Sentenza 9 maggio 2025
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/05/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01514/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2025, proposto da
IZ AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regione Sicilia, Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione
del giudicato relativo alla sentenza n. 241/2024 del Tribunale civile di Ragusa - Sezione Lavoro, emessa nel giudizio n. 751/20 R.G. in data 27.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regione Sicilia, Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 241/2024, emessa nel giudizio n. 751/2020 R.G. in data 27.02.2024, il Tribunale civile di Ragusa - Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della sig.ra IZ AR, del “... complessivo importo di € 32.600,00, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al dì del pagamento effettivo ” a titolo di risarcimento danni, nonché a “... rifondere ai procuratori della ricorrente le spese processuali, liquidate in € 3.250,00, oltre € € 259,00 per c.u., IVA e CPA ”.
La pronuncia è passata in giudicato in data 28.08.2024, come da relativa attestazione rilasciata dal Tribunale di Ragusa in data 9.01.2025, versata in atti, ed è stata notificata via pec al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 2.09.2024.
2. In assenza di pagamento della somma di “ € 32.600,00, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al dì del pagamento effettivo ”, disposta dal Tribunale di Ragusa in proprio favore, con ricorso notificato in data 6.02.2025 e depositato il 13.02.2025 la sig.ra IZ AR ha chiesto al Tribunale di nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza, nonché di adottare tutti gli altri provvedimenti che si ritenessero opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 14.02.2025.
4. Alla camera di consiglio del 7.05.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
È, altresì, provata l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione in data 2.09.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 6.02.2025.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione resistente, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, IA, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme a lei dovute alla luce di quanto espressamente specificato nel titolo ottemperando, ossia “ € 32.600,00, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della presente sentenza al dì del pagamento effettivo”, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa/Ragusa, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini di cui in motivazione. Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO