamento del natante non era “dipeso dal cedimento delle cime di ormeggio a prua o a poppa o dalla insufficienza dei punti di ancoraggio, comunque non di responsabilità del per patto espresso”, ma piuttosto “per insufficienza o difetto degli CP_1 ombrinali di scarico dell'acqua e con la pompa di svuotamento dell'acqua dello scafo non funzionante”. Alla medesima conclusione era già pervenuta la società con lettera di CP_5 diniego dell'indennizzo del 25.1.2021.
2 Nel contempo, chiedeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di chiamare in causa la con la quale alla data dell'evento dannoso aveva in essere la polizza r.c.t. Controparte_3
n. 164206264, per essere manlevata e tenuta indenne nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a suo carico.
A seguito della chiamata in causa, in data 30.01.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_3
impugnando estensivamente la domanda attrice, nonché la domanda di garanzia svolta dall'
[...]
, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa. Controparte_1
Invero, l'allegato alla richiamata polizza, alla voce “ESTENSIONI DI GARANZIA”, estende la copertura assicurativa ai danni subiti dalle imbarcazioni in ormeggio, con specificazione che tale garanzia opera per i danni subiti “a seguito di rottura dell'ormeggio”.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in data 17.05.2023 il difensore di parte attrice depositava “revoca mandato e rinuncia al giudizio” (benchè non contenesse espressa dichiarazione di rinuncia) e alle successive udienze non compariva ne' presentava scritti.
Stante l'opposizione dei convenuti alla “presunta” rinuncia al giudizio, con ordinanza in data
10.07.2023 il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dall' Controparte_1
e alla successiva udienza del 22.01.2024 venivano escussi i testi indicati da quest'ultima.
[...]
All'esito, la causa veniva rinviata al 10.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.
La vicenda oggetto di lite trova fondamento nella stipulazione di una scrittura privata contrattuale del
27.1.2020 versata in atti espressamente denominata dalle parti “Regolamento per l'ormeggio nell'anno 2020”.
Le due parti oggi in lite sottoscrivevano detta Convenzione di ormeggio estiva di durata dal 1 maggio
2020 al 15 ottobre 2020 e invernale dal 16 ottobre dell'anno in corso al 30 aprile dell'anno successiva, con la quale al dott. , all'epoca socio del , veniva consentito l'ormeggio Parte_1 CP_1 dell'imbarcazione da lui dichiarata di sua proprietà, nella darsena del . CP_1
La scrivente gop rileva come la Cassazione in più occasioni ha esaminato il contratto di ormeggio precisando, che, pur rientrando nella categoria dei “contratti atipici” è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale) consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto “spazio acqueo”. La S.C. ha precisato che il contenuto di detto contratto può del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto ( o la responsabilità dell'altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell'oggetto e del contenuto ( Cass. Civ. Sez. III, Sent. 13/02/2013 n. 3554, ma già Cass. civ.
Sez. III Sent. 21/09/2011 n. 19021, Cass. civ. Sez. III 01/06/2004 n. 10484, Cass. Civ. Sez. III
3 02/08/2000 n. 10118, e, ancor prima, Cass. civ. Sez. III 21/10/1994 n. 8657).
Tale rilievo implica che la soluzione delle liti in simili vicende debba necessariamente porre a suo presupposto l'indagine sullo specifico regolamento contrattuale al fine di accertare se le parti, nel caso concreto, abbiano inteso limitare i diritti e i correlativi obblighi all'approdo dell'imbarcazione in banchina ovvero li abbiano estesi anche alla custodia del natante, e, se del caso, degli oggetti che vi sono contenuti.
Passando così all'analisi della convenzione di ormeggio stipulata tra le parti occorre rilevare quanto segue. All'art. 2 del contratto era previsto che l'ormeggio sarebbe stato assegnato al ciglio di banchina o di pontile in ferro, ad insindacabile discrezione della Direzione del Circolo, con previsione che, per sopraggiunte nuove esigenze portuali tecniche, alla Direzione doveva essere consentito dall'armatore il provvisorio o definitivo spostamento del posto di ormeggio ad altro ciglio di banchina o di pontile.
Condotta nella darsena l'imbarcazione, le veniva assegnata la postazione lungo uno dei due pontili paralleli di ferro, quello a sinistra rispetto a chi guarda i pontili dalla banchina a terra.
All'art. 4 del contratto era espressamente indicato che la convenzione consentiva l'ormeggio con la collaborazione del personale addetto, prestata dalla banchina o dai pontili di ferro, con la sola previsione di un lavaggio a settimana ed espressa indicazione che: “E' tassativamente escluso ogni obbligo di custodia e guardiania, sia diurna che notturna, quindi in tutte le ventiquattro ore di qualsiasi giorno da parte del C.N.P., sia della barca che dei suoi componenti…”. Contr All'art. 8 del contratto era previsto che “… è esclusa qualsiasi responsabilità del per danni conseguenti ad incendi, sabotaggi e moti rivoltosi, eventi meteo naturali o straordinari
(mareggiate, trombe d'aria ecc.), anche di ciò essendosene tenuto conto in sede di concessione ormeggio al Socio richiedente, quale patto essenziale dal medesimo accettato… Alla concessa possibilità di ormeggio per espresso patto e riconoscimento non sono applicabili le norme e regole relative al deposito, alla locazione ed al comodato)”.
Gli articoli 2, 4, ed 8, sebbene non necessario perché quanto convenuto tra l'associazione ed i soci mai può essere considerato clausola vessatoria, venivano espressamente accettati dal socio con Parte_1
doppia firma apposta al contratto ex art. 1341 e 1342 codice civile.
Con il contratto di ormeggio sottoscritto dall'attore è provato documentalmente, quindi, che il CP_1 concede al socio soltanto l'ormeggio, senza alcun obbligo di custodia e senza alcuna sua responsabilità per eventi meteo naturali o straordinari (mareggiate, trombe d'aria, etc…). Il contratto di ormeggio presenta una sostanziale affinità con la locazione ed in particolare con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione, mentre è assimilabile al deposito se dà luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura ( Sez. Unite n.ro 8224/2007).
4 In sostanza, sostiene la Cassazione, per individuare la disciplina applicabile (ormeggio- locazione ovvero ormeggio-deposito) bisogna interpretare l'effettiva volontà delle parti ed analizzare le concrete prestazioni rese dall'ormeggiatore (sent. n. 3554/2013).
Nella fattispecie in esame nella convenzione scritta di ormeggio è chiaramente indicato che la prestazione offerta dal è soltanto l'ormeggio nel posto assegnato con l'utilizzo per CP_1
l'ancoraggio della cima a prua fissata al catenario sul fondale e delle cime a poppa. L'imbarcazione dell'attore è risultato essere affondata per l'acqua imbarcata nello scafo per i suoi problemi agli scarichi e per il mancato funzionamento della pompa automatica che espelle dall'interno dello scafo l'acqua imbarcata, e per l'affondamento lo scafo si è anche danneggiato strisciando sul fondo marino.
L'affondamento non è dipeso, dunque, dal cedimento delle cime di ormeggio a prua o a poppa o dalla insufficienza dei punti di ancoraggio. Il convenuto asseriva che le cime di ormeggio non si CP_1 ruppero affatto, rimanendo sempre ben ancorate, e l'affondamento del natante di proprietà dell'attore fu determinato dall'enorme quantità di acqua piovana accumulatasi all'interno dello scafo per il malfunzionamento delle pompe di sentina e degli ombrinali di scarico.
La dinamica dell'evento occorso al natante di proprietà dello , e dunque la causazione dello Parte_1
stesso è da imputarsi all' esclusiva responsabilità dell'attore, come peraltro analiticamente dimostrato nel corso dell'istruttoria anche all'esito delle deposizioni testimoniali dei Sigg.ri e Controparte_7
indicati dalla convenuta, i quali hanno integralmente confermato la dinamica Controparte_8 dell'evento dedotta dalla comparente come dianzi riportata.
La domanda attorea non potrà che essere integralmente rigettata, e va rilevata l'inoperatività della polizza Unipolsai.
Le emergenze processuali, infatti, hanno dato pienamente conto della manifesta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta dall'attore che non ha fornito alcuna Parte_1
prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria, non h a articolato le istanze istruttorie nei termini ex art. 183 6° comma c.p.c, ha, infine, revocato in data 17.5.2023 il mandato difensivo all'avv. Oreste Gambocci senza provvedere alla nomina di un nuovo difensore.
Atteso che nella fattispecie in esame, allo stato degli atti risulta da escludersi qualsivoglia asserita responsabilità del nella causazione dell'evento occorso al natante di proprietà dell'attore, ne CP_1
consegue che, rigettata la domanda attorea, in quanto evidentemente infondata, cederanno a carico dell'attore le spese legali da liquidarsi al convenuto per la resistenza nel presente giudizio, CP_1
che si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva, e dal D.M. 147/22 per le fasi istruttoria e decisionale, stante la revoca del mandato al difensore (non seguita da nomina di nuovo difensore) e la rinuncia al giudizio da questi prospettata, che non è stata condivisa dalle parti costituite.
Relativamente alla terza chiamata in causa da parte del per eventualmente essere manlevata CP_1
5 le spese legali si compensano.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede: rigetta la domanda attorea, condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'
[...]
in plrpt che liquida in €2499,00 oltre spese generali ed accessori di legge Controparte_1
questi se dovuti, compensa le spese di lite nei confronti della chiamata in causa.
Si comunichi.
Napoli, 15.1.25
La Gop
Angela Ronconi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 7 9 1 3 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i C i v i l i
C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o :
r i s a r c i m e n t o d e i d a n n i d a c o n t r a t t o d i o r m e g g i o e v e r t e n t e
T R A
, C.F. con l'avv. Oreste Gambocci c.f. Parte_1 C.F._1
pec - attore C.F._2 Email_1
E
, i n p l r p t p . i v a 0 1 7 6 9 1 0 0 6 3 5 c o n g l i Controparte_1
avv.ti Giacomo c.f. Raffaele c.f. e c.f. C.F._3 C.F._4 CP_2
pec , C.F._5 Email_2
, Email_3 Email_4
- convenuta –
la P . i v a 0 0 8 1 8 5 7 0 0 1 2 , in persona del suo procuratore ad Controparte_3 negozia, Dr. rapp.ta e difesa dall'avv. Sante Cricrì c.f. , pec Controparte_4 C.F._6
Email_5
- chiamata in causa -
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il sig. conveniva dinanzi a questo Tribunale l Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal natante Cranchi Clipper 224
[...]
sigla NO5705CO (entro i 20mila euro), con motore entrofuoribordo AB Volvo Penta 200 cv, matricola 2204115118, di sua proprietà in seguito al parziale affondamento dello stesso mentre era ormeggiato nel porticciolo del convenuto, con sede in Napoli alla via Posillipo, 5. Controparte_1
L' , infatti, era concessionaria dello specchio d'acqua antistante la Controparte_1
propria sede, costituito dalla darsena compresa tra il molo di sopraflutto e la banchina a terra, nonché due dei pontili in ferro, tra loro paralleli, e perpendicolari rispetto alla banchina a terra, nonché da quelli confinanti con il vicino resort Relax.
L'attore assumeva che il giorno 27.09.2020, “preoccupato dalle intense precipitazioni che stavano interessando la città … contattato telefonicamente dal personale del Cnp, si recava presso il porticciolo per verificare le condizioni del proprio natante … constatava che in ragione dei marchiani errori di ormeggio e soprattutto della mancata messa in sicurezza da parte dei responsabili del pontile, l'imbarcazione risultava affondata, anche se non irrimediabilmente danneggiata”.
Alla sua richiesta di collocare la barca sullo scivolo, onde, successivamente, farla asportare, il responsabile del porto “ordinava arbitrariamente ai propri marinai di spostare l'imbarcazione nei pressi della scogliera …”.
Il successivo 29.09.2020, cessata la mareggiata, si recava con un meccanico di fiducia al Circolo e constatava che l'imbarcazione “risultava essersi fracassata sugli scogli”.
Di qui l'azione risarcitoria nei confronti della – con cui lo stesso Controparte_1
aveva stipulato un contratto di ormeggio – a suo dire responsabile per negligenza in ragione della mancata messa in sicurezza del natante di sua proprietà nonostante le avverse condizioni metereologiche. Attivava preliminarmente l'invito alla negoziazione assistita con racc. ar del
2.11.2021.
Incardinatasi la lite, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'avversa domanda sul presupposto che l'affondamento del natante non era “dipeso dal cedimento delle cime di ormeggio a prua o a poppa o dalla insufficienza dei punti di ancoraggio, comunque non di responsabilità del per patto espresso”, ma piuttosto “per insufficienza o difetto degli CP_1 ombrinali di scarico dell'acqua e con la pompa di svuotamento dell'acqua dello scafo non funzionante”. Alla medesima conclusione era già pervenuta la società con lettera di CP_5 diniego dell'indennizzo del 25.1.2021.
2 Nel contempo, chiedeva il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di chiamare in causa la con la quale alla data dell'evento dannoso aveva in essere la polizza r.c.t. Controparte_3
n. 164206264, per essere manlevata e tenuta indenne nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità a suo carico.
A seguito della chiamata in causa, in data 30.01.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_3
impugnando estensivamente la domanda attrice, nonché la domanda di garanzia svolta dall'
[...]
, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa. Controparte_1
Invero, l'allegato alla richiamata polizza, alla voce “ESTENSIONI DI GARANZIA”, estende la copertura assicurativa ai danni subiti dalle imbarcazioni in ormeggio, con specificazione che tale garanzia opera per i danni subiti “a seguito di rottura dell'ormeggio”.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in data 17.05.2023 il difensore di parte attrice depositava “revoca mandato e rinuncia al giudizio” (benchè non contenesse espressa dichiarazione di rinuncia) e alle successive udienze non compariva ne' presentava scritti.
Stante l'opposizione dei convenuti alla “presunta” rinuncia al giudizio, con ordinanza in data
10.07.2023 il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dall' Controparte_1
e alla successiva udienza del 22.01.2024 venivano escussi i testi indicati da quest'ultima.
[...]
All'esito, la causa veniva rinviata al 10.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.
La vicenda oggetto di lite trova fondamento nella stipulazione di una scrittura privata contrattuale del
27.1.2020 versata in atti espressamente denominata dalle parti “Regolamento per l'ormeggio nell'anno 2020”.
Le due parti oggi in lite sottoscrivevano detta Convenzione di ormeggio estiva di durata dal 1 maggio
2020 al 15 ottobre 2020 e invernale dal 16 ottobre dell'anno in corso al 30 aprile dell'anno successiva, con la quale al dott. , all'epoca socio del , veniva consentito l'ormeggio Parte_1 CP_1 dell'imbarcazione da lui dichiarata di sua proprietà, nella darsena del . CP_1
La scrivente gop rileva come la Cassazione in più occasioni ha esaminato il contratto di ormeggio precisando, che, pur rientrando nella categoria dei “contratti atipici” è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi realizzata la detta convenzione negoziale) consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto “spazio acqueo”. La S.C. ha precisato che il contenuto di detto contratto può del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto ( o la responsabilità dell'altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell'oggetto e del contenuto ( Cass. Civ. Sez. III, Sent. 13/02/2013 n. 3554, ma già Cass. civ.
Sez. III Sent. 21/09/2011 n. 19021, Cass. civ. Sez. III 01/06/2004 n. 10484, Cass. Civ. Sez. III
3 02/08/2000 n. 10118, e, ancor prima, Cass. civ. Sez. III 21/10/1994 n. 8657).
Tale rilievo implica che la soluzione delle liti in simili vicende debba necessariamente porre a suo presupposto l'indagine sullo specifico regolamento contrattuale al fine di accertare se le parti, nel caso concreto, abbiano inteso limitare i diritti e i correlativi obblighi all'approdo dell'imbarcazione in banchina ovvero li abbiano estesi anche alla custodia del natante, e, se del caso, degli oggetti che vi sono contenuti.
Passando così all'analisi della convenzione di ormeggio stipulata tra le parti occorre rilevare quanto segue. All'art. 2 del contratto era previsto che l'ormeggio sarebbe stato assegnato al ciglio di banchina o di pontile in ferro, ad insindacabile discrezione della Direzione del Circolo, con previsione che, per sopraggiunte nuove esigenze portuali tecniche, alla Direzione doveva essere consentito dall'armatore il provvisorio o definitivo spostamento del posto di ormeggio ad altro ciglio di banchina o di pontile.
Condotta nella darsena l'imbarcazione, le veniva assegnata la postazione lungo uno dei due pontili paralleli di ferro, quello a sinistra rispetto a chi guarda i pontili dalla banchina a terra.
All'art. 4 del contratto era espressamente indicato che la convenzione consentiva l'ormeggio con la collaborazione del personale addetto, prestata dalla banchina o dai pontili di ferro, con la sola previsione di un lavaggio a settimana ed espressa indicazione che: “E' tassativamente escluso ogni obbligo di custodia e guardiania, sia diurna che notturna, quindi in tutte le ventiquattro ore di qualsiasi giorno da parte del C.N.P., sia della barca che dei suoi componenti…”. Contr All'art. 8 del contratto era previsto che “… è esclusa qualsiasi responsabilità del per danni conseguenti ad incendi, sabotaggi e moti rivoltosi, eventi meteo naturali o straordinari
(mareggiate, trombe d'aria ecc.), anche di ciò essendosene tenuto conto in sede di concessione ormeggio al Socio richiedente, quale patto essenziale dal medesimo accettato… Alla concessa possibilità di ormeggio per espresso patto e riconoscimento non sono applicabili le norme e regole relative al deposito, alla locazione ed al comodato)”.
Gli articoli 2, 4, ed 8, sebbene non necessario perché quanto convenuto tra l'associazione ed i soci mai può essere considerato clausola vessatoria, venivano espressamente accettati dal socio con Parte_1
doppia firma apposta al contratto ex art. 1341 e 1342 codice civile.
Con il contratto di ormeggio sottoscritto dall'attore è provato documentalmente, quindi, che il CP_1 concede al socio soltanto l'ormeggio, senza alcun obbligo di custodia e senza alcuna sua responsabilità per eventi meteo naturali o straordinari (mareggiate, trombe d'aria, etc…). Il contratto di ormeggio presenta una sostanziale affinità con la locazione ed in particolare con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione, mentre è assimilabile al deposito se dà luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura ( Sez. Unite n.ro 8224/2007).
4 In sostanza, sostiene la Cassazione, per individuare la disciplina applicabile (ormeggio- locazione ovvero ormeggio-deposito) bisogna interpretare l'effettiva volontà delle parti ed analizzare le concrete prestazioni rese dall'ormeggiatore (sent. n. 3554/2013).
Nella fattispecie in esame nella convenzione scritta di ormeggio è chiaramente indicato che la prestazione offerta dal è soltanto l'ormeggio nel posto assegnato con l'utilizzo per CP_1
l'ancoraggio della cima a prua fissata al catenario sul fondale e delle cime a poppa. L'imbarcazione dell'attore è risultato essere affondata per l'acqua imbarcata nello scafo per i suoi problemi agli scarichi e per il mancato funzionamento della pompa automatica che espelle dall'interno dello scafo l'acqua imbarcata, e per l'affondamento lo scafo si è anche danneggiato strisciando sul fondo marino.
L'affondamento non è dipeso, dunque, dal cedimento delle cime di ormeggio a prua o a poppa o dalla insufficienza dei punti di ancoraggio. Il convenuto asseriva che le cime di ormeggio non si CP_1 ruppero affatto, rimanendo sempre ben ancorate, e l'affondamento del natante di proprietà dell'attore fu determinato dall'enorme quantità di acqua piovana accumulatasi all'interno dello scafo per il malfunzionamento delle pompe di sentina e degli ombrinali di scarico.
La dinamica dell'evento occorso al natante di proprietà dello , e dunque la causazione dello Parte_1
stesso è da imputarsi all' esclusiva responsabilità dell'attore, come peraltro analiticamente dimostrato nel corso dell'istruttoria anche all'esito delle deposizioni testimoniali dei Sigg.ri e Controparte_7
indicati dalla convenuta, i quali hanno integralmente confermato la dinamica Controparte_8 dell'evento dedotta dalla comparente come dianzi riportata.
La domanda attorea non potrà che essere integralmente rigettata, e va rilevata l'inoperatività della polizza Unipolsai.
Le emergenze processuali, infatti, hanno dato pienamente conto della manifesta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta dall'attore che non ha fornito alcuna Parte_1
prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria, non h a articolato le istanze istruttorie nei termini ex art. 183 6° comma c.p.c, ha, infine, revocato in data 17.5.2023 il mandato difensivo all'avv. Oreste Gambocci senza provvedere alla nomina di un nuovo difensore.
Atteso che nella fattispecie in esame, allo stato degli atti risulta da escludersi qualsivoglia asserita responsabilità del nella causazione dell'evento occorso al natante di proprietà dell'attore, ne CP_1
consegue che, rigettata la domanda attorea, in quanto evidentemente infondata, cederanno a carico dell'attore le spese legali da liquidarsi al convenuto per la resistenza nel presente giudizio, CP_1
che si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva, e dal D.M. 147/22 per le fasi istruttoria e decisionale, stante la revoca del mandato al difensore (non seguita da nomina di nuovo difensore) e la rinuncia al giudizio da questi prospettata, che non è stata condivisa dalle parti costituite.
Relativamente alla terza chiamata in causa da parte del per eventualmente essere manlevata CP_1
5 le spese legali si compensano.
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così provvede: rigetta la domanda attorea, condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'
[...]
in plrpt che liquida in €2499,00 oltre spese generali ed accessori di legge Controparte_1
questi se dovuti, compensa le spese di lite nei confronti della chiamata in causa.
Si comunichi.
Napoli, 15.1.25
La Gop
Angela Ronconi
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