TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2241 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/02/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/11/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebastiano Desogus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/08/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento.
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso il padre nell'abitazione sita in Calasetta in Via Piemontesi
n.146, attualmente in affitto, che verrà assegnata al padre, che continuerà ad abitarci assieme al figlio minore.
3. La sig.ra invece, trasferirà la propria residenza in una casa ricevuta in CP_1 eredità dai genitori sita in Sant'Antioco, in Via Dottore Antonio Maria Polo n.
14.
4. I genitori adotteranno sempre consensualmente e congiuntamente le decisioni di maggior interesse per , concordando le scelte educative e scolastiche le Per_1 cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
Pag. 2 di 3 I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5. Con riguardo al diritto di visita le parti concordano che il figlio minore, considerata la sua età, possa frequentare la madre liberamente.
6. Per il mantenimento di i ricorrenti procederanno con il mantenimento Per_1 diretto.
7. L'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio sarà percepito per intero dal sig.
Pt_1
8. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive ecc.) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i coniugi al 50%, secondo l'ordinamento contenuto nel Protocollo predisposto dal CNF del
29.11.2107.
9. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente nell'interesse del figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2241 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/02/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/11/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sebastiano Desogus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/08/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento.
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso il padre nell'abitazione sita in Calasetta in Via Piemontesi
n.146, attualmente in affitto, che verrà assegnata al padre, che continuerà ad abitarci assieme al figlio minore.
3. La sig.ra invece, trasferirà la propria residenza in una casa ricevuta in CP_1 eredità dai genitori sita in Sant'Antioco, in Via Dottore Antonio Maria Polo n.
14.
4. I genitori adotteranno sempre consensualmente e congiuntamente le decisioni di maggior interesse per , concordando le scelte educative e scolastiche le Per_1 cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
Pag. 2 di 3 I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5. Con riguardo al diritto di visita le parti concordano che il figlio minore, considerata la sua età, possa frequentare la madre liberamente.
6. Per il mantenimento di i ricorrenti procederanno con il mantenimento Per_1 diretto.
7. L'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio sarà percepito per intero dal sig.
Pt_1
8. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, sportive ecc.) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i coniugi al 50%, secondo l'ordinamento contenuto nel Protocollo predisposto dal CNF del
29.11.2107.
9. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente nell'interesse del figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3