Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/03/2026, n. 104
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Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Esenzione IRPEF per superstite di vittima del dovere

    La Corte ha ritenuto fondata la domanda, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato che estende i benefici pensionistici a tutti i trattamenti pensionistici, senza necessaria correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

  • Accolto
    Pagamento pensione al lordo delle ritenute fiscali

    In conseguenza dell'accoglimento della domanda di esenzione IRPEF, l'INPS è condannato a porre fine alla ritenuta fiscale e a pagare l'importo lordo della pensione.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti

    La Corte dei Conti ha rigettato l'eccezione richiamando la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui le controversie relative alla misura del trattamento pensionistico, anche in caso di contestazione di ritenute fiscali operate dall'ente previdenziale, rientrano nella giurisdizione del giudice contabile.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'INPS

    La Corte ha rigettato l'eccezione, affermando che l'INPS è legittimato passivo in quanto il contenzioso attiene alla misura del trattamento pensionistico concretamente erogato.

  • Rigettato
    Necessità di integrazione del contraddittorio

    La Corte ha rigettato la richiesta, basandosi sulla giurisprudenza che individua l'INPS come unico legittimato passivo nel contenzioso relativo al trattamento pensionistico.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha disatteso la richiesta in quanto formulata in modo generico e ipotetico, senza riferimento specifico alla posizione della ricorrente.

  • Rigettato
    Rinvio in attesa di nuova circolare

    La Corte ha disatteso la richiesta in quanto formulata in modo generico e ipotetico, senza riferimento specifico alla posizione della ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha rigettato la richiesta in quanto la domanda principale è stata accolta e non vi sono elementi per applicare tale eccezione nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/03/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio
    Numero : 104
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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