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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR OL Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 797/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELMI Parte_1 C.F._1
MIRELLA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Casargo (LC) il 29/07/2009;; Controparte_1
Disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , rimanga allo Parte_1 stesso assegnata, quale genitore collocatario dei figli, che continuerà ad abitarvi con gli stessi;
Disporre che il sig. e sono economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti e che nulla è dovuto a titolo di mantenimento/alimenti;
Disporre l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva al padre Per_1 Per_2 [...] nella forma di affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo co. c.c., Pt_1 sicché il padre potrà adottare ogni decisione nell'interesse dei figli, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale;
Disporre la sospensione del diritto di visita della madre fino a quando la medesima non si renderà disponibile a sottoporsi a un percorso psicologico di sostegno della genitorialità, mediante l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti;
Disporre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e e sino al raggiungimento Per_1 Per_2 della loro autosufficienza economica, che la sig.ra corrisponda al Controparte_1 sig. entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma Parte_1 complessiva di €.800,00 (€.400,00 per ciascun figlio), o di quella maggiore somma ritenuta equa a seguito della verifica della documentazione contabile, per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Disporre che il sig. per le spese extra assegno, così come indicate dal Parte_1
“Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nella cause di diritto familiare del Tribunale di
Lecco”, qui integralmente richiamato e trascritto, sostenute nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2 possano essere dal medesimo decise in piena autonomina e senza il consenso della sig.ra
[...]
con relativo obbligo al rimborso in capo alla stessa nella quota del Controparte_1
50%, escludendo quindi che il medesimo possa essere sottoposto all'onere di una costante e preventiva consultazione della madre, ovvero al previo accordo con l'altro genitore, circa scelte da adottarsi per i figli minori, produttive di oneri di spesa e relative a spese mediche, scolastiche e extrascolastiche che richiedono e/o non richiedono preventivo accordo;
Disporre che l'Assegno Unico familiare e ogni altra agevolazione/misura di sostegno economica e fiscale per la famiglia, indennità e/o bonus, comprese tutte le possibili deduzioni e/o detrazioni fiscali, competano al 100% al sig. . Parte_1
Disporre che i minori e ottengano il passaporto e/o la carta di identità valida per Per_1 Per_2
l'espatrio con il solo consenso del genitore affidatario, sig. ; Parte_1
Accertata la mancata corresponsione al sig. degli assegni di mantenimento per Parte_1
i figli e dal mese di luglio 2021 a maggio 2025, condannare la sig.ra Per_1 Per_2 [...] al pagamento dell'importo complessivo, comprensivo di rivalutazione Istat, di CP_1
€.20.512,45, oltre interessi legali;
Condannare la sig.ra alla refusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 16/05/2025, ha Parte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, contratto con Controparte_1 il 25.7.2009 nel Comune di Casargo, dalla cui unione sono nati due figli (nato in
[...] Per_1
Lecco il 3.01.2012) e (nato in [...] il [...]). Per_2
A tale scopo ha esposto di essersi separato dal coniuge in forza della sentenza n. 445/2021, pubblicata l 20.7.2021, disponente l'affido dei figli minori e in via super esclusiva ai sensi Per_1 Per_2 dell'art. 337 quater terzo comma, al padre, con sospensione del diritto di visita della madre, fintantoché la stessa non si sottoporrà ad un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, nonché
l'obbligo a carica della madre di versare al padre un assegno mensile pari a € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese extra assegno nell'interesse dei figli.
Nella presente sede il ricorrente ha chiesto disporsi la conferma dell'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo co. c.c. dei figli minori, nonché la sospensione del diritto di visita della madre, fintantoché la stessa non si sarà resa disponibile ad intraprendere un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità. In punto economico ha chiesto disporsi che la madre versi al padre la somma mensile di euro 400 per ciascun figlio minore (complessivamente euro 800) a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presto l'adito Tribunale e il percepimento integrale dell'assegno unico a favore del padre.
A fondamento parte ricorrente ha dedotto la conferma del reiterato disinteresse mostrato dalla sig.ra nei confronti dell'intero nucleo familiare, essendosi allontanata Controparte_1 dalla casa familiare a far tempo dal 27.11.2020 e non contribuendo più da allora, neppure economicamente, alle esigenze e alla crescita della prole.
Inoltre, il ricorrente, con memoria ex art. 473bis.17 ha dato atto che nel procedimento penale n.
3453/2020 R.G.N.R. – n. 295/2025 R.G. DIB, il Tribunale di Lecco ha emesso nei confronti della sig.ra sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p. Controparte_1
Con decreto del 26.5.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 30.9.2025.
All'udienza del 30.9.2025 la sig.ra non è comparsa, né si è Controparte_1 costituita, ed il Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede, la ricorrente, ha discusso oralmente, rinunciando alle domande istruttorie e riportandosi alle conclusioni già precisate in atti, come riportato nel verbale redatto il 30.9.2025.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del resistente. Per quanto riguarda la posizione della resistente, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 26.5.2025, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente (ricorso notificato a mezzo del
Funzionario UNEP del Tribunale di Lecco a norma dell'art. 143 c.p.c.), Controparte_1
non si è costituita nel presente giudizio, né è comparsa all'udienza del 30.9.2025.
[...]
Pertanto, in prima udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dal ricorrente, nella contumacia della convenuta, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta dalle parti è, infatti, emerso che i coniugi si sono separati in forza della sentenza n. 445/2021, pubblicata il 10.08.2021 e dunque risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
Il non breve periodo della separazione stessa e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale, escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
4. Affidamento super-esclusivo. Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt.
337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Nel caso di specie, il reiterato disinteresse mostrato dalla madre Controparte_1 anche nei procedimenti giudiziari, sia in sede di separazione, che nel presente procedimento, appare una conferma dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, ormai a far tempo dal 27.11.2020. La mancanza d'interesse mostrata rispetto alla crescita ed alle esigenze sia materiali che emotive della prole dimostra una scarsa adeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale consapevole.
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento super-esclusivo al padre dei figli minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con attribuzione allo stesso della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse degli stessi, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, rilascio e rinnovo del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio, con collocamento della prole presso il padre e assegnazione a quest'ultimo dell'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva dello stesso.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno, confermare quanto già disposto con la sentenza di separazione n. 445/2021, pubblicata il 10.8.2021, sospendendo il diritto di visita materno, fintantoché la madre non intraprenderà un percorso psicologico di sostengo alla genitorialità.
5. Contributo al mantenimento dei minori e diritto di visita paterno. In ordine al contributo economico in favore della prole, si ritiene che si debba confermare quanto disposto dal Presidente, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Si osserva che in sede separativa era stato disposto un contributo al mantenimento a carico della sig.ra e a favore di Controparte_1 [...] di euro 200 per ciascun figlio (complessivamente euro 400) a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della prole. Pertanto, non avendo parte ricorrente potuto allegare nulla in merito all'aumento della capacità reddituale della madre, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per confermare un contributo ordinario a favore della prole a carico della resistente, pari ad euro € 200 per figlio (complessivamente euro 400), tenuto conto che l'intero carico della gestione della prole, sia in termini economici, che di risorse, grava sul padre, con la precisazione che l'assegno unico e ogni altra agevolazione/misura di sostegno economica e fiscale per la famiglia, indennità e/o bonus, comprese tutte le possibili deduzioni e/o detrazioni fiscali, verrà percepito integralmente dal padre.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
6. Arretrati a titolo di mantenimento. La domanda relativa alla condanna della sig.ra
[...]
al pagamento dell'importo complessivo di euro 21.908,64 a titolo di Controparte_1 arretrati dovuti per il mantenimento della prole, non può essere posta in sede di cognizioni ma soltanto in sede esecutiva, in quanto, difetta l'interesse ad agire per ottenere un titolo esecutivo, la sentenza di separazione, che la parte già possiede,1 con conseguente revoca fino alla data del presente ricorso del relativo provvedimento in via di urgenza.
7. Spese di lite. Stante la soccombenza della convenuta contumaciale, le spese di lite, quantificate nei valori minimi, come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente contumace
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
con rito civile a Casargo il 25/07/2009, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Casargo anno 2009, atto n. 1, parte I;
DISPONE
l'affidamento super esclusivo dei figli minori e al padre, ai sensi dell'art. 337 quater Per_1 Per_2 terzo comma c.c., con attribuzione al padre della facoltà di assumere tutte le Parte_1 decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione della madre anche dalle decisioni di maggiore interesse per la figlia, comprese quelle in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, di rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
ASSEGNA la casa familiare sita a Casargo, via Scuri n. 14, con tutto quanto l'arreda, a perché Parte_1 vi abiti con i figli e Per_1 Per_2
SOSPENDE allo stato il diritto della madre, fino a quando ella non si renderà disponibile a sottoporsi a un percorso psicologico di sostegno della genitorialità, mediante l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti;
DISPONE
Che la madre versi a favore del padre entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del ricorso, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 secondo indici Istat;
, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal
Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno unico e ogni altra agevolazione/misura di sostegno economica e fiscale per la famiglia, indennità e/o bonus, comprese tutte le possibili deduzioni e/o detrazioni fiscali, venga percepito integralmente dal padre;
DICHIARA
Inammissibile, per carenza d'interesse ad agire in sede di cognizione, la richiesta di condanna della sig.ra al pagamento, a titolo di assegni arretrati per il Controparte_1 mantenimento dei figli, non corrisposti e, per l'effetto,
REVOCA
Il relativo provvedimento emesso in via d'urgenza, con ordinanza del GI del 30.09.25 di condanna al pagamento degli arretrati fino alla data del presente ricorso. NA
La sig.ra a corrispondere a sig. le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2905,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASARGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio AR OL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 1, Sentenza n. 18248 del 10/09/2004 (Rv. 576964 - 01) Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (In applicazione del succitato principio di diritto la S.C. ha dichiarato improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, dato che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituisce un titolo esecutivo, in forza del quale è anche possibile iscrivere ipoteca giudiziale).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR OL Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 797/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELMI Parte_1 C.F._1
MIRELLA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
in Casargo (LC) il 29/07/2009;; Controparte_1
Disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , rimanga allo Parte_1 stesso assegnata, quale genitore collocatario dei figli, che continuerà ad abitarvi con gli stessi;
Disporre che il sig. e sono economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti e che nulla è dovuto a titolo di mantenimento/alimenti;
Disporre l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva al padre Per_1 Per_2 [...] nella forma di affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo co. c.c., Pt_1 sicché il padre potrà adottare ogni decisione nell'interesse dei figli, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale;
Disporre la sospensione del diritto di visita della madre fino a quando la medesima non si renderà disponibile a sottoporsi a un percorso psicologico di sostegno della genitorialità, mediante l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti;
Disporre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e e sino al raggiungimento Per_1 Per_2 della loro autosufficienza economica, che la sig.ra corrisponda al Controparte_1 sig. entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma Parte_1 complessiva di €.800,00 (€.400,00 per ciascun figlio), o di quella maggiore somma ritenuta equa a seguito della verifica della documentazione contabile, per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Disporre che il sig. per le spese extra assegno, così come indicate dal Parte_1
“Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nella cause di diritto familiare del Tribunale di
Lecco”, qui integralmente richiamato e trascritto, sostenute nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2 possano essere dal medesimo decise in piena autonomina e senza il consenso della sig.ra
[...]
con relativo obbligo al rimborso in capo alla stessa nella quota del Controparte_1
50%, escludendo quindi che il medesimo possa essere sottoposto all'onere di una costante e preventiva consultazione della madre, ovvero al previo accordo con l'altro genitore, circa scelte da adottarsi per i figli minori, produttive di oneri di spesa e relative a spese mediche, scolastiche e extrascolastiche che richiedono e/o non richiedono preventivo accordo;
Disporre che l'Assegno Unico familiare e ogni altra agevolazione/misura di sostegno economica e fiscale per la famiglia, indennità e/o bonus, comprese tutte le possibili deduzioni e/o detrazioni fiscali, competano al 100% al sig. . Parte_1
Disporre che i minori e ottengano il passaporto e/o la carta di identità valida per Per_1 Per_2
l'espatrio con il solo consenso del genitore affidatario, sig. ; Parte_1
Accertata la mancata corresponsione al sig. degli assegni di mantenimento per Parte_1
i figli e dal mese di luglio 2021 a maggio 2025, condannare la sig.ra Per_1 Per_2 [...] al pagamento dell'importo complessivo, comprensivo di rivalutazione Istat, di CP_1
€.20.512,45, oltre interessi legali;
Condannare la sig.ra alla refusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 16/05/2025, ha Parte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, contratto con Controparte_1 il 25.7.2009 nel Comune di Casargo, dalla cui unione sono nati due figli (nato in
[...] Per_1
Lecco il 3.01.2012) e (nato in [...] il [...]). Per_2
A tale scopo ha esposto di essersi separato dal coniuge in forza della sentenza n. 445/2021, pubblicata l 20.7.2021, disponente l'affido dei figli minori e in via super esclusiva ai sensi Per_1 Per_2 dell'art. 337 quater terzo comma, al padre, con sospensione del diritto di visita della madre, fintantoché la stessa non si sottoporrà ad un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, nonché
l'obbligo a carica della madre di versare al padre un assegno mensile pari a € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese extra assegno nell'interesse dei figli.
Nella presente sede il ricorrente ha chiesto disporsi la conferma dell'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo co. c.c. dei figli minori, nonché la sospensione del diritto di visita della madre, fintantoché la stessa non si sarà resa disponibile ad intraprendere un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità. In punto economico ha chiesto disporsi che la madre versi al padre la somma mensile di euro 400 per ciascun figlio minore (complessivamente euro 800) a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presto l'adito Tribunale e il percepimento integrale dell'assegno unico a favore del padre.
A fondamento parte ricorrente ha dedotto la conferma del reiterato disinteresse mostrato dalla sig.ra nei confronti dell'intero nucleo familiare, essendosi allontanata Controparte_1 dalla casa familiare a far tempo dal 27.11.2020 e non contribuendo più da allora, neppure economicamente, alle esigenze e alla crescita della prole.
Inoltre, il ricorrente, con memoria ex art. 473bis.17 ha dato atto che nel procedimento penale n.
3453/2020 R.G.N.R. – n. 295/2025 R.G. DIB, il Tribunale di Lecco ha emesso nei confronti della sig.ra sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p. Controparte_1
Con decreto del 26.5.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 30.9.2025.
All'udienza del 30.9.2025 la sig.ra non è comparsa, né si è Controparte_1 costituita, ed il Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede, la ricorrente, ha discusso oralmente, rinunciando alle domande istruttorie e riportandosi alle conclusioni già precisate in atti, come riportato nel verbale redatto il 30.9.2025.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Contumacia del resistente. Per quanto riguarda la posizione della resistente, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza del 26.5.2025, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente (ricorso notificato a mezzo del
Funzionario UNEP del Tribunale di Lecco a norma dell'art. 143 c.p.c.), Controparte_1
non si è costituita nel presente giudizio, né è comparsa all'udienza del 30.9.2025.
[...]
Pertanto, in prima udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dal ricorrente, nella contumacia della convenuta, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta dalle parti è, infatti, emerso che i coniugi si sono separati in forza della sentenza n. 445/2021, pubblicata il 10.08.2021 e dunque risulta trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 3 n. 2 della Legge n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
Il non breve periodo della separazione stessa e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale, escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
4. Affidamento super-esclusivo. Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt.
337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Nel caso di specie, il reiterato disinteresse mostrato dalla madre Controparte_1 anche nei procedimenti giudiziari, sia in sede di separazione, che nel presente procedimento, appare una conferma dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, ormai a far tempo dal 27.11.2020. La mancanza d'interesse mostrata rispetto alla crescita ed alle esigenze sia materiali che emotive della prole dimostra una scarsa adeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale consapevole.
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento super-esclusivo al padre dei figli minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con attribuzione allo stesso della facoltà di assumere tutte le decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse degli stessi, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, rilascio e rinnovo del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio, con collocamento della prole presso il padre e assegnazione a quest'ultimo dell'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva dello stesso.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno, confermare quanto già disposto con la sentenza di separazione n. 445/2021, pubblicata il 10.8.2021, sospendendo il diritto di visita materno, fintantoché la madre non intraprenderà un percorso psicologico di sostengo alla genitorialità.
5. Contributo al mantenimento dei minori e diritto di visita paterno. In ordine al contributo economico in favore della prole, si ritiene che si debba confermare quanto disposto dal Presidente, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Si osserva che in sede separativa era stato disposto un contributo al mantenimento a carico della sig.ra e a favore di Controparte_1 [...] di euro 200 per ciascun figlio (complessivamente euro 400) a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della prole. Pertanto, non avendo parte ricorrente potuto allegare nulla in merito all'aumento della capacità reddituale della madre, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per confermare un contributo ordinario a favore della prole a carico della resistente, pari ad euro € 200 per figlio (complessivamente euro 400), tenuto conto che l'intero carico della gestione della prole, sia in termini economici, che di risorse, grava sul padre, con la precisazione che l'assegno unico e ogni altra agevolazione/misura di sostegno economica e fiscale per la famiglia, indennità e/o bonus, comprese tutte le possibili deduzioni e/o detrazioni fiscali, verrà percepito integralmente dal padre.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
6. Arretrati a titolo di mantenimento. La domanda relativa alla condanna della sig.ra
[...]
al pagamento dell'importo complessivo di euro 21.908,64 a titolo di Controparte_1 arretrati dovuti per il mantenimento della prole, non può essere posta in sede di cognizioni ma soltanto in sede esecutiva, in quanto, difetta l'interesse ad agire per ottenere un titolo esecutivo, la sentenza di separazione, che la parte già possiede,1 con conseguente revoca fino alla data del presente ricorso del relativo provvedimento in via di urgenza.
7. Spese di lite. Stante la soccombenza della convenuta contumaciale, le spese di lite, quantificate nei valori minimi, come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico della resistente contumace
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
con rito civile a Casargo il 25/07/2009, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Casargo anno 2009, atto n. 1, parte I;
DISPONE
l'affidamento super esclusivo dei figli minori e al padre, ai sensi dell'art. 337 quater Per_1 Per_2 terzo comma c.c., con attribuzione al padre della facoltà di assumere tutte le Parte_1 decisioni, di carattere ordinario e straordinario, che si rendono opportune e necessarie nell'interesse della minore e con esclusione della madre anche dalle decisioni di maggiore interesse per la figlia, comprese quelle in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, di rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
ASSEGNA la casa familiare sita a Casargo, via Scuri n. 14, con tutto quanto l'arreda, a perché Parte_1 vi abiti con i figli e Per_1 Per_2
SOSPENDE allo stato il diritto della madre, fino a quando ella non si renderà disponibile a sottoporsi a un percorso psicologico di sostegno della genitorialità, mediante l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti;
DISPONE
Che la madre versi a favore del padre entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese, con decorrenza dalla data del ricorso, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2 secondo indici Istat;
, oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal
Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno unico e ogni altra agevolazione/misura di sostegno economica e fiscale per la famiglia, indennità e/o bonus, comprese tutte le possibili deduzioni e/o detrazioni fiscali, venga percepito integralmente dal padre;
DICHIARA
Inammissibile, per carenza d'interesse ad agire in sede di cognizione, la richiesta di condanna della sig.ra al pagamento, a titolo di assegni arretrati per il Controparte_1 mantenimento dei figli, non corrisposti e, per l'effetto,
REVOCA
Il relativo provvedimento emesso in via d'urgenza, con ordinanza del GI del 30.09.25 di condanna al pagamento degli arretrati fino alla data del presente ricorso. NA
La sig.ra a corrispondere a sig. le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2905,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASARGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio AR OL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 1, Sentenza n. 18248 del 10/09/2004 (Rv. 576964 - 01) Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (In applicazione del succitato principio di diritto la S.C. ha dichiarato improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, dato che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituisce un titolo esecutivo, in forza del quale è anche possibile iscrivere ipoteca giudiziale).