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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/06/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 10045/2024 R.G.
PROMOSSO DA
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall'avv.to Giammaria Salvatore;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTI
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità in atti, conveniva in giudizio chiedendo: “in via principale, accertare e Controparte_1 dichiarare che il Sig. , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, è erede puro e semplice ex art. 485 c.c. dei de cuius Sigg.ri e C.F._1 Controparte_2 CP_3
; in via subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. , nato a
[...] Controparte_1 Bari (BA) il 09/05/1979, C.F.: , è erede ex art. 476 c.c. dei de cuius Sigg.ri CodiceFiscale_1
e ”, vinte spese e competenze di lite. Controparte_2 CP_3
Precisava che il resistente non solo avesse continuato a possedere ed a risiedere CP_1 nell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria, previamente intestato ai citati defunti, senza redigere il relativo inventario nel termine di legge ma anche che avesse operato la voltura catastale dei beni ereditari a nome suo, circostanze tutte che configuravano un'accettazione tacita dell'eredità.
Per le anzidette ragioni, instava per l'accoglimento delle proposte domande.
Con decreto del 08.10.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 28.05.2025, con indicazione del termine per la notifica.
Alla prima udienza del 28.05.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
Può dirsi accertato che l'odierno resistente abbia accettato ex art. 485 c.c. l'eredità dei genitori e per effetto del continuato esercizio del possesso sull'immobile Controparte_2 CP_3 ereditario per cui è causa sin dalla data di apertura della successione di e Controparte_2 CP_3
(come risulta dal certificato di residenza) ed avendo omesso di redigere l'inventario o di
[...] rinunciare all'eredità nel termine trimestrale previsto ex lege (cfr. certificato della cancelleria V.G., in atti).
L'art. 485 c.c., infatti, statuisce che: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto
l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente va integralmente accolta e, per l'effetto, devesi dichiarare che ha tacitamente accettato, ai sensi del disposto normativo di cui Controparte_1 all'art. 485 c.c., l'eredità pervenuta per successione di e , deceduti Controparte_2 CP_3 rispettivamente in Bari in data 04/02/2017 ed in Bitonto in data 25/07/2021, con conseguente ordine da impartirsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini della trascrizione della presente pronuncia, con esonero di qualsivoglia responsabilità. Ad abundantiam, va precisato in ordine alla domanda subordinata proposta da parte ricorrente che l'art. 476 c.c. dispone che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ebbene, risulta per tabulas anche che abbia operato la voltura catastale Controparte_1 dei beni ereditari.
A riguardo, la Cassazione civile, sez. VI, con pronuncia del 22/01/2020, n. 1438 ha statuito che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di una voltura catastale
(“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” – conf. 1438/2020,
8980/17, 1994/2014).
Il prefato principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte in innumerevole pronunce: nn.
11478 del 30.04.2021, 22317 del 21.10.2014, 10796 dell'11.05.2009, 5226 del 12.04.2002.
All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte ricorrente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna del resistente contumace alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminato) ed involgente le fasi di “studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri “medi” del D.M. n. 147/2022 in ragione della concreta attività difensiva (tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale” – scaglione indeterminabile – ritenuta di complessità bassa), con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria non celebratesi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 10045/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Controparte_1
09/05/1979, C.F.: , è erede puro e semplice ex art. 485 c.c. dei de CodiceFiscale_1 cuius e , deceduti rispettivamente in Bari in data 04/02/2017 Controparte_2 CP_3 ed in Bitonto in data 25/07/2021, per accettazione tacita della loro eredità;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione del presente titolo, con esonero da qualsivoglia responsabilità; 3) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento Controparte_1 in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.450,00, di cui € 545,00 per spese ed € 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori di legge se dovuti;
4) dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Prima sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 10045/2024 R.G.
PROMOSSO DA
in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall'avv.to Giammaria Salvatore;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTI
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità in atti, conveniva in giudizio chiedendo: “in via principale, accertare e Controparte_1 dichiarare che il Sig. , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, è erede puro e semplice ex art. 485 c.c. dei de cuius Sigg.ri e C.F._1 Controparte_2 CP_3
; in via subordinata, accertare e dichiarare che il Sig. , nato a
[...] Controparte_1 Bari (BA) il 09/05/1979, C.F.: , è erede ex art. 476 c.c. dei de cuius Sigg.ri CodiceFiscale_1
e ”, vinte spese e competenze di lite. Controparte_2 CP_3
Precisava che il resistente non solo avesse continuato a possedere ed a risiedere CP_1 nell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria, previamente intestato ai citati defunti, senza redigere il relativo inventario nel termine di legge ma anche che avesse operato la voltura catastale dei beni ereditari a nome suo, circostanze tutte che configuravano un'accettazione tacita dell'eredità.
Per le anzidette ragioni, instava per l'accoglimento delle proposte domande.
Con decreto del 08.10.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 28.05.2025, con indicazione del termine per la notifica.
Alla prima udienza del 28.05.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata e va perciò accolta.
Può dirsi accertato che l'odierno resistente abbia accettato ex art. 485 c.c. l'eredità dei genitori e per effetto del continuato esercizio del possesso sull'immobile Controparte_2 CP_3 ereditario per cui è causa sin dalla data di apertura della successione di e Controparte_2 CP_3
(come risulta dal certificato di residenza) ed avendo omesso di redigere l'inventario o di
[...] rinunciare all'eredità nel termine trimestrale previsto ex lege (cfr. certificato della cancelleria V.G., in atti).
L'art. 485 c.c., infatti, statuisce che: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto
l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente va integralmente accolta e, per l'effetto, devesi dichiarare che ha tacitamente accettato, ai sensi del disposto normativo di cui Controparte_1 all'art. 485 c.c., l'eredità pervenuta per successione di e , deceduti Controparte_2 CP_3 rispettivamente in Bari in data 04/02/2017 ed in Bitonto in data 25/07/2021, con conseguente ordine da impartirsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini della trascrizione della presente pronuncia, con esonero di qualsivoglia responsabilità. Ad abundantiam, va precisato in ordine alla domanda subordinata proposta da parte ricorrente che l'art. 476 c.c. dispone che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ebbene, risulta per tabulas anche che abbia operato la voltura catastale Controparte_1 dei beni ereditari.
A riguardo, la Cassazione civile, sez. VI, con pronuncia del 22/01/2020, n. 1438 ha statuito che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di una voltura catastale
(“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” – conf. 1438/2020,
8980/17, 1994/2014).
Il prefato principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte in innumerevole pronunce: nn.
11478 del 30.04.2021, 22317 del 21.10.2014, 10796 dell'11.05.2009, 5226 del 12.04.2002.
All'accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte ricorrente, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna del resistente contumace alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (indeterminato) ed involgente le fasi di “studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri “medi” del D.M. n. 147/2022 in ragione della concreta attività difensiva (tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale” – scaglione indeterminabile – ritenuta di complessità bassa), con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria non celebratesi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 10045/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Controparte_1
09/05/1979, C.F.: , è erede puro e semplice ex art. 485 c.c. dei de CodiceFiscale_1 cuius e , deceduti rispettivamente in Bari in data 04/02/2017 Controparte_2 CP_3 ed in Bitonto in data 25/07/2021, per accettazione tacita della loro eredità;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione del presente titolo, con esonero da qualsivoglia responsabilità; 3) condanna al pagamento delle spese del presente procedimento Controparte_1 in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.450,00, di cui € 545,00 per spese ed € 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori di legge se dovuti;
4) dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera