Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1827/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 7/01/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/07/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
ANNA SCARANO, e , rappresentato e difeso dall'avv.to SILVIA BIANCO, Controparte_1
tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 02/06/2009 e che dalla loro unione è nata, il 28.05.2010, la figlia;
Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“a) La figlia minore, , di anni 14, studentessa, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo, di comune accordo, le decisioni sulle questioni di maggior interesse relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni ed avrà domicilio prevalente presso la madre in Caserta alla Via dei Ginepri n. 5, nell'immobile di proprietà di quest'ultima ;
b) il padre, dello , verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Pt_1
della figlia minore la somma di € 300,00 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico
c) il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore nella misura pari al 50% secondo quanto indicato nel protocollo d'intesa approvato dal COA e dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere di cui i coniugi sono messi a conoscenza;
d) l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura pari al 50%;
e) la sig.ra potrà beneficiare della detrazione fiscale nella misura del 100% delle spese Pt_1
CP_ soggette per legge a tale beneficio e si impegna a ridurlo nella misura del 50% qualora il sig.
entri in possesso dei requisiti di legge per l'utilizzo dello stesso beneficio;
CP_1
f) nulla a titolo di mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
g) i coniugi, a definizione dei loro rapporti economici, concordano che l'autovettura Ford Fiesta targata CZ636VX rimarrà in uso e possesso alla Sig.ra che provvederà ad effettuare a proprie Pt_1
spese il trasferimento di proprietà a suo favore entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. Per il periodo di separazione di fatto che decorre da agosto 2023, il Sig. , CP_1
previo accordo con la Signora effettuerà un bonifico bancario, alla sottoscrizione del Pt_1
presente atto, della somma di € 1600,00 in favore della Sig.ra a titolo di contribuzione al Pt_1
mantenimento per la figlia;
il buono postale cointestato ai signori e Per_1 CP_1 Pt_1
regolato sul libretto postale n. 42458581 sottoscritto in data 23/05/2018 con scadenza23/05/2038,
i coniugi di comune accordo hanno deciso che tale somma venga destinata alla propria figlia Per_1
prevedendo che alla scadenza naturale entrambi si recheranno presso l'ufficio postale per la
[...]
riscossione e la contestuale destinazione alla figlia. In ogni caso i coniugi concordano che al sopraggiungere di esigenze particolari della figlia, anche se divenuta maggiorenne, di comune accordo valuteranno la riscossione anticipata del citato buono.
h) Il sig. , previo accordo con la sig.ra provvederà al ritiro degli effetti personali CP_1 Pt_1
dalla casa coniugale entro giorni 15 dalla data di sottoscrizione del presente atto.
i) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto della figlia minore .” Per_1
Rilevato che la regolamentazione del diritto di visita del padre è contenuta nel piano genitoriale, che qui si intende richiamato ovvero: rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che l'accordo è conforme agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 17, parte
II, serie A, anno 2009;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio