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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 919/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in Arzachena, via San Pietro 40/a, presso lo studio dell'Avv. Gianmario Orecchioni che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'Avv. Ezia
Orecchioni; contro
( ) con sede legale in Imperia al Viale Controparte_1 P.IVA_2
Matteotti n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1 domiciliata ai fini di detta procedura in Tempio P. via Roma 106 presso lo studio dell'Avv.
Domenico Putzolu che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Angela Putzolu e all'Avv. Anna Putzolu;
avente ad oggetto Cessione di azienda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 214/2020 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 19.3.2020 che gli intimava il pagamento della somma di € 16.000,00 oltre spese per il procedimento monitorio in favore di Controparte_1 Risulta in atti – per pacifica ed espressa ammissione delle parti in udienza – che Parte_1
nel corso del giudizio ha provveduto a corrispondere integralmente a le somme CP_1
indicate nel decreto ingiuntivo opposto e non ha, quindi, più interesse ad una pronuncia nel merito dell'opposizione.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto (Cass. 10 aprile 2000, n. 4531).
Quanto alle spese del presente giudizio, questo Tribunale ritiene di aderire al criterio dominante nella giurisprudenza della c.d. “soccombenza virtuale”, cioè dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio qualora non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Civ. n. 21244/2006).
Atteso che l'opponente ha saldato interamente le somme di cui al decreto ingiuntivo oggetto della sua opposizione, le spese del presente giudizio vengono poste a carico di nella Parte_1
misura di cui al dispositivo che segue.
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto:
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2020 del 19.03.2020;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore delle competenze professionali per il presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 26/02/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 919/2020 R.G.A.C. promossa da:
( ) in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in Arzachena, via San Pietro 40/a, presso lo studio dell'Avv. Gianmario Orecchioni che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'Avv. Ezia
Orecchioni; contro
( ) con sede legale in Imperia al Viale Controparte_1 P.IVA_2
Matteotti n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente CP_1 domiciliata ai fini di detta procedura in Tempio P. via Roma 106 presso lo studio dell'Avv.
Domenico Putzolu che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Angela Putzolu e all'Avv. Anna Putzolu;
avente ad oggetto Cessione di azienda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 214/2020 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 19.3.2020 che gli intimava il pagamento della somma di € 16.000,00 oltre spese per il procedimento monitorio in favore di Controparte_1 Risulta in atti – per pacifica ed espressa ammissione delle parti in udienza – che Parte_1
nel corso del giudizio ha provveduto a corrispondere integralmente a le somme CP_1
indicate nel decreto ingiuntivo opposto e non ha, quindi, più interesse ad una pronuncia nel merito dell'opposizione.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto (Cass. 10 aprile 2000, n. 4531).
Quanto alle spese del presente giudizio, questo Tribunale ritiene di aderire al criterio dominante nella giurisprudenza della c.d. “soccombenza virtuale”, cioè dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio qualora non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Civ. n. 21244/2006).
Atteso che l'opponente ha saldato interamente le somme di cui al decreto ingiuntivo oggetto della sua opposizione, le spese del presente giudizio vengono poste a carico di nella Parte_1
misura di cui al dispositivo che segue.
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto:
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 214/2020 del 19.03.2020;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore delle competenze professionali per il presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 26/02/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino