Articolo 26 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
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28 marzo 1951
Art. 26.
Nel caso di contemporaneita' della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, e' regolato dalle disposizioni seguenti:
1) l'elettore, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;
2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 .
Entrata in vigore il 28 marzo 1951