Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
522/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ove Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA SILVIA
NATALIA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. AIROLDI ALBA
CHIARA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia L'ill.mo Tribunale adito, autorizzarli a vivere separati alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi ed autorizzare gli stesi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in 23900- Lecco (LC), Via Antonio Gramsci n. 31, viene assegnata alla Sig.ra e il mutuo su essa esistente, la cui rata ammonta attualmente a circa € 860,00 mensili, Parte_2 verrà sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ognuno. La sig.ra si impegna a versare Pt_2 la sua quota di rata del mutuo sul conto corrente intestato al sig. ove già vengono addebitate Pt_1 le rate, alle coordinate IBAN [...]. Tutte le spese condominiali ordinarie verranno sostenute integralmente dalla Sig.ra come per legge;
Pt_2
3. I figli minori, e , verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in 23900-Lecco (LC), Via Antonio Gramsci
n.31, anche ai fini anagrafici;
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5. Il padre potrà stare a vedere i figli secondo la seguente regolamentazione:
a. Durante il periodo scolastico a week end alternati: da venerdì dopo il lavoro, indicativamente alle ore 18.30, sino a domenica sera, indicativamente sino alle 18.00 quando riaccompagnerà i figli presso la madre;
b. Durante il periodo estivo a week end alternati: da venerdì dopo il lavoro, indicativamente alle ore
18.30, sino a domenica sera, indicativamente sino alle 20.30 riaccompagnerà i figli presso la madre;
c. Nella settimana successiva al week end di propria competenza, il padre accompagnerà i minori a scuola nei giorni di martedì, giovedì e venerdì. Mentre nella settimana con il week end non di propria competenza, il padre accompagnerà i minori a scuola il lunedì e il giovedì;
d. Tutti i mercoledì il padre prenderà i minori presso l'abitazione materna dopo il lavoro, indicativamente alle ore 18.30 e la mattina successiva li riaccompagnerà a scuola;
e. I ponti scolastici e le festività verranno trascorsi in via alternata con l'uno o l'altro genitore;
f. Durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno 3 giorni consecutivi con un genitore e 3 giorni consecutivi con l'altro, in via alternata negli anni;
g. Durante il periodo natalizio: i figli staranno alternativamente con un genitore il giorno di Natale fino alle ore 20.00 e con l'altro il giorno di Santo Stefano. Le parti si impegnano a suddividere i restanti giorni delle vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi, in un numero eguale di giorni,
h. Durante il periodo estivo
I. I minori svolgeranno i rispettivi campus sportivi, in particolare il campus di Per_1 calcio e il campus di tennis, nonché frequenteranno l'oratorio estivo;
Per_2 II. I minori trascorreranno una settimana nel mese di giugno/luglio insieme alla madre ed ai nonni materni;
III. Uno o anche entrambi i minori laddove possibile, con l'autorizzazione di entrambi i genitori, trascorrerà una settimana nel mese di giugno/luglio insieme ai nonni e alla zia paterni;
IV. I minori trascorreranno due settimane anche non consecutive nel mese di agosto insieme al padre;
Le parti si impegnano ad accordarsi entro il 31.03 di ogni anno, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, a concordare i periodi delle vacanze estive;
6. Il Sig. verserà in favore della Sig.ra un contributo al mantenimento per i figli minori Pt_1 Pt_2 determinato in complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlio), soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal mese di aprile 2025, da corrispondersi attraverso bonifico entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_2
7. Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, richiamandosi in proposito al Protocollo vigente nel Tribunale di Lecco che qui si intende integralmente riportato e che le parti confermano di conoscere. Solo ed esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie, queste verranno sostenute nella misura del 75% dalla assicurazione sottoscritta dal
Sig. polizza n. 0031015000 stipulata da per conto di TS AN e Pt_1 Parte_3 conseguentemente il restante 25% verrà diviso in uguale misura da entrambi i genitori (12,5% ognuno);
8. L'assegno unico, dalla sottoscrizione del presente atto, verrà percepito integralmente dalla Sig.ra
Pt_2 9. Il Sig. ha già lasciato la casa coniugale d'accordo con la moglie ed è momentaneamente Pt_1 ospitato dai propri genitori, per cui si impegna a trasferire anche anagraficamente la residenza dalla casa famigliare di Lecco, Via Gramsci n. 31, una volta reperito un immobile adeguato per sé e per i figli;
10. Le parti dichiarano sin da ora la reciproca disponibilità al rinnovo della carta di identità dei figli minori ed al rilascio/rinnovo del passaporto, nonché si danno reciproco consenso per l'autorizzazione all'espatrio dei minori;
11. Le parti dichiarano che non hanno e non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo connessi al pregresso matrimonio;
12. Spese legali compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito civile il 29/05/2010e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_2
16.06.2012 e nato a [...] il [...] minorenni. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis e 51 c.p.c. depositato in data
02/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile il 29/05/2010 nel Parte_2
Comune di CIVATE (LC), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte I, serie /, Ufficio 1 numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CIVATE (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada