Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 2 maggio 2025 ha pronunciato all'esito della precisazione delle conclusioni la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1710/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini n. 134, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Maurizio Branchicella, che li rappresenta e difende con l'avv. Filomena Siggillino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
- APPELLANTI -
e
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n.31, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Tabegna che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado
- APPELLATA - oggetto: appello avverso la sentenza n. 17629/2020 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata il
10.12.2020.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata. “Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe ha convenuto in giudizio
e per sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto Parte_2 Parte_1
a rogito del notaio di Roma, in data 19 luglio 2011 rep. 74107, avente ad oggetto la cessione Per_1
a favore di del diritto di proprietà di sui seguenti immobili: 1) Parte_2 Parte_1 appartamento al piano secondo, interno sei (6) sito alla scala A dell'edificio B in Roma, via Zignago n. 22, categoria A/2, censito in catasto al foglio 356 n. 1818 sub. 6; 2) box-auto al piano seminterrato dell'edificio B in Roma, via Zignago n. 22, distinto con il numero quattro (4), di categoria C/6 censito in catasto al foglio 356 n. 1818 sub. 190. preordinato ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice. I convenuti si sono costituiti opponendosi alla domanda, della quale hanno chiesto il rigetto. Sulle conclusioni precisate mediante deposito di note scritte all'udienza del 04.06.2020 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche”.
“Dichiara l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto a rogito del Notaio di Per_1
Roma, in data 19 luglio 2011 rep. 74107, avente ad oggetto la cessione a favore di Parte_2 del diritto di proprietà di sui seguenti immobili: 1) appartamento al piano Parte_1 secondo, interno sei (6) sito alla scala A dell'edificio B in Roma, via Zignago n. 22, categoria A/2, censito in catasto al foglio 356 n. 1818 sub. 6; 2) box-auto al piano seminterrato dell'edificio B in
Roma, via Zignago n. 22, distinto con il numero quattro (4), di categoria C/6 censito in catasto al foglio 356 n. 1818 sub. 190. Ordina al Competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio dei RR.II. di Roma 1 di trascrivere la sentenza, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
13.890,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge”.
§ 3 – Il Tribunale riteneva che: “Nella fattispecie ricorrono le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. per l'utile esperimento dell'azione: è documentata la sussistenza di un credito in capo alla parte attrice, che trae origine dalla domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto [...] definito con sentenza n. 17634\2015 del Tribunale di Roma [...] con atto del 19.07.2011 Parte_1
[...] trasferiva la quota dell'unico bene immobile di sua proprietà cedendolo alla moglie Pt_2
[...] Il credito vantato si radica nella domanda giudiziale ed è anteriore temporalmente
[...] all'accordo di separazione e al pedissequo trasferimento, costituisce insegnamento consolidato e univoco della giurisprudenza che per accedere alla tutela revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile, essendo sufficiente anche un credito eventuale;
che il requisito dell'anteriorità rispetto all'atto impugnato del credito deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, non a quello eventualmente successivo, in cui sia accertato con sentenza;
così la pendenza dell'appello non incide sul presupposto della revocatoria. Ritenuta l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato e passando all'esame degli ulteriori condizioni dell'azione, deve ribadirsi l'assoggettabilità al rimedio dell'azione revocatoria degli atti attuativi degli accordi di separazione [...] Onde stabilire se l'azione revocatoria soggiaccia alle regole legalmente previste per la declaratoria di inefficacia (relativa) degli atti a titolo oneroso ovvero di quelli a titolo gratuito, deve rilevarsi che i negozi esecutivi degli accordi di separazione possono essere posti in essere 'a causa della separazione' ovvero 'in occasione della separazione' [...] Nel caso di specie non si ravvisa la ricorrenza dei connotati di una sistemazione 'solutorio-compensativa'
[...] né le parti convenute hanno provato che il trasferimento costituisse il corrispettivo di prestiti
[...] In assenza di prova della natura onerosa del trasferimento deve ritenersi, in linea con la giurisprudenza della Cassazione (Cass., sez. I, 30 novembre 2017, n. 28829) che l'operazione 'va qualificata come atto a titolo gratuito' [...]. Ritenuta la gratuità dell'atto [...] l'elemento soggettivo è rappresentato dalla mera consapevolezza in capo al debitore che mediante l'atto dispositivo avrebbe diminuito il proprio patrimonio [...] consapevolezza nella specie desumibile anche solo rilevandosi la consecuzione temporale dell'atto dispositivo [...] Se anche si ritenesse l'atto a titolo oneroso [...] sarebbe sufficiente la consapevolezza in capo al debitore ed al terzo che l'atto dispositivo impugnato riduca la garanzia patrimoniale [...] Sussiste infine senz'altro il pregiudizio delle ragioni creditorie, avendo il trasferimento svuotato la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.”.
§ 4 – Con atto di appello contenente un solo motivo, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, chiedendo, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare che la domanda di revocatoria proposta dalla è infondata in fatto Controparte_1
e in diritto, stante l'insussistenza dei requisiti previsti ex art. 2901 c.c., in particolare l'eventus damni ed il consilium fraudis; in ogni caso con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
In data 22.6.2021 con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che l'appello proposto da e Parte_1 sia dichiarato inammissibile e comunque sia rigettato, perché infondato, erroneo e Parte_2 comunque non provato, con condanna degli appellanti alle spese di giudizio. Concesso termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies III comma c.p.c..
§ 5. – Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis. In relazione all'art. 342 c.p.c., l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. civ. ord. n. 13535/2018).
Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 6. – L'appello è basato su un unico motivo, con cui e Parte_1 Parte_2 deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2901,
2697 e 2727 c.c., oltre a censurare la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà e/o illogicità manifesta. Il motivo è articolato in due critiche, con cui gli appellanti deducono che “L'iter motivazionale posto a base dell'impugnata sentenza è errato sia nel punto in cui ha evidenziato che l'atto dispositivo revocando è stato concluso a titolo gratuito, ritenendo comunque sussistente in capo alla sub- acquirente/VE la consapevolezza del pregiudizio reso al creditore;
sia nel punto in cui non ha ritenuto il compimento di detto atto dispositivo come realizzato in adempimento di un debito già scaduto”. Osservano che dalla sequenza cronologica degli eventi emergerebbe che l'atto impugnato (19.07.2011) era funzionale all'estinzione di debiti già scaduti e oggetto di procedura esecutiva, avviata nel 2010 con il pignoramento della quota immobiliare di Tale circostanza, Parte_1 pienamente documentata, escluderebbe il carattere pregiudizievole dell'atto, poiché la cessione alla
VE – vincolata dall'accordo di separazione (29.09.2010) a pagare i creditori pignoranti – sarebbe stata l'unico mezzo a disposizione del per soddisfare le obbligazioni preesistenti Parte_1 liberando il bene dal pignoramento, il che ne escluderebbe la revocabilità ai sensi dell'art.2901 III comma c.c..
Il Giudice avrebbe quindi erroneamente qualificato il trasferimento come gratuito, ignorando le prove che ne dimostravano la natura onerosa: l'accordo di separazione prevedeva infatti che la VE, in cambio della quota, estinguesse i debiti esecutivi, come effettivamente avvenuto con il versamento delle somme necessarie a saldare il pignoramento. A dire degli appellanti, tale omissione costituirebbe violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il Tribunale invertito l'onere della prova e disatteso il principio di cui all'art. 2727 c.c., secondo cui le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del pregiudizio in capo alla , basandosi su mere illazioni (quali la convivenza e la presunta conoscenza del Pt_2 contenzioso), senza considerare che: il trasferimento era anteriore alla domanda riconvenzionale della (07.10.2010); la agiva per tutelare l'immobile dall'esproprio, non per danneggiare CP_1 Pt_2 creditori eventuali;
l'atto, eliminando debiti prioritari, aveva anzi migliorato la garanzia patrimoniale complessiva. La motivazione sarebbe, pertanto, viziata da illogicità e contraddittorietà: da un lato, avrebbe affermato la gratuità dell'atto pur in presenza di un corrispettivo (l'estinzione dei debiti), dall'altro avrebbe ignorato i documenti processuali che ne attestavano la causa onerosa, violando gli artt. 115-116 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione gli appellanti hanno chiesto e ottenuto di essere autorizzati a produrre copia della sentenza di appello (Corte d'Appello di Roma n.7597/2021, pubblicata il 17.11.2021), che, accogliendo parzialmente l'appello del ha condannato al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore di € 113.470,00 oltre i.v.a. e interessi legali dal 19.6.1999 al saldo, somma complessivamente eccedente i crediti di verso pure accertati e oggetto di CP_1 Parte_1 condanna nella medesima sentenza.
Nelle note conclusive gli appellanti hanno quindi dedotto che tale sentenza destituirebbe di fondamento l'azione revocatoria promossa dalla e imporrebbe necessariamente CP_1 l'accoglimento del presente appello, in quanto accerta e dichiara che non esiste alcun credito della nei confronti del Sig. a giustificazione della domanda revocatoria CP_1 Parte_1 dalla stessa proposta.
§ 6.1. - Preliminarmente, si osserva che tra le censure specificamente sollevate dagli appellanti nei confronti della sentenza impugnata non è compresa quella riguardante l'accertamento della legittimazione ad agire di sicché la questione è stata posta solo a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza d'appello, auspicando l'accoglimento dell'impugnazione sulla scorta della rilevabilità d'ufficio del venir meno del presupposto fondante la suddetta legittimazione, ossia la titolarità del credito da tutelare.
Tuttavia, la sentenza di appello prodotta in giudizio non è passata in giudicato. Il credito continua quindi a essere un credito litigioso, sufficiente presupposto della legittimazione ad agire della società appellata (Cass.S.U.n.9440/2004) e tanto basta a escludere la fondatezza delle deduzioni degli appellanti sul punto.
§ 6.2. - Venendo ora all'esame delle censure sollevate con il motivo d'appello, la critica della sentenza, nella parte in cui ha accertato la gratuità dell'atto impugnato, si basa sull'assunto che il trasferimento di proprietà immobiliare con esso disposto trovasse il suo corrispettivo nel pagamento da parte della VE di preesistenti debiti del coniuge, grazie al quale era stata possibile la liberazione del bene dal pignoramento da cui era ancora gravato all'epoca del trasferimento.
Ebbene, di tale assunto gli appellanti non hanno dato prova alcuna. La tesi, sostenuta da entrambi già precedente grado di giudizio, secondo cui l'accordo di separazione contenuto nel ricorso congiunto depositato in data 29.9.2010 avrebbe previsto che la VE pagasse i debiti del marito e che il la compensasse con il trasferimento della sua quota di proprietà dell'immobile, non è Parte_1 riscontrabile perché il ricorso non è stato prodotto.
Le condizioni di separazione che si possono leggere nel verbale dell'udienza del Tribunale di Roma del 13.1.2011 prevedono semplicemente l'assunzione da parte del dell'obbligo di Parte_1 trasferire alla moglie la propria quota parte pari al 50% dell'immobile sito in via Zignago 22 con locali accessori e la proprietà del terreno sito in Roma, via Elvia. Il fatto che la VE abbia poi provveduto a pagare i crediti gravanti sulla quota trasferitale, così liberandola nel proprio interesse di titolare del bene, non rivela di per sé alcun accordo preesistente con il coniuge.
Bene ha fatto, quindi, il primo giudice, a ritenere gratuito l'atto, perché non collocabile all'interno di una sistemazione “solutorio-compensativa” dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e perché l'onerosità dell'atto non può desumersi dal solo fatto che il bene trasferito fosse gravato da pignoramento. Quanto alle valutazioni espresse dal primo giudice sull'elemento soggettivo della scientia damni presente nell'acquirente, si tratta evidentemente di una motivazione supplementare e pleonastica, riferita a una possibile qualificazione dell'atto come oneroso, quindi non necessaria a sorreggere la decisione impugnata.
§ 6.3. - La sentenza è poi criticata per non aver accertato che l'atto impugnato costituiva l'adempimento di un debito scaduto, per ciò solo non revocabile. La censura è infondata. L'atto potrebbe essere considerato adempimento di un credito scaduto se fosse dimostrata la strumentalità della cessione del bene che ne è oggetto rispetto all'esigenza di estinguere il debito, cioè che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito
(Cass.n.31941/2023 tra le molte). Ma ciò presupporrebbe che all'adempimento del credito sia stato destinato il ricavato della vendita dell'immobile – il che deve essere escluso data la gratuità dell'atto - oppure che il bene sia stato trasferito al creditore a estinzione del credito, ipotesi estranea alla fattispecie e nemmeno prospettata.
§ 7. – In definitiva, l'appello va rigettato. Quanto alle spese di lite, queste vanno poste a carico degli appellati, stante la totale soccombenza, e si liquidano, utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(modificati, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), scaglione di riferimento indeterminabile - complessità bassa, in complessivi € 6.713,00 per compensi (€ 1.701,00 per fase di studio;
€ 1.204,00 per fase introduttiva;
€ 903,00 per fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.905,00 per fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 17629/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 10.12.2020, così
[...] decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e alla rifusione a delle spese del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 giudizio di appello, che liquida in € 6.713,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Roma, 2 maggio 2025 Il presidente est.
Antonella Izzo