Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7220 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolo' Maria D'Alessandro, Raffaella Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Parenti in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI:
- Provvedimento emesso dal Comando Legione Carabinieri Lazio, SM – Ufficio Personale nei confronti del ricorrente con nr. Prot. -OMISSIS- del 13 aprile 2022, notificato in pari data;
- accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato in data 24.12.2022 al ricorrente;
- circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 in data 10 dicembre 2021;
- circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG20210537805 in data 13 dicembre 2021;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O ALLA CORTE COSTITUZIONALE
DELLE SEGUENTI NORME:
• DL n. 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
• DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;
• DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022;
• DL n. 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022;
• DL n. 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione.
NONCHÉ PER LA NA
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative di cui sopra.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/11/2022:
PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ULTERIORI ATTI
1) Comunicazione del 12.08.2022 del Comando Legione Carabinieri “Lazio”, SM – Ufficio Personale emesso nei confronti del ricorrente prot. nr. -OMISSIS-;
2) Provvedimento emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri del 05.08.2022 con n. prot.-OMISSIS- e notificato il 13.08.2022, emesso nei confronti del ricorrente, di detrazione di anzianità nel grado e nella decorrenza della Qualifica Speciale eventualmente posseduta pari al periodo di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa maturato, con conseguente rideterminazione dell'anzianità.
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte costituzionale
oltre che delle normative già indicate nel ricorso introduttivo, anche del DL 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione.
PER LA NA al risarcimento del danno patrimoniale, e non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dalla ricorrente per effetto di provvedimenti e procedure, attuativi delle normative di cui sopra.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa CH CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 10 giugno 2022 e depositato in data 23 giugno 2022, il ricorrente in epigrafe individuato – appuntato scelto Q.S. in servizio nell’Arma dei carabinieri – ha contestato il provvedimento del 13 aprile 2022 (allo stesso notificato nella medesima data) con il quale è stata disposta nei suoi riguardi l’immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 (e la conseguente mancata corresponsione della relativa retribuzione per la durata del periodo di sospensione), unitamente alle individuate direttive e/o circolari ministeriali in materia e alle richiamate fonti normative di rango primario (rappresentate principalmente dall’evocato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, oltre che dai menzionati D.L. n. 127/2021, D.L. n. 172/2021, D.L. n. 1/2022 con le corrispondenti leggi di conversione, e dal D.L. n. 24/2022 in corso di conversione).
1.1. Il proposto ricorso è affidato a tre motivi di doglianza.
1.1.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta innanzitutto la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, deducendo in proposito come gli atti impugnati unitamente alle censurate disposizioni poste dal D.L. n. 24/2022 avrebbero determinato una discriminazione per i lavoratori che non si sono sottoposti a vaccinazione, imponendo loro degli oneri finanziari rappresentati dal previsto obbligo di munirsi dei tamponi a proprie spese per poter accedere ai luoghi di lavoro; denuncia altresì l’ulteriore carattere discriminatorio della nuova disciplina posta dal D.L. n. 24/2022 – alla luce dell’articolo 3 della Costituzione – nei confronti dei lavoratori vaccinati, laddove la stessa comporta l’omessa sottoposizione di questi ultimi al tampone nonostante la mancata conoscenza della loro situazione sanitaria in termini di attuale positività o meno al virus , prospettando la conseguente inidoneità delle misure ivi previste a prevenire il rischio di contagio.
1.1.2. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 24/2022 e dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021, sostenendo al riguardo come risultino ancora attuali i pregiudizi subiti (nel lasso temporale tra la normativa previgente di cui al D.L. n. 172/2021 e quella introdotta dal successivo D.L. n. 24/2022) derivati in particolare dai precedenti atti di sospensione dal servizio – adottati in applicazione del menzionato D.L. n. 44/2021 – riguardanti gli aspetti di carattere economico nonché quelli riferiti alla carriera e all’anzianità di servizio del militare interessato.
1.1.3. Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del regolamento UE 2014/536, sostenendo che l’originaria sospensione dalla retribuzione (per l’ipotesi di mancato adempimento all’obbligo vaccinale) e la successiva sottoposizione all’obbligo del tampone (quale misura alternativa alla vaccinazione) con il correlato onere finanziario (di pagamento delle spese per i tamponi) a carico dei lavoratori sarebbe in contrasto con l’invocata disciplina europea nella parte in cui individua specifiche condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche.
1.2. Parte ricorrente in conclusione chiede, in via principale, l’annullamento dei gravati provvedimenti previa disapplicazione dei censurati decreti (e successive modificazioni) in ragione dell’assunto contrasto con le invocate norme europee, nonchè in via subordinata di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ove vengano rilevati dubbi interpretativi in relazione alle anzidette norme europee, unitamente al richiesto risarcimento ex art. 30 c.p.a. del danno non patrimoniale asseritamente subito sotto il profilo del dedotto danno esistenziale.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto degli eccepiti profili in rito nonché della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, unitamente all’allegata documentazione includente un rapporto informativo sui fatti di causa proveniente dal Comando Legione Carabinieri Lazio.
3. Con successivo atto di motivi aggiunti parte ricorrente, nel confermare l’attualità dei pregiudizi subiti (nonostante l’intervenuto rientro in servizio per effetto della sopravvenuta disciplina posta dal D.L. n. 24/2022) in conseguenza degli atti gravati con il ricorso introduttivo, ha impugnato il successivo provvedimento del 5 agosto 2022, allo stesso notificato in data 13 agosto 2022, con il quale è stata disposta nei suoi riguardi una detrazione di anzianità nel grado (e nella decorrenza della qualifica speciale eventualmente posseduta) per il periodo di durata della precedente sospensione dal servizio, riproponendo le doglianze già articolate e denunciando altresì come l’applicata decurtazione non trovi corrispondenza in alcuna ipotesi normativa applicabile al settore militare.
3. La resistente Amministrazione ha prodotto memoria difensiva, recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza delle doglianze articolate con il proposto atto di motivi aggiunti.
4. In vista dell’udienza di merito, la resistente Amministrazione ha depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
4.1. Parte ricorrente ha prodotto documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il proposto ricorso come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti non è suscettibile di accoglimento, in quanto infondato per le ragioni nel prosieguo esposte relativamente alle doglianze complessivamente articolate, ad eccezione delle contestazioni mosse avverso la disposta decurtazione di anzianità, quale profilo di censura suscettibile di positivo apprezzamento nei termini illustrati al successivo punto 6 con il conseguente accoglimento del ricorso medesimo (come integrato dall’atto di motivi aggiunti) in parte qua , nei limiti precisati.
2. Nell’evidenziare che il proposto gravame si inserisce nel solco di un ampio contenzioso già diffusamente affrontato nell’ambito di molteplici pronunciamenti resi in sede giudiziale, anche da questa Sezione con riguardo a plurimi profili di censura (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 15 settembre 2025, n. 16249, sent. 2 settembre 2025, n. 15954, sent. 4 giugno 2025, n. 10791, sent. 29 aprile 2025, n. 8344 e sent. 11 aprile 2025, n. 7127), ai quali appaiono sostanzialmente riconducibili le contestazioni articolate in seno al ricorso medesimo, il Collegio intende richiamare in via preliminare alcune considerazioni di ordine generale sulla natura giuridica dell’atto di sospensione in questione come ricostruita a livello giurisprudenziale alla stregua del quadro normativo di riferimento.
2.1. Al riguardo si rileva che l’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021, come introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 172/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022) rubricato “ Estensione dell’obbligo vaccinale ”, prevede espressamente al comma 2, con particolare riferimento – per quanto di interesse ai fini della dedotta fattispecie controversa – al personale del comparto difesa e sicurezza, che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 ”, con la correlata specificazione che “… i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 ”; il successivo comma 3, dopo aver richiamato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti sugli individuati responsabili, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato ”, specificando sul piano delle relative conseguenze che “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ”.
2.2. Dalla richiamata normativa di carattere speciale emerge chiaramente, come evidenziato in sede giurisprudenziale, che la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, costituendone un effetto immediato e diretto; non implica, pertanto, alcuna attività valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 10791/2025, cit., in specie punto 8).
2.3. Ciò premesso, va ulteriormente evidenziato che la Corte costituzionale si è espressa in più occasioni – rispettivamente, con le sentenze 9 febbraio 2023, nn. 14 e 15, 5 ottobre 2023, n. 185 e 28 novembre 2024, n. 188 – nel senso della ravvisata compatibilità costituzionale della disciplina normativa di rango primario ( ratione temporis applicabile) alla base degli atti impugnati, rappresentata dal menzionato articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 per quanto concerne l’introdotta misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione per alcune categorie professionali (specificamente individuate) in conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale esteso, per quanto qui rileva, al personale del comparto della difesa e sicurezza, affrontando la relativa questione pure con specifico riferimento al personale delle Forze Armate (in particolare nell’ambito della sentenza 28 novembre 2024, n. 188, sopra menzionata).
2.3.1. Al riguardo va rimarcato che nella pronuncia n. 188/2024 da ultimo citata la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al dettato degli articoli 2, 3 e 32, co. 2, della Costituzione l’anzidetta disciplina con la quale è stata prevista, per le individuate categorie di personale, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, osservando che “ In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati ”, con la conseguenza che “… come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023) ”, precisando sul punto che “ tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)” e che “Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3), chiarendo inoltre come “ nel caso in esame è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 4).
Alla luce del quadro delineato, la Corte costituzione nell’ambito della menzionata pronuncia ha riconosciuto che “ Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge ”, affermando che “ La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
La Corte ha quindi concluso che “ In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri ” (cfr. sent. n. 188/2024, cit., in specie punto 3).
2.3.2. Quanto allo specifico parametro rappresentato dall’articolo 32 della Costituzione, la Sezione ha già avuto occasione di osservare come, sulla base dei “… principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 ” e “ alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale ”, “ l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione ”, con la correlata precisazione che “… tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale … ” (cfr. sent. n. 8344/2025, cit., in specie punto 9).
Sul punto giova riepilogare, per quanto di pertinenza, il contenuto essenziale dei principali passaggi del percorso argomentativo svolto in seno alla richiamata giurisprudenza costituzionale – come altresì ricostruito nell’ambito dei precedenti pronunciamenti di questo Tribunale resi su contestazioni di analogo tenore (sul punto, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 17235/2025, cit.) – per la parte riferita all’introduzione dell’obbligo vaccinale in relazione a determinate categorie di lavoratori.
Nell’ambito delle citate sentenze nn. 14 e 15 del 2023, la Corte in particolare:
- ha ricordato preliminarmente che « in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l’art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili (ivi); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992) (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018) » (cfr. Corte costituzionale n. 15/2023, sub 10.3);
- ha osservato che la scelta del Legislatore, nell’introdurre ovvero nell’estendere l’obbligo vaccinale a determinate categorie di personale, si è fondata su concordi e attendibili attestazioni delle « autorità scientifiche [sulla] sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA [sulla] loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus », evidenziando al riguardo – alla luce dei ripercorsi dati scientifici forniti dalle autorità di settore – che « il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sicurezza» e concludendo sul punto che «appare evidente in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque … caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio » (cfr. Corte costituzionale n. 14/2023, sub 9-11);
- ha sottolineato che la valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale a maggior ragione con riferimento all’obbligo vaccinale imposto nei confronti di soggetti che svolgono particolari funzioni di interesse pubblico e che a causa di tali funzioni sono più esposti al rischio del contagio, in quanto l’obbligo imposto nei confronti di tali categorie di soggetti « consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività» (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 12), osservando che «l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l’espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 11.1);
- ha rimarcato la proporzionalità della misura dell’obbligo vaccinale, sottolineando che « non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia », non costituendo una valida misura alternativa « l’effettuazione periodica di test diagnostici dell’infezione da SARS-CoV-2 » in quanto « dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l’impiego di personale » e « D’altro canto, l’esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l’esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.1);
- ha rilevato che la proporzionalità della previsione di cui all’art. 4 D.L. n. 44/2021 era legata anche al fatto che « la conseguenza del mancato adempimento dell’obbligo è rappresentata dalla sospensione … con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica »; scelta – quest’ultima – che appariva « una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell’operatore sanitario, … strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 13.2);
- ha ravvisato la ragionevolezza della richiesta di sottoscrizione del consenso informato, evidenziando che « il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea », specificando che « la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato [tenuto conto che] l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge» e chiarendo che «qualora il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino » (cfr. Corte costituzionale, n. 14/2023, sub 16.1);
- ha rimarcato inoltre che « il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza » (cfr. Corte costituzionale, n. 15/2023, sub 12.2).
3. Ciò posto per quanto concerne la preliminare ricostruzione della cornice normativa di riferimento e dei correlati profili di compatibilità rispetto al quadro costituzionale, il Collegio ravvisa l’infondatezza del primo motivo di gravame per l’assorbente ragione che le doglianze ivi formulate risultano inconferenti al caso di specie.
Le contestazioni mosse, infatti, investono le menzionate previsioni dell’evocato D.L. n. 24/2022, quale fonte normativa non suscettibile di applicazione alla dedotta fattispecie controversa, incentrata – sulla base di quanto emerge dal tenore del provvedimento oggetto di impugnazione mediante il proposto ricorso introduttivo – sulla disposta sospensione dal servizio nei confronti dell’odierno ricorrente (in ragione dell’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale) per la durata di giorni 79 (settantanove) nell’individuato arco temporale, ossia con decorrenza dal 5 gennaio 2022 fino al 24 marzo 2022, nella vigenza della disciplina posta dall’articolo 4-ter D.L. n. 44/2021 (come introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 172/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 3/2022), espressamente richiamato nel corpo del gravato atto di sospensione (cfr. doc. n. 1 unito al ricorso introduttivo e all. 6F unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione depositata il 15 luglio 2022).
Nel merito delle doglianze mosse, laddove volte a prospettare profili di contrasto normativo (rispetto alle evocate disposizioni del d.lgs. n. 81/2008) asseritamente involgenti il menzionato D.L. n. 24/2022 (quale disciplina in ogni caso non pertinente al caso di specie per le ragioni sopra esposte), può altresì rilevarsi come l’aspetto dedotto non sia idoneo ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato per l’assorbente considerazione che vengono nella specie in rilievo gli ordinari criteri che regolano i rapporti tra fonti normative di pari livello.
4. Risultano altresì infondate le censure articolate con il secondo motivo di ricorso, per la parte incentrata sulle contestazioni rivolte avverso la disposta sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e alla conseguente mancata corresponsione della retribuzione e/o degli ulteriori emolumenti per la durata del periodo di sospensione, potendo sul punto rinviare al percorso argomentativo sviluppato in seno alla richiamata giurisprudenza costituzionale come altresì valorizzato nell’ambito dei citati pronunciamenti di questo Tribunale resi su contestazioni di analogo tenore, nei termini riepilogati ai superiori punti 2.3.1 e 2.3.2 della presente pronuncia.
5. Le medesime considerazioni inducono a ravvisare l’infondatezza anche del terzo motivo di gravame, essendo stato rilevato in sede giurisprudenziale come il vaccino in questione non costituisca, sotto alcun profilo, una misura di sperimentazione clinica, avuto in particolare riguardo al fatto che “… l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che costituiscono le autorità competenti in materia, hanno attestato che i vaccini anti Covid-19 non sono sperimentali perché hanno superato la fase sperimentazione in esito alla quale tali autorità scientifiche ne hanno comprovato la sicurezza e l’efficacia riconoscendone i benefici superiori ai rischi, sicurezza che non può essere posta in dubbio da dati o opinioni provenienti da soggetti diversi dalle suddette autorità scientifiche (v. la già citata Corte cost. 14/2023) ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 20 agosto 2025, n. 15615, in specie punto 20; in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 25 luglio 2025, n. 14802).
Ne discende la mancata pertinenza del dedotto parametro normativo – a supporto della denunciata violazione normativa – laddove individuato nell’evocato regolamento UE 2014/536 in tema di sperimentazioni cliniche.
6. Per le esposte ragioni, il proposto ricorso va respinto per quanto concerne le censure complessivamente scrutinate, fatta salva la contestazione mossa avverso la disposta decurtazione di anzianità per la durata del periodo di sospensione dal servizio (dedotta in seno al secondo motivo del ricorso introduttivo, per la parte ad essa corrispondente, nonché ulteriormente sviluppata nell’ambito del successivo ricorso per motivi aggiunti), che il Collegio ritiene suscettibile di positivo apprezzamento nei termini di seguito precisati.
6.1. Al riguardo possono richiamarsi le pertinenti considerazioni svolte nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 11 novembre 2025, n. 19971, punto 15, sent. 24 luglio 2025, n. 14708, punto 2.7 e sent. 24 luglio 2025, n. 14701, punto 13, nonché sent. n. 13213/2025, cit., in specie punto 10.3), venendo nella specie in rilievo una conseguenza ulteriore e distinta rispetto alla mancata corresponsione della retribuzione e/o di altro emolumento, rappresentata dalla disposta decurtazione di anzianità per la durata del periodo di sospensione dal servizio (cfr. doc. n. 1 unito al ricorso introduttivo e all. 6F unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione depositata il 15 luglio 2022, nonché doc. n. 1 prodotto da parte ricorrente il 4 novembre 2025, in specie le relative pagine 11 e 12).
Al riguardo il Collegio intende sottolineare come “… la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza ” sia nel senso di ritenere che “ la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa … ”, considerato che “… la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso ” con l’ulteriore precisazione secondo cui “ La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva ”.
In tale prospettiva, nell’ambito del richiamato orientamento giurisprudenziale è stato affermato che “ Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma ”, concludendo nel senso che “ Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione … ” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 14708/2025, cit.).
Sul punto è stato altresì precisato come “ Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche e delimitate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 19971/2025, cit.).
7. Da quanto esposto discende che il ricorso (come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti) va parzialmente accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella sola parte in cui viene disposta nei riguardi dell’odierno ricorrente la decurtazione di anzianità per il periodo di sospensione dal servizio, mentre per il resto va respinto in tutti gli ulteriori profili di censura in ragione della ravvisata infondatezza.
8. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla parte recante la disposta decurtazione di anzianità per il periodo di sospensione dal servizio;
- lo respinge sotto tutti i restanti profili.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA AN, Presidente
CH CA, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH CA | VA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.