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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2024, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1007/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA e dall'Avv. GIOVANNI CALVANESE presso il loro studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LOFFREDO CP_1 C.F._2
GENNARO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/03/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Superiore il 31.03.2008 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune Nocera Superiore (SA), per l'anno 2008, parte II, serie A, n.4), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, nato a [...] il Persona_1
31.01.2009 ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, aderendo alla richiesta di divorzio, ha dato atto di aver CP_1 raggiunto, medio tempore, un accordo in ordine al divorzio.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 1403.2024, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando l'accordo medio tempore raggiunto tra le parti per l'udienza di prima comparizione.
Alla succitata udienza, infatti, tenutasi davanti al Giudice delegato, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1182/2022, passata in giudicato e tramite la quale è stato recepito l'accordo in quella sede raggiunto, nonché munita di attestazione di mancata proposizione di appello) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale
(ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione pagina 2 di 5 di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo come esposto all'udienza del 04.07.2024 ed in parte motiva riportato condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50% tra i genitori.
Detto accordo, peraltro, si sostanzia nella conferma delle condizioni di cui alla separazione consensualizzata, riportate nella sentenza n. 1182/2022 e nell'ordinanza presidenziale, in quella sede emessa, del 20.03.2018; raggiunto, peraltro, in relazione alla composizione bonaria di ulteriori vicende giudiziarie, come riportate nell'accordo a monte siglato del 30.04.2024.
A tale riguardo, infine, le parti, all'udienza succitata, hanno precisato come il mantenimento, a carico del padre, sarà corrisposto su una postepay intestata alla madre, tramite postepay evolution.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] in [...], CP_1
pagina 3 di 5 in Nocera Superiore il 31.03.2008 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune Nocera Superiore (SA), per l'anno 2008, parte II, serie A, n.4);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, di seguito riportati:
“1 affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e delle aspettative della medesima;
2 confermare l'attribuzione in godimento della casa coniugale alla Sig.ra per CP_1 coabitarvi con il figlio minore;
3 obbligare entrambi i genitori a far conservare al figlio minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
4 stabilire la permanenza del figlio minore presso il padre per due pomeriggi Per_1 infrasettimanali, martedì e giovedì dalle 16 alle 19; nonché, a settimane alterne, dal le 12 del sabato alle ore 19 della domenica;
inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10 alle ore 20 e dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 Gennaio dalle ore 10 del primo giorno alle ore 20 dell'ultimo; infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per 20 giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese); fare salvi in tale materia diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
5 tenuto conto delle esigenze del figlio minore, del tenore di vita del medesimo, goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, nei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro degli stessi, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
pagina 4 di 5 che in particolare il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Parte_1 previa corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese;
che l'importo di detto assegno sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre o in misura proporzionale in caso di permanenza per un periodo maggiore o minore;
tale assegno va adeguato in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT;
6 porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%”,
- prendendo atto delle residue statuizioni concordate di seguito riportate:
“7 nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 04.07.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1007/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
ANNAMARIA e dall'Avv. GIOVANNI CALVANESE presso il loro studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LOFFREDO CP_1 C.F._2
GENNARO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/03/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Superiore il 31.03.2008 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune Nocera Superiore (SA), per l'anno 2008, parte II, serie A, n.4), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole, nato a [...] il Persona_1
31.01.2009 ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, aderendo alla richiesta di divorzio, ha dato atto di aver CP_1 raggiunto, medio tempore, un accordo in ordine al divorzio.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 1403.2024, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando l'accordo medio tempore raggiunto tra le parti per l'udienza di prima comparizione.
Alla succitata udienza, infatti, tenutasi davanti al Giudice delegato, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 1182/2022, passata in giudicato e tramite la quale è stato recepito l'accordo in quella sede raggiunto, nonché munita di attestazione di mancata proposizione di appello) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale
(ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione pagina 2 di 5 di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo come esposto all'udienza del 04.07.2024 ed in parte motiva riportato condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, essendo garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori – anche tenuto conto del piano genitoriale, come ivi specificatamente indicato, nel superiore e prevalente interesse della prole minore – ed il mantenimento ordinario a carico del padre, fermo restando la ripartizione delle spese al 50% tra i genitori.
Detto accordo, peraltro, si sostanzia nella conferma delle condizioni di cui alla separazione consensualizzata, riportate nella sentenza n. 1182/2022 e nell'ordinanza presidenziale, in quella sede emessa, del 20.03.2018; raggiunto, peraltro, in relazione alla composizione bonaria di ulteriori vicende giudiziarie, come riportate nell'accordo a monte siglato del 30.04.2024.
A tale riguardo, infine, le parti, all'udienza succitata, hanno precisato come il mantenimento, a carico del padre, sarà corrisposto su una postepay intestata alla madre, tramite postepay evolution.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] in [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] in [...], CP_1
pagina 3 di 5 in Nocera Superiore il 31.03.2008 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune Nocera Superiore (SA), per l'anno 2008, parte II, serie A, n.4);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, di seguito riportati:
“1 affidare il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e delle aspettative della medesima;
2 confermare l'attribuzione in godimento della casa coniugale alla Sig.ra per CP_1 coabitarvi con il figlio minore;
3 obbligare entrambi i genitori a far conservare al figlio minore rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
4 stabilire la permanenza del figlio minore presso il padre per due pomeriggi Per_1 infrasettimanali, martedì e giovedì dalle 16 alle 19; nonché, a settimane alterne, dal le 12 del sabato alle ore 19 della domenica;
inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10 alle ore 20 e dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 Gennaio dalle ore 10 del primo giorno alle ore 20 dell'ultimo; infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per 20 giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese); fare salvi in tale materia diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
5 tenuto conto delle esigenze del figlio minore, del tenore di vita del medesimo, goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, nei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro degli stessi, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
pagina 4 di 5 che in particolare il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore Parte_1 previa corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese;
che l'importo di detto assegno sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre o in misura proporzionale in caso di permanenza per un periodo maggiore o minore;
tale assegno va adeguato in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT;
6 porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%”,
- prendendo atto delle residue statuizioni concordate di seguito riportate:
“7 nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 04.07.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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