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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2873/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2873/2018 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO DUVA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MO EL
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Respingere le domande ex adverso proposte poiché infondate per tutti i motivi espressi in narrativa;
accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 950 cod. civ. i confini della proprietà di Parte_1
compendio immobiliare composto da cascina con corte ed orto sito alla via dell'CA n. 3A nel Comune di Cremosano e “censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 2, mapp. 398, sub. 1, alla via
Dell'CA n. 3A, Piano T-1-2, Z.c. U, Cat. A/6, Cl. 1, consistenza vani 4, Superficie Catastale metri quadrati 63, R.C. euro 109,49; mapp. 402, sub. 501, mapp. 403 et mapp. 404, graffati in un'unica unità immobiliare di cui al mapp. 398 sub. 501” (Cit doc. 1 pag. 5) per come individuati nell'atto di compravendita del 18 luglio 2007 (Rep. 57596 – Racc. 12563) a ministero del Notaio dott. Per_1 quanto alla “porzione individuata da “mappale 402 sub. 1 (ora sub. 501), 403 et 404”: a nord: via
Dell'CA e con due salti il mappale 402 sub. 2; ad est: i mappali 405, 558 et 406; a sud: il mappale
405 e con salto beni ZZ od aventi causa;
ad ovest: mappali 402 sub. 2, 400 et 401; dalla porzione individuata da “mappale 398 sub. 1 (ora sub.501)”: a nord: via Dell'CA; ad est: mappale 402 sub. 2
pagina 1 di 12 et 398 sub. 2; a sud: i mappali 400, 399 sub. 2 e con salto 402 sub. 2; ad ovest il mappale 391.” (Cit doc. 1 pagg. 5 e 6) rispetto alla proprietà di censita al Catasto Fabbricati del Controparte_1
Comune di Cremosano al foglio 2, mapp. 399, sub. 502, alla via Dell'CA n. 3B, Piano T-1-2, Cat. A/4,
Cl. 3, consistenza vani 4,5, Superficie Catastale metri quadrati 92, R.C. euro 160,36; mapp. 400, mapp. 401 e mapp. 402, sub. 502 nonché definire gli stessi ai sensi dell'art. 951 cod. civ. e restituire
e/o rimettere all'attore il possesso della superficie indebitamente utilizzata dalla convenuta;
accertare e dichiarare le modalità di esercizio della servitù di passaggio sul mapp. 398 sub 1 (ora sub.
501) di proprietà di e afferente l'androne e la superficie porticata, per il Parte_1
raggiungimento da parte di dei mapp. 402 sub. 502 e 399 sub. 502, nonché le Controparte_1
modalità di esercizio della servitù di passaggio lungo il lato ovest del mappale 404 di proprietà di
a favore del mappale 401 di proprietà di in considerazione Parte_1 Controparte_1
della migliore utilitas dei fondi dominanti, con minor aggravio per i fondi serventi eventualmente anche considerando con riferimento al sottoportico la proposta di individuare un percorso dell'ampiezza di m 1,20 in prossimità della colonna e con riguardo al tracciato verso l'orto il percorso più breve in favore della nonché un passaggio auto per manovra nel cortile a favore del CP_1
Pt_1
accertare e dichiarare che i pluviali meglio individuati in narrativa scaricano sulle aree di pertinenza del e pertanto condannare alla rinuncia di stillicidio con conseguente Pt_1 Controparte_1
ulteriore condanna alla realizzazione di una fognatura autonoma o obbligo di convoglio degli scarichi citati ad eventuale fognatura già esistente;
dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio sulla proprietà di censita Controparte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Cremosano al foglio 2, mapp. 399, sub. 502, alla via Dell'CA n.
3B, Piano T-1-2, Cat. A/4, Cl. 3, consistenza vani 4,5, Superficie Catastale metri quadrati 92, R.C. euro 160,3 mapp. 400, mapp. 401 e mappale 402 sub. 502 e più precisamente sul paramento del muro, fronte strada, verso via dell'CA in favore delle porzioni di proprietà di “censito al Parte_1
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 2, mapp. 398, sub. 1, alla via Dell'CA n. 3A, Piano T-1-
2, Z.c. U, Cat. A/6, Cl. 1, consistenza vani 4, Superficie Catastale metri quadrati 63, R.C. euro 109,49; mapp. 402, sub. 501, mapp. 403 et mapp. 404, graffati in un'unica unità immobiliare di cui al mapp.
398 sub. 501” (Cit doc. 1 pag. 5) al fine di consentire la posa di fili per la conduttura di utenze quali la elettrica e la telefonica stabilendo contestualmente, le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire. pagina 2 di 12 Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese al 15%.
In via istruttoria: si chiede, a modifica della precedente ordinanza, l'ammissione della prova mediante i testi, in calce indicati, sui capitoli di prova non ammessi”
Per la convenuta
“IN VIA PRELIMINARE: Si chiede che il Tribunale adito, accertata la carenza di interesse ad agire per i motivi espressi in narrativa, dichiari improcedibili e/o inammissibili le domande attoree, con condanna ex art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, nonché della precedente fase di negoziazione assistita;
NEL MERITO: Si chiede il rigetto di tutte le domande attoree, essendo infondate in fatto ed in diritto, come da narrativa di comparsa, con condanna ex art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, nonché della precedente fase di negoziazione assistita;
IN VIA RICONVENZIONALE: Si chiede che il Tribunale adito accerti e dichiari che i confini tra
l'immobile di proprietà sito in Cremosano in via Dell'oca n. 3B, costituito, Controparte_1
come da atto di acquisto (cit. doc. 8), da area urbana con porzione della corte già n. 122 di ett. 0.01.50
(identificata all'epoca dell'acquisto al mapp. 274/a), casa con porzione della corte n. 122 di ett.
0.00.25 di piani 2, vani 2 (all'epoca mapp 274/c), fabbricato urbano (all'epoca mapp. 272/b) area urbana con porzione della corte n. 122 di ett. 0.00.20, orto in mappa “seminativo arborato” di ett.
0.01.75 (all'epoca mapp. 277), ora censiti al catasto fabbricati del Comune di Cremosano al foglio 2 mappali 399 sub.502, 400, 401 e 402 sub. 502, e gli immobili di proprietà di siti in Parte_1
Cremosano, alla via dell'CA n. 3A, costituiti da cascina con corte ed orto censiti al catasto fabbricati del Comune di Cremosano al foglio 2, mapp. 398 sub 1, mapp. 401 sub 501, mapp. 403 e 404, graffati unitamente come mapp. 398 sub 501, sono quelli riportati nell'atto di divisione del 1949 (cit. doc. 6) e nell'atto di compravendita del 1950 (cit. doc. 8) ovvero: “a levante, beni Persona_2 Per_3
(ora , a muro di fabbrica divisorio comune con scala di accesso ai superiori di
[...] Parte_1
proprietà di queste ragioni ( ) in uso comune coi beni , indi per due salti CP_1 Persona_3
rientranti sempre beni a linea di godimento;
a mezzodì, in due tratte beni;
Persona_3 Persona_3
indi beni ZZ;
a ponente, beni Molaschi, indi per due tratte rientranti beni;
a Persona_3 tramontana ancora beni , indi la via dell'CA” e che detti confini sono in loco visivamente Persona_3
e fisicamente evidenziati, dichiarandosi in particolare che il confine tra il mapp. 402, sub. 502 CP_1
ed il mapp. 403 e mapp. 400 è situato a “filo di gronda” ed identificato
[...] Pt_1 CP_1 pagina 3 di 12 fisicamente con il limite della pavimentazione in cemento sita sul mapp. 402, sub. 502, e CP_1 dichiarandosi altresì che sempre a “filo gronda” è individuato il confine tra il mapp. 398 sub. 501
e il mapp. 400 , per tutta l'estensione del mappale e fino alla costruzione di cui al Pt_1 CP_1
mapp. 399 sub. 501, reimmettendosi la sig.ra nel godimento pieno della Controparte_1
superficie della sua proprietà.
Accerti e dichiari in ogni caso l'intervenuta usucapione del diritto di stillicidio sulla proprietà Pt_1
di tutti i pluviali di pertinenza della proprietà , sia quello sulla colonna del Controparte_1
porticato, sia i due siti sul fabbricato adibito a laboratorio/falegnameria;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, nonché della precedente fase di negoziazione assistita;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale sub. A) della convenuta e di accoglimento della domanda attorea, con accertamento giudiziale del confine così come individuato dalle planimetrie catastali prodotte, ovvero
a “filo colonna”, si chiede in via riconvenzionale subordinata che il Tribunale adito voglia:
In ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della striscia di terreno sul mapp. 403 che si estende dal limite della faccia esterna della colonna al limite della pavimentazione in Pt_1 cemento del mapp. 402 sub. 502 a “filo gronda”, per tutta l'estensione del portico CP_1 CP_1
per averla posseduta uti dominus ininterrottamente per ben oltre 20 venti anni;
accertare e
[...]
dichiarare altresì che la sig.ra ha usucapito il diritto a mantenere il pluviale di Controparte_1
scarico delle acque del tetto sulla faccia esterna della colonna di cui al mapp. 402 sub. 502, con diritto allo stillicidio;
Restituire e/o reimmettere la sig.ra nel pieno godimento della superficie della Controparte_1
sua proprietà, così come ricostruita, accertando e dichiarando che il pluviale sito sulla faccia esterna della colonna sul mapp. 398, sub. 501, che scarica le acque del tetto ed il pozzetto di scarico Pt_1
fognario delle acque meteoriche con ogni opera inerente, sono stati costruiti interamente su proprietà della sig.ra , con condanna del sig. alla immediata rimozione a Controparte_1 Parte_1
sue spese di tali opere e ripristino dello status quo ante, non avendo egli alcun diritto sulla proprietà
; Controparte_1
In entrambi i casi con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, nonché della precedente fase di negoziazione assistita”
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 4 di 12 L'attore in epigrafe adiva il Tribunale esponendo di essere proprietario di una porzione di cascina con corte e orto sita nel Comune di Cremosano, parte della quale adibita a laboratorio artistico, acquistata con atto di compravendita del 18 luglio 2007 e che tale proprietà era contigua e interconnessa con quella della convenuta, a sua volta costituita da porzione di cascina con corte, orto e fabbricati accessori, con commistione di diritti e reciproche servitù attive e passive.
Deduceva che i rapporti di buon vicinato si erano nel tempo deteriorati a causa di condotte arbitrarie e atteggiamenti ostativi della convenuta che rendevano necessario un intervento atto a regolare i reciproci diritti.
In primo luogo l'attore deduceva che, come emergeva dalla mappa catastale, la sezione di superficie porticata di entrambe le proprietà, quella dell'attore e quella della convenuta, si estendeva sino al limite esterno delle colonne del porticato, mentre secondo la convenuta il confine doveva individuarsi con il limite della pavimentazione in cemento che terminava oltre le colonne, così invadendo una striscia della corte di proprietà posta di fronte al portico della convenuta. Pt_1
Quanto all'esercizio delle servitù di passaggio sulle proprietà per accedere a quelle della Pt_1
convenuta, ne contestava le modalità di esercizio, siccome sotto al portico del il marito della Pt_1
convenuta era solito passare con attrezzi da lavoro per la coltivazione dell'orto e secchi di terra, così lasciando residui terrosi lungo tutto il passaggio.
Anche il passaggio sul lato ovest del mappale 404 per accedere gli orti della convenuta, Pt_1
sarebbe dovuto avvenire per la via più breve, costeggiando l'edificio della convenuta costruito in prossimità degli orti, cosa che però non accadeva.
Lamentava ancora che vi erano ben quattro scarichi a cielo aperto che scaricavano senza essere incanalati in un pozzetto, causando la formazione di pozzanghere in occasione delle piogge, rendendosi così necessaria l'installazione di adeguati canali di colo e scarichi pluviali e la rinuncia allo stillicidio.
Si doleva infine del fatto che la convenuta si opponeva al passaggio di fili per utenze elettriche e di telecomunicazione sul paramento esterno del muro dell'immobile di sua proprietà, fronte strada, e domandava pertanto la costituzione di una servitù atta a consentire il passaggio delle condutture per le utenze a servizio della sua proprietà.
Formulava pertanto le conclusioni sovrascritte.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza delle domande.
In via preliminare la convenuta eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attore, avuto riguardo al tenore delle domande e al fatto che nessuna delle parti risiedeva presso i luoghi di causa, il che dava pagina 5 di 12 conto anche della infondatezza delle doglianze di parte attrice con specifico riferimento ai comportamenti molesti addebitati alla convenuta.
Nel merito, quanto ai confini, deduceva che essi erano chiari e definiti non sussistendo alcuna incertezza.
In particolare, per la corte, il confine fisico, mai contestato, era individuato dal fatto che la porzione in proprietà era in gran parte cementata, mentre la porzione del era lasciata a CP_1 Pt_1
giardino. Così negli orti solo la porzione era effettivamente coltivata. CP_1
Anche sotto il portico il confine era chiaramente segnato da un differente tipo di cemento nelle porzioni di proprietà dell'attore e della convenuta.
Leggendo la citazione emergeva infatti che l'unico elemento sul quale l'attore incentrava la domanda di accertamento dei confini era costituito dalla linea di demarcazione tra il portico e la corte.
In particolare, secondo l'attore il confine tra il portico di proprietà e la corte e tra il CP_1 Pt_1
portico e la corte era costituito dalla linea immaginaria che univa la faccia esterna Pt_1 CP_1
delle colonne verso la corte, ma tale conclusione non era condivisibile.
Invero, in nessun punto dell'atto divisionale dei fratelli e , rispettivamente Persona_4 Persona_3 danti causa del padre della convenuta e dell'attore, e nemmeno negli atti di compravendita si indicavano le colonne quali linee di confine ed anzi nell'atto di divisione del 1949 si faceva riferimento a “quanto sino ad oggi praticato”.
Aggiungeva che al momento dell'acquisto della porzione di da parte di Persona_4 Persona_2
(padre della convenuta), nel 1950, il confine nel sottoportico veniva individuato con la
[...]
pavimentazione in cemento, posizionato a dividere il portico dalla corte seguendo non la linea delle colonne ma il “filo di gronda” e che tale era pacificamente stato da sempre considerato il confine tra porzione porticata e corte.
Ne era conferma anche il posizionamento sin dalla divisione del 1949 del pluviale di scarico dal tetto, che era posto sulla faccia esterna della colonna verso la corte, scaricando sul pavimento e nella linea del colatore.
La prova più evidente che anche l'attore aveva sempre considerato la linea di confine a filo gronda era data dal fatto che il nel ristrutturare l'immobile di sua proprietà, aveva posizionato il nuovo Pt_1
pluviale esattamente sulla faccia esterna della colonna verso la corte e realizzato un pozzetto di scarico fognario fuori dal “filo colonna” ma entro il “filo gronda”.
pagina 6 di 12 In ogni caso, la striscia di terreno tra la linea esterna delle due colonne e la linea del filo di gronda era stata ininterrottamente utilizzata dal padre della convenuta per oltre vent'anni avendone senz'altro usucapito la proprietà.
Parimenti usucapito era il diritto di lasciare il pluviale nella posizione originaria e il diritto di stillicidio, come pacificamente riconosciuto dall'attore che, infatti, ne domandava la rinuncia.
Sul punto osservava che anche il pluviale afferente la porzione del non ristrutturata (ex casa di Pt_1
) scaricava a cielo aperto e che la formazione di ristagni d'acqua era dovuta al Persona_3
comportamento dello stesso attore, che aveva inopinatamente riempito di terra il canale del colatore da sempre destinato a convogliare le acque meteoriche in direzione degli orti.
Contestava altresì la domanda dell'attore diretta a costituire una servitù per il passaggio delle condutture elettriche e da ultimo la domanda, formulata solo nelle conclusioni, diretta ad individuare un passaggio auto per manovra nel cortile a favore del non avendo titolo l'attore per passare in Pt_1
auto sulla proprietà . CP_1
Concludeva come in epigrafe.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prova testimoniale.
***
L'attore propone in primo luogo domanda di regolamento di confini.
Occorre premettere che in caso di incertezza oggettiva (per mancanza di ogni segno) o soggettiva (per contestazione del confine esistente), l'accertamento del Giudice per la determinazione della linea di demarcazione deve principalmente fondarsi sul contenuto dei titoli di acquisto delle proprietà limitrofe e, in assenza di specifiche indicazioni nei titoli medesimi e di univoci segni di individuazione (cippi o altri elementi fissi di riferimento), su qualsiasi elemento utile di prova, anche testimoniale o presuntivo,
e solo in via sussidiaria, “in mancanza di altri elementi”, sulle risultanze delle mappe catastali (art. 950 co. 2° e 3° c.c.).
La Suprema Corte individua infatti un ordine di rilevanza tra prove, al cui vertice si collocano i titoli di proprietà (cfr. Cass. 3613/99); solo l'insufficienza di specifiche indicazioni nei titoli di provenienza giustifica il ricorso ad altri mezzi, mentre le risultanze delle mappe catastali hanno natura di prova meramente sussidiaria (cfr. Cass. 3082/2006 e Cass. 3101/2005), da porre in subordine anche alla testimonianza e alla consuetudine ed alle quali quindi ricorrere solo laddove la prova dei confini non emerga con certezza aliunde.
pagina 7 di 12 Tale azione, inoltre, laddove siano incontestati i titoli di proprietà, non muta la sua natura né in conseguenza della eventuale domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto né per il fatto che l'accertamento del confine, una volta eliminato il conflitto tra fondi, possa comportare il rilascio della porzione di terreno indebitamente posseduta, quale effetto dell'obbligo conseguente alla determinazione dei confini (giurisprudenza pacifica: tra le altre v. Cass. n. 9913 del 24.05.2004).
Nel caso di specie, nonostante la domanda di regolamento di confini sia estesa a tutti i confini tra le proprietà dell'attore e della convenuta, la situazione di incertezza si configura con riferimento ad uno solo dei confini, ovvero quello tra le porzioni di portico in proprietà di ciascuna delle parti e le porzioni di corte antistanti al portico stesso.
In particolare, mentre l'attore ritiene che, nel silenzio dei titoli di proprietà, debba aversi riguardo alle mappe catastali, dalle quali risulta il confine del portico a linea esterna delle colonne, secondo la convenuta esiste invece un confine materializzato in loco, rappresentato dalla linea della pavimentazione del portico dalla quale risulta, invece, che il confine si colloca a “filo gronda”.
Ebbene, occorre osservare che i titoli di provenienza, come sostanzialmente pacifico in causa, non contengono specifiche indicazioni circa la collocazione della linea di confine.
È pacifico, inoltre, e nulla di diverso è emerso dagli accertamenti demandati al CTU, che in loco non esistono cippi o altri elementi fissi di riferimento per l'individuazione del confine.
Il CTU ha quindi individuato la linea di confine come da mappe catastali, valutando, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, come la circostanza che la pavimentazione del portico si estenda sino al “filo di gronda” possa trovare la propria giustificazione in esigenze pratiche
(segnatamente evitare che nei momenti di pioggia gli schizzi d'acqua sul terreno antistante il portico sporchino la parte pavimentata) e non tanto nella volontà di porre una linea di demarcazione dei confini.
Va detto che la consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta prima di dar corso alla prova testimoniale anche al fine di consentire al Tribunale di avere una adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi e delle reciproche servitù, come in effetti si apprezza in maniera chiara grazie agli elaborati grafici predisposti dal CTU e allegati alla relazione.
Ciò premesso, applicando i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati al caso di specie, si ritiene che il confine tra le proprietà di parte attrice e convenuta, per la parte qui in esame, debba individuarsi nel “filo di gronda”, ovvero sotto la perpendicolare al suolo del limite esterno della copertura del portico. pagina 8 di 12 I testi escussi hanno concordemente riferito che la pavimentazione sotto al portico, nella porzione di proprietà oggi , fu eseguita dal padre di quest'ultima che acquistò la proprietà Controparte_1
già con atto del 1950. Persona_4
La realizzazione della pavimentazione va fatta risalire alla metà degli anni '60, giusta le dichiarazioni rese dal teste (“intorno al 1960/1965”), che coadiuvò il padre nella stessa. Testimone_1
Tutti i testi hanno poi riferito che la pavimentazione della porzione di portico è rimasta la CP_1
medesima da allora;
che la confinante , avente una porzione di casa ad est della porzione Persona_3
e la stalla ad ovest, pavimentò a sua volta il portico davanti alla casa adeguandosi a quanto CP_1 fatto dal e cioè portando la pavimentazione al “filo di gronda”. CP_1
Che poi le pavimentazioni siano a “filo gronda” è pacifico in causa e risulta anche dall'esame del materiale fotografico in atti.
Ebbene, se si considera che, come emerso in maniera concorde dal testimoniale, non solo il CP_1 estese la pavimentazione fino al “filo gronda” ma utilizzò l'intera area pavimentata per collocarvi una stufa, per porvi il grano ad essiccare ed altri attrezzi di proprietà, comportandosi dunque uti dominus sull'intera area pavimentata;
se si considera che ciò avvenne senza opposizione da parte della confinante (la circostanza, allegata, non è stata contestata); se si considera che quando Persona_3
l'attore acquistò nell'anno 2007 la proprietà già , lo stato dei luoghi era tale da oltre Persona_3 quarant'anni e che sono trascorsi ulteriori undici anni prima che l'attore contestasse giudizialmente il confine segnato dalla pavimentazione;
se si considera infine che è pacifico che la pavimentazione fu realizzata dal seguendo sui lati est e ovest, la linea di confine con le proprietà CP_1 Persona_3
(casa e stalla), ora proprietà ebbene allora si deve ritenere provato che la pavimentazione fu Pt_1
eseguita anche in lato sud in funzione dei confini tra i fondi e che tale delimitazione, corrispondente al
“filo gronda”, fu considerata dai proprietari dei fondi limitrofi la linea di confine tra le rispettive proprietà.
Conforta tale conclusione la circostanza, confermata dall'istruttoria, che il pluviale ed il pozzetto di scarico realizzati dall'attore dopo la ristrutturazione della ex stalla (porzione posta ad ovest rispetto all'abitazione ) si trovano entrambi oltre la linea segnata dalla faccia esterna delle colonne CP_1
del portico ma entro la linea segnata dal “filo gronda”.
In conclusione, tutti i confini si accertano come da relazione di CTU in atti che si intende qui richiamata e relativi allegati ad eccezione del confine lato sud tra la porzione di portico di cui al mappale 402 sub. 502 di proprietà ed il cortile di proprietà di cui Controparte_1 Parte_1 pagina 9 di 12 al mappale 403 che si accerta a “filo di gronda”, cioè coincidente con la proiezione della gronda del corpo di fabbrica, e del confine lato sud tra la porzione di portico di cui al mappale 398 sub. 501 di proprietà ed il cortile di proprietà di cui al mappale 400 che si Parte_1 Controparte_1
accerta a “filo di gronda”, cioè coincidente con la proiezione della gronda del corpo di fabbrica, fino alla costruzione di cui al mapp. 399 sub. 502.
L'attore ha poi domandato di accertare le modalità di esercizio della servitù di passaggio a favore delle proprietà e a carico delle sue proprietà, sia nell'androne e nel portico, sia nella corte. CP_1
Sul punto si richiama quanto emerso dagli accertamenti demandati al CTU e dunque i percorsi individuati nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in causa e relativi allegati.
Si deve però precisare che il CTU ha individuato anche il percorso delle servitù a favore dell'attore, ma che deve escludersi la sussistenza di un diritto di accesso carraio, per carico e scarico, a favore dell'attore per raggiungere la ex concimaia in uso a . Persona_3
Il diritto d'uso della predetta concimaia posta su beni stabilito nell'atto divisionale del Persona_4
1949 a favore di , non è stato traferito all'attore, che infatti non ne fa cenno nei propri atti, Persona_3 tenuto conto del divieto di cessione del diritto d'uso (art. 1024 c.c.) e, stante il richiamo alle norme sull'usufrutto, della estinzione del diritto con la morte del suo titolare (artt. 1026 e 979 c.c.).
Va invece disattesa la domanda dell'attore diretta ad accertare in suo favore “un passaggio auto per manovra nel cortile” non essendo previsto dai titoli di provenienza un diritto di passaggio carraio a favore dei fondi di proprietà dell'attore e a carico del cortile di proprietà della convenuta.
L'attore ha poi domandato di “accertare e dichiarare che i pluviali meglio individuati in narrativa scaricano sulle aree di pertinenza del e pertanto condannare alla Pt_1 Controparte_1 rinuncia di stillicidio..”.
Anche tale domanda va rigettata.
La domanda sottende il riconoscimento da parte dell'attore dell'esistenza del diritto di stillicidio a favore dei fondi della convenuta e a carico dei fondi dell'attore, tanto che ne viene domandata la rinuncia.
Sennonché tale domanda, come tale, non può essere accolta.
Che sussista il diritto di stillicidio ha poi trovato ampia conferma nell'istruttoria testimoniale, dalla quale si può evincere che l'attuale situazione è tale sin dalla divisione dei fondi tra i fratelli Per_3
sicché il diritto di stillicidio deve intendersi costituito per destinazione del padre di famiglia, con ciò ritenendosi assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta. pagina 10 di 12 Infine va disattesa anche la domanda dell'attore diretta a “dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio sulla proprietà di … al fine di consentire la posa di fili per la Controparte_1 conduttura di utenze quali la elettrica e la telefonica..”, tenuto conto che quanto oggetto della domanda non può ricondursi alla servitù di passaggio coattivo di cui agli artt. 1051 e ss. c.c. mentre la servitù di elettrodotto coattivo (art. 1056 c.c.) e quella per il passaggio di linee telefoniche possono essere costituite, secondo le speciali previsioni di legge (r.d. 1775/33 ; d.lgs 259/03 e s.m.), a favore dei soggetti distributori o comunque erogatori dell'energia elettrica e della telefonia.
Va inoltre considerato che l'immobile adibito a laboratorio artistico per il quale l'attore domanda la costituzione della servitù confina con la pubblica via, sicché non appare comunque necessaria la costituzione di una servitù a carico dell'immobile della convenuta.
Quanto alla domanda di apposizione dei termini, la stessa, presupponendo la certezza dei confini, potrà essere proposta avanti al Giudice di Pace competente per materia al passaggio in giudicato della presente sentenza di accertamento dei confini.
Considerato l'esito del giudizio, le spese vanno poste a carico dell'attore e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta, come in motivazione, che il confine lato sud tra la porzione di portico di cui la mappale 402 sub. 502 di proprietà ed il cortile di proprietà di cui al mappale Controparte_1 Parte_1
403 è situato a “filo di gronda”, essendo cioè coincidente con la proiezione della gronda del corpo di fabbrica;
accerta, come in motivazione, che il confine lato sud tra la porzione di portico di cui al mappale 398 sub. 501 di proprietà ed il cortile di proprietà di cui al mappale Parte_1 Controparte_1
400 è situato a “filo di gronda”, essendo cioè coincidente con la proiezione della gronda del corpo di fabbrica, fino alla costruzione di cui al mapp. 399 sub. 502; accerta tutti gli ulteriori confini tra le proprietà dell'attore e della convenuta Parte_1 CP_1
come da relazione di CTU eseguita in corso di causa e che si intende qui richiamata e
[...]
relativi elaborati grafici;
accerta che le servitù di passaggio a favore delle proprietà di parte convenuta e a carico delle proprietà dell'attore devono essere esercitate secondo le modalità e i percorsi individuati nella relazione di CTU pagina 11 di 12 eseguita in corso di causa al paragrafo “Esercizio delle servitù di passaggio a favore di parte convenuta” di pagina 18 e 19 della relazione e relativi elaborati grafici che si intendono qui richiamati;
rigetta le ulteriori domande dell'attore; dichiara assorbite le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta;
condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in euro
3.900,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva se dovuta e cpa;
spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico dell'attore.
Cremona, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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