Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/03/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
104/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80567/pensioni militari In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del registro di Segreteria,
TRA
la Sig.ra XX (C.F.
omissis), nata a [...] (omissis) il omissis e residente a omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso, dall’Avv. Leonardo Bava (C.F.
[...]) del Foro di Genova p.e.c.
leonardo.bava@ordineavvgenova.it e dall’Avv. Enrico Rossi (C.F. [...]) p.e.c.
enricorossi1@ordineavvocatiroma.org fax 06/37357532 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Roma, in via Bertoloni, n. 44;
- ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587) con sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Filippo Mangiapane
(C.F. [...], p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, e che dichiara, ai sensi e per gli In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 effetti dell’art. 28 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza dell’11.3.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza, Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Enrico Rossi per la parte ricorrente e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.12.2024 parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa disapplicazione della comunicazione in data 8 maggio 2023 dell’INPS con la quale l’Ente ha rigettato la relativa istanza - la declaratoria che la pensione diretta di pertinenza della ricorrente VOCPDEL n.
omissis è esente EF, ai sensi dell’art. 2, comma 211, l. n. 232 del 2016, con conseguente condanna dell’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale su tale tensione, ponendo in pagamento l’importo lordo dell’EF e relative addizionali, con vittoria In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di spese diritti ed onorari con distrazione.
1.1 In punto di fatto ha rappresentato:
a. che la ricorrente, figlia del Maresciallo dei Carabinieri YY, deceduto in data omissis, durante l’espletamento del servizio d’istituto;
b. il Ministero dell’Interno ha dichiarato il signor YY “vittima del dovere”, e ha dunque provveduto all’emissione di decreti concessivi dei benefici assistenziali, frattanto estesi in favore dei superstiti aventi titolo, tra cui l’attuale ricorrente;
c. come superstite di vittima del dovere avente titolo, l’odierna ricorrente, intervenuta la disposizione dell’art. 1, comma 211, l. n. 232 del 2016, entrata in vigore il 1.1.2017, ha chiesto all’INPS di applicare beneficio di esentare la sua pensione dall’EF;
d. l’INPS con comunicazione in data 8 maggio 2023, rigettava l’istanza, ritenendo che detta esenzione nell’evento da cui scaturisce la vittima del dovere con esclusione delle pensioni dirette spettanti il cui diritto autonomo rispetto a quello del de cuius;
1.2 In punto di diritto ha rappresentato:
a. che la questione attiene all’esenzione EF In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della pensione che spetta a qualunque titolo a vittima del terrorismo o al suo superstite;
b. che la questione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti;
c. richiama le statuizioni della Corte di cassazione, nel senso auspicato dalla ricorrente, in merito al rimborso dell’erronea imposizione praticata dall’Inps come sostituto d’imposta;
1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.
2. In data 26.2.2026 l’INPS si è costituito in giudizio con memoria di costituzione.
2.1 In punto di diritto:
I. eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell’Inps atteso che l’Istituto previdenziale agisce nel caso de quo quale mero sostituto di imposta ex art. 23 e 64 comma 1 D.P.R 29 settembre 1973, n. 600.;
II. eccepisce il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice contabile in favore del Giudice tributario;
in quanto il petitum sostanziale della pretesa avversa non è costituto dall’an o il quantum della pensione ma dalla contestazione della legittimità della determinazione dell’imposta sul reddito in applicazione dei benefici spettanti alle vittime del In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dovere ed equiparati;
III. eccepisce la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze litisconsorte necessario.
IV. chiede dichiararsi a cessazione della materia del contendere atteso che l’Inps sta adeguando la propria interpretazione alla giurisprudenza ed all’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate, conforme alla tesi di parte ricorrente.
2.2 In conclusione, chiede:
I. in via preliminare e nel rito ritenere la carenza di giurisdizione del giudice contabile nella controversia;
II. sempre in via preliminare ritenere la carenza di legittimazione passiva dell’Inps ovvero la carenza di interesse a agire del ricorrente;
III. nel merito, previo ove occorra rinvio in attesa dell’acquisizione della nuova circolare d’intesa con i Ministeri vigilanti, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
IV. in subordine e salvo gravame dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 eventualmente riconosciute ai sensi dell’art. 16 1.n.
412 del 30.12.1991 e dall’art. 22, comma 36, della L.
724/1994, con il favore delle spese.
3. In data 2.3.2026 parte ricorrente ha depositato giurisprudenza favorevole.
4. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
2. parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previa disapplicazione della comunicazione in data 8.5.2023 dell’INPS con la quale l’Ente ha rigettato la relativa istanza - la declaratoria che la pensione diretta di pertinenza della ricorrente VOCPDEL n.
omissis è esente EF, ai sensi dell’art. 2, comma 211, l. n. 232 del 2016, con conseguente condanna dell’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l’importo lordo dell’EF e relative addizionali, con vittoria di spese diritti ed onorari con distrazione.
3. Giova premettere che il thema decidendum, costituito dall’esenzione IRPEF su pensione In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 autonomamente spettante ad erede di vittima del dovere, attiene a materia su cui è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza.
4. Ciò posto, deve rigettarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti formulata da parte resistente.
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto statuito da Cass. civ., sez. 5, n. 24298/2019 che, rilevato che “Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. Sez. U, 26/6/2009, n. 15031; Cass.
Sez. U, 8/4/2010, n. 8312; Cass. Sez. U, 8/11/2012, n. 19289)” e richiamata la giurisprudenza della medesima Corte in tema di giurisdizione della Corte dei conti che ha “ affermato che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (Cass. Sez. U., n. 573 del 16/1/2003; Cass.
n. 4853 del 27/2/2013; Cass. Sez. U, n. 11849 del 9/6/2016).
Si è precisato che, poiché la Corte dei Conti giudica sui ricorsi «in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato» (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U, n. 11849 del 2016;
Cass. n. 7755 del 27/3/2017); rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto,…”, ha concluso che “la domanda di In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rimborso riguarda le ritenute EF operate dall'ente previdenziale sulla pensione privilegiata, sicchè l'accertamento della esistenza del preteso credito attiene al trattamento pensionistico, che identifica il petitum sostanziale della domanda, e pertanto, il giudice del rapporto è il giudice contabile.”
Conseguentemente ha affermato la giurisdizione contabile riguardo alla domanda svolta nei confronti dell'ente previdenziale.
A tale orientamento si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte dei conti, come dimostrato dalla copiosa giurisprudenza allegata da parte ricorrente.
Da tale univoco orientamento giurisprudenziale, questo Giudice non ravvisa motivazioni per discostarsi e ad esso rinvia per ragioni di sinteticità, ex artt. 5, comma 2, c.g.c., 17, comma 1, norme att. c.g.c. e 118, primo comma, disp. att.
c.p.c..
5. Alla luce di tale giurisprudenza e delle considerazioni che precedono devono essere rigettate anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dell’economia e delle finanze, formulate da parte resistente.
Dalla menzionata giurisprudenza, infatti, emerge che legittimato passivo è unicamente l’INPS, in quanto il contenzioso attiene alla misura del trattamento pensionistico concretamente erogato.
6. Parimenti, deve essere disattesa la richiesta di rinvio formulata dall’INPS ovvero di cessazione di materia del contendere, in quanto entrambe formulate in via generica e ipotetica senza alcun concreto riferimento alla posizione specifica della parte ricorrente.
7. Nel merito, il ricorso è fondato.
8. La giurisprudenza di questa Corte (sez. I app.
n. 39/2025, oltre a quella di primo grado allegata da parte ricorrente), condividendo gli orientamenti della Corte di Cassazione, ha chiaramente affermato che “la lettera dell’art. 1, comma 211, cit. (ndr.:
l. n. 232 del 2016) estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.“,
con conseguente spettanza dell’esenzione IRPEF.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Anche al riguardo, da tale univoco orientamento giurisprudenziale, questo Giudice non ravvisa motivazioni per discostarsi e ad esso rinvia per ragioni di sinteticità, ex artt. 5, comma 2, c.g.c.,
17, comma 1, norme att. c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c..
La fattispecie rientra perfettamente in tale quadro, afferendo a richiesta di esenzione IRPEF su pensione autonomamente spettante alla ricorrente, quale figlia di vittima del dovere.
9. Ne consegue la fondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.
10. Conclusivamente, il ricorso è fondato e, pertanto, deve:
a. accogliersi il ricorso;
b. per l’effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente, all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art.
2, comma 211, l. n. 232 del 2016, sulla pensione diretta di pertinenza della ricorrente VOCPDEL n.
omissis;
c. condannarsi l’INPS, sostituto di imposta, a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo delle ritenute fiscali e relative addizionali.
11. Le spese legali, ai sensi dell’art. 31, comma In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 3, c.g.c., sono compensate in considerazione del solo recente consolidamento della giurisprudenza.
12. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente, all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 2, comma 211, l. n. 232 del 2016, sulla pensione diretta di pertinenza della ricorrente VOCPDEL n. omissis;
b. condanna l’INPS, sostituto di imposta, a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo delle ritenute fiscali e relative addizionali;
c. compensa le spese legali;
d. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.3.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 13.03.2026 13:00:49 GMT+01:00