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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22636/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. NORA ANTONIETTA BUSSINI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. SILVANA SAVOLDELLI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Chiari (BS), Via Maria Maddalena Girelli n. 19 viene assegnata alla SI.ra con i Parte_2 mobili ivi contenuti di proprietà della stessa.
3) Il figlio minore, , è affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre, SI.ra . Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando Parte_2 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
4) Il padre, SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio , secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi: Parte_1 Per_1
a) a weekend alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 20:30 cena compresa, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
b) un pomeriggio infrasettimanale nella settimana che precede il weekend con il padre , dall'uscita dall'asilo nido/scuola fino
1 alle ore 20:30 cena compresa;
c) due pomeriggi infrasettimanale nella settimana che precede il week end con la madre, dall'uscita dall'asilo nido/scuola fino alle ore 20:30, cena compresa.
I giorni infrasettimanali e i week end dovranno essere concordati tra le parti il mese precedente tenendo conto dei turni di lavoro del sig. Pt_1
d) Festività :
- - Natale: il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, mentre il 26 dicembre ad anni alterni.
- Capodanno: il 31 dicembre e il 1° gennaio ad anni alterni, a partire dal 31 dicembre con la madre.
- Pasqua e pasquetta : alternanza annuale
- Festività alternate;
compresa la festa dei nonni
- Compleanno bambino: da festeggiare insieme oppure mezza giornata con un genitore e l'altra con l'altro genitore
- Vacanze estive: due settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio , fino al compimento dei 5 anni del bambino .
5) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il SI. si impegna a versare alla SI.ra Per_1 Parte_1 Parte_2 la somma mensile di €. 250,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) i coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio, sia erogato interamente in favore della sig. , con espressa Parte_2 rinuncia pertanto del sig. alla quota che gli spetterebbe in base alla legge;
mentre le detrazioni fiscali al 50% Parte_1
7) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, e precisamente: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) cure dentistiche , ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, I) mensa scolastica;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus
2 organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Le suddette spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
8) I genitori prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità) in favore del figlio minore . Per_1
Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
9) I coniugi di impegnano a dividere entro il 30.10.2025 le somma presenti sul conto corrente n.
[...] acceso presso la banca -che rimane intestato alla sig al 50%, dedotto importo Parte_2 di €. 18.229,00 relativo al TFR di spettanza della sig. . Pt_2
10) Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il 30.10.2025 e si trasferirà altrove, provvedendo ad Parte_1 asportare i propri beni ed effetti personali entro il 15.11.2025.
11) Il signor si obbliga e si impegna a cedere alla signora , che accetta, la propria quota di proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, sito in Chiari via Via Maria Maddalena Girelli n. 19, con relative pertinenze, così come meglio descritto ed identificato alla Sezione urbana NCT, Foglio 31 (trentuno), mappale 422 (quattrocentoventidue), sub. 13 (tredici),
P. 1-2,categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale mq. 110, rendita catastale Euro 688,18;
NCT, Foglio 31 (trentuno), mappale 422 (quattrocentoventidue), sub. 41 (quarantuno),P. S1, categoria C/6, classe 3, mq. 21, superficie catastale mq. 24, rendita catastale Euro 65,07.
La cessione in favore della sig. avverrà entro e non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione Pt_2 personale dei coniugi, fermo restando che tutte le spese/tasse/oneri derivanti o connessi al trasferimento resteranno a carico esclusivo della moglie.
Contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al trasferimento immobiliare, la signora verserà, Parte_2 quale prezzo per la cessione immobiliare, al signor , la quota parte di mutuo dallo stesso versata fino alla data del Parte_1
31.10.2025. Dal primo di novembre 2025 la signora provvederà al versamento mensile della intera rata di mutuo. Pt_2
La cessione in favore della moglie viene effettuata senza spirito di liberalità e trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale. Le spese notarili per la cessione verranno sostenute dalla moglie.
12) La cessione di cui al punto che precede avverrà esclusivamente a condizione che la signora provveda Parte_2 contestualmente ad accollarsi interamente il debito di cui al mutuo ipotecario nr.3761034 acceso presso la Banca BPM – filiale di Chiari e prodotto in allegato al ricorso o, in alternativa, ottenga la surroga con altro Istituto di credito.
13) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin d'ora a qualsiasi forma di assegno di mantenimento.
Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente decorrono dalla data in cui il sig. lascia la casa coniugale e comunque Pt_1 non oltre la data di pubblicazione della sentenza di separazione
Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CHIARI, BS (atto n. 6, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
LE PO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22636/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. NORA ANTONIETTA BUSSINI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. SILVANA SAVOLDELLI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Chiari (BS), Via Maria Maddalena Girelli n. 19 viene assegnata alla SI.ra con i Parte_2 mobili ivi contenuti di proprietà della stessa.
3) Il figlio minore, , è affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre, SI.ra . Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando Parte_2 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
4) Il padre, SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio , secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi: Parte_1 Per_1
a) a weekend alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 20:30 cena compresa, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
b) un pomeriggio infrasettimanale nella settimana che precede il weekend con il padre , dall'uscita dall'asilo nido/scuola fino
1 alle ore 20:30 cena compresa;
c) due pomeriggi infrasettimanale nella settimana che precede il week end con la madre, dall'uscita dall'asilo nido/scuola fino alle ore 20:30, cena compresa.
I giorni infrasettimanali e i week end dovranno essere concordati tra le parti il mese precedente tenendo conto dei turni di lavoro del sig. Pt_1
d) Festività :
- - Natale: il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, mentre il 26 dicembre ad anni alterni.
- Capodanno: il 31 dicembre e il 1° gennaio ad anni alterni, a partire dal 31 dicembre con la madre.
- Pasqua e pasquetta : alternanza annuale
- Festività alternate;
compresa la festa dei nonni
- Compleanno bambino: da festeggiare insieme oppure mezza giornata con un genitore e l'altra con l'altro genitore
- Vacanze estive: due settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio , fino al compimento dei 5 anni del bambino .
5) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il SI. si impegna a versare alla SI.ra Per_1 Parte_1 Parte_2 la somma mensile di €. 250,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) i coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio, sia erogato interamente in favore della sig. , con espressa Parte_2 rinuncia pertanto del sig. alla quota che gli spetterebbe in base alla legge;
mentre le detrazioni fiscali al 50% Parte_1
7) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, e precisamente: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) cure dentistiche , ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, I) mensa scolastica;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus
2 organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Le suddette spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
8) I genitori prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità) in favore del figlio minore . Per_1
Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
9) I coniugi di impegnano a dividere entro il 30.10.2025 le somma presenti sul conto corrente n.
[...] acceso presso la banca -che rimane intestato alla sig al 50%, dedotto importo Parte_2 di €. 18.229,00 relativo al TFR di spettanza della sig. . Pt_2
10) Il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale entro il 30.10.2025 e si trasferirà altrove, provvedendo ad Parte_1 asportare i propri beni ed effetti personali entro il 15.11.2025.
11) Il signor si obbliga e si impegna a cedere alla signora , che accetta, la propria quota di proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, sito in Chiari via Via Maria Maddalena Girelli n. 19, con relative pertinenze, così come meglio descritto ed identificato alla Sezione urbana NCT, Foglio 31 (trentuno), mappale 422 (quattrocentoventidue), sub. 13 (tredici),
P. 1-2,categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale mq. 110, rendita catastale Euro 688,18;
NCT, Foglio 31 (trentuno), mappale 422 (quattrocentoventidue), sub. 41 (quarantuno),P. S1, categoria C/6, classe 3, mq. 21, superficie catastale mq. 24, rendita catastale Euro 65,07.
La cessione in favore della sig. avverrà entro e non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione Pt_2 personale dei coniugi, fermo restando che tutte le spese/tasse/oneri derivanti o connessi al trasferimento resteranno a carico esclusivo della moglie.
Contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile relativo al trasferimento immobiliare, la signora verserà, Parte_2 quale prezzo per la cessione immobiliare, al signor , la quota parte di mutuo dallo stesso versata fino alla data del Parte_1
31.10.2025. Dal primo di novembre 2025 la signora provvederà al versamento mensile della intera rata di mutuo. Pt_2
La cessione in favore della moglie viene effettuata senza spirito di liberalità e trova causa soltanto nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione personale. Le spese notarili per la cessione verranno sostenute dalla moglie.
12) La cessione di cui al punto che precede avverrà esclusivamente a condizione che la signora provveda Parte_2 contestualmente ad accollarsi interamente il debito di cui al mutuo ipotecario nr.3761034 acceso presso la Banca BPM – filiale di Chiari e prodotto in allegato al ricorso o, in alternativa, ottenga la surroga con altro Istituto di credito.
13) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin d'ora a qualsiasi forma di assegno di mantenimento.
Le parti danno atto che le condizioni di cui al presente decorrono dalla data in cui il sig. lascia la casa coniugale e comunque Pt_1 non oltre la data di pubblicazione della sentenza di separazione
Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CHIARI, BS (atto n. 6, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
LE PO
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